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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 10/11/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente Estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 48, COMMA 6, CCI nel procedimento per Concordato preventivo proposto da:
Parte_1 C.F. ), assistita dall'avv. ANDREA DACONTO;
[...] P.IVA_1 visto il verbale dell'udienza ex art. 48 C.C.I. celebrata in data 18.09.2025;
OSSERVA
Con ricorso ex art. 44, comma 1, CCI, depositato in data 27.06.2024, la società Parte_1 (C.F. ), ha presentato domanda di ammissione alla
[...] P.IVA_1 procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 39, entro un termine fissato dal Tribunale.
Dopo la concessione del termine per il deposito della proposta e la contestuale nomina a Commissario giudiziale del dott. , è stato presentato, con atto depositato Persona_1 dalla ricorrente in data 5.11.2024, il piano concordatario con la relativa proposta rivolta ai creditori, ed il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura con provvedimento del 9.01.2025.
Il piano e la proposta definitivi consistono, dal lato attivo, nella acquisizione del denaro liquido presente in cassa, nell'incasso dei crediti esigibili e, per la parte preponderante, nella acquisizione di flussi finanziari in denaro da aumento di capitale tramite conferimento di finanza esterna, in maniera da soddisfare, nel lato passivo, i creditori (tutti chirografari, anche mediante degradazione per incapienza) nella misura paritetica del 20%
1 del proprio credito, formando una unica classe di creditori, previa soddisfazione, naturalmente, delle prededuzioni formatesi in corso di procedura.
Quanto alla finanza esterna, peraltro, la società (in data 24 ottobre 2024, con atto Notaio
ha provveduto a deliberare l'aumento di capitale sociale per un importo Persona_2 di € 165.000,00, da € 2.000,00 ad € 167.000,00, sottoposto alla condizione sospensiva del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'art. 48 CCII.
A fronte dell'individuazione della data del 8.05.2025 quale inizio delle operazioni di voto ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. c), il Commissario Giudiziale ha tempestivamente depositato la relazione particolareggiata di cui all'art. 105 CCI.
All'esito delle votazioni chiuse in data 30.05.2025, hanno votato contro la proposta concordataria due creditori ( ) Controparte_1 rappresentanti crediti pari al 93,31% dei creditori ammessi al voto, mentre il restante 6,69% (costituito da ulteriori 10 creditori) non ha manifestato il proprio voto.
Nonostante il mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte, su espressa istanza del debitore ricorrente è stata fissata udienza di discussione sulla richiesta di omologazione del concordato, in vista della quale (a mezzo della Controparte_1 locale Avvocatura dello Stato) ha depositato memoria di opposizione, seguita poi dal prescritto parere del Commissario e dalle note in replica del difensore della società proponente.
All'udienza del 18.09.2025 le difese delle parti interessate si sono riportate alle rispettive memorie e hanno confermato le relative posizioni, così come il Parte_2 ha ribadito il proprio parere già depositato.
* * *
Occorre premettere che nel caso di specie, per come è strutturato il passivo della società che ha chiesto l'omologa del concordato, il piano e la proposta di concordato trovano la loro principale condizione nella proposta di cram down fiscale ex art. 88 CCII, attraverso la degradazione al chirografo per incapienza dei debiti fiscali/previdenziali e il raggruppamento di tutti i crediti in un'unica classe, con soddisfazione prevista in misura pari al 20%, prevalentemente attraverso il ricorso a finanza esterna derivante dai patrimoni personali della sig.ra e del sig. e al correlato aumento del capitale sociale, Pt_1 Pt_1 sospensivamente condizionato all'omologa.
