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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/04/2024, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
Proc. 721/2022 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est.
Francesca Caprioli Consigliere
Maria Luisa Tezza Consigliere Aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato l'11.7.2022 da
nata a [...] il [...] e residente Parte_1 in Truccazzano (MI), via Falcone n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Internullo, presso il cui studio sito in Bergamo (BG), via T.Tasso, Passaggio s. Bartolomeo n. 3 è elettivamente domiciliata
appellante
nei confronti di
nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
d'Adda (CR) Via Ugo Foscolo 68, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Corsini del Foro di Milano presso lo studio del quale in Rivolta d'Adda Via IV novembre 2 è elettivamente domiciliato
appellato
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
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Proc. 721/2022 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 1/22 del 20.12.2021, pubblicata il 10.1.2022 in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE : Pt_1
In via principale e nel merito: Accogliere per la forma il presente ricorso in appello;
- In riforma della sentenza n. 1/2022 emessa dal Tribunale di Cremona a conclusione del procedimento n. 3103/2017 R.G. in data 20.12.2021 e pubblicata in data 10.01.2022, accogliere la domanda della sig.ra formulata nel giudizio di Pt_1 primo grado e reiterata in appello, e per l'effetto porre integralmente a beneficio della stessa l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, pari a complessivi Euro 700,00.
- In riforma della sentenza n. 1/2022 emessa dal Tribunale di Cremona a conclusione del procedimento n. 3103/2017 R.G. in data 20.12.2021 e pubblicata in data 10.01.2022, stabilire che il padre trascorra con i figli due fine settimana al mese alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00 (nei periodi di sospensione delle lezioni o qualora il padre non avesse lezione alla prima ora, anche fino al lunedì mattina avendo cura di accompagnarli al campo estivo o dove i minori trascorrono la giornata ad es. dai nonni). Il sig. inoltre, starà con CP_1
i figli anche nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva quando li accompagnerà a scuola. Nei weekend in cui i minori staranno con la madre anche il venerdì dall'uscita da scuola alle ore 21.00. Quando le lezioni sono sospese il prelievo avverrà comunque al consueto orario di uscita salvo diverso e miglior accordo. In subordine: prevedere il pernottamento dal padre almeno il giovedì.
- In riforma della sentenza n. 1/2022 emessa dal Tribunale di Cremona a conclusione del procedimento n. 3103/2017 R.G. in data 20.12.2021 e pubblicata in data 10.01.2022, condannare il sig. alla refusione delle spese di lite del procedimento CP_1 di primo grado, comprese quelle relative alla CTU, in favore della sig.ra Pt_1
In via subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui, la Corte adita ritenga di non dover porre integralmente a beneficio dell'appellante l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, disporre che il sig. contribuisca al CP_1 mantenimento dei figli minori mediante il versamento di un assegno di mantenimento pari a complessivi Euro 350,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla sig.ra ogni giorno 20 del mese. Pt_1
In via istruttoria: Accertata la sopravvenuta circostanza di fatto, relativa al cambio di abitazione del sig. si richiede, senza in alcun modo invertire l'onere della CP_1 prova, l'ammissione della prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova:
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Proc. 721/2022 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
- “Vero che, dal gennaio 2022 il sig. e la sig.ra Controparte_1 Parte_2 convivono stabilmente presso l'immobile di cui risultano comproprietari e sito in via U. Foscolo n. 68, Rivolta d'Adda (CR)?”
- “Vero che la sig.ra contribuisce al pagamento delle spese di Parte_2 gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile di via Via Ugo Foscolo n. 68, Rivolta D'Adda (CR)?” Si indica quale testimone la sig.ra , residente Parte_2 in Truccazzano (MI), via B.ne E. Leonino n. 22 In ogni caso: - Con refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA PATTI:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto dalla Signora e, in parziale riforma della stessa Parte_1 così giudicare;
a) respingere l'appello proposta dalla Signora in quanto infondato Parte_1 in fatto e diritto;
b) in parziale riforma della sentenza n. 1/2022 R.G. 3103/2017 del Tribunale ordinario di Cremona pubblicata il 10.01.2022 disporre il collocamento dei tre figli minori della coppia e presso l'abitazione paterna in Per_1 Per_2 Per_3
Rivolta d'Adda Via Ugo Foscolo 68 con esercizio del diritto di visita in capo alla madre per come verrà ritenuto giusto ed equo;
c)con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via istruttoria senza inversione dell'onere della prova si chiede che venga ammessa prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli di prova: 1)dica il teste se è vero che la Signora è legata sentimentalmente al Parte_1
Dottor Dottor dentista con studio in OL proprietario di una villa CP_2 con piscina. 2)dica il teste se è vero che la Signora frequenta la palestra sita Parte_1 all'interno del – ; Org_1 Organizzazione_2
3)dica il teste se è vero che l'iscrizione a tale centro prevede una retta annua superiore ad € 1.000,00;
4)dica il teste se è vero che la Signora si è sottoposta Parte_1 successivamente alla sentenza di divorzio a trattamenti estetici (lifting facciale);
5)dica il teste se è vero che la Signora trascorre le proprie vacanze Parte_1 estive all'estero;
6)dica il teste se è vero che la Signora rispetta il diritto di visita Parte_1 stabilito dal Tribunale di Cremona con la sentenza impugnata;
7)dica il teste se è vero che la Signora ritira sempre i figli con Parte_1 ritardi di 60/90 minuti;
8)dica il teste se è vero che la Signora non è mai presente per Parte_1 accogliere i propri figli allorquando vengono riportati dal padre nel fine settimana di competenza;
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Proc. 721/2022 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
9)dica il teste se è vero che il Signor restituisce mensilmente ai propri genitori CP_1 ed alla compagna la somma di € 500,00 dovuti per l'acquisto della casa sita in Rivolta d'Adda Via Ugo Foscolo 68;
10)dica il teste se è vero che la Signora frequenta un percorso Parte_1 personalizzato presso uno psicologo di sua fiducia come consigliato dal CTU Dottor
Si chiede altresì che venga disposta CTU psichiatrica/psicologica sulla Per_4 persona della Signora al fine di accertare la propria capacità Parte_1 genitoriale e stabilità psicologica. Si indicano a testi: Signor residente in [...]
