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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 842/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC. ) e (COD. FISC. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati presso il loro difensore in VIA CORSICA C.F._2
10/4 - 16128 GENOVA (GE), rappresentati e difesi dall'Avv. DAMONTE ROBERTO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) – elettivamente domiciliata presso il Controparte_1 P.IVA_1 difensore in VIA CENGIO 15 - 36100 VICENZA (VI) – rappresentata e difesa dall'Avv.
SEBASTIANO FABIO appellata
CONCLUSIONI
Per gli appellati e : “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni Parte_1 Parte_2
contraria istanza ed eccezione rigettata e premesse le pronunce e declaratorie tutte del caso;
in accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma della sentenza a verbale n.
1788/2023 pubblicata in data 20/7/2023 del Tribunale di Genova resa nel procedimento R.G.
3819/2020; riproposte espressamente tutte le domande ed eccezioni non accolte nella
1 sentenza di primo grado;
in via preliminare, ricorrendo i presupposti di legge, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo per i motivi dedotti nel presente atto;
in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie dedotte nella Seconda memoria istruttoria
(paragrafo IV.C) ossia: a) CTU tecnica sui quesiti formulati dai conchiudenti;
b) due istanze di esibizione di documenti;
previo rigetto di tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate perchè inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
in accoglimento del presente appello, dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
accertare e dichiarare che la convenuta opposta non ha diritto al pagamento delle somme Controparte_1
ingiunte e rigettare le domande proposte dalla stessa perché non provate e infondate in fatto e in diritto;
nel denegato caso di accoglimento anche parziale delle avverse domande, determinare l'ammontare dovuto dai conchiudenti per capitale e interessi, sulla base delle risultanze istruttorie, rigettando ogni ulteriore e diversa pretesa ex adverso formulata.
Con vittoria di compensi e spese dei due gradi del giudizio.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o diverse ex adverso proposte”.
Per l'appellata “In via preliminare: Controparte_1
-Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
Nel merito:
- rigettarsi l'appello promosso dai sig.ri e respingersi le domande attoree in quanto Pt_1
infondate per i motivi di fatto e di diritto di cui in narrativa del presente atto e confermarsi la sentenza di primo grado n. 1788/2023 pubblicata in data 20/7/2023 dal Tribunale di Genova,
R.G. 3819/2020, notificata in data 02.08.2023 da parte di e per l'effetto Controparte_1
accogliere le seguenti domande così come già articolate in primo grado:
- rigettarsi, per tutte le ragioni di cui in atti, tutte le domande avversarie in quanto inveritiere in fatto ed infondate in diritto e, per l'effetto, confermarsi, nei limiti di cui sopra, il decreto ingiuntivo n. 255/2020 ING. – 132/2020 R.G. Tribunale di Genova;
- previo accertamento delle ragioni di credito dedotte in atti, e previa dichiarazione di inammissibilità delle domande avversarie dirette a opporre in compensazione asseriti addebiti illegittimi sui rapporti dedotti in giudizio per le ragioni esposte in narrativa, condannarsi i signori (CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) al pagamento a favore di della somma di Euro C.F._2 Controparte_1
2 2.714.393,75 oltre agli interessi moratori contrattualmente previsti sulla somma capitale dal
10.06.2014 al saldo effettivo, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
- con vittoria di spese, compensi di causa, di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 1788/2023 del 20/07/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da e Parte_1
, quali fideiussori del nei confronti di Parte_2 Parte_3 [...]
al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti a Controparte_1
seguito del mancato pagamento della somma di euro 2.714.393,75 euro, pari alle rate non solute del contratto di mutuo ipotecario stipulato tra e Parte_3 Controparte_2
Il Tribunale, con sentenza parziale n. 1229/2022, respingeva l'eccezione di presunta competenza del Tribunale delle Imprese e rigettava tutte le doglianze proposte dagli opponenti in relazione al rapporto fideiussorio;
quindi, con sentenza definitiva n. 1788/2023, così decideva: «RIGETTA l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato nella motivazione, che dichiara provvisoriamente esecutivo. CONDANNA gli opponenti in solido tra loro a rimborsare alla controparte le spese di lite, che liquida in 49.336,00 euro per compensi, oltre accessori di legge».
