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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 18.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281 decies e segg. c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2493/2024 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI Parte_1 C.F._1
CHECH, elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.ma Collegio della Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per tutte le causali di cui alla premessa e per tutte quelle dedotte in giudizio:
- accertare e dichiarare tenuto, per i motivi di cui in narrativa, il IG. al CP_1 pagamento del corrispettivo dovuto all'Avvocato per l'attività Parte_1 professionale ricevuta e per l'effetto condannarlo al pagamento della complessiva somma di € 8.669,00 oltre accessori di legge o quella minore o maggiore eventualmente ritenuta di giustizia, il tutto con rivalutazione sulla somma dalla debenza al saldo, oltre agli interessi al saggio legale dalla data della debenza a quella della messa in mora, e poi al saggio delle transazioni commerciali dalla predetta data a quella dell'effettivo pagamento;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
OGGETTO: ricorso ex art. 14 d. lvo 150/11.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 14 D.Lgs 150/2011 depositato il 17.12.2024, l'avvocato
[...] ha chiesto che fosse accertato il suo diritto al compenso professionale ex art. Parte_1
2233 c.c. per le prestazioni rese in favore di , assistito e difeso in nr. 2 CP_1 procedimenti di volontaria giurisdizione aventi ad oggetto la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore rispettivamente del di lui padre, IG. , e Persona_1 della di lui madre, IG.ra . Persona_2
In particolare, ha evidenziato che i procedimenti nei quali aveva assistito il resistente erano:
a) Causa nr. 1468/2019 V.G., in cui, chiesta dal P.M. del Tribunale di Grosseto (su segnalazione del figlio ) la nomina di un amministratore di sostegno in CP_1 favore della IG.ra , in ragione della riferita grave ludopatia da cui essa Persona_2 sarebbe stata affetta, il IG. aveva conferito al legale ricorrente mandato CP_1 professionale per la costituzione nel giudizio;
l'Avv. aveva dunque provveduto Parte_1
a redigere la comparsa di costituzione e risposta e a partecipare all'istruttoria (cfr. all. doc. 1 copia fascicolo Tribunale n.ro 1468 del 2019 VG); all'esito dell'espletata CTU, il procedimento azionato dal PM si era concluso con provvedimento di rigetto;
b) Causa nr. 1469/2019 V.G., in cui, chiesta dal P.M. del Tribunale di Grosseto (sempre su segnalazione del figlio ) la nomina di un amministratore di sostegno in CP_1 favore del IG. , il IG. si era rivolto all'Avv. Persona_1 CP_1 Parte_1 per la costituzione nel relativo giudizio e quest'ultimo aveva provveduto ad eseguire le necessarie attività (cfr. all. doc. 2 copia fascicolo Tribunale n.ro 1469 del 2019 VG); anche in questo caso, all'esito dell'espletata CTU era intervenuto un provvedimento di rigetto.
Per l'attività svolta in entrambi i ridetti giudizi, l'Avv. aveva emesso un unico Parte_1 progetto di notula, il nr. 52 del 12.03.2021, dell'importo complessivo di € 3.494,00 oltre accessori (cfr. all. doc. 6).
Il ricorrente ha poi dedotto che gli aveva conferito mandato per reclamare CP_1 tali provvedimenti di rigetto e che egli aveva provveduto a proporre innanzi alla Corte d'Appello di Firenze i reclami - procedimenti n.ri 183/2021 R.G. e 184/2021 (cfr. all. doc. 3 copia fascicolo reclamo Corte Appello Firenze n.ro 183 del 2021 RG e 4 copia fascicolo reclamo Corte Appello Firenze n.ro 184 del 2021 RG) - che si erano entrambi conclusi con decreto di rigetto.
Per l'assistenza resa nei suddetti giudizi di reclamo, l'Avv. aveva emesso nr. 2 Parte_1 progetti di notula (cfr. all. 7 e 8) pari ad euro 2.587,50 oltre accessori ciascuno, per complessivi € 5.175,00, oltre rimborso forfettario, cpa e iva come per legge (redatti alla luce della liquidazione operata dalla Corte di Appello).
Il ricorrente ha dunque lamentato che, nonostante le richieste di pagamento inoltrate, da ultimo con invito alla negoziazione assistita (cfr. doc. 5 invito negoziazione assistita e doc. 9 CONSEGNA Invito Negoziazione assistita), il IG. non aveva CP_1 provveduto a pagare le suddette notule, pari a complessivi € 8.669,00 oltre accessori di legge.