Questa premessa è necessaria e fondamentale, perché è proprio in ordine all'ammissibilità del cram down in caso consimili che si fonda la prevalenza delle contestazioni mosse dal creditore erariale, e ciò, oltre a quello della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, sotto due principali profili:
i) non sarebbe stata raggiunta la maggioranza per teste ex art. 109, comma 1, e 88, comma 3, CCI, anche a voler prescindere dal formale voto contrario dell' , Controparte_1 secondo il regime del cram down fiscale, data l'assenza di voti favorevoli espressi dagli altri residui creditori interessati dalla proposta;
ii) il ricorso così come strutturato costituirebbe una forma di abuso dello strumento concordatario, dato che la società avrebbe volontariamente e scientemente eliminato per la quasi totalità il proprio debito nei confronti dei soggetti “privati” (come il ceto bancario, i fornitori ed i dipendenti), aumentando invece enormemente il debito erariale, nella
2 prospettiva di sostanzialmente risolverlo attraverso la definizione in misura irrisoria per mezzo del concordato proposto.
A fronte di queste critiche ed osservazioni del creditore erariale, la società richiedente l'omologa del concordato ha replicato ritenendo sussistenti tutte le condizioni di legge per la piena operatività dell'omologazione forzosa del concordato, sottolineando, da una parte, come l'interpretazione corretta del combinato disposto degli artt. 109 e 88 CCI determinerebbe la conversione del voto contrario del creditore pubblico in voto favorevole (così da rispettare le maggioranze prescritte) e, dall'altro, come nessuna norma né principio generale consentirebbe al Tribunale di sindacare il comportamento tenuto dalla società debitrice prima dell'avvio della procedura di composizione della crisi, ferma restando comunque la convenienza della proposta di soddisfazione dei creditori rispetto allo scenario alternativo che si aprirebbe con la liquidazione giudiziale della società.
Ferme le già valutate condizioni di ammissibilità formale e documentale del ricorso per l'omologazione del concordato (per come risolte con i precedenti provvedimenti resi nelle fasi “in bianco” e poi “piena” relativamente alle condizioni di accesso alla procedura di concordato, alla produzione documentale richiesta dal Codice, alla fattibilità giuridica del piano ed alla formazione delle classi), il Collegio a questo punto rileva come manchi un elemento essenziale per l'omologazione del concordato.
Ed infatti, quanto al raggiungimento delle maggioranze in forza del meccanismo del “cram down” fiscale, occorre necessariamente partire dal dato normativo, ossia quanto dispone l'art. 88 comma 3 CCI, secondo il quale “Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale”.
Il problema interpretativo che si è posto all'attenzione degli interpreti deriva dal fatto che, in assenza di una chiara e specifica previsione normativa, può ritenersi che il meccanismo oggetto di disamina abbia l'effetto sia della conversione del voto negativo dei creditori pubblici in un voto positivo, sia della sterilizzazione di tale voto, e su questo aspetto si scontrano le difese di parte debitrice e del creditore pubblico, ma anche la stessa dottrina e giurisprudenza che si è occupata di fattispecie consimili.
In realtà, però, nel caso di specie tale valutazione appare irrilevante, posto che nessun Contr creditore interessato dalla proposta ha votato favorevolmente, avendo e CP_3 espresso voto contrario in maniera esplicita, mentre gli altri 10 creditori raggiunti dalle dovute comunicazioni del debitore e del Commissario giudiziale non hanno espresso alcun voto, risultando quindi normativamente dissenzienti, dato che è ormai pacifico che il non- voto non può essere equiparato a silenzio-assenso ma a dissenso.
L'art. 109, comma, 1 CCI, nel disciplinare le maggioranze prescritte per l'approvazione del concordato liquidatorio, dopo aver sancito che “il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto” precisa che “Nel caso in
3 cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto”, dunque una doppia valutazione che spetta al Tribunale, e che è valorizzata nella opposizione di all'omologa nel caso specifico, dato che, CP_3 pacificamente, anche laddove si operasse non solo la sterilizzazione ma la “conversione” del voto del creditore erariale, non si raggiungerebbe la maggioranza per teste (avendo 2 creditori favorevoli e 10 dissenzienti).
