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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/10/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RR de IA, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7066/2024 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Biuso Bartolomeo Emilio Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sedda Paolo
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.08.2024, il ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dei requisiti sanitari sottesi alle prestazioni della indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente ha allegato un aggravamento tale da consentire il riconoscimento dei requisiti sanitari sottesi alle prestazioni della indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. , ha accertato che: “Il periziando è Persona_1 affetto da osas,bpco,poliartrosi,ipertensione arteriosa.La patologia piu' significativa è l'osas pagina 1 di 3 (sindrome delle apnee ostruttive del sonno).In sostanza durante il sonno,e non nel resto della giornata,il paziente puo' andare incontro a fenomeni di apnea od ipoapnea respiratoria,della durata di alcuni secondi,con desaturazione della pressione di ossigeno del sangue.Tale fenomeno puo' essere responsabile di sonnolenza mattutina ed aumento del rischio di vasculopatia cerebrale.Per la prevenzione della desaturazione notturna si prescrive l'uso di c-pap,solo notturna,che consiste nell'uso di una mascherina collegata a dispositivo ventilatorio.Come è facile intuire non vi è alcuna limitazione delle capacità funzionali del paziente durante tutta la giornata.Non sono presenti altre patologie limitanti le capacità funzionali.Tali patologie non rendono il periziando in stato di handicap grave” ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Svolta la discussione e le considerazioni medico- legali possiamo concludere in scienza e coscienza,e sulla base dei referti agli atti,che il signor
[...]
è affetto da: 1) osas,bpco,poliartrosi,ipertensione arteriosa;
2) tali patologie,nel loro Parte_1 insieme,non determinano una limitazione delle capacità funzionali del 100%,e non impediscono un' autonoma effettuazione degli atti quotidiani di vita o un'autonoma deambulazione;
3) le patologie presenti non fanno trovare il periziando in stato di handicap grave (come da art. 3 comma 3 legge
104/92) ma lo fanno trovare nelle condizioni dell'art. 3 comma 1 stessa legge”.
In questa fase di giudizio, visionata la documentazione medica successiva (depositata unicamente alla presente opposizione), ha così esposto: “Il periziando,a seguito di intervento di cataratta ed un riscontro di leucocitosi, ha effettuato ricovero in ematologia dove è stata posta diagnosi di sindrome mielodisplasica ad impronta mieloproliferativa.Tale sindrome è una malattia ematologica che,a causa di un'anomalia presente nelle cellule staminali del midollo osseo,dtermina una produzione di un numero inferiore i globuli rossi e piatrine.In alcuni casi tali sindromi predispongo ad una leucemia mieloide.La terapia varia in base alla gravità dell'anemia,della trombocitenia,della necessità di trasfusioni e della presenza o meno di anomalie genetiche o del cariotipo.Nel caso del periziando,di gravità non elevata,non è stato posta indicazione a terapia trasfusionale o terapia chemioterapica,ma
è stato posto in trattamento con azacitidina,antimetabolita pirimidinico (ipometilante) che agendo su dna ed rna impedisce la replicazione delle cellule ematiche patologiche.Pertanto possiamo affermare che l'insorgenza di tale patologia ha determinato nel periziando una riduzione delle capacità funzionali al 100%,ma non lo ha reso incapace di compiere gli atti quotidiani di vita in autonomia,ne' incapace di deambulare in maniera autonoma,ne' lo rende in condizione di handicap grave come da art. 3 comma 3 legge 104/92”.
Devono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u. (“Svolta la discussione,le considerazioni medico- legali e l'integrazione alla ctu possiamo concludere in scienza e coscienza,e sulla base dei referti agli atti,che il signor è affetto da: 1) osas,bpco,poliartrosi,ipertensione Parte_1
pagina 2 di 3 arteriosa,sindrome mielodisplasica ad impronta proliferativa;
2) tali patologie,nel loro insieme,determinano una limitazione delle capacità funzionali del 100% ma non impediscono un' autonoma effettuazione degli atti quotidiani di vita o un'autonoma deambulazione;
3) le patologie presenti non fanno trovare il periziando in stato di handicap grave (come da art. 3 comma 3 legge
104/92) ma lo fanno trovare nelle condizioni dell'art. 3 comma 1 stessa legge”), attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n.
