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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1174/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
BA IO, EL
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 649/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2649/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 1 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0015680251 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 595/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in Atti.
Resistente/Appellato: Come in Atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 Srl proponeva ricorso/reclamo, con istanza di sospensione, nei confronti dell'Agenzia Entrate DiP di Salerno avverso la cartella di pagamento n. 10020230015680251/000 di €.
5.489,12, notificata a mezzo Pec in data 28/06/2023, recante l'iscrizione a ruolo dell'IVA relativa al mancato versamento del IV trim. 2020. Tale iscrizione a ruolo era preceduta da comunicazione n. 03512202114 consegnata in data 07/11/2021 e dovuta a seguito di controllo, ex art. 54 bis del DPR 633/97, della comunicazione relativa ai dati delle liquidazioni periodiche presentata. Faceva presente che aveva presentato istanza di correzione a mezzo CIVIS, in data 02/08/2023, rigettata, in cui per l'anno de quo aveva provveduto ad effettuare a mezzo ravvedimento operoso i versamenti dovuti nonché il saldo Iva indicato al rigo VL 32 di €. 5.121,00 del modello IVA 2021, anno 2020. Eccepiva l'illegittimità e l'infondatezza della cartella esattoriale e della relativa pretesa ai fini IVA per le sorta capitale. Chiedeva in via cautelare di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato ed in diritto dichiararne l'invalidità perché illegittimo, con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia Entrate DiP di Salerno si costituiva in giudizio e con controdeduzioni impugnava ex adverso quanto dedotto, prodotto e richiesto dalla Società. Evidenziava che il ruolo derivava dal controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/1973, della liquidazione periodica (LIPE) del IV trimestre 2020, come dichiarata ed inviata dal contribuente, per l'omesso versamento di €. 3.931,83. Faceva presente, altresì, che lo stesso ricorrente aveva dichiarato l'omissione dei versamenti periodici e del saldo e che solo successivamente aveva effettuato quanto dovuto con ravvedimento. Chiedeva li rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
La CGT di primo grado di Salerno con sentenza monocratica n. 2649/01/2024, resa il 10/06/2024 e depositata il 17/06/2024, accoglieva il ricorso, con condanna, annullando la cartella di pagamento. Evidenziava che la stessa Agenzia aveva rilevato che la ricorrente aveva versato tutta l'imposta dovuta, anche se con ravvedimento operoso, e, quindi, non poteva iscrivere a ruolo alcuna imposta, perché integralmente versata.
L'Agenzia Entrate DiP di Salerno proponeva appello in data 24/01/2025, non condividendo le conclusione della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) Carente o insufficiente motivazione della pronuncia;
2)
erronea valutazione dei fatti di causa. Violazione e falsa applicazione art. 157 D.L. n. 34/2020 e 3) la condanna alle spese. Faceva presente che giudice ha affermato qualcosa di non veritiero “non potendo iscrivere a ruolo alcuna imposta, perché integralmente versata” in quanto: a) l'iva dovuta dalla dichiarazione IVA era pari ad €. 29.507,00 mentre l'iva versata era stata di 27.381,00 (Iva periodica €. 22.260,00 + Iva a saldo di €. 5.121,00) con una differenza non versata di €. 2.126,00 e b) l'iva dovuta a saldo della dichiarazione non era €. 5.121,00 ma €. 7.247,00 (Iva dovuta €. 29.507,00 – iva periodica versata €. 22.260,00). Precisava che la cartella impugnata fa riferimento alla liquidazione della dichiarazione iva periodica (LIPE) presentata dalla parte che indica un acconto a debito da versare pari ad euro 3.931,83, che non versa e la sanzione per omesso versamento ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997, modificato dal D.Lgs. n. 158 del 24/09/2015, art. 15 (30% dell'importo di €. 3.931,83). Concludeva con la richiesta in via principale di accoglimento dell'appello, con riforma integrale della sentenza e, per effetto, confermare la legittimità dell'operato effettuato, con condanna alla refusione delle spese di giudizio. La società Resistente_1 Srl non si costituiva in giudizio.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione dell'appellante, all'esito della camera di consiglio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa tributaria della cartella esattoriale, notificata a mezzo Pec, è relativa all'omesso pagamento IVA,
IV trimestre del 2020, come risulta da comunicazione (LIPE) effettuata e presentata dalla Società, ai sensi dell'art. 21 bis del D.L. n. 78/2000. Il ruolo è stato formato dall'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno, indicato nel numero 2023/250573, reso esecutivo il 04/04/2023, previa comunicazione n. 03512202114 predisposta il data 04/11/2021 e consegnata in data 07/11/2021.
L'appellante ribadisce la validità della cartella non avendo la società versato quanto dichiarato nella LIPE del IV trimetre, oltre a sanzioni ed interessi. Non comprende la condanna alle spese non avendo fatto altro che liquidare la dichiarazione periodica Iva presentata dalla parte.
La Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 C.p.c. (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n.
9936 del 08/05/2014 e da ultimo, Cass. 363/2019).
La Corte rileva che la società ha effettuato per l'anno 2020 i versamenti periodici, con ravvedimento operoso, dell'Iva dovuta relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno in data 07/10/2020; mesi di gennaio, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre in data 30/04/2021 per un totale di €. 22.260,20. Ha altresì effettuato con ravvedimento, in data 25/05/2021, il versamento di €. 5.121,80 quale Saldo Iva dovuta da dichiarazione.
Dall'esamine della documentazione risulta che la pretesa tributaria della cartella esattoriale è errata per l'Iva non versata di €. 3.931,00 in quanto la società vi ha provveduto con il versamento dell'importo di €. 5.121,00, che non rappresenta il saldo VL038 della dichiarazione IVA, essendo il dovuto di €. 7.247,00, dato dalla differenza tra quando riportato al rigo VL 003 €. 29.507,00 ed il rigo VL030, punto 003, di €. 22.260,00
(importo dei versamenti periodici effettuati con ravvedimento operoso in data 07/10/2020 e 30/04/2021).
Risulta un saldo a debito, dovuto e non versato, di €. 2.126,00 da riprendere a tassazione oltre sanzioni ed interessi.
Sono dovuti le sanzioni pari al 30% dell'imposta versata in ritardo di €. 3.931,00 oltre gli interessi dovuti.
Per le considerazioni svolte e su menzionate accoglie parzialmente l'appello con riforma della sentenza impugnata. Si compensano le spese del doppio grado tra le parti in considerazione della controvertibilità delle questioni trattate e per soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Spese compensate del doppio grado.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
BA IO, EL
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 649/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2649/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 1 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0015680251 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 595/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in Atti.
Resistente/Appellato: Come in Atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 Srl proponeva ricorso/reclamo, con istanza di sospensione, nei confronti dell'Agenzia Entrate DiP di Salerno avverso la cartella di pagamento n. 10020230015680251/000 di €.
5.489,12, notificata a mezzo Pec in data 28/06/2023, recante l'iscrizione a ruolo dell'IVA relativa al mancato versamento del IV trim. 2020. Tale iscrizione a ruolo era preceduta da comunicazione n. 03512202114 consegnata in data 07/11/2021 e dovuta a seguito di controllo, ex art. 54 bis del DPR 633/97, della comunicazione relativa ai dati delle liquidazioni periodiche presentata. Faceva presente che aveva presentato istanza di correzione a mezzo CIVIS, in data 02/08/2023, rigettata, in cui per l'anno de quo aveva provveduto ad effettuare a mezzo ravvedimento operoso i versamenti dovuti nonché il saldo Iva indicato al rigo VL 32 di €. 5.121,00 del modello IVA 2021, anno 2020. Eccepiva l'illegittimità e l'infondatezza della cartella esattoriale e della relativa pretesa ai fini IVA per le sorta capitale. Chiedeva in via cautelare di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato ed in diritto dichiararne l'invalidità perché illegittimo, con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia Entrate DiP di Salerno si costituiva in giudizio e con controdeduzioni impugnava ex adverso quanto dedotto, prodotto e richiesto dalla Società. Evidenziava che il ruolo derivava dal controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/1973, della liquidazione periodica (LIPE) del IV trimestre 2020, come dichiarata ed inviata dal contribuente, per l'omesso versamento di €. 3.931,83. Faceva presente, altresì, che lo stesso ricorrente aveva dichiarato l'omissione dei versamenti periodici e del saldo e che solo successivamente aveva effettuato quanto dovuto con ravvedimento. Chiedeva li rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
La CGT di primo grado di Salerno con sentenza monocratica n. 2649/01/2024, resa il 10/06/2024 e depositata il 17/06/2024, accoglieva il ricorso, con condanna, annullando la cartella di pagamento. Evidenziava che la stessa Agenzia aveva rilevato che la ricorrente aveva versato tutta l'imposta dovuta, anche se con ravvedimento operoso, e, quindi, non poteva iscrivere a ruolo alcuna imposta, perché integralmente versata.