A questa eccezione, la difesa della società proponente ha ribattuto sostenendo, in sostanza, che una volta fatto operare il meccanismo di sostituzione del Tribunale al dissenso del creditore pubblico, si dovrebbe (per una sorta di fictio giuridica, secondo le parole di una sentenza di Cassazione richiamata nella propria memoria difensiva) considerare comunque raggiunta la maggioranza prescritta, prescindendo quindi dalla valutazione appena fatta circa l'esistenza di un numero di creditori dissenzienti che comunque non consente il raggiungimento concreto ed effettivo della seconda delle maggioranze prescritte dalla norma dell'art. 109, comma 1, CCI, nel caso in cui un creditore sia titolare di una percentuale di credito superiore alla maggioranza.
Questa lettura però, non è condivisibile, dato che il ruolo del cram down fiscale è solo quello di superare il dissenso del creditore o dei creditori pubblici, non quello di rendere superflua la valutazione di tutti gli altri requisiti formali, processuali e numerici necessari per giungere alla omologazione del concordato. Quanto appena affermato è reso evidente proprio dal dibattito sopra accennato e che ha interessato (e ancora interessa) dottrina e giurisprudenza circa l'effetto di conversione o mera neutralizzazione del voto del creditore pubblico a seguito dell'operatività del meccanismo del cram down: se, infatti, sostituendo la valutazione di convenienza del Tribunale al voto contrario (espresso o non) dell'ente pubblico creditore si giungesse sempre e comunque all'omologa, prescindendo dalla valutazione dell'effettivo raggiungimento della maggioranza per teste o della maggioranza delle classi, allora sarebbe assolutamente indifferente che il voto adottato dal Tribunale in sostituzione di quello del creditore pubblico venisse considerato “positivo” o meramente “neutralizzato”; in realtà, all'esito della valutazione circa la sussistenza dei requisiti per l'operatività del cram down, in capo al Tribunale rimane l'onere di verificare tutti gli altri requisiti di omologazione, tra cui, in questo caso, il raggiungimento della maggioranza per teste dei creditori ammessi al voto, dato che il creditore pubblico
[...]
è titolare di un credito che abbondantemente supera il 50% dell'esposizione CP_1 debitoria del soggetto che ha richiesto l'omologa del concordato.
Stesso risultato si raggiunge laddove si interpreti l'art. 88, comma 3, CCI (“il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1”), nel senso di ritenere che, nel caso in cui anche con la conversione o sterilizzazione del voto del creditore pubblico dissenziente non si raggiungerebbe la maggioranza per teste di creditori consenzienti, allora non opererebbe il cram down, dato che non si potrebbe ritenere che l'adesione forzosa del creditore pubblico sia “determinante ai fini del raggiungimento
4 delle percentuali di cui all'art. 109, comma 1, CCI”, che includono anche la maggioranza per teste nella specifica ipotesi trattata dal secondo periodo della norma.
Gli altri motivi di opposizione restano quindi assorbiti dal mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte per l'approvazione del concordato, che quindi non può essere omologato.
In assenza di istanze espresse di dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale, peraltro, alcun altro provvedimento va adottato, se non quelli relativi agli obblighi pubblicitari.
Quanto alle spese del presente giudizio di omologazione, pur dovendosi provvedere in ragione della natura contenziosa del procedimento instauratosi a seguito della proposizione di opposizione a cura di un creditore (cfr, sul punto, Cass., Sez. 1, 16 febbraio 2022, n. 5127 o Trib. Brescia, Sez. IV civ., 30 gennaio 2025), ritiene il Collegio che sussistano gravi motivi per l'integrale compensazione delle stesse, stante la particolarità della vicenda, la novità delle questioni interpretative insorte e l'incertezza circa gli indirizzi giurisprudenziali assunti sulle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suestesa composizione, a definizione del giudizio di omologazione del concordato preventivo, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'istanza di omologa del concordato preventivo proposta da
[...]
