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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 12628/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Angelo Mambriani Presidente dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice relatore dott.ssa Alima Zana Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12628/2020 R.G. promossa da:
Parte_1
(C.F. – P.IVA unitamente a P.IVA_1
C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
(C.F. Parte_4 C.F._3
(C.F. ) Parte_5 C.F._4
C.F. ) Parte_6 C.F._5
C.F. ) Parte_7 C.F._6
C.F. ) Parte_8 C.F._7
tutti con il patrocinio dell'avv. AUGUSTA CIMINELLI (C.F. C.F._8
e dell'avv. FRANCESCO GIANNI ( ) VIA DELLE QUATTRO C.F._9
FONTANE, 20 00184 ROMA, e dell'avv. LUIGI UGO ROMANZI pagina 1 di 16 ( ), elettivamente domiciliato in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 C.F._10
20121 MILANO presso il difensore avv. AUGUSTA CIMINELLI
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._11 NTroparte_2
), (C.F. ), C.F._12 CP_3 C.F._13 [...]
(C.F. ), (C.F. NTroparte_4 C.F._14 NTroparte_5
), (C.F. ), C.F._15 NTroparte_6 C.F._16
(C.F. , Parte_9 C.F._17 [...]
(C.F. ), tutti con il patrocinio Parte_10 P.IVA_2 dell'avv. LORENZO PINTUS (C.F. ) e dall'Avv. Luigi Arturo C.F._18
BIANCHI, elettivamente domiciliato in P.ZZA BORROMEO 8 20123 MILANO presso il difensore avv. LORENZO PINTUS
(C.F. ), Parte_11 C.F._19 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_12 C.F._20 Parte_13
tutti con il patrocinio dell'avv. ERMANNO CAPPA (C.F. C.F._21
) e dell'avv. Giovanni STELLA, elettivamente domiciliato in C.F._22
VIA SOLFERINO, 16 20121 MILANO presso il difensore avv. ERMANNO CAPPA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
[...]
Parte_14 Pt_3 [...]
, , Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e negletta ogni avversa domanda, eccezione e istanza:
A. accertare e dichiarare la responsabilità di tutti i convenuti, in solido tra loro, per i danni causati, in conseguenza delle loro condotte illecite poste in essere in relazione al NT NT c.d. secondo aumento di capitale di deliberato il 30 marzo 2015, a in persona del legale rappresentante, e ai dott.ri , Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7
e e, per l'effetto, condannare i convenuti tutti, in solido tra loro, a rifondere: (i) Pt_8
pagina 2 di 16 NT a un importo pari a Euro 13.900.000,00, ovvero il maggiore o minore importo che sarà accertato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo, e (ii) ai dott.ri
, e l'importo di Euro 1.200,00 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 ciascuno, ovvero il maggiore o minore importo che sarà accertato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo;
B. accertare e dichiarare la responsabilità di al NTroparte_8 NT risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quale conseguenza della mancata erogazione del finanziamento di cui all'accordo quadro del 1° aprile 2014 e, per NT l'effetto, condannare a rifondere di un NTroparte_8 importo pari, allo stato, ad Euro 19.145.304,40, ovvero il maggiore o minore importo che sarà accertato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo.
In via istruttoria: si insiste perché codesto On.le Tribunale voglia rimettere la causa sul ruolo per ammettere i mezzi istruttori formulati dagli Attori con le proprie memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, in particolare, per disporre consulenza tecnica d'ufficio come richiesta dagli Attori con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e, dunque, disporre CTU avente ad oggetto, previa valutazione del valore n. 32 sportelli oggetto del conferimento del 30 marzo 2015 e previa valutazione di quanto contenuto nella perizia del prof. dott. e tenuto conto di quanto accertato nella perizia del prof. dott. Per_1 NT (cfr. doc. 21), quantificare il danno subito da e dai suoi soci per effetto del Per_2 predetto conferimento.
In ogni caso, con integrale rifusione di spese, competenze e onorari, oltre accessori, CPA
e IVA come per legge.
Per i convenuti Parte_10
e ,
[...] CP_1 NTroparte_2 CP_3 [...]
NTroparte_4 NTroparte_5 NTroparte_6
Parte_9
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- dichiarare la carenza di legittimazione ad agire e di legittimazione processuale in capo alla società attrice e, per l'effetto, rigettare Parte_15 integralmente le domande da questa svolte in giudizio;
- dichiarare la carenza di legittimazione ad agire e di legittimazione processuale in capo agli attori, Sig.ri , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e e, per l'effetto, rigettare Parte_6 Parte_7 Parte_8 integralmente le domande da questi svolte in giudizio;
- dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito - in favore di quella degli arbitri nominandi ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (già Camera
pagina 3 di 16 Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano) - a decidere in merito alla domanda formulata dall'attrice nei confronti di , Parte_15 Parte_10 con particolare riferimento alla richiesta di condanna di quest'ultimo “al risarcimento di NT tutti i danni subiti e subendi da quale conseguenza della mancata erogazione del
Finanziamento, quantificati in un importo non inferiore a Euro 20.000.000,00, ovvero il maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo”;
- dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno invocato dagli attori per tutti i motivi dedotti in narrativa o per quanto meglio ritenuto.
Nel merito:
rigettare integralmente le domande svolte in giudizio dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa o per quanto meglio ritenuto.
Rigettare la richiesta di CTU svolta dagli attori per i motivi tutti esposti in memoria ex art. 183 VI comma n. 3 e per quanto ulteriormente si argomenterà negli scritti conclusivi
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre ad accessori come per legge.
Con condanna degli attori, in solido tra loro, al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ogni riserva istruttoria e di merito consentita.
Per parte convenuta Parte_11 [...]
, Parte_12 Parte_13
Voglia codesto On. le Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: per tutte le ragioni di cui al presente atto, e anche in accoglimento delle eccezioni preliminari proposte,
- in rito, dichiarare inammissibili o, nel merito, rigettare integralmente le domande NT formulate da , dichiarata fallita dal Tribunale di Spoleto nel dicembre 2017, in proprio e/o in via surrogatoria rispetto ai Curatori fallimentari nominati dal Tribunale di
Spoleto, in quanto infondate e, in ogni caso, prescritte ex art. 2947 c.c.;
- rigettare integralmente, in quanto infondate, le domande formulate dai Sigg.ri
[...]
, Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 NT
in qualità di soci della “ ;
[...] Parte_8
- in via istruttoria: rigettare le eventuali istanze istruttorie (ri)proposte dalle parti attrici in sede di precisazione delle loro conclusioni;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, IVA, CPA e rimborso forfettario;
- condannare gli attori, in solido, al pagamento a favore dei convenuti Parte_13
ed , di una somma di
[...] Parte_11 NTroparte_9 denaro da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
pagina 4 di 16 - come da nota di deposito separata, si produce copia della sentenza del Tribunale di
Perugia n. 75/2023 pubbl. il 12.01.2023 RG n. 4482/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni attori sono soci di (in NTroparte_10 NT breve anche ), già sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria e poi dichiarata fallita dal Tribunale di Spoleto con sentenza del 29 dicembre 2017, e agiscono unitamente alla NTroparte_11
, quest'ultima surrogandosi alla curatela fallimentare asseritamente inerte,
[...] per l'accertamento della responsabilità:
˃ sia degli ex amministratori di , in carica dal luglio NTroparte_12
2014 al dicembre 2016, quest'ultima
NT
o principale asset di che fino al giugno 2014 ne deteneva una partecipazione pari al 51,20% del capitale sociale,
o già sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria dal febbraio 2013 fino al luglio 2014,
˃ sia di (in breve anche solo NTroparte_8 NT
), società individuata dai commissari straordinari di quale Parte_10 NT soggetto più adeguato a garantire gli obiettivi di risanamento sia di che di
, con la quale veniva sottoscritto un accordo quadro, NTroparte_12 finalizzato, da un lato, a ripristinare la consistenza patrimoniale di CP_12 NT
mediante due aumenti di capitale, e dall'altro a fornire a i mezzi
[...] finanziari per far fronte ad una ingente esposizione debitoria verso Monte dei Paschi di Siena;
addebitando a tutti in convenuti la responsabilità per aver determinato con la loro NT condotta il fallimento di in particolare, deducendo:
a) il concorso di tutti i convenuti nel comune disegno illecito volto alla graduale NT estromissione di ora fallita dalla compagine sociale di NTroparte_12
a condizioni inique, per “far posto” al nuovo socio di maggioranza, Parte_10
(oggi incorporante di ) NTroparte_12
− intento che si sarebbe appalesato in occasione del secondo aumento di capitale (30 marzo 2015) riservato a favore di , con esclusione del Parte_10 diritto di opzione, sottoscritto da quest'ultima con conferimento in natura di un ramo d'azienda costituito da 32 sportelli bancari in Lazio e Toscana, stimato 90 milioni di euro,
➢ in base ad una valutazione redatta da un “esperto indipendente” sulla base di dati forniti dallo stesso , che tuttavia, Parte_10 non venne mai sottoposta a adeguata verifica e che ottenne de plano il parere favorevole da parte del comitato operazioni con parti correlate (OPC),
pagina 5 di 16 NT b) la responsabilità di per la mancata erogazione a favore di del Parte_10 finanziamento di 15.000.000 euro, così disattendendo l'accordo quadro sottoscritto NT con i commissari straordinari 1° aprile 2014 ed in tal modo impedendo a di ripianare la propria esposizione debitoria, e determinato l'impossibilità di portare a NT compimento il piano concordatario e il conseguente fallimento di per l'effetto, svolgendo le seguenti domande:
A. condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, a rifondere con riferimento al secondo aumento di capitale:
NT
- a favore di un importo pari ad euro 13.900.000,00;
- a favore dei soci , , Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
'importo di euro 1.200,00 ciascuno;
Pt_7 Pt_8
NT B. condanna di a rifondere a un NTroparte_8 NT importo pari ad euro 19.145.304,40, pari ai danni causati a per effetto della sottoscrizione da parte di dell'aumento di capitale deliberato Parte_10 dall'assemblea di in data 30 marzo 2015 e realizzato NTroparte_12 mediante conferimento di in , a Parte_10 NTroparte_12 condizioni inique ed errate, di un proprio ramo d'azienda.
