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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4059 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a intimazione di pagamento e vertente
T R A
, difesa da se stessa Parte_1
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. RUSSO ROBERTO
- OPPOSTA -
E
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to Controparte_2
e difeso dagli avv.ti Frediani Angelo, Schininà Riccardo,
Androne Francesco, Brodella Amato, Masci Fabio
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.6.2024, l'avv. proponeva opposizione all'intimazione di Parte_1 pagamento n. 2024/1196 notificatale in data 12.6.2024 da
1 parte dell'opposta, deducendo essenzialmente l'inesistenza del titolo esecutivo, la violazione dell'art. 68 del d. lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del d. lgs. n. 472/1997, la carenza di potere della , l'illegittimità delle spese CP_1 richieste.
Si costituivano in giudizio gli opposti, i quali eccepivano in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario.
Ritiene questo Giudice che sussista il difetto di giurisdizione.
In proposito, occorre osservare che il credito fatto valere con l'atto impugnato ha natura tributaria (IMU), per cui deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite, la quale ha chiarito che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”, aggiungendo che “Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo
2 giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella” (cfr. Cass. S.U. 16986/2022).
Il discorso non cambia anche per i vizi propri dell'atto di intimazione, avendo la Cassazione affermato che “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento (nel senso poi precisato dalla pronuncia più recente sopra richiamata), se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa” (cfr. Cass. S.U. 7822/2020).
Il rilevato difetto di giurisdizione determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione proposta con l'opposizione de qua.
Spese di lite.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione della vicenda nella sua complessità e del contrasto giurisprudenziale sulla questione pregiudiziale
3 che ha richiesto l'intervento delle Sezioni Unite della
Cassazione, ritiene questo Giudice che possa disporsi l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario, spettando la giurisdizione alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 3.6.2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4059 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a intimazione di pagamento e vertente
T R A
, difesa da se stessa Parte_1
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. RUSSO ROBERTO
- OPPOSTA -
E
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to Controparte_2
e difeso dagli avv.ti Frediani Angelo, Schininà Riccardo,
Androne Francesco, Brodella Amato, Masci Fabio
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.6.2024, l'avv. proponeva opposizione all'intimazione di Parte_1 pagamento n. 2024/1196 notificatale in data 12.6.2024 da
1 parte dell'opposta, deducendo essenzialmente l'inesistenza del titolo esecutivo, la violazione dell'art. 68 del d. lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del d. lgs. n. 472/1997, la carenza di potere della , l'illegittimità delle spese CP_1 richieste.
Si costituivano in giudizio gli opposti, i quali eccepivano in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario.
Ritiene questo Giudice che sussista il difetto di giurisdizione.
In proposito, occorre osservare che il credito fatto valere con l'atto impugnato ha natura tributaria (IMU), per cui deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite, la quale ha chiarito che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”, aggiungendo che “Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo
2 giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella” (cfr. Cass. S.U. 16986/2022).
Il discorso non cambia anche per i vizi propri dell'atto di intimazione, avendo la Cassazione affermato che “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento (nel senso poi precisato dalla pronuncia più recente sopra richiamata), se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa” (cfr. Cass. S.U. 7822/2020).
Il rilevato difetto di giurisdizione determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione proposta con l'opposizione de qua.
Spese di lite.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione della vicenda nella sua complessità e del contrasto giurisprudenziale sulla questione pregiudiziale
3 che ha richiesto l'intervento delle Sezioni Unite della
Cassazione, ritiene questo Giudice che possa disporsi l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario, spettando la giurisdizione alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 3.6.2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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