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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2025/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
03/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PERIN GIADA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PERIN GIADA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 5.5.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/09/2006 da Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...]
[...] Parte_2
DI LIVENZA (TV) il 06/04/1977), trascritto al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CAPPELLA MAGGIORE alle seguenti condizioni:
1. I figli minori ed sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre.
Il padre li terrà entrambi con sé dal lunedì al venerdì dall'uscita di scuola sino all'arrivo della madre, nonché dal venerdì sera alla domenica a settimane alterne con pernottamento presso l'abitazione del padre.
Il martedì ed il giovedì, dopo l'allenamento di pallavolo, pernotterà dal padre. Per_1
Per quanto riguarda le vacanze estive, ed trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con Per_1 Per_2
2 ciascuno dei genitori, mentre per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno con la madre le giornate di Natale e Lunedì dell'Angelo e con il padre le giornate di Santo Stefano e di Pasqua (viceversa l'anno successivo e così via).
Per quanto riguarda, infine, Capodanno i genitori si riservano di concordare di anno in anno le modalità di gestione e frequentazione dei figli.
2. Per il mantenimento dei figli minori il padre verserà mensilmente alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, con l'impegno di aumentare tale importo sino ad € 300,00 complessivi qualora il proprio reddito mensile derivante dal lavoro raggiunga l'importo netto di €
1.500,00; il tutto, oltre al concorso nella misura del 50% delle spese mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e di abbigliamento, nonché delle spese straordinarie, giusta Protocollo del Tribunale di Treviso;
3. ed rimangono fiscalmente a carico della madre, la quale continuerà a percepire integralmente Per_1 Per_2
(100%) l'assegno unico universale per i figli;
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
5. I coniugi si prestano reciprocamente consenso al rilascio e/o rinnovo dei loro documenti d'identità e di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/05/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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