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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/11/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
AR CASAVOLA - Presidente
IA NI - IC
NA CARBONARA - IC rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2165/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MICERA Parte_1
COSIMO, come da mandato in atti,
E
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
TARANTINO ENZO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 30/06/2025, Parte_1
e premesso di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Manduria (Ta) in data 05/08/1974, che dalla loro unione erano nati tre figli, , e tutti Persona_1 Persona_2 Parte_2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che in data 05/03/2020 era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 16/07/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 10/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 05/03/2020.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 30/06/2025 da Parte_1
e così provvede:
[...] Parte_2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
05/08/1974 in Manduria (Ta) da , nata a Parte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
DU (TA) il 10/09/1950, e Parte_2 nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Manduria (Ta) dell'anno 1974, parte 2, serie A, numero 124;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Manduria
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
AR LA
Il IC est.
NA BO
3
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
AR CASAVOLA - Presidente
IA NI - IC
NA CARBONARA - IC rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2165/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MICERA Parte_1
COSIMO, come da mandato in atti,
E
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
TARANTINO ENZO, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 30/06/2025, Parte_1
e premesso di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Manduria (Ta) in data 05/08/1974, che dalla loro unione erano nati tre figli, , e tutti Persona_1 Persona_2 Parte_2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che in data 05/03/2020 era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 16/07/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 10/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 05/03/2020.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 30/06/2025 da Parte_1
e così provvede:
[...] Parte_2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
05/08/1974 in Manduria (Ta) da , nata a Parte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
DU (TA) il 10/09/1950, e Parte_2 nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Manduria (Ta) dell'anno 1974, parte 2, serie A, numero 124;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Manduria
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
Il Presidente
AR LA
Il IC est.
NA BO
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