Con separati atti si sono costituiti in giudizio NTroparte_13
e sette ex amministratori ,
[...] NTroparte_12 CP_1
, ,
[...] NTroparte_6 Parte_9 NTroparte_14 [...]
e , svolgendo sostanzialmente le CP_3 NTroparte_2 NTroparte_5 medesime difese, ovvero eccependo:
- in via preliminare e/o pregiudiziale,
o la carenza di legittimazione ad agire e di “legittimazione processuale” in capo NT alla società attrice in quanto società fallita, che non agisce in persona del curatore fallimentare;
o “la carenza di legittimazione ad agire e di legittimazione processuale” in capo NT agli attori, in quanto soci di per carenza di tutti i presupposti dell'azione ex art. 2900 c.c.;
o la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, per decorso del termine quinquennale da far decorrere dal 1° aprile 2014, ovvero dalla data di sottoscrizione dell'accordo di investimento, quale primo atto dell'asserito
“disegno criminoso”;
o l'incompetenza del Tribunale adito - in favore di quella degli arbitri - a decidere in merito alla domanda formulata dall'attrice nei confronti di Parte_16
, con particolare riferimento alla richiesta di condanna di Parte_10 NT quest'ultimo “al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quale conseguenza della mancata erogazione del Finanziamento, quantificati in un pagina 6 di 16 importo non inferiore a Euro 20.000.000,00,
- nel merito, l'infondatezza di tutte le censure mosse.
Si sono costituti anche gli altri (tre) ex amministratori di NTroparte_12
e
[...] Parte_13 Parte_11 [...]
, i quali hanno dedotto l'assoluta genericità e contraddittorietà delle Parte_12 domande proposte dagli attori, eccependo: NT
- la carenza di legittimazione attiva in capo a e l'inammissibilità delle domande NT proposte dalla stessa
- la totale infondatezza nel merito delle domande svolte nei loro confronti, sottolineando di essere stati membri indipendenti e non esecutivi del c.d.a. di
[...]
, oltre che componenti del Comitato per le Operazioni con Parti NTroparte_12
Correlate (comitato OPC) con funzioni consultive;
NT
- la non risarcibilità del danno lamentato da sotto plurimi profili:
o non costituendo un danno diretto del singolo socio ex art. 2395 c.c. NT
o per omessa impugnazione della delibera assembleare da parte di NT
- la non risarcibilità del danno lamentato dai soci di o per la natura meramente indiretta e riflessa del pregiudizio asseritamente subito,
- in ogni caso, l'erroneità del risarcimento della quantificazione dei danni prospettata ex adverso.
Nelle memorie intermedie
➢ parte attrice ha preso posizione su tutte le eccezioni e le difese svolte dalle controparti e prodotto una perizia di parte (allegata alla seconda memoria) finalizzata a evidenziare l'errore di valutazione del conferimento in natura che avrebbe caratterizzato il secondo aumento di capitale;
chiedendo altresì
l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio sul danno;
➢ tutti gli altri convenuti, ribadite le rispettive difese, hanno dedotto l'inammissibilità delle nuove allegazioni in fatto introdotte da parte attrice con la seconda memoria intermedia e insistito nell'accoglimento delle eccezioni preliminari, opponendosi all'ammissione di c.t.u.;
➢ ha prodotto a sua volta una perizia di parte al fine di illustrare i Parte_10 limiti metodologici che inficiano la perizia di parte attrice e confutare le conclusioni cui è giunta.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza ammissione di alcun mezzo di indagine tecnica e rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate, previo scambio di comparse conclusionali e repliche.
***
All'esito del contraddittorio reputa il Tribunale che le questioni preliminari poste da tutti i convenuti siano fondate e debbano trovare accoglimento, con conseguente pagina 7 di 16 assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le vicende richiamate in atto di citazione sono successive all'8 febbraio 2013, ovvero al commissariamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - a seguito NT delle ispezioni compiute da Banca d'Italia - sia di che di Banca Popolare di Spoleto1.
Secondo gli attori l'ingresso di nel capitale sociale di Parte_10 CP_12 NT
, nell'ambito di un complesso piano di risanamento anche di che
[...] prevedeva anche due aumenti di capitale (il primo con conferimento in denaro, il secondo con conferimento in natura) programmati dai Commissari straordinari, avrebbe determinato dapprima l'acquisizione da parte di del controllo su CP_15 [...] NT
e successivamente l'estromissione di dal capitale della stessa, NTroparte_12 NT privando del suo principale asset.
NT Inoltre, si sarebbe rifiutata di erogare un finanziamento a favore di Parte_10 di 15 milioni di euro, già concordato nell'aprile 2014, determinando in tal modo la dichiarazione di fallimento di CSC, che dopo il commissariamento era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e aveva presentato un piano che, in mancanza del previsto apporto finanziario, non era stato più possibile portare a compimento con conseguente esito di “portare i libri in Tribunale”.
1. Legittimazione ad agire in capo a
[...]
NTroparte_11
La società NTroparte_16 agisce nel presente giudizio in persona del legale rappresentante
[...] ante fallimento, ovvero in persona del vicepresidente del c.d.a., dott. (cfr. Parte_2
Visura storica allegata all'atto di citazione - doc. 20), dunque agisce “in proprio” quale soggetto fallito.
NT sostiene di potere agire “in sostituzione” o “in surroga” del curatore fallimentare, in quanto nel caso in esame si verterebbe in una ipotesi di inerzia della curatela.
Richiama al riguardo le decisioni del Supremo Collegio (Cass., Sez. Lav., 5 dicembre
2019, n. 31843; Cass., n. 7448 del 2012; Cass. n. 10146 del 1998) che
- da un lato, ribadiscono il principio generale che a seguito della dichiarazione di fallimento il fallito perde la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, con conseguente perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore, - dall'altro, precisano che a questa regola enunciata dall'art. ex art. 43 l.f. fanno eccezione due ipotesi:
o il caso in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e o quello in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio”. NT
Sostiene, che nessuno dei convenuti ha fornito evidenza contraria alla mera inerzia o noncuranza dei curatori fallimentari, né alcun elemento di prova in ordine a una NT qualsivoglia valutazione che sarebbe stata fatta dagli organi del Fallimento con riguardo all'intraprendere la presente azione, sull'assunto che tale prova “non può essere NT pretesa in capo all'attrice trattandosi di prova avente ad oggetto una mera
“valutazione”, peraltro “negativa”, che dovrebbe essere espressa non solo dai curatori, ma anche dagli altri organi della procedura.
A parere di questo Tribunale nessuno degli argomenti svolti sul punto dalla difesa di NT può essere condiviso.
NT La società cooperativa ha infatti inteso agire “in proprio” nei confronti di PT
e degli ex amministratori di (società di cui deteneva il
[...] NTroparte_12 controllo) ex art. 2043 c.c., al fine di ottenere il risarcimento del pregiudizio economico subito dal patrimonio della società fallita a seguito o del “secondo aumento di capitale” deliberato dai soci di , NTroparte_12
a causa della non corretta valutazione del conferimento effettuato, da cui la NT conseguente ulteriore diluizione della partecipazione di in NTroparte_12
, sul presupposto che un'equa valutazione del conferimento avrebbe dovuto
[...] NT garantire l'invarianza della partecipazione di o della mancata erogazione del finanziamento di 15 milioni da parte di PT
.
[...]
Si tratta evidentemente di un'azione risarcitoria volta – nella prospettazione attorea – a reintegrare il valore patrimoniale della società fallita, dunque, di un'azione che rientra a pieno titolo nelle azioni “relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento” che la legge fallimentare riserva all'iniziativa del curatore, quale unico soggetto “legittimato a stare in giudizio” nell'interesse della massa dei creditori (ex art. 43 l.f., ora, art 143 c.c.i.).