***
La notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza è stata regolarmente effettuata al resistente non costituitosi, e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
Il ricorso è stato iscritto a ruolo dopo l'entrata in vigore della c,d, “riforma Cartabia”
(dec.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) che ha abrogato il procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis e seguenti cpc (normativa richiamata dall'art. 14 dec. lgs
150/11) ed ha introdotto il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e seguenti cpc;
conseguentemente con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 è stato modificato l'art. 14 dec. lgs 150/11 nel senso che il “rito sommario di cognizione” ivi indicato è stato sostituito con “il rito semplificato di cognizione” di cui agli artt. 281 decies e seguenti cpc, il quale si conclude con una sentenza che deve essere emessa all'esito di discussione orale ex artt. 281 terdecies e 281 sexies cpc.
La causa viene pertanto decisa con sentenza emessa dalla Corte all'esito dell'udienza del
18 giugno 2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, anziché in presenza, non essendovi stata opposizione alla trattazione scritta, ex art. 128 c.p.c. (ed avendo, anzi, parte ricorrente espressamente rinunciato alla trattazione orale).
***
2. In limine va affermata la competenza della Corte a decidere su entrambe le domande proposte dal ricorrente, in ossequio al principio sancito dal giudice di legittimità secondo cui “in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art.28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art.34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa. ( Cass. SS.UU 4247/2020).
3. Nel merito la domanda è fondata.
Dagli atti depositati in causa emerge la prova che l'avv.to ha redatto le Parte_1 comparse di costituzione e risposta nei procedimenti innanzi al Tribunale di Grosseto nn.
1468/2019 V.G. e 1469/2019 V.G., presenziando alle relative udienze, ed ha redatto i reclami nei procedimenti innanzi alla Corte d'Appello di Firenze nn. 183/2021 R.G. e
184/2021, presenziando alle relative udienze.
In ordine al quantum debeatur, giacché non risulta essere intervenuto alcun accordo tra le parti per la quantificazione del compenso dovuto, l'onorario spettante al difensore deve essere liquidato dal giudice, secondo quanto previsto dall'art. 2233 cc, con applicazione delle tabelle vigenti al momento in cui si è conclusa l'attività difensiva per ogni singolo giudizio.
Il ricorrente ha quantificato il compenso per l'attività difensiva svolta dinanzi al Tribunale di Grosseto nelle somme di € 1.747,00 per ciascun procedimento (per complessivi euro
3.494,00), oltre accessori;
la quantificazione appare congrua avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione, avendo il professionista adottato, nell'ambito (corretto) del valore indeterminabile, la complessità bassa, con valore finanche inferiore ai parametri medi.
Invero, applicando il valore indeterminabile complessità bassa il compenso spettante secondo i valori medi sarebbe stato di euro 2.336,00.
Quanto ai giudizi di reclamo, il valore prescelto, di euro 2.500,00, è identico a quello liquidato giudizialmente a carico del cliente da parte della Corte di Appello di Firenze, e comunque pressoché coincidente col suddetto valore medio, sempre adottando il parametro della bassa complessità (ovvero lo scalino minimo di una scala che vede quattro possibili scenari: complessità bassa, media, alta, di particolare importanza).
In definitiva va accolta integralmente la domanda della ricorrente di pagamento dei compensi richiesti per la complessiva somma di € 8.956,48 oltre accessori di legge
(dunque da maggiorare di rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% , iva e cpa).
Su tale importo il ricorrente ha chiesto anche la rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo, oltre agli interessi al saggio legale dalla data della debenza a quella della messa in mora, e poi al saggio delle transazioni commerciali dalla predetta data a quella dell'effettivo pagamento.
La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta, non avendo il creditore neppure allegato il maggior danno ex art. 1224 c.c. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. per tutte
Cass. 30/07/2019 n. 20547), infatti, “Il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che
l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali”.
Per converso, sono dovuti gli interessi legali dalla costituzione in mora (non essendo ravvisabile la mora ex re, in difetto della pattuizione di un termine per l'adempimento), avvenuta in data 15.10.2024 (v. doc. 9).
