Articolo 5 della Legge 28 luglio 1993, n. 300
Articolo 4
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17 agosto 1993
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 luglio 1993


SCALFARO

Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Andreatta, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli Conso


Entrata in vigore il 17 agosto 1993