Del resto la stessa società attrice non disconosce tale presupposto, essendosi limitata ad argomentare - nelle difese conclusive – in punto di riparto dell'onere della provare circa l'inerzia del curatore fallimentare, senza invero aver mai neppure allegato - in corso di causa - di aver almeno tentato una interlocuzione con questi, ovvero di essersi rivolta agli organi della procedura (curatori, comitato dei creditori o giudice delegato) per illustrare e sollecitare l'iniziativa giudiziale oggetto della presente causa, e di non aver pagina 9 di 16 ricevuto nessun riscontro, tanto da essersi determinata ad avviare autonomamente l'azione nell'interesse della massa dei creditori.
Questo Tribunale ritiene tale osservazione dirimente e comunque coerente e rispettosa dei principi, già sopra richiamati, che la Corte di Cassazione ha avuto modo con numerose decisioni di precisare. Fermo restando che la valutazione della ricorrenza del presupposto dell'inerzia dovrà essere effettuato caso per caso dal giudice di merito e che, un conto, è il caso dell'iniziativa assunta dopo l'interruzione di una causa già avviata ante fallimento (in considerazione del breve termine a disposizione del curatore per riassumere il giudizio, sicché in tal caso l'inerzia sarà più agevole da dimostrare) e, dall'altro, il diverso caso di un'azione di responsabilità avviata ex novo non contro gli amministratori della società fallita, bensì nei confronti di soggetti terzi, ovvero amministratori di una società controllata e del nuovo socio di quest'ultima.
In tale secondo caso, appare del tutto incongruo sul piano logico prima ancora che giuridico, sostenere che la prova della circostanza di fatto su cui si fonda la legittimazione a proporre ex novo una domanda giudiziale debba essere data dalla parte convenuta, la quale semmai ha interesse a fornire la prova contraria (anche in via presuntiva). Peraltro, è appena il caso di aggiungere che gli argomenti fondati sulla nota questione della prova dei fatti negativi in questo caso non appaiono convincenti, dal momento che “l'inerzia”, ovvero la condotta omissiva di un organo incaricato di pubblico servizio assume rilevanza solo in presenza di un obbligo. Obbligo che pacificamente non è ravvisabile nel caso di specie, atteso che gli stessi attori demandano agli organi fallimentari mere “valutazioni” circa l'opportunità e la convenienza di dare avvio ad una siffatta azione legale. Un grado tanto elevato di discrezionalità certo non può consentire al fallito di “surrogarsi” agli organi della procedura e di sostituirsi ad essi nell'avviare iniziative giudiziarie senza neppure una interlocuzione preventiva con detti organi.
A parere del Tribunale è del tutto evidente che una eventuale valutazione negativa espressa dal curatore (o altro organo della procedura) avrebbe un effetto assolutamente preclusivo di ogni ulteriore iniziativa del fallito. Diversamente ragionando il principio generale espresso dall'art. 43 l.f. a tutela della massa dei creditori verrebbe ad essere aggirato e di fatto inficiato nella sua concreta applicazione.
Questo Tribunale ritiene dunque di condividere quanto dedotto dai tutti i convenuti fin dalle prime difese, ovvero che, se gli attori avessero ritenuto fondata e necessaria l'azione per cui oggi è causa ben avrebbero potuto (e dovuto) crearsi un apposito “titolo di legittimazione” attraverso interlocuzioni preventive con il curatore o il giudice delegato, e ciò anche al fine di stimolare una risposta (di cui poi poter dare evidenza) nel presente giudizio.
NT Ciò non è avvenuto. Entrambe le domande proposte da (indicate nelle conclusioni come domanda A. e B., quest'ultima solo nei confronti di ) non possono Parte_10
pagina 10 di 16 dunque essere proseguite in difetto di legittimazione in capo alla società fallita “in proprio” ex art. 43 l.f..
2. Legittimazione ad agire in capo ai soci di
[...]
. Qualificazione della domanda. NTroparte_11
Con la domanda indicata con la lettera A. delle conclusioni, gli attori Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e agiscono quali soci della ,
[...] Parte_8 NTroparte_16 oggi fallita, sia nei confronti degli ex amministratori di , sia NTroparte_12 nei confronti di . CP_15
Quanto alla domanda svolta nei confronti dei primi, deducono i soci che i consiglieri di
, unitamente ai componenti del comitato Operazioni con Parti NTroparte_12
Collegate, nonostante fossero ben consapevoli della poca specificità della perizia effettuata per la stima del conferimento in natura nel secondo aumento di capitale, avrebbero tralasciato ogni valutazione in merito alla bontà e correttezza delle determinazioni e valutazioni rese dall'esperto, senza adottare tutte le più opportune verifiche e cautele (cfr. atto di citazione pag. 36-37).
Agiscono per il risarcimento di un danno che definiscono “diretto”, in quanto derivato dal venir meno dei vantaggi - personali e diretti – di cui gli attori beneficiavano dalla NT partecipazione, in quota rilevante, della cooperativa in , e NTroparte_12 che indicano a titolo esemplificativo in “migliori condizioni di accesso al credito bancario, interlocuzioni facilitate e dirette con la banca” e che “ai soli fini della liquidazione economica” commisurano al valore della partecipazione (così memoria di replica pag. 7-8).
Dunque, i soci della deducono di aver subito un danno da perdita di CP_16 NT valore della loro partecipazione in a causa (non della perdita, ma) della diluizione2 della partecipazione di quest'ultima nel capitale di , NTroparte_12 asseritamente riconducibile a condotte illegittime degli ex amministratori di
[...]
e del assunte in relazione al secondo aumento di NTroparte_12 Parte_10 capitale.
NT La consistenza patrimoniale che qui viene in rilievo è quella della fallita
NT Tuttavia, i soci di agiscono non nei confronti degli amministratori di quest'ultima, bensì degli ex amministratori della controllata (in carica nel periodo di esecuzione del secondo aumento di capitale).
Si tratta dunque di azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori di una società per azioni ( che deve essere correttamente NTroparte_12
Con Con 2 Per effetto di tale operazione [secondo aumento di capitale] la quota di partecipazione di in Con avrebbe subito un'ulteriore drastica diluizione, sino addirittura al 9% del capitale sociale di (così si legge a pagina 18 dell'atto di citazione). pagina 11 di 16 qualificata ex art. 2395 c.c. – come invero dedotto da taluni convenuti – con la NT particolarità, tuttavia, che “i soci di rispetto agli amministratori di CP_12
, agiscono in questo caso nella veste di “terzi”,
[...]
- riconoscendo l'art. 2395 c.c. il risarcimento del danno sia al singolo socio sia al terzo che sia stato “direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi degli amministratori”.
Dunque, va in primo luogo affermata la legittimazione ad agire ex art. 2395 c.c. in capo NT ai soci di in veste di terzi rispetto alla posizione degli ex amministratori di
[...]
, pur risultando la domanda del tutto carente quanto ad altri NTroparte_12 determinanti profili che pure connotano l'azione ex art. 2395 c.c.
Giova rammentare, infatti, che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti di terzi ai sensi dell'art. 2395 c.c., attesa la natura extracontrattuale dell'azione, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo, che deve essere conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito la società.
È appena il caso di richiamare al riguardo il consolidato e condivisibile orientamento del
Supremo Collegio laddove afferma che
- “qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito”
(Cass., Sez. Un., 24 dicembre 2009, n. 27346; nello stesso senso Cass. 11 dicembre 2013 n. 27377, Cass. 24 luglio 2014 n. 16963 e la costante giurisprudenza di questa Sezione Specializzata, ex multis Tribunale Milano
15 aprile 2019 e Trib. Milano 4 settembre 2023).
NT Orbene, chiarito ciò, va rammentato che il danno lamentato dai soci di nella presente causa deriva dalla diluizione della partecipazione che quest'ultima deteneva in
(dal 14% al 9%) a seguito del secondo aumento di capitale, NTroparte_12 deliberato in data 30 marzo 2015 dall'assemblea dei soci di NTroparte_12 NT (fra i quali la stessa , sicché appare evidente che:
- il danno prospettato appare una mera conseguenza indiretta rispetto al danno subito in NT via immediata da (soggetto danneggiato in thesi in via immediata e diretta dalla pagina 12 di 16 colposa sopravvalutazione del conferimento in natura) sicché l'azione ex art. 2395 c.c. non può dirsi essere stata utilmente intentata;
- per ottenere il risarcimento del danno (asseritamente) subito dalla società ora fallita avrebbe potuto agire solo il curatore fallimentare, svolgendo nell'interesse della massa l'azione sociale ex art. 2393 c.c. volta a reintegrare la consistenza patrimoniale della fallita3;
NT
- né i soci di avrebbero potuto utilmente proporre azione ex art. 2395 c.c. “in NT surroga” di (quale socia di ), per tutto quanto già NTroparte_12 affermato sopra con riguardo alla portata dell'art. 43 l.f. (ora art. 143 c.c.i.) e, in ogni caso, stante l'evidente insussistenza del principale presupposto dell'azione ex art. 2900
c.c., dal momento che gli odierni attori non hanno neppure dedotto di essere creditori di NT (si richiama al riguardo Cass. civ., Sez. I, n. 19045 del 29 settembre 2005).
