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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/07/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2687 RG degli Affari NTenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, domiciliata elettivamente in Frascati (RM), Via G. Matteotti n. 18, nello Parte_1 studio dell'Avv. Raffaella De Angelis, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
NTroparte_1
CONTUMACE
SENTENZA
1. Con ricorso depositato il 6.12.2024 , premesso di aver lavorato Parte_1
NT per il di con contratto di lavoro NTroparte_1 CP_1 subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 06.06.2023, con mansioni di aiuto commessa a tempo parziale, si doleva della circostanza che, al rientro da un periodo di astensione dal lavoro per maternità e per malattia, il datore di lavoro non consentiva il suo effettivo rientro in servizio e procedeva a porre fine al rapporto lavorativo con licenziamento fondato su un asserito giustificato motivo oggettivo. Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare, la nullità del licenziamento irrogato dal NTroparte_1 in quanto intimato in violazione del D.lgs nr. 151/2001, art. 54
[...] TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
ovvero del divieto legislativo di licenziare una donna in gravidanza e sino al primo anno di vita del bambino, ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità/l'inefficacia/l'invalidità del licenziamento intimato per tutti i motivi di cui sopra;
- per l'effetto condannare il datore di lavoro alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento in favore della medesima di tutte le retribuzioni maturate dal recesso datoriale all'effettiva reintegrazione e al connesso pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre interessi e rivalutazione;
- per l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento del risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro deve essere condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi e rivalutazione;
- per l'effetto, condannare il datore di lavoro, in eventuale sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro (c.d. opzione), ad una indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, o diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- accertare e dichiarare, per le causali ed i titoli dedotti nel presente ricorso, che la ricorrente è creditrice nei confronti del , in NTroparte_1 persona del l.r.p.t., della complessiva somma, da accertarsi in corso di causa, dovuta per gli stipendi non corrisposti relativi alle mensilità di agosto ed ottobre 2024, oltre ad una differenza di Euro 41,00 (emersa dal raffronto tra i cedolini paga 2023/2024 ed i bonifici effettuati dal datore di lavoro in pagamento), per il rimborso Irpef di Euro
2.140,00, nonché per il relativo TFR per Euro 938,00 e le spettanze di fine rapporto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, dovuta a titolo di retribuzioni non versate, differenza tra cedolino paga e bonifici in pagamento, per il trattamento di fine rapporto etc., oltre interessi e rivalutazione;
2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- per l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore della ricorrente delle somme di cui sopra ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, dovuta a titolo di retribuzioni non versate, differenza tra cedolino paga e bonifici in pagamento, per il trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. NT Il di , ritualmente citato, restava NTroparte_1 CP_1 contumace.
La causa, istruita documentalmente, a seguito di rinvio durante il periodo di assenza per congedo di questo Giudice, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva il Giudice che è comprovata in atti (cfr. contratto di assunzione, all. 1) la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti in causa con decorrenza dal 06.06.2023, per lo svolgimento di mansioni di aiuto commessa, con inquadramento della lavoratrice nel livello B/3 del CCNL panetterie artigianali ed orario di lavoro part-time pari a 20 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00).
Emerge, altresì, dalle buste paga in atti (all. 11) che il rapporto ha avuto regolare esecuzione fino al mese di settembre 2024 e che la lavoratrice è stata assente per maternità fino al mese di giugno 2024 e successivamente per malattia fino al mese di settembre 2024 (cfr. anche i certificati medici prodotti nell'all. 3).
Dall'estratto per riassunto del Registro degli atti di nascita (all. 2) emerge, poi, che il figlio della ricorrente è nato il [...].
3. Vigeva, pertanto, fino al marzo del 2025 il divieto di licenziamento della lavoratrice madre previsto dall'art. 54 del d.lgs. 151/2001 a mente del quale “Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal
Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”.
Come noto, il comma 3 del citato articolo prevede che “Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
d) di esito negativo della prova;
resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni”.
4. Ebbene, nel caso di specie, il licenziamento risulta essere stato intimato alla lavoratrice nel mese di ottobre 2024 con decorrenza dal 31.10.2024 (all. 8) in ragione di una “riorganizzazione e ristrutturazione dell'attività aziendale che prevede una riduzione di personale”, dunque per ragioni non riconducibili alle deroghe positivamente previste rispetto al generale divieto di licenziamento entro un anno di età del bambino.
Non solo. Restando contumace il NTroparte_1
non ha neppure allegato la ricorrenza di taluna delle suddette ipotesi derogatorie e,
[...] comunque, non ha assolto all'onere di provare l'effettiva riorganizzazione e ristrutturazione dedotta a fondamento del recesso.
5 Di qui la conclusione che il licenziamento al vaglio, disposto prima del compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice, deve essere dichiarato nullo per violazione del divieto di cui all'art. 54 D.Lgs. 151/2001 (la sanzione della nullità del recesso è espressamente prevista dal comma 5 del citato articolo).
Pertanto, dal momento che alla controversia in esame si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 23/2015, essendo il rapporto di lavoro iter partes sorto nel 2023, spetta alla lavoratrice la tutela di cui all'art. 2 di tale decreto legislativo.
Ne consegue il diritto della ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro ed a ricevere una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (senza che possa essere detratto quanto percepito per lo svolgimento di altra attività lavorativa, in mancanza di allegazione e prova sul punto), oltre al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, con interessi e rivalutazione al saldo. A tali fini, l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto deve essere determinata, sulla scorta delle buste paga in atti e tenuto conto del parametro contrattuale di ore (173) ridotto in proporzione alla percentuale di part time, moltiplicato per l'importo orario indicato nell'ultima busta paga (euro 8,96), in euro 775,04 x 14/12 = euro 904,21 mensili.
6. Passando alla domanda di pagamento di somme a vario titolo avanzata dalla lavoratrice, va, innanzitutto, precisato che la mancata risoluzione del rapporto di lavoro per nullità del
4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
licenziamento comminato alla ricorrente, preclude, ovviamente, il riconoscimento del diritto al tfr, istituto che presuppone la cessazione del vincolo obbligatorio tra le parti.
7. Quanto alla richiesta di pagamento della mensilità di agosto 2024 -mese in cui la lavoratrice ha dichiarato di essere stata assente per malattia – si osserva che la domanda risulta del tutto generica, non avendo parte attrice chiarito se intende domandare l'indennità di malattia
(prestazione che, come noto, è a carico di ovvero l'integrazione salariale eventualmente CP_2 spettante, in forza di previsioni collettive, al lavoratore assente per malattia e posta a carico del datore di lavoro.
In entrambi i casi, comunque, la domanda non può trovare accoglimento.
Nella prima ipotesi, invero, parte convenuta sarebbe priva di legittimazione passiva, assumendo il datore di lavoro la funzione di un mero adiectus solutionis causa rispetto al pagamento delle indennità di malattia, così che in caso di inadempimento del delegato al pagamento, la pretesa non può che essere fatta valere nei confronti del debitore principale (v. artt. 1269 e 1274 cc).
Nella seconda ipotesi, invece, la domanda deve essere respinta per mancata allegazione (e dimostrazione) dei fatti costitutivi: non può non essere rilevato, infatti, che nel ricorso non sono state indicate le clausole collettive che pongono a carico del datore di lavoro l'integrazione salariale in ipotesi di malattia e, soprattutto, non sono stati specificati i presupposti per l'insorgenza del diritto all'integrazione, ovvero i fatti costitutivi del diritto vantato.
8. Per le medesime ragioni, non può essere accolta la richiesta di pagamento di una differenza di euro 41,00, asseritamente emersa dal raffronto tra i cedolini paga 2023/2024 ed i bonifici effettuati dal datore di lavoro in pagamento. Ed, infatti, parte ricorrente ha persino omesso di specificare in relazione a quali mensilità si sarebbero verificate tali differenze di pagamento, sicchè non può essere verificato se i presunti parziali pagamenti attengano a voci retributive rispetto alle quali la legittimazione passiva va individuata in capo a parte datoriale ovvero ad indennità di maternità o malattia, rispetto alle quali la legittimazione passiva va individuata in capo ad CP_2
9. Neppure parte ricorrente può ottenere dal datore di lavoro il rimborso Irpef di Euro
2.140,00, oggetto di domanda, innanzitutto in ragione dalla assorbente considerazione che la parte non ha dimostrato l'effettiva sussistenza del credito di imposta e, comunque, in ragione
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della circostanza che ove non operi il meccanismo anticipatorio da parte del sostituto di imposta, il creditore legittimato passivo va individuato nell'Agenzia dell'Entrate e non nel datore di lavoro.
10. Fondata risulta invece la richiesta di pagamento della retribuzione per la mensilità di ottobre 2024, atteso che la lavoratrice ha dimostrato di aver tempestivamente messo a disposizione di parte datoriale le proprie energie lavorative al termine del periodo di malattia (all.