Milano Via Angelo Rizzoli 83; Signora residente in [...]d'Adda Parte_2
Via Ugo Foscolo 68. Si chiede il rigetto dell'appello incidentale avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello adita dovesse ammettere le prove testimoniali avversarie, si chiede l'ammissione a prova contraria, sui capi ex adverso articolati, dei seguenti testimoni: - Sig.ra
, residente in [...] - Sig.ra Testimone_2
residente in [...] - Sig. Testimone_3
, residente in [...] - Sig. Testimone_4
, residente in [...] CP_2
IL P.G.:
Letti gli atti del proc. civ. n. 721/2022 V.G.; Letto il ricorso in appello depositato in data 08/07/2022 nell'interesse di avverso la sentenza emessa in Parte_1 data 20/12/2021 dal Tribunale di Cremona Letta la comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale presentata nell'interesse di Controparte_1
Ritenuto di condividere le argomentazioni che hanno sostenuto – sulla base delle risultanze della disposta C.T.U., dell'audizione e dei tre figli e dei coniugi e dell'analisi della rispettiva capacità reddituale di questi ultimi – le decisioni contenute nel provvedimento impugnato. Si chiede che – salva l'eventualità che questa Corte ritenga di dover espletare ulteriori approfondimenti istruttori mediante:
1. nuova CTU sistemico-relazionale e 2. CTU diretta ad accertare le attuali rispettive capacità reddituali degli ex coniugi, al fine di adottare (sulla base di un più organico
e comprensivo quadro valutativo) i provvedimenti conseguenziali che verranno ritenuti più idonei alla luce delle risultanze delle predette CTU – venga rigettato sia il proposto appello sia l'appello presentato in via incidentale, validando così – per quanto concerne il punto che si rivela nella fattispecie “maggiormente dolente”, ossia quello del regime di collocamento e permanenza dei minori – una situazione sostanzialmente in linea con i desiderata dei figli (non particolarmente influente dovendosi tuttavia considerare l'avversione, da questi ultimi manifestata, in ordine alla prevista permanenza giornaliera presso il padre fino alle 18.30, per il solo motivo che essa impedirebbe una più agevole frequentazione degli amici in
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Trucazzano: con i quali – anche considerata l'età ormai adolescenziale di tutti e tre – avrebbero comunque la possibilità di trovarsi nelle ore preserali e serali, quindi dopo l'espletamento dei compiti scolastici).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 2.10.2005 e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Trucazzano e dalla unione sono nati i figli in Per_1
Melzo (MI) il 6.1.2006, , in Melzo il 16.9.2007 e , in Melzo il Per_2 Per_3
2.9.2009. In sede di separazione (nel 2014) le parti hanno concordato: l'affido condiviso dei figli ed il loro collocamento presso la madre, con assegnazione ad essa della ex casa coniugale;
il diritto del padre di fare visita ai figli per 2 pomeriggi la settimana, di martedì e giovedì, dalle 16.00 alle 19:30 senza pernotto, ed a week end alterni, con pernotto;
l'obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli versando la CP_1 somma di € 475,00 al mese, oltre a rivalutazione ISTAT, nonché contribuendo al 50% delle spese straordinarie per i figli;
la corresponsione degli ANF nell'interezza alla l'obbligo di entrambi i coniugi di far fronte alle rate del mutuo Pt_1 gravante sulla ex casa coniugale.
2. si è rivolta al Tribunale di Cremona instaurando la causa di Parte_1 divorzio e con sentenza parziale del 14.3.2019 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è proseguita per le statuizioni conseguenti. Nel corso dell'istruttoria è stato conferito incarico ai Servizi Sociali della Unione
[...]
, competenti per il Comune di Trucazzano, e a quelli della Org_3 [...]
competenti per il luogo di residenza del padre, per un'indagine Org_4 sulla condizione dei minori e per l'avvio di un percorso psicologico a favore dei genitori. I Servizi della Comunità Sociale dopo avere sentito i minori, Org_4 hanno evidenziato come entrambi i genitori avessero ammesso di non riuscire a tenere i minori a parte dalle tensioni esistenti fra di loro e hanno proposto di dare avvio ad un percorso psicologico individuale per dare ai minori uno spazio dove esprimere i propri bisogni, le proprie emozioni ed i propri vissuti legati alla conflittualità genitoriale;
hanno proposto la nomina di un coordinatore familiare (cfr. la relazione della del 20.6.2019); i Servizi della Organizzazione_4 [...]
sempre dopo avere sentito i minori, hanno relazionato di non Org_5 ravvisare criticità dal collocamento dei minori presso la madre e che, nonostante l'evidente loro coinvolgimento nelle tensioni fra i genitori, i minori non mostravano 5
Proc. 721/2022 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
di risentirne particolarmente;
anche questi Servizi hanno proposto la nomina di un coordinatore familiare (cfr. la relazione della del Org_5 Org_3
21.6.2019). Con ordinanza del 17.9.2019 il Tribunale di Cremona ha dato ai Servizi l'incarico per l'attivazione delle proposte formulate e in data 10.10.2019 è stato dato incarico per c.t.u. al dott. psicologo, per valutare quale fosse il miglior Persona_5 collocamento dei minori e quale fosse la tempistica più opportuna per l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario. Il CTU ha riferito di non aver proceduto personalmente all'ascolto dei minori, in accordo con i CTP, avendo delegato l'incombente ai Servizi Sociali della Unione (cfr. la loro Org_3 relazione del 1.4.2020, allegata alla relazione del c.t.u.). Il ctu ha concluso nel senso di disporsi il collocamento dei figli della coppia presso il con previsione di un CP_1 ampio diritto di visita materno, tutte le settimane di mercoledì e giovedì con pernotto e a week end alterni, conclusioni avallate da entrambi i CTP.
Con ordinanza ex art.