Per tutte le ragioni sopra illustrate, deve concludersi che neppure la domanda proposta NT NT dai soci di nei confronti degli ex amministratori di può trovare accoglimento.
NT Quanto alla domanda svolta dai soci di nei confronti di (punto A. Parte_10 delle conclusioni) con riferimento sempre alla vicenda relativa al secondo aumento di capitale, si tratta di azione che può essere ricondotta:
- sempre all'art. 2395 c.c., come ipotesi di concorso dell'extraneus nella condotta illecita degli amministratori di;
NTroparte_12
- oppure alla responsabilità aquiliana tout court.
Nella prima ipotesi vale quanto già detto sopra con riguardo all'inidoneità dell'azione ex art. 2395 c.c. a risarcire danni indiretti o “riflessi”.
Con riferimento invece all'art. 2043 c.c., è sufficiente richiamare quanto affermato dalla già citata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 27346 del 24 dicembre 2009, ove si legge:
- Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito4.
Con 3 Azione sociale esperita nei confronti degli ex amministratori di dagli stessi odierni attori che si è conclusa con una decisione di difetto di legittimazione quanto all'azione ex art. 2393 bis (Tribunale di Perugia, sentenza 12 gennaio 2023 n. 75/2023), e che non avrebbe potuto avere altro esito anche quanto all'azione ex art. 2393 bis c.c. 4 Nella specie, le Sezioni Unite , nell'enunciare l'anzidetto principio, hanno confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda con cui una società per azioni, socia di una compagnia di assicurazioni s.p.a., pagina 13 di 16 - E ciò sul presupposto che la società è l'unica titolare dei diritti, reali e di credito, ad essa spettanti, sia che nascano da contratto o da altra fonte prevista dall'art. 1173
c.c., ivi compresi i fatti illeciti, di qualunque genere e comportanti qualsiasi tipo di danno, compiuti nei suoi confronti.
- Con la conseguente esclusiva legittimazione della società all'azione diretta al conseguimento del risarcimento nei confronti del terzo che con la propria condotta abbai prodotto effetti negativi sul patrimonio dell'ente.
- Una siffatta lesione tenderà a ripercuotersi, in qualche misura, sugli interessi economici del socio, derivanti dalla sua partecipazione sociale, anche come possibile diminuzione del valore della sua quota e compromissione della redditività.
- Ma tale effetto costituisce un mero riflesso del danno subito dalla società, non configurandosi come conseguenza diretta ed immediata dell'illecito, bensì come conseguenza di fatto, non rilevante sul piano giuridico.
- Il risarcimento ottenuto dalla società, infatti, elimina automaticamente ogni danno per il socio. Il che pone in evidenza che questo non è direttamente danneggiato dall'illecito subito dalla società, mentre può esserlo dal comportamento degli organi di questa, ove non si attivino per ottenere il risarcimento ad essa dovuto (se ed in quanto accertato).
Principio di diritto e argomentazioni confermati dalla costante giurisprudenza successiva e che si attagliano perfettamente alla domanda in esame, posta dai soci di una società fallita nei confronti di un soggetto terzo, , lamentando la perdita della Parte_10 consistenza patrimoniale della fallita a causa della condotta illecita (o dell'inadempimento).
Rispetto alla domanda qui in esame, va dunque affermata la carenza di legittimazione in capo ai soci all'azione diretta al conseguimento di un risarcimento nei confronti di
. Parte_10
Ogni altra domanda ed eccezione rimane assorbita.
3. Spese.
Il governo delle spese di lite segue il principio della soccombenza;
pertanto, le spese vengono poste a carico esclusivo degli attori, in solido, e liquidate sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (così come modificato dai D.M. 37/2018
e 147/2022) tenuto conto del rilevante ammontare della domanda, della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta a favore di più assistiti, come segue:
- a favore di e di , Parte_10 CP_1 NTroparte_6
, Parte_9 NTroparte_4 CP_3 NTroparte_2
aveva dedotto la responsabilità della società di revisione, incaricata della certificazione del bilancio della società partecipata, per il danno patito dalla quota di partecipazione, a seguito delle condotte illecite ascritte alla società di revisione. Caso del tutto sovrapponibile a quello di cui alla domanda in esame. pagina 14 di 16 e , in complessivi euro 80.000,00 per compensi d'avvocato, NTroparte_5 oltre al 15% per spese generali, IVA e CA come per legge;
- a favore dei convenuti e Parte_13 Parte_11
, in complessivi euro 50.000,00 per compensi Parte_12
d'avvocato, oltre al 15% per spese generali, IVA e CA come per legge.
Sussistono altresì i presupposti anche per l'accoglimento della domanda di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., dato il carattere manifestamente imprudente dell'introduzione della lite, proseguita anche dopo la pubblicazione della decisione ad essi del tutto sfavorevole resa nel parallelo giudizio incardinato dagli stessi attori avanti al Tribunale di Perugia5, dovendosi qui richiamare:
• da un lato, tutte le considerazioni sopra svolte quanto al principio generale sotteso all'art. 43 l.f. (ora art. 143 c.c.i) posto a tutela della massa dei creditori, che verrebbe evidentemente aggirato e disatteso seguendo la tesi prospettata da parte attrice;
• dall'altro, le considerazioni sopra svolte circa la manifesta inammissibilità e infondatezza delle domande per come prospettata e costruita, in palese contrasto con orientamenti di legittimità del tutto consolidati, sanciti da decisioni della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite.
In accoglimento di tale domanda tutti gli attori vanno quindi condannati in solido al pagamento in favore dei convenuti di un importo che può essere parametrato alla metà dell'ammontare delle spese legali liquidate per compenso di avvocato e quindi pari ad euro 40.000 a favore di e di , Parte_10 CP_1 [...]
, CP_6 Parte_9 NTroparte_4 CP_3 CP_2
e ed euro 25.000,00 a favore di
[...] NTroparte_5 Parte_13
e , tale importo
[...] Parte_11 Parte_12 apparendo idoneo in via equitativa, considerati tutti gli elementi della fattispecie, a risarcire i convenuti del pregiudizio subito, in termini di impiego di tempo e di costi non rifondibili, da valutarsi secondo nozioni di comune esperienza, in conseguenza della pendenza della lite imprudentemente iniziata dalla controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12628/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva in capo a
[...]
, in persona del legale NTroparte_19 5 I medesimi attori hanno intentato azione ex art. 2393 e 2395 c.c. anche nei confronti degli ex amministratori Con di avanti al Tribunale di Perugia, vedendo respinte tutte le domande (Sentenza Tribunale Perugia 12 gennaio 2023 n. 75/2023). pagina 15 di 16 rappresentante ante fallimento,
- rigetta in quanto infondata la domanda proposta dagli attori Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
nei confronti dei convenuti Parte_7 Parte_8 CP_1
, ,
[...] NTroparte_6 Parte_9 NTroparte_4 [...]
, CP_3 NTroparte_2 NTroparte_5 Parte_13
e , Parte_11 Parte_12
- dichiara il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
quanto alla domanda proposta nei Parte_7 Parte_8 confronti di Parte_10
- condanna gli attori in solido a rifondere le spese legali che si liquidano:
o a favore di , NTroparte_20 NTroparte_6
, Parte_9 NTroparte_4 CP_3 CP_2
e , in complessivi euro 80.000,00 per
[...] NTroparte_5 compensi d'avvocato, oltre al 15% per spese generali, IVA e CA come per legge;
o a favore di e Parte_13 Parte_11 [...]
, in complessivi euro 50.000,00 per compensi d'avvocato, Parte_12 oltre al 15% per spese generali, IVA e CA come per legge;
- in accoglimento della domanda ex art.96 cpc, condanna gli attori in solido al pagamento:
o di euro 40.000 a favore di e di , Parte_10 CP_1 [...]
, CP_6 Parte_9 NTroparte_4 [...]
e CP_3 NTroparte_2 NTroparte_5
o di euro 25.000,00 a favore di Parte_13 Parte_11
e .