Avverso tale decisione, proponevano appello dinanzi a questa Corte e Parte_1
, chiedendo, con atto notificato in data 25/09/2023, anche la sospensione Parte_2
della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Con comparsa si costituiva la quale instava per il rigetto sia Controparte_1 dell'appello che dell'istanza ex art. 283 c.p.c..
Con ordinanza in data 16/01/2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione per insussistenza dei “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”, respingendo altresì la richiesta di CTU contabile.
Il Collegio, quindi, ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 351 c.p.c., rinviava la causa all'udienza collegiale del 19/06/2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali. All'esito di tale udienza, la Corte invitava le parti alla definizione transattiva della lite.
All'udienza del 19/03/2025, preso atto dell'impossibilità di chiudere il giudizio con un accordo transattivo ed esaminata la documentazione prodotta da entrambe le parti relativa alla situazione debitoria del il Collegio riservava la decisione. Parte_3
3 MOTIVI DELLA DECISIONE AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È FONDATO/INFONDATO/PARZIALMENTE
FONDATO E DEVE ESSERE RIGETTATO/ACCOLTO, NEI LIMITI INFRA SPECIFICATI.
1) PRIMO E SECONDO MOTIVO DI APPELLO: OMESSO ACCERTAMENTO DELLA
ESTINZIONE PARZIALE DEL DEBITO PER PAGAMENTI PARZIALI;
OMESSA REVOCA
DEL DECRETO INGIUNTIVO
A) PRIMO MOTIVO - Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha così statuito: “Sulla base di tale orientamento la società opposta difetta pertanto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attrici che devono quindi essere respinte anche perché ex art. 1945 c.c. i fideiussori possono far valere le sole eccezioni del debitore.
A tale rigetto consegue: - la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- l'addebito solidale a carico degli opponenti delle spese della lite …”, sostenendo che: i) nel ricorso per ingiunzione ha chiesto il CP_1 pagamento dell'importo capitale di € 2.714.393,75 oltre “agli interessi moratori come contrattualmente pattuiti (art. 4) da calcolarsi dal 1076/2014 al saldo effettivo”; quindi in atto di precetto ha intimato il pagamento dell'importo capitale di € 2.714.393,75, interessi dal
10/6/2014 al 10/3/2020 (data del precetto) per € 66.9121,66, oltre alle spese legali liquidate;
ii) come già evidenziato in atto di citazione, controparte aveva incassato dal fallimento della debitrice ER : € 28.321,76 (primo riparto 17/7/2016; prod. 24) ed € 31.533,30 Pt_3
(secondo riparto 8/6/2018; prod. 25) e così per un totale di € 59.855,06; iii) , (la CP_3
quale già in fase stragiudiziale trattava la posizione degli esponenti quale procuratrice di
), prima dell'avvio del giudizio aveva dichiarato di avere “ottenuti ad oggi riparti CP_1 dal fallimento per complessivi € 177.776,50”, come risulta dalla mail inviata dalla medesima il 23/11/2019 (cfr.prod. 10.c); iv) a fronte della eccezione sollevata dagli esponenti, in comparsa di risposta 16/6/2020 (pag. 17) ha dichiarato che “la all'esito CP_1 CP_2 degli incassi provenienti dal per l'importo rispettivamente di euro Parte_4
28.321,76 (doc. 17) ed euro 32.365,36 (doc. 18) e dell'incasso ricevuto dal Parte_5
(garante di ) per euro 117.089,45 (doc. 19 pag. 3) imputava in
[...] Parte_3 applicazione dell'art. 1194 c.c. tali somme (per un totale di euro 177.776,57) alla quota interessi;
