Ordinanza cautelare 1 dicembre 2022
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 01/12/2022, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/12/2022
N. 01201/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2022, proposto da
NA CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Caggiula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Gallipoli (LE), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Chetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare -Arca Sud Salento, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza n° 323 del 23/08/2022 della Polizia Locale -Servizi Interni- del Comune di Gallipoli, notificata il 23/8/2022, con la quale si è ordinata al ricorrente e all'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare –Arca Sud Salento-, in solido tra loro, la rimozione, entro quindici giorni dalla notifica dell’ordinanza, della segnaletica stradale collocata in Via Leopardi civ. 1 e consistente in uno stallo di parcheggio delimitato da strisce gialle ed aventi dimensioni 12,00 m. (lunghezza) X 2,00 m. (larghezza), situato all'altezza del civico 1 della stessa strada, nonché di una palina segnaletica, ubicata presso il predetto stallo, munita di cartello recante il segnale di divieto di sosta con rimozione integrato dall'indicazione “proprietà privata Aut. Prot. n. 6666 del 16/05/2022”;
- della nota prot. n. 0053247 del 02/09/2022 del Dirigente della Polizia Locale del Comune di Gallipoli con la quale si è confermato in toto il contenuto dell'ordinanza innanzi richiamata;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv.to A. Chetta per il Comune di Gallipoli.
Preso atto della rinuncia alla domanda cautelare (depositata da parte ricorrente in data 23 novembre 2022) e ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, prende atto della rinuncia alla domanda cautelare e compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO