Art. 10. Termine di efficacia dei benefici
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.