v) che, in sintesi: il credito della banca è di euro 2.714.393,745 oltre interessi moratori contrattualmente pattuiti sulla somma capitale dal 10/6/2014 (data del passaggio a sofferenza, cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) al saldo”, tuttavia, come sopra detto, nel ricorso per ingiunzione, così come nel precetto notificato non ha dato atto dei pagamenti CP_1 ricevuti, né ha detratto l'importo incassato;
vi) dopo l'emissione della sentenza non definitiva,
4 nelle “Note autorizzate per l'udienza del 28/9/2022” (doc. m) gli esponenti hanno comunicato che aveva incassato dal debitore € 62.783,10 a seguito CP_1 Parte_3 del Terzo riparto del 18/2/2021 e € 640.201,28 a seguito del Quarto riparto in data 31/5/2022
(cfr. prodd. 35, 36, 37); vii) , a verbale della successiva udienza del 12/10/2022 CP_1 si è limitata a dedurre che “quanto percepito dal è stato imputato agli interessi Parte_3 che decorrono anche per i fideiussori dopo la dichiarazione di fallimento”; viii) a ulteriore conferma di quanto sopra esposto si produce (all. IV) ) la “Presentazione di progetto di riparto parziale” dell'8/8/2023 redatta dal Curatore del , nel quale si Parte_3
attesta (in sintesi) che ciascuno dei riparti [primo riparto 15/7/2016, secondo riparto
8/6/2018, terzo riparto 12/2/2021, quarto riparto 27/5/2022] è stato “ regolarmente corrisposto ai creditori”; inoltre si precisa che con l'importo ancora disponibile si può procedere a un ulteriore pagamento dei creditori ipotecari ossia per “ Controparte_1 euro 53.059,38”; ix) quindi (con pagamenti ricevuti sia prima del deposito del CP_1
ricorso per ingiunzione che durante il giudizio di opposizione) ha già incassato complessivamente € 880.760,95, ingentissima somma che – a fronte di una domanda di pagamento di € 2.714.393,75, per capitale e di € 66.9121,66 per interessi dal 10/6/2014 al
10/3/2020 (data del precetto) – rappresenta quasi un terzo del dovuto;
incasserà inoltre ulteriori € 53.059,38; x) che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento anche parziale intervenuto nel corso del giudizio impone la revoca del decreto ingiuntivo e l'emissione di una sentenza che sostituendosi al decreto pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto (Cass. n. 10229/2002 e successive conformi) e ovviamente a maggior ragione la revoca si impone allorché il pagamento sia intervenuto addirittura prima del deposito del ricorso per ingiunzione;
xi) che l'esame di tale eccezione è stata omesso;
xii) la carenza di legittimazione passiva della cessionaria CP_1
esaminata dal Tribunale riguarda le eccezioni che il debitore (e fideiussore) avrebbe
[...]
potuto opporre al cedente (e poi al cessionario), non certo le eccezioni relative al rapporto diretto cessionari/fideiussore.
B) SECONDO MOTIVO - Gli appellanti impugnano il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui ilGiudice, nell'ambito del giudizio di opposizione, accertata l'estinzione parziale del debito, avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo ed emettere una sentenza nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito, se dovuto e nella misura accertata nel giudizio.
2) TERZO E QUARTO MOTIVO DI APPELLO: ERRATA VALUTAZIONE DEL QUANTUM
DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO
5 2A) TERZO MOTIVO - Gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte Il Giudice di primo grado ha statuito che “- l'estratto conto con l'importo del debito è ritenuto sufficiente per quantificarne l'ammontarne nelle operazioni di cartolarizzazione, quale è quella in esame, in assenza come in questa fattispecie di contestazioni specifiche (v. Cass n.