5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla sulle spese di lite, mentre quelle di CTU sono CP_ liquidate con decreto emesso in data odierna e poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
RR de IA
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RR de IA, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7066/2024 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Biuso Bartolomeo Emilio Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sedda Paolo
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.08.2024, il ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dei requisiti sanitari sottesi alle prestazioni della indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente ha allegato un aggravamento tale da consentire il riconoscimento dei requisiti sanitari sottesi alle prestazioni della indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. , ha accertato che: “Il periziando è Persona_1 affetto da osas,bpco,poliartrosi,ipertensione arteriosa.La patologia piu' significativa è l'osas pagina 1 di 3 (sindrome delle apnee ostruttive del sonno).In sostanza durante il sonno,e non nel resto della giornata,il paziente puo' andare incontro a fenomeni di apnea od ipoapnea respiratoria,della durata di alcuni secondi,con desaturazione della pressione di ossigeno del sangue.Tale fenomeno puo' essere responsabile di sonnolenza mattutina ed aumento del rischio di vasculopatia cerebrale.Per la prevenzione della desaturazione notturna si prescrive l'uso di c-pap,solo notturna,che consiste nell'uso di una mascherina collegata a dispositivo ventilatorio.Come è facile intuire non vi è alcuna limitazione delle capacità funzionali del paziente durante tutta la giornata.Non sono presenti altre patologie limitanti le capacità funzionali.Tali patologie non rendono il periziando in stato di handicap grave” ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Svolta la discussione e le considerazioni medico- legali possiamo concludere in scienza e coscienza,e sulla base dei referti agli atti,che il signor
[...]
è affetto da: 1) osas,bpco,poliartrosi,ipertensione arteriosa;
2) tali patologie,nel loro Parte_1 insieme,non determinano una limitazione delle capacità funzionali del 100%,e non impediscono un' autonoma effettuazione degli atti quotidiani di vita o un'autonoma deambulazione;
3) le patologie presenti non fanno trovare il periziando in stato di handicap grave (come da art. 3 comma 3 legge
104/92) ma lo fanno trovare nelle condizioni dell'art. 3 comma 1 stessa legge”.
In questa fase di giudizio, visionata la documentazione medica successiva (depositata unicamente alla presente opposizione), ha così esposto: “Il periziando,a seguito di intervento di cataratta ed un riscontro di leucocitosi, ha effettuato ricovero in ematologia dove è stata posta diagnosi di sindrome mielodisplasica ad impronta mieloproliferativa.Tale sindrome è una malattia ematologica che,a causa di un'anomalia presente nelle cellule staminali del midollo osseo,dtermina una produzione di un numero inferiore i globuli rossi e piatrine.In alcuni casi tali sindromi predispongo ad una leucemia mieloide.La terapia varia in base alla gravità dell'anemia,della trombocitenia,della necessità di trasfusioni e della presenza o meno di anomalie genetiche o del cariotipo.Nel caso del periziando,di gravità non elevata,non è stato posta indicazione a terapia trasfusionale o terapia chemioterapica,ma
è stato posto in trattamento con azacitidina,antimetabolita pirimidinico (ipometilante) che agendo su dna ed rna impedisce la replicazione delle cellule ematiche patologiche.Pertanto possiamo affermare che l'insorgenza di tale patologia ha determinato nel periziando una riduzione delle capacità funzionali al 100%,ma non lo ha reso incapace di compiere gli atti quotidiani di vita in autonomia,ne' incapace di deambulare in maniera autonoma,ne' lo rende in condizione di handicap grave come da art. 3 comma 3 legge 104/92”.
Devono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u. (“Svolta la discussione,le considerazioni medico- legali e l'integrazione alla ctu possiamo concludere in scienza e coscienza,e sulla base dei referti agli atti,che il signor è affetto da: 1) osas,bpco,poliartrosi,ipertensione Parte_1
pagina 2 di 3 arteriosa,sindrome mielodisplasica ad impronta proliferativa;
2) tali patologie,nel loro insieme,determinano una limitazione delle capacità funzionali del 100% ma non impediscono un' autonoma effettuazione degli atti quotidiani di vita o un'autonoma deambulazione;
3) le patologie presenti non fanno trovare il periziando in stato di handicap grave (come da art. 3 comma 3 legge
104/92) ma lo fanno trovare nelle condizioni dell'art. 3 comma 1 stessa legge”), attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n.
5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla sulle spese di lite, mentre quelle di CTU sono CP_ liquidate con decreto emesso in data odierna e poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
RR de IA
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