Articolo 10 della Legge 3 agosto 1978, n. 405
Articolo 9Articolo 11
Versione
4 agosto 1978
Art. 10. Termine di efficacia dei benefici

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.
Entrata in vigore il 4 agosto 1978