Ordinanza cautelare 10 luglio 2024
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00174/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00644/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2024, proposto da
MA RR, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Rilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Demonte, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Demaria, Andrea Porro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Anas spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elisa La Porta, Claudio Borello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
EL BE, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Rilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’Ordinanza Comunale n. 4 del 10/04/2024 di inizio esecuzione dei lavori per l’installazione di impianto semaforico su S. S. 21 nel concentrico di Demonte, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ivi inclusi:
- Determinazione n. 146 del 03/04/2024 resp. n. 60 determina a contrarre e affidamento diretto;
- Determinazione n. 111 del 12/03/2024 resp. n. 35 di affidamento dei lavori di impegno di spesa;
- Deliberazione del Consiglio Comunale del 21/12/2023 n. 219 di approvazione del progetto definitivo;
- Determinazione n. 447 del 26/10/2023 resp. n. 223 di affidamento della progettazione tecnica e di impegno di spesa;
- e di ogni altro provvedimento ad esso presupposto e connesso, non noto ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Demonte e di Anas spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2026 la dott.ssa OL AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe con i quali il Comune di Demonte ha disposto la progettazione, l’approvazione, l’affidamento e l’inizio di esecuzione dei lavori per l’installazione di impianto semaforico su S.S. 21 nel concentrico del Comune stesso.
I lavori hanno avuto inizio ad aprile 2024 e comportato l’installazione di un impianto semaforico nei pressi di una proprietà della ricorrente, adibita a seconda casa.
La ricorrente precisa che la cognizione dell’intervento è stata dalla medesima acquisita solo con l’inizio dei lavori e lamenta:
1) la violazione degli artt. 7 e 10 bis della l. n. 241/1990 – omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti interessati e controinteressati: la ricorrente sarebbe stata indebitamente pretermessa dall’intero iter procedimentale che ha condotto alla localizzazione e realizzazione dell’impianto;
2) l’eccesso di potere, difetto e insufficienza della motivazione; l ’iter non era caratterizzato da alcuna esigenza di celerità, con il che non si sarebbe giustificata la declaratoria di immediata esecutività disposta ai sensi dell’art. 134 TUEL;
3) eccesso di potere – insufficienza di istruttoria e carenza di indagine – contraddittorietà; non sarebbero state valutate soluzioni alternative pure idonee e meno impattanti, né le problematiche derivanti da inquinamento da polveri sottili indotte dalla specifica regolazione del traffico scelta.
Si è costituita Anas s.p.a., deducendo che il tratto di strada statale in questione corre all’interno del perimetro del centro abitato di Demonte, come definito dal codice della strada e rispetto al quale la segnaletica stradale luminosa è di competenza esclusiva del Comune, così come lo è la regolazione del traffico cittadino per ragioni di sicurezza pubblica; l’ANAS risulta unicamente essere stata chiamata ad esprimere un parere tecnico infra-procedimentale con riferimento alle caratteristiche dell’impianto ed alle possibili interferenze con l’infrastruttura; non vanta invece competenza circa l’ubicazione del semaforo e le scelte di regolazione del traffico nel concentrico cittadino.
Ha quindi chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente estromissione dal giudizio.
Si è costituito il Comune resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo. Preliminarmente ha eccepito la tardività del ricorso, in quanto la localizzazione dell’impianto, sostanziale oggetto della contestazione, risulta definita sin dal progetto definitivo/esecutivo approvato in data 21.12.2023; eccepisce poi il difetto di legittimazione attiva di MA RR, in quanto parte ricorrente intenderebbe far valere, a supporto della contestazione dell’inquinamento atmosferico prodotto dalle auto ferme al semaforo, problematiche di salute della figlia la quale, essendo maggiorenne, avrebbe dovuto agire in proprio.
Con ordinanza n. 260/2024 l’istanza di misure cautelari è stata respinta.
Con atto di intervento ad adiuvandum depositato in data 4.12.2025 è intervenuta in giudizio la figlia della ricorrente, aderendo alle censure mosse in sede di ricorso introduttivo.
Con le memorie depositate per la discussione di merito le parti hanno in particolare sviluppato le contestazioni inerenti le problematiche acustiche.
All’udienza del 16/01/2026 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di ANAS s.p.a. essendo fondata la relativa eccezione; trattasi infatti di amministrazione che non ha emesso alcuno degli atti impugnati e non ha competenza per quanto concerne in specifico la scelta dell’ubicazione della segnaletica luminosa o le puntuali scelte di gestione sicura del traffico nell’ambito del concentrico cittadino, come definito dal codice della strada; a tale ambito appartiene infatti indubbiamente il tratto di strada su cui insiste il semaforo oggetto della contestazione di parte ricorrente.