4. c. VIII l. div. del 22.10.2020 il G.I. ha modificato il collocamento dei minori e ha disciplinato il diritto di visita materno in modo conforme alle indicazioni del ctu. All'udienza del 8.1.2021 il G.I. ha ascoltato direttamente dei figli della coppia: i minori hanno negato che vi fossero mai stati problemi organizzativi nella gestione dei loro impegni a causa dalla madre, e hanno dichiarato fortemente di volere che “tutto tornasse come prima”, ossia prima dell'adozione dell'ordinanza del 22.10.2020, ossia ripristinarsi il loro collocamento presso la madre e disporsi la frequenza del diritto di visita paterno solo per due giorni infrasettimanali. Alla stessa udienza è stato sentito anche il il quale ha ammesso di vedere i propri figli meno felici da quando era CP_1 stato disposto il loro collocamento presso il padre. Alla udienza del 5.2.2021 il G.I. ha formulato una proposta di consensualizzazione della causa nel senso del ripristino parziale delle condizioni anteriori all'ordinanza del 22.10.2020, con collocamento dei minori presso la madre, ma con previsione che il padre tenesse con sé i minori tutti i giorni fino alle 18:30, seguendoli nei compiti e accompagnandoli alle loro varie attività extrascolastiche, senza pernotto infrasettimanale e con previsione che alle h. 18.30 sarebbe stata la madre a prendere i figli per riportarli a casa;
il G.I. ha proposto quindi un sostanziale mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori. Le parti hanno manifestato un assenso di massima alla proposta. All'udienza del 11.2.2021 il G.I., su richiesta della ha nuovamente Pt_1 ascoltato i figli che hanno ribadito quanto dichiarato all'udienza dell'8.1.2021, dichiarando di non gradire neanche la soluzione prospettata dal G.I. all'udienza del 5.2.2021, perché il permanere presso l'abitazione del padre tutti i pomeriggi fino alle 18:30 avrebbe impedito ad essi di uscire con gli amici in Trucazzano. In data 6.3.2021 il G.I. ha adottato una seconda ordinanza ex art. 4 c. VIII l. div., modificando le condizioni in essere in forza della prima ordinanza ex art. 4 c. VIII l. div. del 22.10.2020, in senso conforme alla propria proposta conciliativa fatta
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all'udienza del 5.2.2021, quindi ripristinando il collocamento dei minori presso la madre e disponendo che il padre si occupasse dei figli, per compiti ed impegni extrascolastici, sino alle h. 18.30, quando la madre li avrebbe prelevati per portarli a cena e per il pernotto.
3. Con sentenza in data 20.12.2021 il Tribunale di Cremona ha così disposto:
“• affida i figli minori della coppia, nato a [...] il [...]; Persona_6
nato a [...] il [...] e nato a [...] il Controparte_3 Controparte_4
2.9.2009 in modo congiunto ai genitori e , con Controparte_1 Parte_1 collocamento, nei termini indicati in motivazione di residenza formale, presso la madre;
• dispone che i minori stiano con il padre tutti i giorni infrasettimanali dalla fine della scuola sino alle h. 18.30; sarà il padre a prelevarli da scuola, a seguirli nei compiti scolastici ad accompagnarli alle loro attività extrascolastiche;
sarà la madre ad andare a riprenderli a casa del padre alle 18.30; il mercoledì ed il venerdì anche per il pernotto;
Sarà il genitore che abbia il giorno libero di giovedì o sabato, o che in quei giorni non deve iniziare le lezioni alla prima ora, ad andare a prelevare i minori a casa del salvo nei fine settimana di spettanza di questo;
a fine CP_1 settimana alterni, fine settimana che si intendono iniziare alle h. 10.00 del sabato e finire alle h. 19.00 della domenica;
sarà il genitore cui spetta il fine settimana ad andare a prendere o riportare i figli dall'altro genitore;
nel periodo estivo, allorché i minori frequenteranno l'oratorio, i genitori se ne occuperanno come nel periodo scolastico;
in assenza dell'oratorio estivo, i minori staranno con ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì alla domenica sera ed il genitore che ha i figli con sé avrà cura di consentire ai figli di continuare a frequentare amici ed attività;
• dispone che i figli trascorrano con ciascun genitore per 15 giorni anche non consecutivi, o per un periodo maggiore, salvo accordo fra i genitori, durante le vacanze estive, periodi che ciascuna parte avrà cura di comunicare all'altra entro il 31.5.; ciascun genitore pagherà il costo della vacanza che i minori trascorreranno con esso;
in caso di disaccordo dei genitori sulla individuazione dei periodi di propria spettanza per una vacanza dei minori, la madre avrà diritto di scelta negli anni pari ed il padre il diritto di scelta negli anni dispari;
per le vacanze natalizie, per le vacanze pasquali, per i “ponti” i minori staranno con i genitori come da proposta del c.t.u. a p. 53 della sua relazione del 21.7.2020;
• dà incarico ai Servizi Sociali della Comunità Sociale e della Unione Org_4
“ ” di dare avvio ad un percorso psicologico a favore dei minori Org_3 della coppia;
di dare avvio ad un servizio di coordinazione genitoriale a favore della coppia;
• invita parte a seguire un percorso psicologico individuale con un Pt_1 professionista di fiducia, come suggerito dal c.t.u.;
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• dispone l'assegnazione della ex casa coniugale, immobile sito in via Falcone n. 5 in Trucazzano (MI), a;
Parte_1
• dispone il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori;
dispone che le spese straordinarie per i figli, così come disciplinate dal Protocollo di questo Tribunale del13.12.2015, siano suddivise fra i genitori nella misura del 50%;
• dichiara le spese di lite del presente procedimento compensate integralmente;
• pone le spese della espletata c.t.u., liquidate al dott. in misura Persona_5 pari all'acconto disposto all'udienza del 10.10.2019, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido verso il c.t.u., in parti uguali nei rapporti interni”.