4bis), sicchè la mancata esecuzione della prestazione discende dalla scelta datoriale di non avvalersene e non esonera la parte convenuta dall'obbligo di corrispondere la normale retribuzione fino alla data di efficacia del licenziamento intimato (31.10.2024).
Per la quantificazione della retribuzione spettante per il mese di ottobre 2024, occorre tener conto dei criteri di determinazione della retribuzione mensile previsti dal CCNL applicato al rapporto (all. 12) ed in particolare della circostanza che l'art. 24 ter preveda la determinazione della retribuzione in base ai giorni di effettiva prestazione e sulla scorta delle ore di lavoro eseguite (criterio che, del resto, risulta essere stato anche applicato nelle buste paga in atti, precedenti al periodo di astensione dal lavoro per maternità e malattia). Ne consegue che, essendo previsti, nel mese di ottobre 2024, 23 giorni lavorativi e 92 ore di lavoro (considerando che il contratto di lavoro intercorso tra le parti prevedeva 4 ore di lavoro al giorno), la retribuzione va determinata moltiplicando l'importo orario indicato nell'ultima busta paga (euro
8,96) per 92 ore e dunque risulta pari a euro 824,32.
Sull'importo in questione spettano altresì alla ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
11. Alla luce delle svolte considerazioni il di NTroparte_1 CP_1
, che non ha provato come suo onere di aver corrisposto alla lavoratrice la
[...] retribuzione relativa al mese di ottobre 2024, va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 824,32 oltre accessori come specificato.
12. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza con riferimento alla domanda principale e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria
6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, dichiara nullo il licenziamento intimato alla ricorrente e, per l'effetto, condanna il di a reintegrarla nel NTroparte_1 NTroparte_1 posto di lavoro ed a corrisponderle la retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 904,21 mensili), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, con interessi e rivalutazione al saldo.
Condanna il di al pagamento in NTroparte_1 NTroparte_1 favore della ricorrente della somma di € 824,32 a titolo di mensilità di ottobre 2024, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Condanna il di al pagamento in NTroparte_1 NTroparte_1 favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 4.243 di cui €
3.689,00 per compensi ed € 554 per spese generali, oltre iva e c.p.a.
Civitavecchia, 10.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
7 di 7
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2687 RG degli Affari NTenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, domiciliata elettivamente in Frascati (RM), Via G. Matteotti n. 18, nello Parte_1 studio dell'Avv. Raffaella De Angelis, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
NTroparte_1
CONTUMACE
SENTENZA
1. Con ricorso depositato il 6.12.2024 , premesso di aver lavorato Parte_1
NT per il di con contratto di lavoro NTroparte_1 CP_1 subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 06.06.2023, con mansioni di aiuto commessa a tempo parziale, si doleva della circostanza che, al rientro da un periodo di astensione dal lavoro per maternità e per malattia, il datore di lavoro non consentiva il suo effettivo rientro in servizio e procedeva a porre fine al rapporto lavorativo con licenziamento fondato su un asserito giustificato motivo oggettivo. Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare, la nullità del licenziamento irrogato dal NTroparte_1 in quanto intimato in violazione del D.lgs nr. 151/2001, art. 54
[...] TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
ovvero del divieto legislativo di licenziare una donna in gravidanza e sino al primo anno di vita del bambino, ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità/l'inefficacia/l'invalidità del licenziamento intimato per tutti i motivi di cui sopra;
- per l'effetto condannare il datore di lavoro alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento in favore della medesima di tutte le retribuzioni maturate dal recesso datoriale all'effettiva reintegrazione e al connesso pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre interessi e rivalutazione;
- per l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento del risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro deve essere condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi e rivalutazione;
- per l'effetto, condannare il datore di lavoro, in eventuale sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro (c.d. opzione), ad una indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, o diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- accertare e dichiarare, per le causali ed i titoli dedotti nel presente ricorso, che la ricorrente è creditrice nei confronti del , in NTroparte_1 persona del l.r.p.t., della complessiva somma, da accertarsi in corso di causa, dovuta per gli stipendi non corrisposti relativi alle mensilità di agosto ed ottobre 2024, oltre ad una differenza di Euro 41,00 (emersa dal raffronto tra i cedolini paga 2023/2024 ed i bonifici effettuati dal datore di lavoro in pagamento), per il rimborso Irpef di Euro
2.140,00, nonché per il relativo TFR per Euro 938,00 e le spettanze di fine rapporto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, dovuta a titolo di retribuzioni non versate, differenza tra cedolino paga e bonifici in pagamento, per il trattamento di fine rapporto etc., oltre interessi e rivalutazione;
2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- per l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore della ricorrente delle somme di cui sopra ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, dovuta a titolo di retribuzioni non versate, differenza tra cedolino paga e bonifici in pagamento, per il trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. NT Il di , ritualmente citato, restava NTroparte_1 CP_1 contumace.