L'Agenzia Entrate DiP di Salerno proponeva appello in data 24/01/2025, non condividendo le conclusione della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) Carente o insufficiente motivazione della pronuncia;
2)
erronea valutazione dei fatti di causa. Violazione e falsa applicazione art. 157 D.L. n. 34/2020 e 3) la condanna alle spese. Faceva presente che giudice ha affermato qualcosa di non veritiero “non potendo iscrivere a ruolo alcuna imposta, perché integralmente versata” in quanto: a) l'iva dovuta dalla dichiarazione IVA era pari ad €. 29.507,00 mentre l'iva versata era stata di 27.381,00 (Iva periodica €. 22.260,00 + Iva a saldo di €. 5.121,00) con una differenza non versata di €. 2.126,00 e b) l'iva dovuta a saldo della dichiarazione non era €. 5.121,00 ma €. 7.247,00 (Iva dovuta €. 29.507,00 – iva periodica versata €. 22.260,00). Precisava che la cartella impugnata fa riferimento alla liquidazione della dichiarazione iva periodica (LIPE) presentata dalla parte che indica un acconto a debito da versare pari ad euro 3.931,83, che non versa e la sanzione per omesso versamento ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997, modificato dal D.Lgs. n. 158 del 24/09/2015, art. 15 (30% dell'importo di €. 3.931,83). Concludeva con la richiesta in via principale di accoglimento dell'appello, con riforma integrale della sentenza e, per effetto, confermare la legittimità dell'operato effettuato, con condanna alla refusione delle spese di giudizio. La società Resistente_1 Srl non si costituiva in giudizio.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione dell'appellante, all'esito della camera di consiglio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa tributaria della cartella esattoriale, notificata a mezzo Pec, è relativa all'omesso pagamento IVA,
IV trimestre del 2020, come risulta da comunicazione (LIPE) effettuata e presentata dalla Società, ai sensi dell'art. 21 bis del D.L. n. 78/2000. Il ruolo è stato formato dall'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno, indicato nel numero 2023/250573, reso esecutivo il 04/04/2023, previa comunicazione n. 03512202114 predisposta il data 04/11/2021 e consegnata in data 07/11/2021.
L'appellante ribadisce la validità della cartella non avendo la società versato quanto dichiarato nella LIPE del IV trimetre, oltre a sanzioni ed interessi. Non comprende la condanna alle spese non avendo fatto altro che liquidare la dichiarazione periodica Iva presentata dalla parte.
La Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 C.p.c. (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n.
9936 del 08/05/2014 e da ultimo, Cass. 363/2019).
La Corte rileva che la società ha effettuato per l'anno 2020 i versamenti periodici, con ravvedimento operoso, dell'Iva dovuta relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno in data 07/10/2020; mesi di gennaio, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre in data 30/04/2021 per un totale di €. 22.260,20. Ha altresì effettuato con ravvedimento, in data 25/05/2021, il versamento di €. 5.121,80 quale Saldo Iva dovuta da dichiarazione.
Dall'esamine della documentazione risulta che la pretesa tributaria della cartella esattoriale è errata per l'Iva non versata di €. 3.931,00 in quanto la società vi ha provveduto con il versamento dell'importo di €. 5.121,00, che non rappresenta il saldo VL038 della dichiarazione IVA, essendo il dovuto di €. 7.247,00, dato dalla differenza tra quando riportato al rigo VL 003 €. 29.507,00 ed il rigo VL030, punto 003, di €. 22.260,00
(importo dei versamenti periodici effettuati con ravvedimento operoso in data 07/10/2020 e 30/04/2021).
Risulta un saldo a debito, dovuto e non versato, di €. 2.126,00 da riprendere a tassazione oltre sanzioni ed interessi.
Sono dovuti le sanzioni pari al 30% dell'imposta versata in ritardo di €. 3.931,00 oltre gli interessi dovuti.
Per le considerazioni svolte e su menzionate accoglie parzialmente l'appello con riforma della sentenza impugnata. Si compensano le spese del doppio grado tra le parti in considerazione della controvertibilità delle questioni trattate e per soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Spese compensate del doppio grado.