4. Con ricorso in appello ex art. 4 L. 898/1970 depositato in data 8.7.2022 Pt_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cremona chiedendo che, in
[...] parziale riforma della stessa, sia posto integralmente a beneficio della madre l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, pari a complessivi Euro 700,00; ha chiesto inoltre di stabilire che il padre trascorra con i figli due fine settimana al mese alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00 (nei periodi di sospensione delle lezioni o qualora il padre non avesse lezione alla prima ora, anche fino al lunedì mattina avendo cura di accompagnarli al campo estivo o dove i minori trascorrono la giornata ad es. dai nonni); il signor inoltre, starà CP_1 con i figli anche nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva quando li accompagnerà a scuola. Nei fine settimana in cui i minori staranno con la madre anche il venerdì dall'uscita da scuola alle ore 21.00. Quando le lezioni sono sospese il prelievo avverrà comunque al consueto orario di uscita salvo diverso e miglior accordo. In subordine: prevedere il pernottamento dal padre almeno il giovedì. Infine, ha chiesto di condannare il sig. alla refusione delle spese di CP_1 lite del procedimento di primo grado, comprese quelle relative alla CTU, in favore della sig.ra In via subordinata, in caso di mancata assegnazione Pt_1 dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, ha chiesto di disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli minori mediante il versamento di un CP_1 assegno di mantenimento pari a complessivi Euro 350,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla sig.ra ogni giorno 20 del Pt_1 mese. Ha infine chiesto la ammissione di due capitoli di prova per interpello e testi, con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
5. Si è costituito in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
31.10.2022 con cui ha chiesto rigettarsi l'appello. Ha quindi proposto appello incidentale chiedendo, in parziale riforma della sentenza, di disporre il collocamento dei tre figli minori della coppia, e , presso l'abitazione Per_1 Per_2 Per_3 paterna in Rivolta d'Adda Via Ugo Foscolo 68 con esercizio del diritto di visita in capo alla madre per come verrà ritenuto giusto ed equo, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
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Proc. 721/2022 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
6. In data 5.12.2022 il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello e dell'appello incidentale, salvi approfondimenti istruttori, e all'udienza del 6.12.2022 i difensori delle parti hanno chiesto rinvio pendendo trattative tra le parti.
La successiva udienza del 31.1.2023 si è svolta con modalità cartolare su istanza delle parti, che hanno depositato note di udienza chiedendo un ulteriore rinvio sempre per pendenza di trattative tra le parti. Per la successiva udienza del 7.3.2023, che del pari si è svolta con modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni, sostanzialmente riportandosi ai rispettivi atti e chiedendo l'appellante il rigetto dell'appello incidentale, evidenziando di non aver raggiunto un accordo. La Corte ha rinviato la causa a una successiva udienza in presenza. All'udienza del 20.6.2023 il signor ha rilasciato le dichiarazioni di cui al verbale CP_1
La signora non era presente in udienza e il suo difensore ha contestato, Pt_1 genericamente, le dichiarazioni rese dal signor CP_1
La Corte ha quindi disposto l'ascolto dei minori, rinviando l'udienza per tale incombente. I ragazzi sono stati ascoltati il 4.7.2023 quindi, all'udienza del 17.10.2023 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste, non avendo trovato un accordo in relazione al collocamento prevalente dei figli, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
7. La Corte, sentite le parti e ascoltati i minori, ritiene che l'attuale regolamentazione dei rapporti genitori-figli non sia pienamente rispondente ai loro interessi, oltre che ai loro desideri. I minori sono apparsi tre ragazzi maturi e consapevoli e hanno espresso in modo chiaro le loro esigenze, motivandole adeguatamente. Le preoccupazioni del padre (secondo il quale presso di lui sarebbero meglio seguiti sotto l'aspetto scolastico mentre la madre, sostanzialmente, li lascerebbe troppo liberi di fare ciò che vogliono) oggi appaiono non tenere conto dell'età dei figli e della loro prevalente esigenza di acquistare maggiore autonomia;
con il rischio che un eccessivo controllo sia anche poco responsabilizzante. Pertanto, si ritiene che le richieste, che, per la verità, da sempre hanno avanzato i ragazzi, debbano oggi essere soddisfatte. Sostanzialmente tutti e tre chiedono di trascorrere intere giornate e comunque più tempo presso la abitazione della madre. Ciascuno ha poi fornito indicazioni o proposte di regolamentazione leggermente diverse, senza che però cambi la sostanza.
Tutti e tre preferiscono spostarsi assieme, anche se ciascuno potrà anche esprimere desideri autonomi e, d'accordo con i genitori, modificare le proprie giornate presso l'una o l'altra abitazione. Peraltro, preso atto della conflittualità tutt'ora molto elevata tra i genitori, in mancanza di accordi diversi si dispone che i minori siano collocati in prevalenza presso la abitazione della madre, recandosi presso la abitazione del padre due giorni consecutivi infrasettimanali, oltre che nei fine settimana alternati. Non si ammettono le prove orali proposte dalle parti in quanto del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
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Proc. 721/2022 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
In relazione all'assegno unico, per legge è previsto che sia corrisposto al 50% a ciascun genitore e non vi sono motivi del derogare alla disciplina automatica prevista dalla legge.
Avuto riguardo alla maggiore permanenza dei minori presso la madre e alla notevole sperequazione tra i redditi delle parti, va accolta la domanda di porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, la somma complessiva di euro 350 mensili a decorrere dal mese di aprile 2024, quando i minori inizieranno a trascorrere maggior tempo a casa della madre. Le disposizioni della sentenza impugnata relative alle spese di giudizio e di ctu non sono censurabili e pertanto vanno respinte le relative domande. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, vi sono i presupposti per una compensazione parziale, dovendosi condannare l'appellato, soccombente, a rifondere alla controparte il 50% delle spese di causa, liquidate come da dispositivo secondo il parametro dei giudizi avanti alla Corte di Appello, valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi (totale euro 9.991,00).
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cremona n. 1/22 del 20.12.2021, pubblicata il 10.1.2022, nonché sull'appello incidentale proposto da , nel contraddittorio delle Controparte_1 parti e acquisito il parere del P.G, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, ogni altra domanda respinta, così provvede:
DISPONE che i minori trascorrano presso la residenza del padre le giornate dal martedì dopo la scuola al giovedì mattina, quando si recheranno a scuola e le restanti giornate presso l'abitazione della madre;
PONE a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei Controparte_1 figli la somma mensile di euro 350 da corrispondersi a a mezzo Parte_1 bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere a decorrere da aprile 2024. CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
CONDANNA a rifondere alla controparte il 50% delle spese Controparte_1 sostenute per il presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4995,50, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA, compensando tra le parti il restante 50%. DA' ATTO che ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellato CP_1 del pagamento del doppio contributo per essere stato respinto l'appello incidentale.