C.F. Parte_1 Parte_1
P.IVA_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti interessate al giudizio di omologazione;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente (c/o Avv. Andrea Daconto), all'opponente (c/o Avvocatura dello Stato di Brescia) ed al Commissario Giudiziale (dott. ), nonché per le pubblicazioni di cui al Persona_1 combinato disposto dell'art. 48, comma 5, e 45 CCI.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 6/11/2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente Estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 48, COMMA 6, CCI nel procedimento per Concordato preventivo proposto da:
Parte_1 C.F. ), assistita dall'avv. ANDREA DACONTO;
[...] P.IVA_1 visto il verbale dell'udienza ex art. 48 C.C.I. celebrata in data 18.09.2025;
OSSERVA
Con ricorso ex art. 44, comma 1, CCI, depositato in data 27.06.2024, la società Parte_1 (C.F. ), ha presentato domanda di ammissione alla
[...] P.IVA_1 procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 39, entro un termine fissato dal Tribunale.
Dopo la concessione del termine per il deposito della proposta e la contestuale nomina a Commissario giudiziale del dott. , è stato presentato, con atto depositato Persona_1 dalla ricorrente in data 5.11.2024, il piano concordatario con la relativa proposta rivolta ai creditori, ed il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura con provvedimento del 9.01.2025.
Il piano e la proposta definitivi consistono, dal lato attivo, nella acquisizione del denaro liquido presente in cassa, nell'incasso dei crediti esigibili e, per la parte preponderante, nella acquisizione di flussi finanziari in denaro da aumento di capitale tramite conferimento di finanza esterna, in maniera da soddisfare, nel lato passivo, i creditori (tutti chirografari, anche mediante degradazione per incapienza) nella misura paritetica del 20%
1 del proprio credito, formando una unica classe di creditori, previa soddisfazione, naturalmente, delle prededuzioni formatesi in corso di procedura.
Quanto alla finanza esterna, peraltro, la società (in data 24 ottobre 2024, con atto Notaio
ha provveduto a deliberare l'aumento di capitale sociale per un importo Persona_2 di € 165.000,00, da € 2.000,00 ad € 167.000,00, sottoposto alla condizione sospensiva del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'art. 48 CCII.
A fronte dell'individuazione della data del 8.05.2025 quale inizio delle operazioni di voto ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. c), il Commissario Giudiziale ha tempestivamente depositato la relazione particolareggiata di cui all'art. 105 CCI.
All'esito delle votazioni chiuse in data 30.05.2025, hanno votato contro la proposta concordataria due creditori ( ) Controparte_1 rappresentanti crediti pari al 93,31% dei creditori ammessi al voto, mentre il restante 6,69% (costituito da ulteriori 10 creditori) non ha manifestato il proprio voto.
Nonostante il mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte, su espressa istanza del debitore ricorrente è stata fissata udienza di discussione sulla richiesta di omologazione del concordato, in vista della quale (a mezzo della Controparte_1 locale Avvocatura dello Stato) ha depositato memoria di opposizione, seguita poi dal prescritto parere del Commissario e dalle note in replica del difensore della società proponente.
All'udienza del 18.09.2025 le difese delle parti interessate si sono riportate alle rispettive memorie e hanno confermato le relative posizioni, così come il Parte_2 ha ribadito il proprio parere già depositato.
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Occorre premettere che nel caso di specie, per come è strutturato il passivo della società che ha chiesto l'omologa del concordato, il piano e la proposta di concordato trovano la loro principale condizione nella proposta di cram down fiscale ex art. 88 CCII, attraverso la degradazione al chirografo per incapienza dei debiti fiscali/previdenziali e il raggruppamento di tutti i crediti in un'unica classe, con soddisfazione prevista in misura pari al 20%, prevalentemente attraverso il ricorso a finanza esterna derivante dai patrimoni personali della sig.ra e del sig. e al correlato aumento del capitale sociale, Pt_1 Pt_1 sospensivamente condizionato all'omologa.
