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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/11/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 967 /2025
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 967/2025 tra
) Parte_1 C.F._1
ATTORE e
APP PER APP SRL ) P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, , innanzi alla dott. Simona Improta, è comparsa per la ricorrente Parte_1
l'avv. COMI BENEDETTA in sost. avv. LA ST;
nessuno per la
[...] società convenuta già dichiarata contumace. Il difensore, su invito del Giudice, procede alla discussione della causa, riportandosi agli atti e insistendo nell'accoglimento del ricorso. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 967/2025 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LA ST e D'UR UI e con domicilio eletto in Napoli viale Raffaello 24
-ricorrente-
contro
(P.IVA ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.4.2025, conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo di essere stata assunta presso la società in data 22.11.2023 Controparte_1 con mansioni di impiegata, inquadrata al livello 4 del CCNL Terziario Commercio- Confcommercio, sino al 31.5.2024, quando veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo. Malgrado la regolare prosecuzione del rapporto di lavoro sino a quella data, non le veniva corrisposta la retribuzione del mese di maggio 2024 (né consegnata la busta paga) unitamente al TFR. Il 14.7.2024 la società versava la somma di euro 500,00 a titolo di acconto, sicchè residuava un debito pari a euro 2.089,45, di cui la ricorrente chiedeva il pagamento, formulando in giudizio le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto a percepire la retribuzione relativa al mese di maggio 2024 oltre che il trattamento di fine rapporto, e per l'effetto condannare la parte
pagina 2 di 4 datoriale al pagamento della complessiva somma di euro 2.089,45, come sopra meglio specificata, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo”.
Malgrado la regolare notifica di ricorso e decreto ex art. 415 c.p.c., la non Controparte_1 si costituiva, e veniva dichiarata contumace. Ritenuta adeguatamente istruita su base documentale, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., previa discussione del solo difensore di parte ricorrente.
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto. Parte ricorrente ha validamente allegato e documentato gli elementi costitutivi del credito fatto valere, quali l'instaurazione con la società convenuta di un rapporto di lavoro full time di durata indeterminata con inizio in data 22.11.2023 e cessazione, per effetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 31.5.2024 (cfr. doc. 1 e 2). Le mansioni affidate risultano essere, in base al contratto di assunzione, quelle di “web designer/grafico impaginatore web”, con applicazione del CCNL Terziario Commercio-Confcommercio, 4° livello. La ricorrente ha ricostruito ed esposto il proprio credito sulla base di un conteggio comprensivo della retribuzione dovuta nel mese di maggio 2024, indicata nella somma di euro 1.718,75 sulla base di quella corrispondente prevista dal CCNL applicato, e del TFR individuato nell'importo di euro 871,10. In particolare, quest'ultimo calcolo è stato effettuato sulla base delle buste paga dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 (cfr. doc. 8). Trattasi di conteggio rispetto al quale non si evidenziano incongruità o criticità di sorta, e che induce alla determinazione della somma complessiva di euro 2.589,45, dalla quale deve essere detratto l'importo di euro 500,00, del cui pagamento, a titolo di acconto sull'ultima retribuzione, la ricorrente ha dato atto in ricorso, confermando la circostanza in sede di interrogatorio libero. Per effetto della omessa costituzione e della mancata comparizione in udienza, la resistente nulla ha eccepito ovvero contestato, in ordine alla costituzione e allo svolgimento del rapporto di lavoro con le descritte modalità, nè con riferimento ai calcoli delle somme dovute e ai rispettivi titoli. Può pertanto ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio a carico del ricorrente in ordine a sussistenza e consistenza del credito alla luce del principio, secondo cui il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Ne discende l'accoglimento delle domande formulate con riguardo sia all'accertamento del credito con le componenti enunciate, sia alla condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 2.089,45 di cui euro 871,70 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazioni e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM. 55/14 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 3 di 4 previo accertamento del credito della ricorrente nei confronti della società resistente APP PER APP s.r.l. per retribuzione dovuta nel mese di maggio 2024 e TFR, condanna APP PER APP s.r.l. a pagare in favore della ricorrente la somma complessiva lorda di euro 2.089,45 di cui euro 871,70 per TFR, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in Controparte_1 euro 1.030,00 per compensi, oltre CU se dovuto e versato, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