20626/21). – la sola contestazione quantitativa rinvenibile nell'opposizione concerne infatti il minor ammontare del credito accettato nella procedura fallimentare della Parte_3
che però costituisce notoriamente una quantificazione non avente alcuna valenza al
[...] di fuori di tale procedimento” (pag. 2): di qui la conferma del decreto ingiuntivo opposto per l'importo capitale di € 2.714.393,75”, sostenendo che: i) come già eccepito in primo grado, il documento prodotto sub 4) da e denominato “estratto conto al 9/6/2014 (che è CP_1
stato posto a fondamento del ricorso per ingiunzione e che si deposita per comodità di lettura: all. V) non è un estratto conto ex art. 50 TUB (ossia un documento con l'indicazione analitica dei movimenti che portano, come risultato finale, al saldo;
nel caso di specie avrebbe dovuto contenere l'indicazione dei movimenti di tutte le rate incassate), ma è un mero saldaconto, che contiene solo l'espressione numerica del saldo (a debito nel nostro caso) che scaturisce dal conto (Cass. S.U. n. 6707/1994); ii) che, secondo la Cassazione, solo un dettagliato estratto conto possiede i requisiti di completezza tali da consentire al cliente una contestazione delle risultanze del documento, mentre un mero saldaconto è inidoneo a costituire prova per la concessione del decreto ingiuntivo (Cass. 13542/2017;
12935/2017; 12936/2017), per cui il documento prodotto da non è in grado di CP_1
supportare la domanda, né in fase monitoria né, a maggior ragione, nella fase di opposizione, nella quale la creditrice – attrice in senso sostanziale- ha l'onere di CP_1
fornire la prova del quantum della pretesa;
prova che non è stata data;
iii) In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, gli esponenti in fase di opposizione (cfr. atto di citazione § III.3, pag. 16) hanno formulato contestazioni specifiche in ordine al quantum della domanda: infatti gli esponenti hanno evidenziato quanto segue;
iv) il mutuo aveva un valore di € 3.100.000 da restituire in 30 rate (quindici anni) da versare entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno;
al contratto di mutuo è allegato un 'piano di ammortamento' (cfr. prod. 2) nella quale è indicata per ogni scadenza la quota capitale di ogni rata e quindi il debito residuo per capitale;
all'art. 2 del contratto (prod. 1) è indicata la modalità di calcolo dell'interesse per ogni scadenza;
v) , ha versato 8 rate e Parte_3 un importo aggiuntivo di € 52.000 al fine di ridurre una ipoteca su un bene (cfr. prod. 21: quietanze e un estratto conto nel quale l'importo di € 52.000, versato il 4/7/2012 è indicato come 'rimborso finanziamento); vi) in quietanza è indicato distintamente l'importo del
6 capitale e quello dell'interesse, per cui il capitale pagato, sommando gli importi è pari a euro
64.168,28 + 66.153,97 + 68.201,10 + 70.311,59 + 72.487,38 + 74.730,50+52.000 = €
468.052,83; vii) se dall'importo totale del capitale dovuto alla si detrae il capitale CP_2 pagato (3.100.0000- 468.052,83 =) si arriva all'importo di € 2.631.947,18 e non a €
2.714.393,75, come richiesto nel ricorso per ingiunzione, per cui con il ricorso CP_1
per ingiunzione ha chiesto ai fideiussori un importo non dovuto (in quanto già versato) pari a € 82.446,57; viii) in atto di citazione, a riprova della fondatezza della propria eccezione, gli esponenti hanno fatto presente che la stessa la “ a suo Controparte_4
tempo ha depositato istanza di ammissione al passivo del proprio Parte_3 per tale somma, oltre interessi, ed è stata ammessa (prodd. 22 e 23)” (pag. 16 citazione); ix) quindi gli esponenti non hanno fatto riferimento al decreto di ammissione al passivo come erroneamente ritenuto dal Giudice di primo grado, bensì alla domanda di ammissione al passivo (prod. 22) datata 8/9/2014, che è un documento (redatto tre mesi dopo al c.d.