Gli aspetti meramente tecnici di interferenza con l’infrastruttura stradale, unico oggetto del parere ANAS, non sono in alcun modo posti in discussione con il ricorso.
Sussiste pertanto il difetto di legittimazione passiva di ANAS s.p.a.
Quanto al merito, giova in fatto una contestualizzazione dell’intervento di installazione dell’impianto semaforico contestato, che in ricorso viene ridotta ad una sorta di scelta atomistica o meramente urbanistica, seguendo una logica inadeguata a comprenderne il senso e la funzione.
La ricorrente è proprietaria di un immobile (che pacificamente utilizza come seconda casa) che affaccia direttamente sulla strada statale che attraversa il concentrico del comune di Demonte; pertanto l’immobile, a prescindere dalle scelte di regolazione del traffico poste in essere dall’amministrazione, è ab origine esposto alle problematiche di traffico e quindi di rumore ed inquinamento che possono fisiologicamente interessare una strada statale, percorsa anche da mezzi pesanti, là dove attraversa un piccolo centro.
Per la collocazione geografica del comune, la statale è gravata da traffico turistico, traffico merci e traffico transfrontaliero. La difesa dell’amministrazione ha prodotto in giudizio diversi articoli di giornale, che riferiscono di proteste cittadine contro il passaggio di quasi mille TIR al giorno sulla statale a causa della mancanza di una circonvallazione adeguata ai moderni livelli di traffico, nonché di episodi di TIR che, provenendo da direzioni opposte, si sono incastrati nei tratti più angusti della strada, sempre là dove essa attraversa il centro cittadino.
Per far fronte a tale anomalo flusso di traffico l’amministrazione ha, da un lato, sollecitato nelle opportune sedi la realizzazione di un sistema di viabilità tangenziale all’abitato; trattasi di soluzione proposta dall’ANAS al di fuori del centro abitato, cosiddetta “variante alla statale 21 della Maddalena” e resa appunto necessaria dalle problematiche di traffico dell’area; il faticoso iter dell’intervento ha avuto inizio nel 2019, ed ha visto l’approvazione del progetto definitivo “ Lotto 1 Variante di Demonte ” nelle more del presente giudizio, e in specifico con provvedimento del commissario straordinario del 10.11.2025.
Parallelamente a tale iniziativa, che evidentemente non è nella disponibilità del comune, il piccolo centro si è trovato a gestire il pacifico ed acclarato abnorme flusso di traffico pesante che attraversa il paese, transitando anche di fronte alla proprietà della ricorrente.
In tale complessivo contesto l’amministrazione comunale, riscontrata, tra l’altro, la specifica problematica dell’incrocio di TIR provenienti da direzioni opposte, con veri e propri fenomeni di reciproco “incastro”, in data 8.8.2023 ha chiesto all’ANAS il rilascio del nulla osta previsto dagli artt. 22 e 25 del d.lgs. n. 285/1992 (le prescritte autorizzazioni del proprietario della strada per installarvi infrastrutture che potrebbero interferire con quanto già ivi presente).
L’ANAS ha formulato richieste istruttorie.
Il Comune ha incaricato un tecnico di rispondere ai chiarimenti richiesti; in data 13.12.2023 il Comune trasmetteva all’ANAS il progetto definitivo-esecutivo. Per accelerare l’ iter, ed in attesa delle determinazioni ANAS, in data 21.12.2023, con deliberazione di Giunta Comunale n. 129, il Comune approvava il progetto definitivo-esecutivo, comprensivo di finanziamento per € 215.000,00.
La citata deliberazione n. 129 veniva pubblicata all’albo pretorio dal 19.1 al 3.2.2024 e sul portale dell’amministrazione trasparente comunale.
In data 8.1.2024 perveniva anche il nulla-osta dell’ANAS. Il semaforo installato presenta una segnalazione lampeggiante gialla continua, volta ad attirare l’attenzione degli automobilisti; sono presenti dei sensori posti a circa 100-120 mt dalle lanterne semaforiche, che solo al rilevamento dell’avvicinarsi di un mezzo pesante in una delle due direzioni attivano il ciclo che blocca il transito dei veicoli in direzione opposta, per evitare appunto incroci che potrebbero creare problemi di scorrimento dei due mezzi; il passaggio dei mezzi leggeri non implica invece nessun arresto semaforico in quanto gli stessi possono agevolmente transitare in contemporanea nel doppio senso di marcia.