[...] Parte_12
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 settembre 2023
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il direttorio della Banca d'Italia, con delibera n. 62/2013, rilevava una asserita “situazione di grave anomalia della governance, attestata dalla contrapposizione creatasi nell'assetto proprietario tra Parte_17 Con e , ritenendo altresì che “In tale contesto
[...] NTroparte_17 quale principale azionista della banca, non è stato in grado di assicurare condizioni di sana e prudente gestione e un efficace presidio dei rischi aziendali” (doc. 2 – atto cit.). pagina 8 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Angelo Mambriani Presidente dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice relatore dott.ssa Alima Zana Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12628/2020 R.G. promossa da:
Parte_1
(C.F. – P.IVA unitamente a P.IVA_1
C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
(C.F. Parte_4 C.F._3
(C.F. ) Parte_5 C.F._4
C.F. ) Parte_6 C.F._5
C.F. ) Parte_7 C.F._6
C.F. ) Parte_8 C.F._7
tutti con il patrocinio dell'avv. AUGUSTA CIMINELLI (C.F. C.F._8
e dell'avv. FRANCESCO GIANNI ( ) VIA DELLE QUATTRO C.F._9
FONTANE, 20 00184 ROMA, e dell'avv. LUIGI UGO ROMANZI pagina 1 di 16 ( ), elettivamente domiciliato in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 C.F._10
20121 MILANO presso il difensore avv. AUGUSTA CIMINELLI
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._11 NTroparte_2
), (C.F. ), C.F._12 CP_3 C.F._13 [...]
(C.F. ), (C.F. NTroparte_4 C.F._14 NTroparte_5
), (C.F. ), C.F._15 NTroparte_6 C.F._16
(C.F. , Parte_9 C.F._17 [...]
(C.F. ), tutti con il patrocinio Parte_10 P.IVA_2 dell'avv. LORENZO PINTUS (C.F. ) e dall'Avv. Luigi Arturo C.F._18
BIANCHI, elettivamente domiciliato in P.ZZA BORROMEO 8 20123 MILANO presso il difensore avv. LORENZO PINTUS
(C.F. ), Parte_11 C.F._19 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_12 C.F._20 Parte_13
tutti con il patrocinio dell'avv. ERMANNO CAPPA (C.F. C.F._21
) e dell'avv. Giovanni STELLA, elettivamente domiciliato in C.F._22
VIA SOLFERINO, 16 20121 MILANO presso il difensore avv. ERMANNO CAPPA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
[...]
Parte_14 Pt_3 [...]
, , Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e negletta ogni avversa domanda, eccezione e istanza:
A. accertare e dichiarare la responsabilità di tutti i convenuti, in solido tra loro, per i danni causati, in conseguenza delle loro condotte illecite poste in essere in relazione al NT NT c.d. secondo aumento di capitale di deliberato il 30 marzo 2015, a in persona del legale rappresentante, e ai dott.ri , Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7
e e, per l'effetto, condannare i convenuti tutti, in solido tra loro, a rifondere: (i) Pt_8
pagina 2 di 16 NT a un importo pari a Euro 13.900.000,00, ovvero il maggiore o minore importo che sarà accertato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo, e (ii) ai dott.ri
, e l'importo di Euro 1.200,00 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 ciascuno, ovvero il maggiore o minore importo che sarà accertato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo;
B. accertare e dichiarare la responsabilità di al NTroparte_8 NT risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quale conseguenza della mancata erogazione del finanziamento di cui all'accordo quadro del 1° aprile 2014 e, per NT l'effetto, condannare a rifondere di un NTroparte_8 importo pari, allo stato, ad Euro 19.145.304,40, ovvero il maggiore o minore importo che sarà accertato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo.
In via istruttoria: si insiste perché codesto On.le Tribunale voglia rimettere la causa sul ruolo per ammettere i mezzi istruttori formulati dagli Attori con le proprie memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, in particolare, per disporre consulenza tecnica d'ufficio come richiesta dagli Attori con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e, dunque, disporre CTU avente ad oggetto, previa valutazione del valore n. 32 sportelli oggetto del conferimento del 30 marzo 2015 e previa valutazione di quanto contenuto nella perizia del prof. dott. e tenuto conto di quanto accertato nella perizia del prof. dott. Per_1 NT (cfr. doc. 21), quantificare il danno subito da e dai suoi soci per effetto del Per_2 predetto conferimento.
In ogni caso, con integrale rifusione di spese, competenze e onorari, oltre accessori, CPA
e IVA come per legge.
Per i convenuti Parte_10
e ,
[...] CP_1 NTroparte_2 CP_3 [...]
NTroparte_4 NTroparte_5 NTroparte_6
Parte_9
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- dichiarare la carenza di legittimazione ad agire e di legittimazione processuale in capo alla società attrice e, per l'effetto, rigettare Parte_15 integralmente le domande da questa svolte in giudizio;
- dichiarare la carenza di legittimazione ad agire e di legittimazione processuale in capo agli attori, Sig.ri , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e e, per l'effetto, rigettare Parte_6 Parte_7 Parte_8 integralmente le domande da questi svolte in giudizio;
- dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito - in favore di quella degli arbitri nominandi ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (già Camera
pagina 3 di 16 Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano) - a decidere in merito alla domanda formulata dall'attrice nei confronti di , Parte_15 Parte_10 con particolare riferimento alla richiesta di condanna di quest'ultimo “al risarcimento di NT tutti i danni subiti e subendi da quale conseguenza della mancata erogazione del
Finanziamento, quantificati in un importo non inferiore a Euro 20.000.000,00, ovvero il maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo”;
- dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno invocato dagli attori per tutti i motivi dedotti in narrativa o per quanto meglio ritenuto.
Nel merito:
rigettare integralmente le domande svolte in giudizio dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa o per quanto meglio ritenuto.
Rigettare la richiesta di CTU svolta dagli attori per i motivi tutti esposti in memoria ex art. 183 VI comma n. 3 e per quanto ulteriormente si argomenterà negli scritti conclusivi
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre ad accessori come per legge.
Con condanna degli attori, in solido tra loro, al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ogni riserva istruttoria e di merito consentita.
Per parte convenuta Parte_11 [...]
, Parte_12 Parte_13
Voglia codesto On. le Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: per tutte le ragioni di cui al presente atto, e anche in accoglimento delle eccezioni preliminari proposte,
- in rito, dichiarare inammissibili o, nel merito, rigettare integralmente le domande NT formulate da , dichiarata fallita dal Tribunale di Spoleto nel dicembre 2017, in proprio e/o in via surrogatoria rispetto ai Curatori fallimentari nominati dal Tribunale di
Spoleto, in quanto infondate e, in ogni caso, prescritte ex art. 2947 c.c.;
- rigettare integralmente, in quanto infondate, le domande formulate dai Sigg.ri
[...]
, Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 NT
in qualità di soci della “ ;
[...] Parte_8
- in via istruttoria: rigettare le eventuali istanze istruttorie (ri)proposte dalle parti attrici in sede di precisazione delle loro conclusioni;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, IVA, CPA e rimborso forfettario;
- condannare gli attori, in solido, al pagamento a favore dei convenuti Parte_13
ed , di una somma di
[...] Parte_11 NTroparte_9 denaro da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
pagina 4 di 16 - come da nota di deposito separata, si produce copia della sentenza del Tribunale di
Perugia n. 75/2023 pubbl. il 12.01.2023 RG n. 4482/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni attori sono soci di (in NTroparte_10 NT breve anche ), già sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria e poi dichiarata fallita dal Tribunale di Spoleto con sentenza del 29 dicembre 2017, e agiscono unitamente alla NTroparte_11
, quest'ultima surrogandosi alla curatela fallimentare asseritamente inerte,
[...] per l'accertamento della responsabilità:
˃ sia degli ex amministratori di , in carica dal luglio NTroparte_12
2014 al dicembre 2016, quest'ultima
NT
o principale asset di che fino al giugno 2014 ne deteneva una partecipazione pari al 51,20% del capitale sociale,
o già sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria dal febbraio 2013 fino al luglio 2014,
˃ sia di (in breve anche solo NTroparte_8 NT
), società individuata dai commissari straordinari di quale Parte_10 NT soggetto più adeguato a garantire gli obiettivi di risanamento sia di che di
, con la quale veniva sottoscritto un accordo quadro, NTroparte_12 finalizzato, da un lato, a ripristinare la consistenza patrimoniale di CP_12 NT
mediante due aumenti di capitale, e dall'altro a fornire a i mezzi
[...] finanziari per far fronte ad una ingente esposizione debitoria verso Monte dei Paschi di Siena;
addebitando a tutti in convenuti la responsabilità per aver determinato con la loro NT condotta il fallimento di in particolare, deducendo:
a) il concorso di tutti i convenuti nel comune disegno illecito volto alla graduale NT estromissione di ora fallita dalla compagine sociale di NTroparte_12
a condizioni inique, per “far posto” al nuovo socio di maggioranza, Parte_10
(oggi incorporante di ) NTroparte_12
− intento che si sarebbe appalesato in occasione del secondo aumento di capitale (30 marzo 2015) riservato a favore di , con esclusione del Parte_10 diritto di opzione, sottoscritto da quest'ultima con conferimento in natura di un ramo d'azienda costituito da 32 sportelli bancari in Lazio e Toscana, stimato 90 milioni di euro,
➢ in base ad una valutazione redatta da un “esperto indipendente” sulla base di dati forniti dallo stesso , che tuttavia, Parte_10 non venne mai sottoposta a adeguata verifica e che ottenne de plano il parere favorevole da parte del comitato operazioni con parti correlate (OPC),
pagina 5 di 16 NT b) la responsabilità di per la mancata erogazione a favore di del Parte_10 finanziamento di 15.000.000 euro, così disattendendo l'accordo quadro sottoscritto NT con i commissari straordinari 1° aprile 2014 ed in tal modo impedendo a di ripianare la propria esposizione debitoria, e determinato l'impossibilità di portare a NT compimento il piano concordatario e il conseguente fallimento di per l'effetto, svolgendo le seguenti domande:
A. condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, a rifondere con riferimento al secondo aumento di capitale:
NT
- a favore di un importo pari ad euro 13.900.000,00;
- a favore dei soci , , Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
'importo di euro 1.200,00 ciascuno;
Pt_7 Pt_8
NT B. condanna di a rifondere a un NTroparte_8 NT importo pari ad euro 19.145.304,40, pari ai danni causati a per effetto della sottoscrizione da parte di dell'aumento di capitale deliberato Parte_10 dall'assemblea di in data 30 marzo 2015 e realizzato NTroparte_12 mediante conferimento di in , a Parte_10 NTroparte_12 condizioni inique ed errate, di un proprio ramo d'azienda.