“estratto conto” di cui si è detto) sottoscritto dal creditore e avente valenza confessoria;
x) in tale domanda fa istanza di ammissione al fallimento, dichiarando rinunciare CP_1
alla domanda di ammissione presentata il 14/7/2014 per euro 2.839.093,49 e chiede di essere ammessa al passivo “in privilegio ipotecario a) euro 2.631.947,18, capitale residuo mutuo di credito fondiario di cui sopra, al 30/6/2021 (euro 2.683.947,18), già al netto di euro
52.000 quale rimborso parziale del 4/7/2012; b) euro 152.156,21 per interessi…”; xi) risulta quindi da quanto sopra esposto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, - attrice in senso sostanziale - non ha fornito la prova dell'ammontare del CP_1
credito nella misura richiesta nel ricorso per ingiunzione;
è stata invece fornita la prova documentale da parte degli esponenti che il quantum debeatur è minore della domanda ex adverso formulata.
2B) QUARTO MOTIVO - Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice, nell'ambito del giudizio di opposizione accertato l'esatto ammontare del debito, avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo ed emettere una sentenza nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito, se dovuto e nella misura accertata nel giudizio.
IL PRIMO, SECONDO, TERZO E QUARTO MOTIVO DI APPELLO DEVONO ESSERE
ESAMINATI CONGIUNTAMENTE AL SESTO.
3) QUINTO MOTIVO: ERRATO ACCOGLIMENTO DELL'ECCEZIONE DI DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE PASSIVA. – Gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado, dopo avere esaminato la questione della quantificazione del
7 credito, come descritto al punto precedente, esamina una ulteriore questione: “Si deve perciò applicare alle eccezioni residue (presunta erroneità dei conteggi per il periodo di preammortamento e degli interessi anche con riferimento ad anatocismo e usura),
l'insegnamento della Cassazione che in due pronunce ravvicinate ha ritenutole legittimate passive a rispondere di domande ed eccezioni relative la credito originario solo le società cedenti … Sulla base di tale orientamento al società opposta difetta pertanto di legittimazione passiva in ordine a tali doglianze attrici, che devono quindi essere respinte” sostenendo che: i) il problema della legittimazione passiva della società cessionaria o, meglio, della titolarità del rapporto obbligatorio controverso dal lato passivo si pone allorché il debitore ceduto si oppone alle pretese della cessionaria con eccezioni o domande riconvenzionali, finalizzate a accertare l'esistenza di un controcredito, da portare in compensazione con quello della società cessionaria;
ii) sotto questo profilo, un orientamento giurisprudenziale maggioritario aveva ritenuto che in forza del contratto di cessione di crediti in blocco la cessionaria acquisti dalla società cedente la titolarità di tutti i crediti e succeda a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già nella titolarità del cedente: tale principio è desunto da alcune pronunce di legittimità relative alla cessione di azienda bancaria di cui all'art. 58 TUB;
iii) la Cassazione ha infatti più volte chiarito che la norma di cui all'art. 58 del TUB “prevedendo il trasferimento delle passività al soggetto cessionario della azienda bancaria e non la semplice aggiunta della responsabilità di questo ultimo a quella del cedente, deroga alla norma codicistica di cui all'art. 2560 comma 2 c.c., sulla quale dunque prevale in virtù del principio di specialità. Quindi, dal semplice fatto della cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dal comma 2 del ricordato art. 58, deriva il trasferimento al cessionario dei debiti e crediti della cedente compresi nella cessione” (cfr. Cass n. 18258/2014; n. 12194/2012; n. 22199/2010; n.
10653/2010; ex pluribus: Trib. Milano n. 336/2016; Trib Pavia n. 1408/2016; Trib Catania n.