Questa premessa è necessaria e fondamentale, perché è proprio in ordine all'ammissibilità del cram down in caso consimili che si fonda la prevalenza delle contestazioni mosse dal creditore erariale, e ciò, oltre a quello della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, sotto due principali profili:
i) non sarebbe stata raggiunta la maggioranza per teste ex art. 109, comma 1, e 88, comma 3, CCI, anche a voler prescindere dal formale voto contrario dell' , Controparte_1 secondo il regime del cram down fiscale, data l'assenza di voti favorevoli espressi dagli altri residui creditori interessati dalla proposta;
ii) il ricorso così come strutturato costituirebbe una forma di abuso dello strumento concordatario, dato che la società avrebbe volontariamente e scientemente eliminato per la quasi totalità il proprio debito nei confronti dei soggetti “privati” (come il ceto bancario, i fornitori ed i dipendenti), aumentando invece enormemente il debito erariale, nella
2 prospettiva di sostanzialmente risolverlo attraverso la definizione in misura irrisoria per mezzo del concordato proposto.
A fronte di queste critiche ed osservazioni del creditore erariale, la società richiedente l'omologa del concordato ha replicato ritenendo sussistenti tutte le condizioni di legge per la piena operatività dell'omologazione forzosa del concordato, sottolineando, da una parte, come l'interpretazione corretta del combinato disposto degli artt. 109 e 88 CCI determinerebbe la conversione del voto contrario del creditore pubblico in voto favorevole (così da rispettare le maggioranze prescritte) e, dall'altro, come nessuna norma né principio generale consentirebbe al Tribunale di sindacare il comportamento tenuto dalla società debitrice prima dell'avvio della procedura di composizione della crisi, ferma restando comunque la convenienza della proposta di soddisfazione dei creditori rispetto allo scenario alternativo che si aprirebbe con la liquidazione giudiziale della società.
Ferme le già valutate condizioni di ammissibilità formale e documentale del ricorso per l'omologazione del concordato (per come risolte con i precedenti provvedimenti resi nelle fasi “in bianco” e poi “piena” relativamente alle condizioni di accesso alla procedura di concordato, alla produzione documentale richiesta dal Codice, alla fattibilità giuridica del piano ed alla formazione delle classi), il Collegio a questo punto rileva come manchi un elemento essenziale per l'omologazione del concordato.
Ed infatti, quanto al raggiungimento delle maggioranze in forza del meccanismo del “cram down” fiscale, occorre necessariamente partire dal dato normativo, ossia quanto dispone l'art. 88 comma 3 CCI, secondo il quale “Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale”.
Il problema interpretativo che si è posto all'attenzione degli interpreti deriva dal fatto che, in assenza di una chiara e specifica previsione normativa, può ritenersi che il meccanismo oggetto di disamina abbia l'effetto sia della conversione del voto negativo dei creditori pubblici in un voto positivo, sia della sterilizzazione di tale voto, e su questo aspetto si scontrano le difese di parte debitrice e del creditore pubblico, ma anche la stessa dottrina e giurisprudenza che si è occupata di fattispecie consimili.
In realtà, però, nel caso di specie tale valutazione appare irrilevante, posto che nessun Contr creditore interessato dalla proposta ha votato favorevolmente, avendo e CP_3 espresso voto contrario in maniera esplicita, mentre gli altri 10 creditori raggiunti dalle dovute comunicazioni del debitore e del Commissario giudiziale non hanno espresso alcun voto, risultando quindi normativamente dissenzienti, dato che è ormai pacifico che il non- voto non può essere equiparato a silenzio-assenso ma a dissenso.
L'art. 109, comma, 1 CCI, nel disciplinare le maggioranze prescritte per l'approvazione del concordato liquidatorio, dopo aver sancito che “il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto” precisa che “Nel caso in
3 cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto”, dunque una doppia valutazione che spetta al Tribunale, e che è valorizzata nella opposizione di all'omologa nel caso specifico, dato che, CP_3 pacificamente, anche laddove si operasse non solo la sterilizzazione ma la “conversione” del voto del creditore erariale, non si raggiungerebbe la maggioranza per teste (avendo 2 creditori favorevoli e 10 dissenzienti).