Benvero, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del
D. Lgs. n. 150/2011 (cfr. Cass. 19/08/2022 n. 24973; 18/12/2024 n. 33198).
Dal momento della proposizione della domanda giudiziale, poi, e fino al saldo, il saggio degli interessi legali dev'essere pari a quello previsto per le transazioni commerciali, ex art. 1284 comma quarto c.c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/22 in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000), esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata, e ridotta nel minimo quella decisoria perché consistita nel deposito di note scritte, avendo la contumacia del resistente non ostacolato e quindi reso più facile la difesa della ricorrente.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
in accoglimento della domanda, accerta il diritto dell'avvocato
[...] al compenso per le prestazioni professionali rese in favore di parte Parte_1 resistente e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della somma di € 8.956,48, oltre accessori di legge ed interessi come meglio specificato in parte motiva;
condanna al pagamento delle spese processuali del presente CP_1 giudizio sostenute dal ricorrente, che liquida nella complessiva somma di euro
3.000,00 per compensi e di euro 279,80 per spese esenti, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 18.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281 decies e segg. c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2493/2024 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI Parte_1 C.F._1
CHECH, elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.ma Collegio della Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per tutte le causali di cui alla premessa e per tutte quelle dedotte in giudizio:
- accertare e dichiarare tenuto, per i motivi di cui in narrativa, il IG. al CP_1 pagamento del corrispettivo dovuto all'Avvocato per l'attività Parte_1 professionale ricevuta e per l'effetto condannarlo al pagamento della complessiva somma di € 8.669,00 oltre accessori di legge o quella minore o maggiore eventualmente ritenuta di giustizia, il tutto con rivalutazione sulla somma dalla debenza al saldo, oltre agli interessi al saggio legale dalla data della debenza a quella della messa in mora, e poi al saggio delle transazioni commerciali dalla predetta data a quella dell'effettivo pagamento;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
OGGETTO: ricorso ex art. 14 d. lvo 150/11.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 14 D.Lgs 150/2011 depositato il 17.12.2024, l'avvocato
[...] ha chiesto che fosse accertato il suo diritto al compenso professionale ex art. Parte_1
2233 c.c. per le prestazioni rese in favore di , assistito e difeso in nr. 2 CP_1 procedimenti di volontaria giurisdizione aventi ad oggetto la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno in favore rispettivamente del di lui padre, IG. , e Persona_1 della di lui madre, IG.ra . Persona_2
In particolare, ha evidenziato che i procedimenti nei quali aveva assistito il resistente erano:
a) Causa nr. 1468/2019 V.G., in cui, chiesta dal P.M. del Tribunale di Grosseto (su segnalazione del figlio ) la nomina di un amministratore di sostegno in CP_1 favore della IG.ra , in ragione della riferita grave ludopatia da cui essa Persona_2 sarebbe stata affetta, il IG. aveva conferito al legale ricorrente mandato CP_1 professionale per la costituzione nel giudizio;
l'Avv. aveva dunque provveduto Parte_1
a redigere la comparsa di costituzione e risposta e a partecipare all'istruttoria (cfr. all. doc. 1 copia fascicolo Tribunale n.ro 1468 del 2019 VG); all'esito dell'espletata CTU, il procedimento azionato dal PM si era concluso con provvedimento di rigetto;
b) Causa nr. 1469/2019 V.G., in cui, chiesta dal P.M. del Tribunale di Grosseto (sempre su segnalazione del figlio ) la nomina di un amministratore di sostegno in CP_1 favore del IG. , il IG. si era rivolto all'Avv. Persona_1 CP_1 Parte_1 per la costituzione nel relativo giudizio e quest'ultimo aveva provveduto ad eseguire le necessarie attività (cfr. all. doc. 2 copia fascicolo Tribunale n.ro 1469 del 2019 VG); anche in questo caso, all'esito dell'espletata CTU era intervenuto un provvedimento di rigetto.
Per l'attività svolta in entrambi i ridetti giudizi, l'Avv. aveva emesso un unico Parte_1 progetto di notula, il nr. 52 del 12.03.2021, dell'importo complessivo di € 3.494,00 oltre accessori (cfr. all. doc. 6).
Il ricorrente ha poi dedotto che gli aveva conferito mandato per reclamare CP_1 tali provvedimenti di rigetto e che egli aveva provveduto a proporre innanzi alla Corte d'Appello di Firenze i reclami - procedimenti n.ri 183/2021 R.G. e 184/2021 (cfr. all. doc. 3 copia fascicolo reclamo Corte Appello Firenze n.ro 183 del 2021 RG e 4 copia fascicolo reclamo Corte Appello Firenze n.ro 184 del 2021 RG) - che si erano entrambi conclusi con decreto di rigetto.
Per l'assistenza resa nei suddetti giudizi di reclamo, l'Avv. aveva emesso nr. 2 Parte_1 progetti di notula (cfr. all. 7 e 8) pari ad euro 2.587,50 oltre accessori ciascuno, per complessivi € 5.175,00, oltre rimborso forfettario, cpa e iva come per legge (redatti alla luce della liquidazione operata dalla Corte di Appello).
Il ricorrente ha dunque lamentato che, nonostante le richieste di pagamento inoltrate, da ultimo con invito alla negoziazione assistita (cfr. doc. 5 invito negoziazione assistita e doc. 9 CONSEGNA Invito Negoziazione assistita), il IG. non aveva CP_1 provveduto a pagare le suddette notule, pari a complessivi € 8.669,00 oltre accessori di legge.