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 17.10.2023
Il Presidente est. Maria Grazia Domanico
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LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
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composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est.
Francesca Caprioli Consigliere
Maria Luisa Tezza Consigliere Aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato l'11.7.2022 da
nata a [...] il [...] e residente Parte_1 in Truccazzano (MI), via Falcone n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Internullo, presso il cui studio sito in Bergamo (BG), via T.Tasso, Passaggio s. Bartolomeo n. 3 è elettivamente domiciliata
appellante
nei confronti di
nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
d'Adda (CR) Via Ugo Foscolo 68, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Corsini del Foro di Milano presso lo studio del quale in Rivolta d'Adda Via IV novembre 2 è elettivamente domiciliato
appellato
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
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Proc. 721/2022 R.G. Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 1/22 del 20.12.2021, pubblicata il 10.1.2022 in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE : Pt_1
In via principale e nel merito: Accogliere per la forma il presente ricorso in appello;
- In riforma della sentenza n. 1/2022 emessa dal Tribunale di Cremona a conclusione del procedimento n. 3103/2017 R.G. in data 20.12.2021 e pubblicata in data 10.01.2022, accogliere la domanda della sig.ra formulata nel giudizio di Pt_1 primo grado e reiterata in appello, e per l'effetto porre integralmente a beneficio della stessa l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, pari a complessivi Euro 700,00.
- In riforma della sentenza n. 1/2022 emessa dal Tribunale di Cremona a conclusione del procedimento n. 3103/2017 R.G. in data 20.12.2021 e pubblicata in data 10.01.2022, stabilire che il padre trascorra con i figli due fine settimana al mese alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00 (nei periodi di sospensione delle lezioni o qualora il padre non avesse lezione alla prima ora, anche fino al lunedì mattina avendo cura di accompagnarli al campo estivo o dove i minori trascorrono la giornata ad es. dai nonni). Il sig. inoltre, starà con CP_1
i figli anche nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva quando li accompagnerà a scuola. Nei weekend in cui i minori staranno con la madre anche il venerdì dall'uscita da scuola alle ore 21.00. Quando le lezioni sono sospese il prelievo avverrà comunque al consueto orario di uscita salvo diverso e miglior accordo. In subordine: prevedere il pernottamento dal padre almeno il giovedì.
- In riforma della sentenza n. 1/2022 emessa dal Tribunale di Cremona a conclusione del procedimento n. 3103/2017 R.G. in data 20.12.2021 e pubblicata in data 10.01.2022, condannare il sig. alla refusione delle spese di lite del procedimento CP_1 di primo grado, comprese quelle relative alla CTU, in favore della sig.ra Pt_1
In via subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui, la Corte adita ritenga di non dover porre integralmente a beneficio dell'appellante l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, disporre che il sig. contribuisca al CP_1 mantenimento dei figli minori mediante il versamento di un assegno di mantenimento pari a complessivi Euro 350,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla sig.ra ogni giorno 20 del mese. Pt_1
In via istruttoria: Accertata la sopravvenuta circostanza di fatto, relativa al cambio di abitazione del sig. si richiede, senza in alcun modo invertire l'onere della CP_1 prova, l'ammissione della prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova:
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- “Vero che, dal gennaio 2022 il sig. e la sig.ra Controparte_1 Parte_2 convivono stabilmente presso l'immobile di cui risultano comproprietari e sito in via U. Foscolo n. 68, Rivolta d'Adda (CR)?”
- “Vero che la sig.ra contribuisce al pagamento delle spese di Parte_2 gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile di via Via Ugo Foscolo n. 68, Rivolta D'Adda (CR)?” Si indica quale testimone la sig.ra , residente Parte_2 in Truccazzano (MI), via B.ne E. Leonino n. 22 In ogni caso: - Con refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA PATTI:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto dalla Signora e, in parziale riforma della stessa Parte_1 così giudicare;
a) respingere l'appello proposta dalla Signora in quanto infondato Parte_1 in fatto e diritto;
b) in parziale riforma della sentenza n. 1/2022 R.G. 3103/2017 del Tribunale ordinario di Cremona pubblicata il 10.01.2022 disporre il collocamento dei tre figli minori della coppia e presso l'abitazione paterna in Per_1 Per_2 Per_3
Rivolta d'Adda Via Ugo Foscolo 68 con esercizio del diritto di visita in capo alla madre per come verrà ritenuto giusto ed equo;
c)con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via istruttoria senza inversione dell'onere della prova si chiede che venga ammessa prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli di prova: 1)dica il teste se è vero che la Signora è legata sentimentalmente al Parte_1
Dottor Dottor dentista con studio in OL proprietario di una villa CP_2 con piscina. 2)dica il teste se è vero che la Signora frequenta la palestra sita Parte_1 all'interno del – ; Org_1 Organizzazione_2
3)dica il teste se è vero che l'iscrizione a tale centro prevede una retta annua superiore ad € 1.000,00;
4)dica il teste se è vero che la Signora si è sottoposta Parte_1 successivamente alla sentenza di divorzio a trattamenti estetici (lifting facciale);
5)dica il teste se è vero che la Signora trascorre le proprie vacanze Parte_1 estive all'estero;
6)dica il teste se è vero che la Signora rispetta il diritto di visita Parte_1 stabilito dal Tribunale di Cremona con la sentenza impugnata;
7)dica il teste se è vero che la Signora ritira sempre i figli con Parte_1 ritardi di 60/90 minuti;
8)dica il teste se è vero che la Signora non è mai presente per Parte_1 accogliere i propri figli allorquando vengono riportati dal padre nel fine settimana di competenza;
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9)dica il teste se è vero che il Signor restituisce mensilmente ai propri genitori CP_1 ed alla compagna la somma di € 500,00 dovuti per l'acquisto della casa sita in Rivolta d'Adda Via Ugo Foscolo 68;
10)dica il teste se è vero che la Signora frequenta un percorso Parte_1 personalizzato presso uno psicologo di sua fiducia come consigliato dal CTU Dottor
Si chiede altresì che venga disposta CTU psichiatrica/psicologica sulla Per_4 persona della Signora al fine di accertare la propria capacità Parte_1 genitoriale e stabilità psicologica. Si indicano a testi: Signor residente in [...]