A questa eccezione, la difesa della società proponente ha ribattuto sostenendo, in sostanza, che una volta fatto operare il meccanismo di sostituzione del Tribunale al dissenso del creditore pubblico, si dovrebbe (per una sorta di fictio giuridica, secondo le parole di una sentenza di Cassazione richiamata nella propria memoria difensiva) considerare comunque raggiunta la maggioranza prescritta, prescindendo quindi dalla valutazione appena fatta circa l'esistenza di un numero di creditori dissenzienti che comunque non consente il raggiungimento concreto ed effettivo della seconda delle maggioranze prescritte dalla norma dell'art. 109, comma 1, CCI, nel caso in cui un creditore sia titolare di una percentuale di credito superiore alla maggioranza.
Questa lettura però, non è condivisibile, dato che il ruolo del cram down fiscale è solo quello di superare il dissenso del creditore o dei creditori pubblici, non quello di rendere superflua la valutazione di tutti gli altri requisiti formali, processuali e numerici necessari per giungere alla omologazione del concordato. Quanto appena affermato è reso evidente proprio dal dibattito sopra accennato e che ha interessato (e ancora interessa) dottrina e giurisprudenza circa l'effetto di conversione o mera neutralizzazione del voto del creditore pubblico a seguito dell'operatività del meccanismo del cram down: se, infatti, sostituendo la valutazione di convenienza del Tribunale al voto contrario (espresso o non) dell'ente pubblico creditore si giungesse sempre e comunque all'omologa, prescindendo dalla valutazione dell'effettivo raggiungimento della maggioranza per teste o della maggioranza delle classi, allora sarebbe assolutamente indifferente che il voto adottato dal Tribunale in sostituzione di quello del creditore pubblico venisse considerato “positivo” o meramente “neutralizzato”; in realtà, all'esito della valutazione circa la sussistenza dei requisiti per l'operatività del cram down, in capo al Tribunale rimane l'onere di verificare tutti gli altri requisiti di omologazione, tra cui, in questo caso, il raggiungimento della maggioranza per teste dei creditori ammessi al voto, dato che il creditore pubblico
[...]
è titolare di un credito che abbondantemente supera il 50% dell'esposizione CP_1 debitoria del soggetto che ha richiesto l'omologa del concordato.
Stesso risultato si raggiunge laddove si interpreti l'art. 88, comma 3, CCI (“il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1”), nel senso di ritenere che, nel caso in cui anche con la conversione o sterilizzazione del voto del creditore pubblico dissenziente non si raggiungerebbe la maggioranza per teste di creditori consenzienti, allora non opererebbe il cram down, dato che non si potrebbe ritenere che l'adesione forzosa del creditore pubblico sia “determinante ai fini del raggiungimento
4 delle percentuali di cui all'art. 109, comma 1, CCI”, che includono anche la maggioranza per teste nella specifica ipotesi trattata dal secondo periodo della norma.
Gli altri motivi di opposizione restano quindi assorbiti dal mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte per l'approvazione del concordato, che quindi non può essere omologato.
In assenza di istanze espresse di dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale, peraltro, alcun altro provvedimento va adottato, se non quelli relativi agli obblighi pubblicitari.
Quanto alle spese del presente giudizio di omologazione, pur dovendosi provvedere in ragione della natura contenziosa del procedimento instauratosi a seguito della proposizione di opposizione a cura di un creditore (cfr, sul punto, Cass., Sez. 1, 16 febbraio 2022, n. 5127 o Trib. Brescia, Sez. IV civ., 30 gennaio 2025), ritiene il Collegio che sussistano gravi motivi per l'integrale compensazione delle stesse, stante la particolarità della vicenda, la novità delle questioni interpretative insorte e l'incertezza circa gli indirizzi giurisprudenziali assunti sulle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suestesa composizione, a definizione del giudizio di omologazione del concordato preventivo, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'istanza di omologa del concordato preventivo proposta da
[...]
C.F. Parte_1 Parte_1
P.IVA_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti interessate al giudizio di omologazione;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente (c/o Avv. Andrea Daconto), all'opponente (c/o Avvocatura dello Stato di Brescia) ed al Commissario Giudiziale (dott. ), nonché per le pubblicazioni di cui al Persona_1 combinato disposto dell'art. 48, comma 5, e 45 CCI.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 6/11/2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
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