pagina 4 di 4
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 967/2025 tra
) Parte_1 C.F._1
ATTORE e
APP PER APP SRL ) P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, , innanzi alla dott. Simona Improta, è comparsa per la ricorrente Parte_1
l'avv. COMI BENEDETTA in sost. avv. LA ST;
nessuno per la
[...] società convenuta già dichiarata contumace. Il difensore, su invito del Giudice, procede alla discussione della causa, riportandosi agli atti e insistendo nell'accoglimento del ricorso. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 967/2025 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LA ST e D'UR UI e con domicilio eletto in Napoli viale Raffaello 24
-ricorrente-
contro
(P.IVA ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.4.2025, conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo di essere stata assunta presso la società in data 22.11.2023 Controparte_1 con mansioni di impiegata, inquadrata al livello 4 del CCNL Terziario Commercio- Confcommercio, sino al 31.5.2024, quando veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo. Malgrado la regolare prosecuzione del rapporto di lavoro sino a quella data, non le veniva corrisposta la retribuzione del mese di maggio 2024 (né consegnata la busta paga) unitamente al TFR. Il 14.7.2024 la società versava la somma di euro 500,00 a titolo di acconto, sicchè residuava un debito pari a euro 2.089,45, di cui la ricorrente chiedeva il pagamento, formulando in giudizio le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto a percepire la retribuzione relativa al mese di maggio 2024 oltre che il trattamento di fine rapporto, e per l'effetto condannare la parte
pagina 2 di 4 datoriale al pagamento della complessiva somma di euro 2.089,45, come sopra meglio specificata, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo”.
Malgrado la regolare notifica di ricorso e decreto ex art. 415 c.p.c., la non Controparte_1 si costituiva, e veniva dichiarata contumace. Ritenuta adeguatamente istruita su base documentale, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., previa discussione del solo difensore di parte ricorrente.
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto. Parte ricorrente ha validamente allegato e documentato gli elementi costitutivi del credito fatto valere, quali l'instaurazione con la società convenuta di un rapporto di lavoro full time di durata indeterminata con inizio in data 22.11.2023 e cessazione, per effetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 31.5.2024 (cfr. doc. 1 e 2). Le mansioni affidate risultano essere, in base al contratto di assunzione, quelle di “web designer/grafico impaginatore web”, con applicazione del CCNL Terziario Commercio-Confcommercio, 4° livello. La ricorrente ha ricostruito ed esposto il proprio credito sulla base di un conteggio comprensivo della retribuzione dovuta nel mese di maggio 2024, indicata nella somma di euro 1.718,75 sulla base di quella corrispondente prevista dal CCNL applicato, e del TFR individuato nell'importo di euro 871,10. In particolare, quest'ultimo calcolo è stato effettuato sulla base delle buste paga dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 (cfr. doc. 8). Trattasi di conteggio rispetto al quale non si evidenziano incongruità o criticità di sorta, e che induce alla determinazione della somma complessiva di euro 2.589,45, dalla quale deve essere detratto l'importo di euro 500,00, del cui pagamento, a titolo di acconto sull'ultima retribuzione, la ricorrente ha dato atto in ricorso, confermando la circostanza in sede di interrogatorio libero. Per effetto della omessa costituzione e della mancata comparizione in udienza, la resistente nulla ha eccepito ovvero contestato, in ordine alla costituzione e allo svolgimento del rapporto di lavoro con le descritte modalità, nè con riferimento ai calcoli delle somme dovute e ai rispettivi titoli. Può pertanto ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio a carico del ricorrente in ordine a sussistenza e consistenza del credito alla luce del principio, secondo cui il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Ne discende l'accoglimento delle domande formulate con riguardo sia all'accertamento del credito con le componenti enunciate, sia alla condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 2.089,45 di cui euro 871,70 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazioni e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM. 55/14 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 3 di 4 previo accertamento del credito della ricorrente nei confronti della società resistente APP PER APP s.r.l. per retribuzione dovuta nel mese di maggio 2024 e TFR, condanna APP PER APP s.r.l. a pagare in favore della ricorrente la somma complessiva lorda di euro 2.089,45 di cui euro 871,70 per TFR, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in Controparte_1 euro 1.030,00 per compensi, oltre CU se dovuto e versato, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
pagina 4 di 4