Milano Via Angelo Rizzoli 83; Signora residente in [...]d'Adda Parte_2
Via Ugo Foscolo 68. Si chiede il rigetto dell'appello incidentale avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello adita dovesse ammettere le prove testimoniali avversarie, si chiede l'ammissione a prova contraria, sui capi ex adverso articolati, dei seguenti testimoni: - Sig.ra
, residente in [...] - Sig.ra Testimone_2
residente in [...] - Sig. Testimone_3
, residente in [...] - Sig. Testimone_4
, residente in [...] CP_2
IL P.G.:
Letti gli atti del proc. civ. n. 721/2022 V.G.; Letto il ricorso in appello depositato in data 08/07/2022 nell'interesse di avverso la sentenza emessa in Parte_1 data 20/12/2021 dal Tribunale di Cremona Letta la comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale presentata nell'interesse di Controparte_1
Ritenuto di condividere le argomentazioni che hanno sostenuto – sulla base delle risultanze della disposta C.T.U., dell'audizione e dei tre figli e dei coniugi e dell'analisi della rispettiva capacità reddituale di questi ultimi – le decisioni contenute nel provvedimento impugnato. Si chiede che – salva l'eventualità che questa Corte ritenga di dover espletare ulteriori approfondimenti istruttori mediante:
1. nuova CTU sistemico-relazionale e 2. CTU diretta ad accertare le attuali rispettive capacità reddituali degli ex coniugi, al fine di adottare (sulla base di un più organico
e comprensivo quadro valutativo) i provvedimenti conseguenziali che verranno ritenuti più idonei alla luce delle risultanze delle predette CTU – venga rigettato sia il proposto appello sia l'appello presentato in via incidentale, validando così – per quanto concerne il punto che si rivela nella fattispecie “maggiormente dolente”, ossia quello del regime di collocamento e permanenza dei minori – una situazione sostanzialmente in linea con i desiderata dei figli (non particolarmente influente dovendosi tuttavia considerare l'avversione, da questi ultimi manifestata, in ordine alla prevista permanenza giornaliera presso il padre fino alle 18.30, per il solo motivo che essa impedirebbe una più agevole frequentazione degli amici in
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Trucazzano: con i quali – anche considerata l'età ormai adolescenziale di tutti e tre – avrebbero comunque la possibilità di trovarsi nelle ore preserali e serali, quindi dopo l'espletamento dei compiti scolastici).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 2.10.2005 e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Trucazzano e dalla unione sono nati i figli in Per_1
Melzo (MI) il 6.1.2006, , in Melzo il 16.9.2007 e , in Melzo il Per_2 Per_3
2.9.2009. In sede di separazione (nel 2014) le parti hanno concordato: l'affido condiviso dei figli ed il loro collocamento presso la madre, con assegnazione ad essa della ex casa coniugale;
il diritto del padre di fare visita ai figli per 2 pomeriggi la settimana, di martedì e giovedì, dalle 16.00 alle 19:30 senza pernotto, ed a week end alterni, con pernotto;
l'obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli versando la CP_1 somma di € 475,00 al mese, oltre a rivalutazione ISTAT, nonché contribuendo al 50% delle spese straordinarie per i figli;
la corresponsione degli ANF nell'interezza alla l'obbligo di entrambi i coniugi di far fronte alle rate del mutuo Pt_1 gravante sulla ex casa coniugale.
2. si è rivolta al Tribunale di Cremona instaurando la causa di Parte_1 divorzio e con sentenza parziale del 14.3.2019 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è proseguita per le statuizioni conseguenti. Nel corso dell'istruttoria è stato conferito incarico ai Servizi Sociali della Unione
[...]
, competenti per il Comune di Trucazzano, e a quelli della Org_3 [...]
competenti per il luogo di residenza del padre, per un'indagine Org_4 sulla condizione dei minori e per l'avvio di un percorso psicologico a favore dei genitori. I Servizi della Comunità Sociale dopo avere sentito i minori, Org_4 hanno evidenziato come entrambi i genitori avessero ammesso di non riuscire a tenere i minori a parte dalle tensioni esistenti fra di loro e hanno proposto di dare avvio ad un percorso psicologico individuale per dare ai minori uno spazio dove esprimere i propri bisogni, le proprie emozioni ed i propri vissuti legati alla conflittualità genitoriale;
hanno proposto la nomina di un coordinatore familiare (cfr. la relazione della del 20.6.2019); i Servizi della Organizzazione_4 [...]
sempre dopo avere sentito i minori, hanno relazionato di non Org_5 ravvisare criticità dal collocamento dei minori presso la madre e che, nonostante l'evidente loro coinvolgimento nelle tensioni fra i genitori, i minori non mostravano 5
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di risentirne particolarmente;
anche questi Servizi hanno proposto la nomina di un coordinatore familiare (cfr. la relazione della del Org_5 Org_3
21.6.2019). Con ordinanza del 17.9.2019 il Tribunale di Cremona ha dato ai Servizi l'incarico per l'attivazione delle proposte formulate e in data 10.10.2019 è stato dato incarico per c.t.u. al dott. psicologo, per valutare quale fosse il miglior Persona_5 collocamento dei minori e quale fosse la tempistica più opportuna per l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario. Il CTU ha riferito di non aver proceduto personalmente all'ascolto dei minori, in accordo con i CTP, avendo delegato l'incombente ai Servizi Sociali della Unione (cfr. la loro Org_3 relazione del 1.4.2020, allegata alla relazione del c.t.u.). Il ctu ha concluso nel senso di disporsi il collocamento dei figli della coppia presso il con previsione di un CP_1 ampio diritto di visita materno, tutte le settimane di mercoledì e giovedì con pernotto e a week end alterni, conclusioni avallate da entrambi i CTP.
Con ordinanza ex art.
