Articolo 140 duodecies del Codice del consumo
Articolo 140 undeciesArticolo 140 terdecies
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7 aprile 2023
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11 agosto 2023
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25 febbraio 2025
Art. 140-duodecies. ((Interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza)) ((1. La prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi dell'articolo 140-novies e' interrotta, ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile, dal deposito del ricorso introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140-octies e 140-novies, sempre che il ricorso stesso sia notificato al resistente nel termine assegnato dal giudice. Dalla data del deposito dell'atto introduttivo sono altresi' impedite le decadenze previste a carico dei consumatori.)) ((47)) -------------- AGGIORNAMENTO (47)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "L' articolo 140-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , si applica alle azioni volte ad ottenere provvedimenti compensativi relative a violazioni verificatesi a partire dal 25 giugno 2023".
Entrata in vigore il 25 febbraio 2025
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