La causa, istruita documentalmente, a seguito di rinvio durante il periodo di assenza per congedo di questo Giudice, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva il Giudice che è comprovata in atti (cfr. contratto di assunzione, all. 1) la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti in causa con decorrenza dal 06.06.2023, per lo svolgimento di mansioni di aiuto commessa, con inquadramento della lavoratrice nel livello B/3 del CCNL panetterie artigianali ed orario di lavoro part-time pari a 20 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00).
Emerge, altresì, dalle buste paga in atti (all. 11) che il rapporto ha avuto regolare esecuzione fino al mese di settembre 2024 e che la lavoratrice è stata assente per maternità fino al mese di giugno 2024 e successivamente per malattia fino al mese di settembre 2024 (cfr. anche i certificati medici prodotti nell'all. 3).
Dall'estratto per riassunto del Registro degli atti di nascita (all. 2) emerge, poi, che il figlio della ricorrente è nato il [...].
3. Vigeva, pertanto, fino al marzo del 2025 il divieto di licenziamento della lavoratrice madre previsto dall'art. 54 del d.lgs. 151/2001 a mente del quale “Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal
Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”.
Come noto, il comma 3 del citato articolo prevede che “Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
d) di esito negativo della prova;
resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni”.
4. Ebbene, nel caso di specie, il licenziamento risulta essere stato intimato alla lavoratrice nel mese di ottobre 2024 con decorrenza dal 31.10.2024 (all. 8) in ragione di una “riorganizzazione e ristrutturazione dell'attività aziendale che prevede una riduzione di personale”, dunque per ragioni non riconducibili alle deroghe positivamente previste rispetto al generale divieto di licenziamento entro un anno di età del bambino.
Non solo. Restando contumace il NTroparte_1
non ha neppure allegato la ricorrenza di taluna delle suddette ipotesi derogatorie e,
[...] comunque, non ha assolto all'onere di provare l'effettiva riorganizzazione e ristrutturazione dedotta a fondamento del recesso.
5 Di qui la conclusione che il licenziamento al vaglio, disposto prima del compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice, deve essere dichiarato nullo per violazione del divieto di cui all'art. 54 D.Lgs. 151/2001 (la sanzione della nullità del recesso è espressamente prevista dal comma 5 del citato articolo).
Pertanto, dal momento che alla controversia in esame si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 23/2015, essendo il rapporto di lavoro iter partes sorto nel 2023, spetta alla lavoratrice la tutela di cui all'art. 2 di tale decreto legislativo.
Ne consegue il diritto della ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro ed a ricevere una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (senza che possa essere detratto quanto percepito per lo svolgimento di altra attività lavorativa, in mancanza di allegazione e prova sul punto), oltre al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, con interessi e rivalutazione al saldo. A tali fini, l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto deve essere determinata, sulla scorta delle buste paga in atti e tenuto conto del parametro contrattuale di ore (173) ridotto in proporzione alla percentuale di part time, moltiplicato per l'importo orario indicato nell'ultima busta paga (euro 8,96), in euro 775,04 x 14/12 = euro 904,21 mensili.
6. Passando alla domanda di pagamento di somme a vario titolo avanzata dalla lavoratrice, va, innanzitutto, precisato che la mancata risoluzione del rapporto di lavoro per nullità del
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licenziamento comminato alla ricorrente, preclude, ovviamente, il riconoscimento del diritto al tfr, istituto che presuppone la cessazione del vincolo obbligatorio tra le parti.
7. Quanto alla richiesta di pagamento della mensilità di agosto 2024 -mese in cui la lavoratrice ha dichiarato di essere stata assente per malattia – si osserva che la domanda risulta del tutto generica, non avendo parte attrice chiarito se intende domandare l'indennità di malattia
(prestazione che, come noto, è a carico di ovvero l'integrazione salariale eventualmente CP_2 spettante, in forza di previsioni collettive, al lavoratore assente per malattia e posta a carico del datore di lavoro.
In entrambi i casi, comunque, la domanda non può trovare accoglimento.