Con separati atti si sono costituiti in giudizio NTroparte_13
e sette ex amministratori ,
[...] NTroparte_12 CP_1
, ,
[...] NTroparte_6 Parte_9 NTroparte_14 [...]
e , svolgendo sostanzialmente le CP_3 NTroparte_2 NTroparte_5 medesime difese, ovvero eccependo:
- in via preliminare e/o pregiudiziale,
o la carenza di legittimazione ad agire e di “legittimazione processuale” in capo NT alla società attrice in quanto società fallita, che non agisce in persona del curatore fallimentare;
o “la carenza di legittimazione ad agire e di legittimazione processuale” in capo NT agli attori, in quanto soci di per carenza di tutti i presupposti dell'azione ex art. 2900 c.c.;
o la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, per decorso del termine quinquennale da far decorrere dal 1° aprile 2014, ovvero dalla data di sottoscrizione dell'accordo di investimento, quale primo atto dell'asserito
“disegno criminoso”;
o l'incompetenza del Tribunale adito - in favore di quella degli arbitri - a decidere in merito alla domanda formulata dall'attrice nei confronti di Parte_16
, con particolare riferimento alla richiesta di condanna di Parte_10 NT quest'ultimo “al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quale conseguenza della mancata erogazione del Finanziamento, quantificati in un pagina 6 di 16 importo non inferiore a Euro 20.000.000,00,
- nel merito, l'infondatezza di tutte le censure mosse.
Si sono costituti anche gli altri (tre) ex amministratori di NTroparte_12
e
[...] Parte_13 Parte_11 [...]
, i quali hanno dedotto l'assoluta genericità e contraddittorietà delle Parte_12 domande proposte dagli attori, eccependo: NT
- la carenza di legittimazione attiva in capo a e l'inammissibilità delle domande NT proposte dalla stessa
- la totale infondatezza nel merito delle domande svolte nei loro confronti, sottolineando di essere stati membri indipendenti e non esecutivi del c.d.a. di
[...]
, oltre che componenti del Comitato per le Operazioni con Parti NTroparte_12
Correlate (comitato OPC) con funzioni consultive;
NT
- la non risarcibilità del danno lamentato da sotto plurimi profili:
o non costituendo un danno diretto del singolo socio ex art. 2395 c.c. NT
o per omessa impugnazione della delibera assembleare da parte di NT
- la non risarcibilità del danno lamentato dai soci di o per la natura meramente indiretta e riflessa del pregiudizio asseritamente subito,
- in ogni caso, l'erroneità del risarcimento della quantificazione dei danni prospettata ex adverso.
Nelle memorie intermedie
➢ parte attrice ha preso posizione su tutte le eccezioni e le difese svolte dalle controparti e prodotto una perizia di parte (allegata alla seconda memoria) finalizzata a evidenziare l'errore di valutazione del conferimento in natura che avrebbe caratterizzato il secondo aumento di capitale;
chiedendo altresì
l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio sul danno;
➢ tutti gli altri convenuti, ribadite le rispettive difese, hanno dedotto l'inammissibilità delle nuove allegazioni in fatto introdotte da parte attrice con la seconda memoria intermedia e insistito nell'accoglimento delle eccezioni preliminari, opponendosi all'ammissione di c.t.u.;
➢ ha prodotto a sua volta una perizia di parte al fine di illustrare i Parte_10 limiti metodologici che inficiano la perizia di parte attrice e confutare le conclusioni cui è giunta.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza ammissione di alcun mezzo di indagine tecnica e rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate, previo scambio di comparse conclusionali e repliche.
***
All'esito del contraddittorio reputa il Tribunale che le questioni preliminari poste da tutti i convenuti siano fondate e debbano trovare accoglimento, con conseguente pagina 7 di 16 assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le vicende richiamate in atto di citazione sono successive all'8 febbraio 2013, ovvero al commissariamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - a seguito NT delle ispezioni compiute da Banca d'Italia - sia di che di Banca Popolare di Spoleto1.
Secondo gli attori l'ingresso di nel capitale sociale di Parte_10 CP_12 NT
, nell'ambito di un complesso piano di risanamento anche di che
[...] prevedeva anche due aumenti di capitale (il primo con conferimento in denaro, il secondo con conferimento in natura) programmati dai Commissari straordinari, avrebbe determinato dapprima l'acquisizione da parte di del controllo su CP_15 [...] NT
e successivamente l'estromissione di dal capitale della stessa, NTroparte_12 NT privando del suo principale asset.
NT Inoltre, si sarebbe rifiutata di erogare un finanziamento a favore di Parte_10 di 15 milioni di euro, già concordato nell'aprile 2014, determinando in tal modo la dichiarazione di fallimento di CSC, che dopo il commissariamento era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e aveva presentato un piano che, in mancanza del previsto apporto finanziario, non era stato più possibile portare a compimento con conseguente esito di “portare i libri in Tribunale”.
1. Legittimazione ad agire in capo a
[...]
NTroparte_11
La società NTroparte_16 agisce nel presente giudizio in persona del legale rappresentante
[...] ante fallimento, ovvero in persona del vicepresidente del c.d.a., dott. (cfr. Parte_2
Visura storica allegata all'atto di citazione - doc. 20), dunque agisce “in proprio” quale soggetto fallito.
NT sostiene di potere agire “in sostituzione” o “in surroga” del curatore fallimentare, in quanto nel caso in esame si verterebbe in una ipotesi di inerzia della curatela.
Richiama al riguardo le decisioni del Supremo Collegio (Cass., Sez. Lav., 5 dicembre
2019, n. 31843; Cass., n. 7448 del 2012; Cass. n. 10146 del 1998) che
- da un lato, ribadiscono il principio generale che a seguito della dichiarazione di fallimento il fallito perde la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, con conseguente perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore, - dall'altro, precisano che a questa regola enunciata dall'art. ex art. 43 l.f. fanno eccezione due ipotesi:
o il caso in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e o quello in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio”. NT
Sostiene, che nessuno dei convenuti ha fornito evidenza contraria alla mera inerzia o noncuranza dei curatori fallimentari, né alcun elemento di prova in ordine a una NT qualsivoglia valutazione che sarebbe stata fatta dagli organi del Fallimento con riguardo all'intraprendere la presente azione, sull'assunto che tale prova “non può essere NT pretesa in capo all'attrice trattandosi di prova avente ad oggetto una mera
“valutazione”, peraltro “negativa”, che dovrebbe essere espressa non solo dai curatori, ma anche dagli altri organi della procedura.
A parere di questo Tribunale nessuno degli argomenti svolti sul punto dalla difesa di NT può essere condiviso.
NT La società cooperativa ha infatti inteso agire “in proprio” nei confronti di PT
e degli ex amministratori di (società di cui deteneva il
[...] NTroparte_12 controllo) ex art. 2043 c.c., al fine di ottenere il risarcimento del pregiudizio economico subito dal patrimonio della società fallita a seguito o del “secondo aumento di capitale” deliberato dai soci di , NTroparte_12
a causa della non corretta valutazione del conferimento effettuato, da cui la NT conseguente ulteriore diluizione della partecipazione di in NTroparte_12
, sul presupposto che un'equa valutazione del conferimento avrebbe dovuto
[...] NT garantire l'invarianza della partecipazione di o della mancata erogazione del finanziamento di 15 milioni da parte di PT
.
[...]
Si tratta evidentemente di un'azione risarcitoria volta – nella prospettazione attorea – a reintegrare il valore patrimoniale della società fallita, dunque, di un'azione che rientra a pieno titolo nelle azioni “relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento” che la legge fallimentare riserva all'iniziativa del curatore, quale unico soggetto “legittimato a stare in giudizio” nell'interesse della massa dei creditori (ex art. 43 l.f., ora, art 143 c.c.i.).