Pervenuto il nulla osta ANAS, il comune ha proceduto all’affidamento del contratto con determina n. 111/2024, anch’essa pubblicata all’albo pretorio e sul portale dell’amministrazione trasparente; in data 9.4.2024 è intervenuta la consegna dei lavori e, nelle more, l’impianto è entrato in funzione.
Così ricostruito il contesto dell’intervento si osserva ulteriormente quanto segue:
dai documenti l’intervento risulta certamente rispondere ad una seria problematica di regolazione del traffico pesante in contesto cittadino, del cui flusso in ingresso il Comune non può disporre se non cercando, nei limiti delle proprie competenze, di gestire l’ordinato passaggio nel territorio di sua stretta pertinenza;
è pacifico che, per la peculiarità e serietà della problematica, da anni si progetta una soluzione definitiva fisiologicamente esterna al contesto abitato, i cui tempi e modi non sono neppure essi nella disponibilità dell’amministrazione comunale, la quale deve perciò far fronte a quella che appare una contingenza da gestire, ancorché auspicabilmente, ed in tempi ormai ragionevoli, destinata a cessare;
l’abitazione della ricorrente soffre, del tutto a prescindere dall’installazione dell’impianto semaforico, del fatto di essere affacciata su quella che, se storicamente era la via di attraversamento di un piccolo paese, si è sviluppata nel tempo come via trafficata in modo pesante per più contestuali fattori (turismo, traffico commerciale, direttrice transfrontaliera).
In siffatto contesto la scelta dell’amministrazione di gestire il traffico urbano in una o un’altra modalità pare al Collegio assistita, in simmetria con le scelte urbanistiche, da ampia discrezionalità, tacciabile solo ove se ne individui una seria irrazionalità; né può immaginarsi che ogni singolo proprietario frontista di una pubblica via vanti la specifica pretesa ad essere coinvolto a priori in ogni procedimento incidente dalla viabilità che può in qualche modo indirettamente interessarlo; si tratta infatti di soggetti portatori, appunto, di un interesse indiretto.
Ne consegue che se si ritiene, per quanto infra chiarito, che la ricorrente vanti ex post titolo a contestare l’intervento lamentandone la concreta lesività, non pare per contro che un’opera che non implica alcuna apposizione di vincoli o servitù specifici sulla proprietà della ricorrente la veda individuabile, a priori, quale portatore di un interesse partecipativo.
D’altro canto neppure si condivide l’eccezione preliminare mossa dalla difesa dell’amministrazione di tardività del ricorso.
Vero è, infatti, che gli atti sono stati tutti regolarmente pubblicati all’albo pretorio e che si tratta di atti rispetto ai quali, come detto, la ricorrente non vantava a priori una specifica posizione di controinteressata, in quanto ella è incisa dall’intervento in termini indiretti. Vero è tuttavia altresì che è pacifico che l’impianto semaforico insiste nei pressi dalla sua abitazione e può recarle concreto disagio; ne deriva che, esattamente come un vicino non è a priori legittimato a partecipare al procedimento di rilascio di un titolo edilizio altrui ma ben può impugnarlo, quando ne subisca una lesione che diventi per lui percepibile, pare al Collegio che la ricorrente, che pur non vantava pretese partecipative, sia legittimata all’impugnazione in un termine decorrente non dalla pubblicazione degli atti con efficacia erga omnes bensì dall’inizio delle attività concretamente lesive per lei percepibili, rispetto alle quali neppure l’amministrazione sostiene che sia intervenuta una decadenza.
Deve quindi essere respinta l’eccezione di tardività.
Ugualmente infondata è l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto ella agisce principalmente in qualità, non contestata, di proprietaria dell’immobile, se pure adibito a seconda casa.
La figlia ha poi spiegato intervento ad adiuvandum che, in quanto tale e posto in essere ben oltre ogni possibile termine di impugnazione, non potrà che essere circoscritto al sostegno delle tesi di parte ricorrente.
Venendo al merito, è infondato, per le ragioni già in parte esposte, il primo motivo di ricorso.
Sono infatti condivisibili le difese dell’amministrazione là dove evidenziano che nessuna specifica prerogativa partecipativa competeva a priori alla ricorrente in relazione a questa tipologia di procedimento. La ricorrente risulta incisa di riflesso ed indirettamente dall’iniziativa dell’amministrazione che è, ben più in generale, volta alla regolazione del traffico a garanzia della sicurezza urbana.