Nella prima ipotesi, invero, parte convenuta sarebbe priva di legittimazione passiva, assumendo il datore di lavoro la funzione di un mero adiectus solutionis causa rispetto al pagamento delle indennità di malattia, così che in caso di inadempimento del delegato al pagamento, la pretesa non può che essere fatta valere nei confronti del debitore principale (v. artt. 1269 e 1274 cc).
Nella seconda ipotesi, invece, la domanda deve essere respinta per mancata allegazione (e dimostrazione) dei fatti costitutivi: non può non essere rilevato, infatti, che nel ricorso non sono state indicate le clausole collettive che pongono a carico del datore di lavoro l'integrazione salariale in ipotesi di malattia e, soprattutto, non sono stati specificati i presupposti per l'insorgenza del diritto all'integrazione, ovvero i fatti costitutivi del diritto vantato.
8. Per le medesime ragioni, non può essere accolta la richiesta di pagamento di una differenza di euro 41,00, asseritamente emersa dal raffronto tra i cedolini paga 2023/2024 ed i bonifici effettuati dal datore di lavoro in pagamento. Ed, infatti, parte ricorrente ha persino omesso di specificare in relazione a quali mensilità si sarebbero verificate tali differenze di pagamento, sicchè non può essere verificato se i presunti parziali pagamenti attengano a voci retributive rispetto alle quali la legittimazione passiva va individuata in capo a parte datoriale ovvero ad indennità di maternità o malattia, rispetto alle quali la legittimazione passiva va individuata in capo ad CP_2
9. Neppure parte ricorrente può ottenere dal datore di lavoro il rimborso Irpef di Euro
2.140,00, oggetto di domanda, innanzitutto in ragione dalla assorbente considerazione che la parte non ha dimostrato l'effettiva sussistenza del credito di imposta e, comunque, in ragione
5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
della circostanza che ove non operi il meccanismo anticipatorio da parte del sostituto di imposta, il creditore legittimato passivo va individuato nell'Agenzia dell'Entrate e non nel datore di lavoro.
10. Fondata risulta invece la richiesta di pagamento della retribuzione per la mensilità di ottobre 2024, atteso che la lavoratrice ha dimostrato di aver tempestivamente messo a disposizione di parte datoriale le proprie energie lavorative al termine del periodo di malattia (all.
4bis), sicchè la mancata esecuzione della prestazione discende dalla scelta datoriale di non avvalersene e non esonera la parte convenuta dall'obbligo di corrispondere la normale retribuzione fino alla data di efficacia del licenziamento intimato (31.10.2024).
Per la quantificazione della retribuzione spettante per il mese di ottobre 2024, occorre tener conto dei criteri di determinazione della retribuzione mensile previsti dal CCNL applicato al rapporto (all. 12) ed in particolare della circostanza che l'art. 24 ter preveda la determinazione della retribuzione in base ai giorni di effettiva prestazione e sulla scorta delle ore di lavoro eseguite (criterio che, del resto, risulta essere stato anche applicato nelle buste paga in atti, precedenti al periodo di astensione dal lavoro per maternità e malattia). Ne consegue che, essendo previsti, nel mese di ottobre 2024, 23 giorni lavorativi e 92 ore di lavoro (considerando che il contratto di lavoro intercorso tra le parti prevedeva 4 ore di lavoro al giorno), la retribuzione va determinata moltiplicando l'importo orario indicato nell'ultima busta paga (euro
8,96) per 92 ore e dunque risulta pari a euro 824,32.
Sull'importo in questione spettano altresì alla ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
11. Alla luce delle svolte considerazioni il di NTroparte_1 CP_1
, che non ha provato come suo onere di aver corrisposto alla lavoratrice la
[...] retribuzione relativa al mese di ottobre 2024, va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 824,32 oltre accessori come specificato.
12. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza con riferimento alla domanda principale e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria
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ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, dichiara nullo il licenziamento intimato alla ricorrente e, per l'effetto, condanna il di a reintegrarla nel NTroparte_1 NTroparte_1 posto di lavoro ed a corrisponderle la retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 904,21 mensili), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, con interessi e rivalutazione al saldo.
Condanna il di al pagamento in NTroparte_1 NTroparte_1 favore della ricorrente della somma di € 824,32 a titolo di mensilità di ottobre 2024, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Condanna il di al pagamento in NTroparte_1 NTroparte_1 favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 4.243 di cui €
3.689,00 per compensi ed € 554 per spese generali, oltre iva e c.p.a.
Civitavecchia, 10.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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