***
La notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza è stata regolarmente effettuata al resistente non costituitosi, e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
Il ricorso è stato iscritto a ruolo dopo l'entrata in vigore della c,d, “riforma Cartabia”
(dec.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) che ha abrogato il procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis e seguenti cpc (normativa richiamata dall'art. 14 dec. lgs
150/11) ed ha introdotto il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e seguenti cpc;
conseguentemente con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 è stato modificato l'art. 14 dec. lgs 150/11 nel senso che il “rito sommario di cognizione” ivi indicato è stato sostituito con “il rito semplificato di cognizione” di cui agli artt. 281 decies e seguenti cpc, il quale si conclude con una sentenza che deve essere emessa all'esito di discussione orale ex artt. 281 terdecies e 281 sexies cpc.
La causa viene pertanto decisa con sentenza emessa dalla Corte all'esito dell'udienza del
18 giugno 2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, anziché in presenza, non essendovi stata opposizione alla trattazione scritta, ex art. 128 c.p.c. (ed avendo, anzi, parte ricorrente espressamente rinunciato alla trattazione orale).
***
2. In limine va affermata la competenza della Corte a decidere su entrambe le domande proposte dal ricorrente, in ossequio al principio sancito dal giudice di legittimità secondo cui “in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art.28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art.34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa. ( Cass. SS.UU 4247/2020).
3. Nel merito la domanda è fondata.
Dagli atti depositati in causa emerge la prova che l'avv.to ha redatto le Parte_1 comparse di costituzione e risposta nei procedimenti innanzi al Tribunale di Grosseto nn.
1468/2019 V.G. e 1469/2019 V.G., presenziando alle relative udienze, ed ha redatto i reclami nei procedimenti innanzi alla Corte d'Appello di Firenze nn. 183/2021 R.G. e
184/2021, presenziando alle relative udienze.
In ordine al quantum debeatur, giacché non risulta essere intervenuto alcun accordo tra le parti per la quantificazione del compenso dovuto, l'onorario spettante al difensore deve essere liquidato dal giudice, secondo quanto previsto dall'art. 2233 cc, con applicazione delle tabelle vigenti al momento in cui si è conclusa l'attività difensiva per ogni singolo giudizio.
Il ricorrente ha quantificato il compenso per l'attività difensiva svolta dinanzi al Tribunale di Grosseto nelle somme di € 1.747,00 per ciascun procedimento (per complessivi euro
3.494,00), oltre accessori;
la quantificazione appare congrua avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione, avendo il professionista adottato, nell'ambito (corretto) del valore indeterminabile, la complessità bassa, con valore finanche inferiore ai parametri medi.
Invero, applicando il valore indeterminabile complessità bassa il compenso spettante secondo i valori medi sarebbe stato di euro 2.336,00.
Quanto ai giudizi di reclamo, il valore prescelto, di euro 2.500,00, è identico a quello liquidato giudizialmente a carico del cliente da parte della Corte di Appello di Firenze, e comunque pressoché coincidente col suddetto valore medio, sempre adottando il parametro della bassa complessità (ovvero lo scalino minimo di una scala che vede quattro possibili scenari: complessità bassa, media, alta, di particolare importanza).
In definitiva va accolta integralmente la domanda della ricorrente di pagamento dei compensi richiesti per la complessiva somma di € 8.956,48 oltre accessori di legge
(dunque da maggiorare di rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% , iva e cpa).
Su tale importo il ricorrente ha chiesto anche la rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo, oltre agli interessi al saggio legale dalla data della debenza a quella della messa in mora, e poi al saggio delle transazioni commerciali dalla predetta data a quella dell'effettivo pagamento.
La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta, non avendo il creditore neppure allegato il maggior danno ex art. 1224 c.c. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. per tutte
Cass. 30/07/2019 n. 20547), infatti, “Il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che
l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali”.
Per converso, sono dovuti gli interessi legali dalla costituzione in mora (non essendo ravvisabile la mora ex re, in difetto della pattuizione di un termine per l'adempimento), avvenuta in data 15.10.2024 (v. doc. 9).
Benvero, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del
D. Lgs. n. 150/2011 (cfr. Cass. 19/08/2022 n. 24973; 18/12/2024 n. 33198).
Dal momento della proposizione della domanda giudiziale, poi, e fino al saldo, il saggio degli interessi legali dev'essere pari a quello previsto per le transazioni commerciali, ex art. 1284 comma quarto c.c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/22 in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000), esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata, e ridotta nel minimo quella decisoria perché consistita nel deposito di note scritte, avendo la contumacia del resistente non ostacolato e quindi reso più facile la difesa della ricorrente.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
in accoglimento della domanda, accerta il diritto dell'avvocato
[...] al compenso per le prestazioni professionali rese in favore di parte Parte_1 resistente e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della somma di € 8.956,48, oltre accessori di legge ed interessi come meglio specificato in parte motiva;
condanna al pagamento delle spese processuali del presente CP_1 giudizio sostenute dal ricorrente, che liquida nella complessiva somma di euro
3.000,00 per compensi e di euro 279,80 per spese esenti, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.