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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/12/2025, n. 4043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4043 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 8039/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8039 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato EDOARDO CHIDICHIMO, in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato VITTORIA BONI, in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 02/12/2025): 1 “chiedono che il Tribunale di Firenze, ritenuta la propria competenza, Voglia:
- omologare la loro separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
1) Il Sig.re si impegna, sin dal giorno del deposito del presente Controparte_1 accordo, a provvedere alla restituzione di €.15.000,00 in favore della Sig.ra Parte_1 quale 50% dei €.30.000,00 che il ha prelevato dal C/C cointestato ai coniugi. CP_1
2) La Sig.ra si impegna, sin dal giorno del deposito del presente accordo, allo Parte_1 sblocco del fondo investimenti cointestato presso Banca FIDEURAM. A tal proposito le parti specificano che lo sblocco dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: la Sig.ra procederà all'invio di e-mail a banca FIDEURAM in cui Parte_1 inserirà quali destinatari per conoscenza anche il Sig.re Controparte_1
( ), l'Avv. Vittoria Boni ( ) e l'Avv. Email_1 Email_2
ED DI ( ). Nella e-mail la Email_3 Parte_1 chiederà l'immediato sblocco delle somme presenti sul C/C cointestato e sull'investimento, di spettanza al 50% ciascuno. Si precisa, altresì, che le parti, successivamente allo sblocco, dichiarano sin d'ora la volontà di procedere alla divisione nella misura del 50% ciascuno della rimanenza delle somme depositate sullo stesso ed estinguere il CC cointestato.
3) La Sig.ra si impegna a restituire al Sig.re Parte_1 CP_1
:
[...]
- €.2.500,00 quale unità parte dei totali €5.000 riconosciuti al figlio Parte_2 prelevati dal cc cointestato e bonificati a favore del figlio;
Pt_2
- €.3.975,00 quale rimborso per spese sostenute dal per immobile di proprietà CP_1 della sito in Pignataro Maggiore;
Parte_1
- €.4.151,84 quale rimborso delle spese vive (mutuo, utenze …) per la manutenzione dell'immobile di Frascole, di cui i coniugi sono comproprietari;
spese che, da luglio
2024 a ottobre 2025, sono state interamente sostenute dal e che vengono CP_1 riconosciute da entrambe le parti;
- €.2.699,50 quale importo corrisposto a favore del figlio per il Parte_3 pagamento all'Agenzia delle Entrate per tasse non pagate relative all'immobile in locazione intestato allo stesso.
4) Atteso che le parti concordemente ritengono di voler risolvere anche la questione relativa agli immobili di loro proprietà siti in Dicomano (FI), Loc. Frascole si 2 impegnano sin d'ora a trovare congiuntamente una soluzione per la futura vendita dei predetti beni con eventuale riscatto del Sig.re , sin d'ora dichiaratosi disponibile CP_1 all'acquisto della quota parte della ovvero, in caso di disaccordo tra i due, Parte_1 attraverso compravendita a favore di terzi. Fino al momento della vendita, tuttavia, le parti concordano che concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese vive (utenze ..), della rata mensile del mutuo nonché degli interventi ordinari.
5) Le parti concordemente sin d'ora dichiarano che rimetteranno la stima dell'immobile e del terreno agricolo comprensivo di attrezzatura agricola, siti in Dicomano Loc.
Frascole, a perizia da affidare a soggetti da nominare.
6) Le parti riconoscono, altresì, che è tutt'ora pendente debito presso Agenzia delle
Entrate di Firenze per un importo complessivo di €.16.166,46. Tale questione è momentaneamente affidata all'Avv. Saffioti Cristian del Foro di Genova per verificare la congruità del debito che grava su entrambe le parti, ossia e Le CP_1 Parte_1 parti riconoscono sin d'ora che gli oneri relativi alla predetta questione (comprese le competenze legali dell'Avv. Saffioti) saranno da suddividersi nella misura del 50% ciascuno, qualora le posizioni debitorie fossero cointestate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir Parte_1 dichiarare la separazione personale da il quale si è costituito Controparte_1 in giudizio nulla opponendo alla domanda di separazione.
2. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati in casa già da almeno un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
3 La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, posto che esse non sono contrarie all'ordine pubblico e attengono a diritti disponibili, considerato che i figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
3. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
n. a NA AG (CE), il 06/12/1961, e n. a Controparte_1
NA AG (CE), il 09/08/1960 (matrimonio contratto a RM
(LT) il 22/10/1983, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
RM (LT), parte II, serie A, anno 1983);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8039 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato EDOARDO CHIDICHIMO, in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato VITTORIA BONI, in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 02/12/2025): 1 “chiedono che il Tribunale di Firenze, ritenuta la propria competenza, Voglia:
- omologare la loro separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
1) Il Sig.re si impegna, sin dal giorno del deposito del presente Controparte_1 accordo, a provvedere alla restituzione di €.15.000,00 in favore della Sig.ra Parte_1 quale 50% dei €.30.000,00 che il ha prelevato dal C/C cointestato ai coniugi. CP_1
2) La Sig.ra si impegna, sin dal giorno del deposito del presente accordo, allo Parte_1 sblocco del fondo investimenti cointestato presso Banca FIDEURAM. A tal proposito le parti specificano che lo sblocco dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: la Sig.ra procederà all'invio di e-mail a banca FIDEURAM in cui Parte_1 inserirà quali destinatari per conoscenza anche il Sig.re Controparte_1
( ), l'Avv. Vittoria Boni ( ) e l'Avv. Email_1 Email_2
ED DI ( ). Nella e-mail la Email_3 Parte_1 chiederà l'immediato sblocco delle somme presenti sul C/C cointestato e sull'investimento, di spettanza al 50% ciascuno. Si precisa, altresì, che le parti, successivamente allo sblocco, dichiarano sin d'ora la volontà di procedere alla divisione nella misura del 50% ciascuno della rimanenza delle somme depositate sullo stesso ed estinguere il CC cointestato.
3) La Sig.ra si impegna a restituire al Sig.re Parte_1 CP_1
:
[...]
- €.2.500,00 quale unità parte dei totali €5.000 riconosciuti al figlio Parte_2 prelevati dal cc cointestato e bonificati a favore del figlio;
Pt_2
- €.3.975,00 quale rimborso per spese sostenute dal per immobile di proprietà CP_1 della sito in Pignataro Maggiore;
Parte_1
- €.4.151,84 quale rimborso delle spese vive (mutuo, utenze …) per la manutenzione dell'immobile di Frascole, di cui i coniugi sono comproprietari;
spese che, da luglio
2024 a ottobre 2025, sono state interamente sostenute dal e che vengono CP_1 riconosciute da entrambe le parti;
- €.2.699,50 quale importo corrisposto a favore del figlio per il Parte_3 pagamento all'Agenzia delle Entrate per tasse non pagate relative all'immobile in locazione intestato allo stesso.
4) Atteso che le parti concordemente ritengono di voler risolvere anche la questione relativa agli immobili di loro proprietà siti in Dicomano (FI), Loc. Frascole si 2 impegnano sin d'ora a trovare congiuntamente una soluzione per la futura vendita dei predetti beni con eventuale riscatto del Sig.re , sin d'ora dichiaratosi disponibile CP_1 all'acquisto della quota parte della ovvero, in caso di disaccordo tra i due, Parte_1 attraverso compravendita a favore di terzi. Fino al momento della vendita, tuttavia, le parti concordano che concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese vive (utenze ..), della rata mensile del mutuo nonché degli interventi ordinari.
5) Le parti concordemente sin d'ora dichiarano che rimetteranno la stima dell'immobile e del terreno agricolo comprensivo di attrezzatura agricola, siti in Dicomano Loc.
Frascole, a perizia da affidare a soggetti da nominare.
6) Le parti riconoscono, altresì, che è tutt'ora pendente debito presso Agenzia delle
Entrate di Firenze per un importo complessivo di €.16.166,46. Tale questione è momentaneamente affidata all'Avv. Saffioti Cristian del Foro di Genova per verificare la congruità del debito che grava su entrambe le parti, ossia e Le CP_1 Parte_1 parti riconoscono sin d'ora che gli oneri relativi alla predetta questione (comprese le competenze legali dell'Avv. Saffioti) saranno da suddividersi nella misura del 50% ciascuno, qualora le posizioni debitorie fossero cointestate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir Parte_1 dichiarare la separazione personale da il quale si è costituito Controparte_1 in giudizio nulla opponendo alla domanda di separazione.
2. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati in casa già da almeno un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
3 La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, posto che esse non sono contrarie all'ordine pubblico e attengono a diritti disponibili, considerato che i figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
3. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
n. a NA AG (CE), il 06/12/1961, e n. a Controparte_1
NA AG (CE), il 09/08/1960 (matrimonio contratto a RM
(LT) il 22/10/1983, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
RM (LT), parte II, serie A, anno 1983);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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