4. c. VIII l. div. del 22.10.2020 il G.I. ha modificato il collocamento dei minori e ha disciplinato il diritto di visita materno in modo conforme alle indicazioni del ctu. All'udienza del 8.1.2021 il G.I. ha ascoltato direttamente dei figli della coppia: i minori hanno negato che vi fossero mai stati problemi organizzativi nella gestione dei loro impegni a causa dalla madre, e hanno dichiarato fortemente di volere che “tutto tornasse come prima”, ossia prima dell'adozione dell'ordinanza del 22.10.2020, ossia ripristinarsi il loro collocamento presso la madre e disporsi la frequenza del diritto di visita paterno solo per due giorni infrasettimanali. Alla stessa udienza è stato sentito anche il il quale ha ammesso di vedere i propri figli meno felici da quando era CP_1 stato disposto il loro collocamento presso il padre. Alla udienza del 5.2.2021 il G.I. ha formulato una proposta di consensualizzazione della causa nel senso del ripristino parziale delle condizioni anteriori all'ordinanza del 22.10.2020, con collocamento dei minori presso la madre, ma con previsione che il padre tenesse con sé i minori tutti i giorni fino alle 18:30, seguendoli nei compiti e accompagnandoli alle loro varie attività extrascolastiche, senza pernotto infrasettimanale e con previsione che alle h. 18.30 sarebbe stata la madre a prendere i figli per riportarli a casa;
il G.I. ha proposto quindi un sostanziale mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori. Le parti hanno manifestato un assenso di massima alla proposta. All'udienza del 11.2.2021 il G.I., su richiesta della ha nuovamente Pt_1 ascoltato i figli che hanno ribadito quanto dichiarato all'udienza dell'8.1.2021, dichiarando di non gradire neanche la soluzione prospettata dal G.I. all'udienza del 5.2.2021, perché il permanere presso l'abitazione del padre tutti i pomeriggi fino alle 18:30 avrebbe impedito ad essi di uscire con gli amici in Trucazzano. In data 6.3.2021 il G.I. ha adottato una seconda ordinanza ex art. 4 c. VIII l. div., modificando le condizioni in essere in forza della prima ordinanza ex art. 4 c. VIII l. div. del 22.10.2020, in senso conforme alla propria proposta conciliativa fatta
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all'udienza del 5.2.2021, quindi ripristinando il collocamento dei minori presso la madre e disponendo che il padre si occupasse dei figli, per compiti ed impegni extrascolastici, sino alle h. 18.30, quando la madre li avrebbe prelevati per portarli a cena e per il pernotto.
3. Con sentenza in data 20.12.2021 il Tribunale di Cremona ha così disposto:
“• affida i figli minori della coppia, nato a [...] il [...]; Persona_6
nato a [...] il [...] e nato a [...] il Controparte_3 Controparte_4
2.9.2009 in modo congiunto ai genitori e , con Controparte_1 Parte_1 collocamento, nei termini indicati in motivazione di residenza formale, presso la madre;
• dispone che i minori stiano con il padre tutti i giorni infrasettimanali dalla fine della scuola sino alle h. 18.30; sarà il padre a prelevarli da scuola, a seguirli nei compiti scolastici ad accompagnarli alle loro attività extrascolastiche;
sarà la madre ad andare a riprenderli a casa del padre alle 18.30; il mercoledì ed il venerdì anche per il pernotto;
Sarà il genitore che abbia il giorno libero di giovedì o sabato, o che in quei giorni non deve iniziare le lezioni alla prima ora, ad andare a prelevare i minori a casa del salvo nei fine settimana di spettanza di questo;
a fine CP_1 settimana alterni, fine settimana che si intendono iniziare alle h. 10.00 del sabato e finire alle h. 19.00 della domenica;
sarà il genitore cui spetta il fine settimana ad andare a prendere o riportare i figli dall'altro genitore;
nel periodo estivo, allorché i minori frequenteranno l'oratorio, i genitori se ne occuperanno come nel periodo scolastico;
in assenza dell'oratorio estivo, i minori staranno con ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì alla domenica sera ed il genitore che ha i figli con sé avrà cura di consentire ai figli di continuare a frequentare amici ed attività;
• dispone che i figli trascorrano con ciascun genitore per 15 giorni anche non consecutivi, o per un periodo maggiore, salvo accordo fra i genitori, durante le vacanze estive, periodi che ciascuna parte avrà cura di comunicare all'altra entro il 31.5.; ciascun genitore pagherà il costo della vacanza che i minori trascorreranno con esso;
in caso di disaccordo dei genitori sulla individuazione dei periodi di propria spettanza per una vacanza dei minori, la madre avrà diritto di scelta negli anni pari ed il padre il diritto di scelta negli anni dispari;
per le vacanze natalizie, per le vacanze pasquali, per i “ponti” i minori staranno con i genitori come da proposta del c.t.u. a p. 53 della sua relazione del 21.7.2020;
• dà incarico ai Servizi Sociali della Comunità Sociale e della Unione Org_4
“ ” di dare avvio ad un percorso psicologico a favore dei minori Org_3 della coppia;
di dare avvio ad un servizio di coordinazione genitoriale a favore della coppia;
• invita parte a seguire un percorso psicologico individuale con un Pt_1 professionista di fiducia, come suggerito dal c.t.u.;
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• dispone l'assegnazione della ex casa coniugale, immobile sito in via Falcone n. 5 in Trucazzano (MI), a;
Parte_1
• dispone il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori;
dispone che le spese straordinarie per i figli, così come disciplinate dal Protocollo di questo Tribunale del13.12.2015, siano suddivise fra i genitori nella misura del 50%;
• dichiara le spese di lite del presente procedimento compensate integralmente;
• pone le spese della espletata c.t.u., liquidate al dott. in misura Persona_5 pari all'acconto disposto all'udienza del 10.10.2019, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido verso il c.t.u., in parti uguali nei rapporti interni”.