Del resto la stessa società attrice non disconosce tale presupposto, essendosi limitata ad argomentare - nelle difese conclusive – in punto di riparto dell'onere della provare circa l'inerzia del curatore fallimentare, senza invero aver mai neppure allegato - in corso di causa - di aver almeno tentato una interlocuzione con questi, ovvero di essersi rivolta agli organi della procedura (curatori, comitato dei creditori o giudice delegato) per illustrare e sollecitare l'iniziativa giudiziale oggetto della presente causa, e di non aver pagina 9 di 16 ricevuto nessun riscontro, tanto da essersi determinata ad avviare autonomamente l'azione nell'interesse della massa dei creditori.
Questo Tribunale ritiene tale osservazione dirimente e comunque coerente e rispettosa dei principi, già sopra richiamati, che la Corte di Cassazione ha avuto modo con numerose decisioni di precisare. Fermo restando che la valutazione della ricorrenza del presupposto dell'inerzia dovrà essere effettuato caso per caso dal giudice di merito e che, un conto, è il caso dell'iniziativa assunta dopo l'interruzione di una causa già avviata ante fallimento (in considerazione del breve termine a disposizione del curatore per riassumere il giudizio, sicché in tal caso l'inerzia sarà più agevole da dimostrare) e, dall'altro, il diverso caso di un'azione di responsabilità avviata ex novo non contro gli amministratori della società fallita, bensì nei confronti di soggetti terzi, ovvero amministratori di una società controllata e del nuovo socio di quest'ultima.
In tale secondo caso, appare del tutto incongruo sul piano logico prima ancora che giuridico, sostenere che la prova della circostanza di fatto su cui si fonda la legittimazione a proporre ex novo una domanda giudiziale debba essere data dalla parte convenuta, la quale semmai ha interesse a fornire la prova contraria (anche in via presuntiva). Peraltro, è appena il caso di aggiungere che gli argomenti fondati sulla nota questione della prova dei fatti negativi in questo caso non appaiono convincenti, dal momento che “l'inerzia”, ovvero la condotta omissiva di un organo incaricato di pubblico servizio assume rilevanza solo in presenza di un obbligo. Obbligo che pacificamente non è ravvisabile nel caso di specie, atteso che gli stessi attori demandano agli organi fallimentari mere “valutazioni” circa l'opportunità e la convenienza di dare avvio ad una siffatta azione legale. Un grado tanto elevato di discrezionalità certo non può consentire al fallito di “surrogarsi” agli organi della procedura e di sostituirsi ad essi nell'avviare iniziative giudiziarie senza neppure una interlocuzione preventiva con detti organi.
A parere del Tribunale è del tutto evidente che una eventuale valutazione negativa espressa dal curatore (o altro organo della procedura) avrebbe un effetto assolutamente preclusivo di ogni ulteriore iniziativa del fallito. Diversamente ragionando il principio generale espresso dall'art. 43 l.f. a tutela della massa dei creditori verrebbe ad essere aggirato e di fatto inficiato nella sua concreta applicazione.
Questo Tribunale ritiene dunque di condividere quanto dedotto dai tutti i convenuti fin dalle prime difese, ovvero che, se gli attori avessero ritenuto fondata e necessaria l'azione per cui oggi è causa ben avrebbero potuto (e dovuto) crearsi un apposito “titolo di legittimazione” attraverso interlocuzioni preventive con il curatore o il giudice delegato, e ciò anche al fine di stimolare una risposta (di cui poi poter dare evidenza) nel presente giudizio.
NT Ciò non è avvenuto. Entrambe le domande proposte da (indicate nelle conclusioni come domanda A. e B., quest'ultima solo nei confronti di ) non possono Parte_10
pagina 10 di 16 dunque essere proseguite in difetto di legittimazione in capo alla società fallita “in proprio” ex art. 43 l.f..
2. Legittimazione ad agire in capo ai soci di
[...]
. Qualificazione della domanda. NTroparte_11
Con la domanda indicata con la lettera A. delle conclusioni, gli attori Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e agiscono quali soci della ,
[...] Parte_8 NTroparte_16 oggi fallita, sia nei confronti degli ex amministratori di , sia NTroparte_12 nei confronti di . CP_15
Quanto alla domanda svolta nei confronti dei primi, deducono i soci che i consiglieri di
, unitamente ai componenti del comitato Operazioni con Parti NTroparte_12
Collegate, nonostante fossero ben consapevoli della poca specificità della perizia effettuata per la stima del conferimento in natura nel secondo aumento di capitale, avrebbero tralasciato ogni valutazione in merito alla bontà e correttezza delle determinazioni e valutazioni rese dall'esperto, senza adottare tutte le più opportune verifiche e cautele (cfr. atto di citazione pag. 36-37).
Agiscono per il risarcimento di un danno che definiscono “diretto”, in quanto derivato dal venir meno dei vantaggi - personali e diretti – di cui gli attori beneficiavano dalla NT partecipazione, in quota rilevante, della cooperativa in , e NTroparte_12 che indicano a titolo esemplificativo in “migliori condizioni di accesso al credito bancario, interlocuzioni facilitate e dirette con la banca” e che “ai soli fini della liquidazione economica” commisurano al valore della partecipazione (così memoria di replica pag. 7-8).
Dunque, i soci della deducono di aver subito un danno da perdita di CP_16 NT valore della loro partecipazione in a causa (non della perdita, ma) della diluizione2 della partecipazione di quest'ultima nel capitale di , NTroparte_12 asseritamente riconducibile a condotte illegittime degli ex amministratori di
[...]
e del assunte in relazione al secondo aumento di NTroparte_12 Parte_10 capitale.
NT La consistenza patrimoniale che qui viene in rilievo è quella della fallita
NT Tuttavia, i soci di agiscono non nei confronti degli amministratori di quest'ultima, bensì degli ex amministratori della controllata (in carica nel periodo di esecuzione del secondo aumento di capitale).
Si tratta dunque di azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori di una società per azioni ( che deve essere correttamente NTroparte_12
Con Con 2 Per effetto di tale operazione [secondo aumento di capitale] la quota di partecipazione di in Con avrebbe subito un'ulteriore drastica diluizione, sino addirittura al 9% del capitale sociale di (così si legge a pagina 18 dell'atto di citazione). pagina 11 di 16 qualificata ex art. 2395 c.c. – come invero dedotto da taluni convenuti – con la NT particolarità, tuttavia, che “i soci di rispetto agli amministratori di CP_12
, agiscono in questo caso nella veste di “terzi”,
[...]
- riconoscendo l'art. 2395 c.c. il risarcimento del danno sia al singolo socio sia al terzo che sia stato “direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi degli amministratori”.
Dunque, va in primo luogo affermata la legittimazione ad agire ex art. 2395 c.c. in capo NT ai soci di in veste di terzi rispetto alla posizione degli ex amministratori di
[...]
, pur risultando la domanda del tutto carente quanto ad altri NTroparte_12 determinanti profili che pure connotano l'azione ex art. 2395 c.c.
Giova rammentare, infatti, che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti di terzi ai sensi dell'art. 2395 c.c., attesa la natura extracontrattuale dell'azione, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo, che deve essere conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito la società.
È appena il caso di richiamare al riguardo il consolidato e condivisibile orientamento del
Supremo Collegio laddove afferma che
- “qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito”
(Cass., Sez. Un., 24 dicembre 2009, n. 27346; nello stesso senso Cass. 11 dicembre 2013 n. 27377, Cass. 24 luglio 2014 n. 16963 e la costante giurisprudenza di questa Sezione Specializzata, ex multis Tribunale Milano
15 aprile 2019 e Trib. Milano 4 settembre 2023).
NT Orbene, chiarito ciò, va rammentato che il danno lamentato dai soci di nella presente causa deriva dalla diluizione della partecipazione che quest'ultima deteneva in
(dal 14% al 9%) a seguito del secondo aumento di capitale, NTroparte_12 deliberato in data 30 marzo 2015 dall'assemblea dei soci di NTroparte_12 NT (fra i quali la stessa , sicché appare evidente che:
- il danno prospettato appare una mera conseguenza indiretta rispetto al danno subito in NT via immediata da (soggetto danneggiato in thesi in via immediata e diretta dalla pagina 12 di 16 colposa sopravvalutazione del conferimento in natura) sicché l'azione ex art. 2395 c.c. non può dirsi essere stata utilmente intentata;
- per ottenere il risarcimento del danno (asseritamente) subito dalla società ora fallita avrebbe potuto agire solo il curatore fallimentare, svolgendo nell'interesse della massa l'azione sociale ex art. 2393 c.c. volta a reintegrare la consistenza patrimoniale della fallita3;
NT
- né i soci di avrebbero potuto utilmente proporre azione ex art. 2395 c.c. “in NT surroga” di (quale socia di ), per tutto quanto già NTroparte_12 affermato sopra con riguardo alla portata dell'art. 43 l.f. (ora art. 143 c.c.i.) e, in ogni caso, stante l'evidente insussistenza del principale presupposto dell'azione ex art. 2900
c.c., dal momento che gli odierni attori non hanno neppure dedotto di essere creditori di NT (si richiama al riguardo Cass. civ., Sez. I, n. 19045 del 29 settembre 2005).
Per tutte le ragioni sopra illustrate, deve concludersi che neppure la domanda proposta NT NT dai soci di nei confronti degli ex amministratori di può trovare accoglimento.
NT Quanto alla domanda svolta dai soci di nei confronti di (punto A. Parte_10 delle conclusioni) con riferimento sempre alla vicenda relativa al secondo aumento di capitale, si tratta di azione che può essere ricondotta:
- sempre all'art. 2395 c.c., come ipotesi di concorso dell'extraneus nella condotta illecita degli amministratori di;
NTroparte_12
- oppure alla responsabilità aquiliana tout court.
Nella prima ipotesi vale quanto già detto sopra con riguardo all'inidoneità dell'azione ex art. 2395 c.c. a risarcire danni indiretti o “riflessi”.
Con riferimento invece all'art. 2043 c.c., è sufficiente richiamare quanto affermato dalla già citata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 27346 del 24 dicembre 2009, ove si legge:
- Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito4.
Con 3 Azione sociale esperita nei confronti degli ex amministratori di dagli stessi odierni attori che si è conclusa con una decisione di difetto di legittimazione quanto all'azione ex art. 2393 bis (Tribunale di Perugia, sentenza 12 gennaio 2023 n. 75/2023), e che non avrebbe potuto avere altro esito anche quanto all'azione ex art. 2393 bis c.c. 4 Nella specie, le Sezioni Unite , nell'enunciare l'anzidetto principio, hanno confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda con cui una società per azioni, socia di una compagnia di assicurazioni s.p.a., pagina 13 di 16 - E ciò sul presupposto che la società è l'unica titolare dei diritti, reali e di credito, ad essa spettanti, sia che nascano da contratto o da altra fonte prevista dall'art. 1173
c.c., ivi compresi i fatti illeciti, di qualunque genere e comportanti qualsiasi tipo di danno, compiuti nei suoi confronti.
- Con la conseguente esclusiva legittimazione della società all'azione diretta al conseguimento del risarcimento nei confronti del terzo che con la propria condotta abbai prodotto effetti negativi sul patrimonio dell'ente.
- Una siffatta lesione tenderà a ripercuotersi, in qualche misura, sugli interessi economici del socio, derivanti dalla sua partecipazione sociale, anche come possibile diminuzione del valore della sua quota e compromissione della redditività.
- Ma tale effetto costituisce un mero riflesso del danno subito dalla società, non configurandosi come conseguenza diretta ed immediata dell'illecito, bensì come conseguenza di fatto, non rilevante sul piano giuridico.
- Il risarcimento ottenuto dalla società, infatti, elimina automaticamente ogni danno per il socio. Il che pone in evidenza che questo non è direttamente danneggiato dall'illecito subito dalla società, mentre può esserlo dal comportamento degli organi di questa, ove non si attivino per ottenere il risarcimento ad essa dovuto (se ed in quanto accertato).
Principio di diritto e argomentazioni confermati dalla costante giurisprudenza successiva e che si attagliano perfettamente alla domanda in esame, posta dai soci di una società fallita nei confronti di un soggetto terzo, , lamentando la perdita della Parte_10 consistenza patrimoniale della fallita a causa della condotta illecita (o dell'inadempimento).
Rispetto alla domanda qui in esame, va dunque affermata la carenza di legittimazione in capo ai soci all'azione diretta al conseguimento di un risarcimento nei confronti di
. Parte_10
Ogni altra domanda ed eccezione rimane assorbita.
3. Spese.
Il governo delle spese di lite segue il principio della soccombenza;
pertanto, le spese vengono poste a carico esclusivo degli attori, in solido, e liquidate sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (così come modificato dai D.M. 37/2018
e 147/2022) tenuto conto del rilevante ammontare della domanda, della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta a favore di più assistiti, come segue:
- a favore di e di , Parte_10 CP_1 NTroparte_6
, Parte_9 NTroparte_4 CP_3 NTroparte_2
aveva dedotto la responsabilità della società di revisione, incaricata della certificazione del bilancio della società partecipata, per il danno patito dalla quota di partecipazione, a seguito delle condotte illecite ascritte alla società di revisione. Caso del tutto sovrapponibile a quello di cui alla domanda in esame. pagina 14 di 16 e , in complessivi euro 80.000,00 per compensi d'avvocato, NTroparte_5 oltre al 15% per spese generali, IVA e CA come per legge;
- a favore dei convenuti e Parte_13 Parte_11
, in complessivi euro 50.000,00 per compensi Parte_12
d'avvocato, oltre al 15% per spese generali, IVA e CA come per legge.
Sussistono altresì i presupposti anche per l'accoglimento della domanda di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., dato il carattere manifestamente imprudente dell'introduzione della lite, proseguita anche dopo la pubblicazione della decisione ad essi del tutto sfavorevole resa nel parallelo giudizio incardinato dagli stessi attori avanti al Tribunale di Perugia5, dovendosi qui richiamare:
• da un lato, tutte le considerazioni sopra svolte quanto al principio generale sotteso all'art. 43 l.f. (ora art. 143 c.c.i) posto a tutela della massa dei creditori, che verrebbe evidentemente aggirato e disatteso seguendo la tesi prospettata da parte attrice;
• dall'altro, le considerazioni sopra svolte circa la manifesta inammissibilità e infondatezza delle domande per come prospettata e costruita, in palese contrasto con orientamenti di legittimità del tutto consolidati, sanciti da decisioni della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite.
In accoglimento di tale domanda tutti gli attori vanno quindi condannati in solido al pagamento in favore dei convenuti di un importo che può essere parametrato alla metà dell'ammontare delle spese legali liquidate per compenso di avvocato e quindi pari ad euro 40.000 a favore di e di , Parte_10 CP_1 [...]
, CP_6 Parte_9 NTroparte_4 CP_3 CP_2
e ed euro 25.000,00 a favore di
[...] NTroparte_5 Parte_13
e , tale importo
[...] Parte_11 Parte_12 apparendo idoneo in via equitativa, considerati tutti gli elementi della fattispecie, a risarcire i convenuti del pregiudizio subito, in termini di impiego di tempo e di costi non rifondibili, da valutarsi secondo nozioni di comune esperienza, in conseguenza della pendenza della lite imprudentemente iniziata dalla controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12628/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva in capo a
[...]
, in persona del legale NTroparte_19 5 I medesimi attori hanno intentato azione ex art. 2393 e 2395 c.c. anche nei confronti degli ex amministratori Con di avanti al Tribunale di Perugia, vedendo respinte tutte le domande (Sentenza Tribunale Perugia 12 gennaio 2023 n. 75/2023). pagina 15 di 16 rappresentante ante fallimento,
- rigetta in quanto infondata la domanda proposta dagli attori Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
nei confronti dei convenuti Parte_7 Parte_8 CP_1
, ,
[...] NTroparte_6 Parte_9 NTroparte_4 [...]
, CP_3 NTroparte_2 NTroparte_5 Parte_13
e , Parte_11 Parte_12
- dichiara il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
quanto alla domanda proposta nei Parte_7 Parte_8 confronti di Parte_10
- condanna gli attori in solido a rifondere le spese legali che si liquidano:
o a favore di , NTroparte_20 NTroparte_6
, Parte_9 NTroparte_4 CP_3 CP_2
e , in complessivi euro 80.000,00 per
[...] NTroparte_5 compensi d'avvocato, oltre al 15% per spese generali, IVA e CA come per legge;
o a favore di e Parte_13 Parte_11 [...]
, in complessivi euro 50.000,00 per compensi d'avvocato, Parte_12 oltre al 15% per spese generali, IVA e CA come per legge;
- in accoglimento della domanda ex art.96 cpc, condanna gli attori in solido al pagamento:
o di euro 40.000 a favore di e di , Parte_10 CP_1 [...]
, CP_6 Parte_9 NTroparte_4 [...]
e CP_3 NTroparte_2 NTroparte_5
o di euro 25.000,00 a favore di Parte_13 Parte_11
e .
[...] Parte_12
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 settembre 2023
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il direttorio della Banca d'Italia, con delibera n. 62/2013, rilevava una asserita “situazione di grave anomalia della governance, attestata dalla contrapposizione creatasi nell'assetto proprietario tra Parte_17 Con e , ritenendo altresì che “In tale contesto
[...] NTroparte_17 quale principale azionista della banca, non è stato in grado di assicurare condizioni di sana e prudente gestione e un efficace presidio dei rischi aziendali” (doc. 2 – atto cit.). pagina 8 di 16