La censura deve quindi essere respinta.
Il secondo motivo appare inammissibile ancor prima che infondato per la genericità con la quale è prospettato e l’incomprensibile interesse che dovrebbe sorreggerlo.
La ricorrente lamenta (genericamente e senza individuarla) che una delle delibere contestate sarebbe stata inopinatamente dichiarata immediatamente esecutiva.
Volendo individuare dagli atti la delibera in questione, si tratterebbe della delibera di Consiglio comunale n. 219 del 21.12.2023.
Parte ricorrente si duole innanzitutto che la declaratoria di immediata esecutività avrebbe sottratto la delibera ai controlli ex art. 134 co. 1 TUEL che, in quella forma, risultano da tempo abrogati mentre in ricorso non si individua quale vigente e concreto controllo sarebbe stato omesso e con quali effetti; la declaratoria di immediata esecutività non ha, poi, di fatto sortito specifici esiti, se si considera che il successivo atto procedimentale indicato in ricorso come parte della sequenza procedimentale e qui contestato è la determinazione n. 111 del 12.3.2024; essa è intervenuta ben oltre i 10 giorni che, ai sensi dell’art. 134 TUEL, condizionano l’esecutività dell’atto nelle ipotesi in cui si segua l’ iter ordinario (Corte Conti, sez. reg. controllo Lombardia, deliberazione n. 260/2024/PRSP).
In sostanza l’amministrazione, se pur si è astrattamente messa in condizione di seguire un iter accelerato, di fatto, e quantomeno rispetto ai passaggi procedimentali indicati in ricorso, ha seguito una sequenza procedimentale compatibile anche con l’ordinario meccanismo di esecutività degli atti, in quanto il successivo atto contestato è di oltre due mesi posteriore alla delibera n. 129
Ne discende che la censura, non assistita in ogni caso da necessaria specificità, non consente neppure di individuare il concreto interesse alla sua deduzione.
Il secondo motivo deve quindi essere respinto.
Con il terzo motivo si contestano, anche in tal caso in termini del tutto generici, presunti potenziali effetti nocivi della soluzione di regolazione del traffico scelta sulla salute della ricorrente.
La deduzione originaria (per altro destituita di qualsivoglia elemento di prova a supporto) si concentra sulla problematica delle polveri sottili; in ricorso il problema acustico viene accennato in una parentesi senza nemmeno individuare quali sarebbero i livelli di rumorosità che si ritengono appropriati nè per quali motivi e in quali termini gli stessi verrebbero superati proprio a causa dell’impianto.
Solo nelle memorie successive la problematica acustica viene compiutamente sviluppata mentre la questione delle polveri sottili pare sostanzialmente abbandonata in mancanza di deduzioni specifiche.
Per quanto riguarda le prove offrente, a fronte di un pacifico onere della prova sulla medesima incombente si osserva:
non hanno alcuna utilità le fotografie del nuovo semaforo prodotte in giudizio che semplicemente riproducono una strada vuota;
non è utile la relazione del geometra Taricco che, oltre a sviluppare argomenti di carattere urbanistico neppure accennati in ricorso pare muovere dall’assunto che sussista una pretesa della ricorrente ad individuare essa stessa la collocazione del semaforo che ritiene “migliore” per i suoi interessi; fermo che tale impostazione non ha tutela alcuna, la relazione non reca alcun dato di inquinamento (tanto meno un confronto tra diversi scenari in termini concretamente rapportabili alla lesione dedotta) limitandosi ad individuare altra area urbanistica che a discrezione della ricorrente sarebbe più adatta per la collocazione del semaforo; né nella relazione né negli atti la parte si premura di confrontare i propri assunti con la concreta problematica dell’area in cui gli ingorghi si formano e con le specifiche finalità dell’installazione semaforica e in alcun viene chiarito perché la soluzione proposta avrebbe, non solo rispetto all’interesse privato ma anche a confronto delle complessive problematiche gestite, una migliore efficacia e realizzerebbe un migliore contemperamento di interessi.
Si rammenta, per altro, che la parte vanta, al più, la pretesa a censurare, per irrazionalità e incongruità rispetto a tutti gli interessi in gioco la soluzione adottata e non certo a contestarla dell’unilaterale punto di vista privato.