4. Con ricorso in appello ex art. 4 L. 898/1970 depositato in data 8.7.2022 Pt_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cremona chiedendo che, in
[...] parziale riforma della stessa, sia posto integralmente a beneficio della madre l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, pari a complessivi Euro 700,00; ha chiesto inoltre di stabilire che il padre trascorra con i figli due fine settimana al mese alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00 (nei periodi di sospensione delle lezioni o qualora il padre non avesse lezione alla prima ora, anche fino al lunedì mattina avendo cura di accompagnarli al campo estivo o dove i minori trascorrono la giornata ad es. dai nonni); il signor inoltre, starà CP_1 con i figli anche nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva quando li accompagnerà a scuola. Nei fine settimana in cui i minori staranno con la madre anche il venerdì dall'uscita da scuola alle ore 21.00. Quando le lezioni sono sospese il prelievo avverrà comunque al consueto orario di uscita salvo diverso e miglior accordo. In subordine: prevedere il pernottamento dal padre almeno il giovedì. Infine, ha chiesto di condannare il sig. alla refusione delle spese di CP_1 lite del procedimento di primo grado, comprese quelle relative alla CTU, in favore della sig.ra In via subordinata, in caso di mancata assegnazione Pt_1 dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, ha chiesto di disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli minori mediante il versamento di un CP_1 assegno di mantenimento pari a complessivi Euro 350,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla sig.ra ogni giorno 20 del Pt_1 mese. Ha infine chiesto la ammissione di due capitoli di prova per interpello e testi, con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
5. Si è costituito in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
31.10.2022 con cui ha chiesto rigettarsi l'appello. Ha quindi proposto appello incidentale chiedendo, in parziale riforma della sentenza, di disporre il collocamento dei tre figli minori della coppia, e , presso l'abitazione Per_1 Per_2 Per_3 paterna in Rivolta d'Adda Via Ugo Foscolo 68 con esercizio del diritto di visita in capo alla madre per come verrà ritenuto giusto ed equo, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
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6. In data 5.12.2022 il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello e dell'appello incidentale, salvi approfondimenti istruttori, e all'udienza del 6.12.2022 i difensori delle parti hanno chiesto rinvio pendendo trattative tra le parti.
La successiva udienza del 31.1.2023 si è svolta con modalità cartolare su istanza delle parti, che hanno depositato note di udienza chiedendo un ulteriore rinvio sempre per pendenza di trattative tra le parti. Per la successiva udienza del 7.3.2023, che del pari si è svolta con modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni, sostanzialmente riportandosi ai rispettivi atti e chiedendo l'appellante il rigetto dell'appello incidentale, evidenziando di non aver raggiunto un accordo. La Corte ha rinviato la causa a una successiva udienza in presenza. All'udienza del 20.6.2023 il signor ha rilasciato le dichiarazioni di cui al verbale CP_1
La signora non era presente in udienza e il suo difensore ha contestato, Pt_1 genericamente, le dichiarazioni rese dal signor CP_1
La Corte ha quindi disposto l'ascolto dei minori, rinviando l'udienza per tale incombente. I ragazzi sono stati ascoltati il 4.7.2023 quindi, all'udienza del 17.10.2023 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste, non avendo trovato un accordo in relazione al collocamento prevalente dei figli, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
7. La Corte, sentite le parti e ascoltati i minori, ritiene che l'attuale regolamentazione dei rapporti genitori-figli non sia pienamente rispondente ai loro interessi, oltre che ai loro desideri. I minori sono apparsi tre ragazzi maturi e consapevoli e hanno espresso in modo chiaro le loro esigenze, motivandole adeguatamente. Le preoccupazioni del padre (secondo il quale presso di lui sarebbero meglio seguiti sotto l'aspetto scolastico mentre la madre, sostanzialmente, li lascerebbe troppo liberi di fare ciò che vogliono) oggi appaiono non tenere conto dell'età dei figli e della loro prevalente esigenza di acquistare maggiore autonomia;
con il rischio che un eccessivo controllo sia anche poco responsabilizzante. Pertanto, si ritiene che le richieste, che, per la verità, da sempre hanno avanzato i ragazzi, debbano oggi essere soddisfatte. Sostanzialmente tutti e tre chiedono di trascorrere intere giornate e comunque più tempo presso la abitazione della madre. Ciascuno ha poi fornito indicazioni o proposte di regolamentazione leggermente diverse, senza che però cambi la sostanza.
Tutti e tre preferiscono spostarsi assieme, anche se ciascuno potrà anche esprimere desideri autonomi e, d'accordo con i genitori, modificare le proprie giornate presso l'una o l'altra abitazione. Peraltro, preso atto della conflittualità tutt'ora molto elevata tra i genitori, in mancanza di accordi diversi si dispone che i minori siano collocati in prevalenza presso la abitazione della madre, recandosi presso la abitazione del padre due giorni consecutivi infrasettimanali, oltre che nei fine settimana alternati. Non si ammettono le prove orali proposte dalle parti in quanto del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
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In relazione all'assegno unico, per legge è previsto che sia corrisposto al 50% a ciascun genitore e non vi sono motivi del derogare alla disciplina automatica prevista dalla legge.
Avuto riguardo alla maggiore permanenza dei minori presso la madre e alla notevole sperequazione tra i redditi delle parti, va accolta la domanda di porre a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, la somma complessiva di euro 350 mensili a decorrere dal mese di aprile 2024, quando i minori inizieranno a trascorrere maggior tempo a casa della madre. Le disposizioni della sentenza impugnata relative alle spese di giudizio e di ctu non sono censurabili e pertanto vanno respinte le relative domande. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, vi sono i presupposti per una compensazione parziale, dovendosi condannare l'appellato, soccombente, a rifondere alla controparte il 50% delle spese di causa, liquidate come da dispositivo secondo il parametro dei giudizi avanti alla Corte di Appello, valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi (totale euro 9.991,00).
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cremona n. 1/22 del 20.12.2021, pubblicata il 10.1.2022, nonché sull'appello incidentale proposto da , nel contraddittorio delle Controparte_1 parti e acquisito il parere del P.G, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, ogni altra domanda respinta, così provvede:
DISPONE che i minori trascorrano presso la residenza del padre le giornate dal martedì dopo la scuola al giovedì mattina, quando si recheranno a scuola e le restanti giornate presso l'abitazione della madre;
PONE a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei Controparte_1 figli la somma mensile di euro 350 da corrispondersi a a mezzo Parte_1 bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere a decorrere da aprile 2024. CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
CONDANNA a rifondere alla controparte il 50% delle spese Controparte_1 sostenute per il presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4995,50, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA, compensando tra le parti il restante 50%. DA' ATTO che ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellato CP_1 del pagamento del doppio contributo per essere stato respinto l'appello incidentale.
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 17.10.2023
Il Presidente est. Maria Grazia Domanico
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