Infine la difesa dell’amministrazione ha comunque puntualmente replicato ai documenti prodotti, analizzando tecnicamente l’alternativa proposta dalla ricorrente ed ha sconfessato, con apposite spiegazioni grafiche, tra l’altro il generico assunto secondo cui la coda che si potrebbe venire a formare al semaforo ingombrerebbe il passo carraio della ricorrente e chiarito perché il diverso posizionamento suggerito in ricorso avrebbe a sua volta significative controindicazioni in termini di allungamento significativo delle code.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della ricorrente l’amministrazione non si dilungata in inutili calcoli ma ha offerto dati concreti in replica ad argomenti generici.
Da ultimo la parte, come detto, solo con l’evoluzione del giudizio affronta le possibili problematiche acustiche.
Anche volendo superare i dubbi di ammissibilità delle censure (che non trovano apprezzabile traccia nel ricorso introduttivo e rappresenterebbero quindi una censura nuova, come tale tardiva), la parte ha prodotto in giudizio una relazione PA (per altro sollecitata dallo stesso Comune) di cui offre una lettura errata ed acritica.
Come già evidenziato il Comune di Demonte è interessato da un anomalo transito di mezzi pesanti che non si deve né all’amministrazione comunale né certamente al semaforo.
E’ evidente quindi come l’ambiente acustico di fondo, a prescindere dall’installazione del semaforo, soffra più che ragionevolmente di problematiche acustiche la cui unica plausibile, definitiva e doverosa soluzione non può che essere spostare il traffico pesante al di fuori dal territorio comunale.
Il punto non è quindi verificare se nel Comune di Demonte sussistano problematiche acustiche per i cittadini che risiedono lungo la statale che lo attraversa (il dato potrebbe dirsi ovvio e scontato, visto che è pacifico che il percorso è attraversato da un anomalo traffico pesante); il punto, ai fini per cui è causa, è invece comprendere se la soluzione “tampone” individuata dall’amministrazione abbia in modo significativamente aggravato la posizione della ricorrente senza realizzare un corretto contemperamento di interessi.
Come ben chiarito dalla difesa dell’amministrazione attraverso una analisi tecnica (sempre senza replica alcuna sui dati puntuali) dall’analisi del traffico del Comune emerge che, nei giorni dal lunedì al venerdì, vi transitano in media da un minimo di 272 ad un massimo di 360 veicoli pesanti al giorno; questo solo dato (che resta del tutto autonomo rispetto all’impianto semaforico) porta a concludere che l’ambiente acustico non potrà essere particolarmente buono.
Durante i fine settimana, i mezzi pesanti che transitano si riducono in un range compreso tra 23 e 32; è evidente il notevole divario di traffico pesante tra giorni feriali e giorni festivi.
Tale divario, pacifico essendo che l’impianto semaforico si attiva solo se rileva il transito di mezzi pesanti, non può che comportare che, nei fine settimana, le code per accensione del semaforo saranno decisamente inferiori vista la rarefazione dei passaggi che ne comportano l’attivazione.
Se tuttavia si paragonano in modo critico questi dato incontestati con i livelli di inquinamento acustico registrati dall’PA non può non osservarsi che addirittura risulta che domenica 16.2.2024 i decibel rilevati, rispettivamente di notte e di giorno, sono stati pari a 73,50 e 84,00 db, contro i 60,50 e 82,00 di lunedì 17.2.2024 o i 59,50 e 70,50 di venerdì 21.2
Se si considera la già ricordata differenza tra il numero dei mezzi pesanti che transitano in settimana e quelli che transitano al fine settimane (dell’ordine praticamente di 10 volte tanto), il fatto che addirittura vi siano giorni della settimana (in occasione dei quali per conseguenza il semaforo entra in funzione molto più spesso) nei quali l’inquinamento acustico è persino inferiore a quello del fine settimana, non solo non corrobora ma smentisce frontalmente la tesi di parte ricorrente che non è stata in grado di offrire nessuna prova del fatto che la specifica scelta di installare il semaforo abbia indotto un peggioramento della sua posizione.
Il ricorso deve pertanto essere complessivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del Comune di Demonte e poste a carico di parte ricorrente; restano compensate con ANAS s.p.a. estromessa dal giudizio e nei confronti dell’interveniente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara il difetto di legittimazione passiva di Anas s.p.a.;
respinge il ricorso introduttivo;
condanna MA RR a rifondere al Comune di Demonte le spese di lite, liquidate in € 3000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
compensa le spese con le restanti parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO ER, Presidente
OL AL, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AL | RO ER |
IL SEGRETARIO