3549/2019); iv) Il Giudice di primo grado, invece, richiama la sentenza n. 21843/2019 e l'ordinanza m-.13735/22 della Cassazione (quest'ultima recepisce i principi della prima sentenza), uniche due sentenze che si pongono in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato;
si sostiene infatti che con la cartolarizzazione si avrebbe la cessione del credito e non del contratto, per cui vi sarebbe l'impossibilità per il ceduto di opporre in compensazione controcrediti da essi vantati verso il cedente, se non abbiano i requisiti della compensazione legale;
vi) tuttavia alle sentenze sopra citate si contrappone, come detto, un orientamento più che consolidato, sia della Suprema Corte che dei Tribunali di merito;
vii) peraltro il principio desunto dalle due sentenze sopra ricordate dal Giudice di
8 primo grado, non appare applicabile nella presente vertenza;
viii) una operazione di cartolarizzazione si inserisce nelle operazioni di cessione del credito che si realizzano senza il consenso del debitore ceduto: la posizione del ceduto è tale proprio perché tradizionalmente è stato affermato che per esso è indifferente a chi pagare;
ix) questa affermazione però porta con sé un corollario ossia che la cessione del credito non possa peggiorare la posizione del debitore ceduto;
vii) non esistono nell'ambito della cessione del credito norme del codice civile che disciplinano le eccezioni opponibili dal debitore al cessionario, come ben noto al filone giurisprudenziale meno recente sopra ricordato;
x) in tal senso è stato ritenuto che “A seguito della cessione del credito, il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili la cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi e estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica e alla sua conoscenza di fatto”
(ex pluribus Cass. n. 575/2001; n. 8373/2009); xi) quella sulla cartolarizzazione è una legge speciale che contiene una previsione ad hoc per cui “non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data” (art. 4 II comma L. n.
130/1999); xii) la Suprema Corte nella sentenza n. 21843/2019 ex adverso invocata pare annoverare anche i crediti per eventuali indebiti tra quelli sorti posteriormente perché essi troverebbero la loro fonte in un accertamento compiuto all'esito di un giudizio ordinario di cognizione;
xiii) molte questioni sfociano in nullità contrattuali, abbiano esse ad oggetto l'intero contratto o singole clausole;
ed è pacifico che la nullità è solo accertata dal provvedimento del Giudice e tale provvedimento che avrà efficacia dichiarativa ed ex tunc, dunque retroattiva;
xiv) nella presente vertenza, per l'appunto, gli esponenti hanno eccepito non solo la nullità delle fideiussioni, ma anche (cfr. all'atto di citazione § III.2, pag. 11, nonché al punto seguente) la illegittimità della modifica della clausola relativa al tasso di preammortamento e usura;
xiv) ma allora un controcredito di un debitore ceduto fondato su una nullità contrattuale non può dirsi “sorto” solo successivamente all'accertamento giudiziale e quindi alla cessione: per cui ove il ceduto oppone alla società cessionaria eccezioni o controcrediti fondati su nullità contrattuali la sua domanda non può essere respinta sulla base delle argomentazioni di cui alle citate dal Giudice di primo grado;
xv) la
Suprema Corte nella citata sentenza n. 21843/2019 ammette che gli investitori sono comunque soggetti al “rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano
9 incassati – perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o la limite perché già estinti anche per compensazione”; xvi) quindi, se la cessione ha per oggetto un credito inesistente, l'investitore deve sottostare al relativo rischio;
xvii) per comprendere quando un credito sia inesistente, occorre far riferimento all'art. 1266 c.c. che prevede che in caso di cessione pro soluto a titolo oneroso il cedente debba garantire l'esistenza del credito al momento della cessione;
xviii) la giurisprudenza e la dottrina ritengono inesistente anche il credito ceduto derivante da titolo nullo: “Il credito è inesistente quando lo stesso non appartiene al cedente bensì ad altro soggetto, ovvero qualora il titolo su cui dovrebbe fondarsi è inesistente ovvero presenta una causa di nullità, o ancora qualora il credito, esistente prima della cessione, risulta estinto per una causa sopravvenuta quando si perfeziona la cessione” (da ultimo Trib Viterbo 2178/2019 in banca dati Pluris, oltre a giurisprudenza consolidata: Cass n. 9428/1987); xix) se dunque i titolari di strumenti finanziari sono soggetti al rischio di inesistenza del credito ceduto, se il credito ceduto è inesistente, quindi fondato su titoli nulli e la nullità retroagisce, allora il cessionario del credito può essere destinatario di domande di accertamento negativo da parte del debitore ceduto;
xx) anche sotto tale profilo pertanto se il ceduto oppone alla società veicolo eccezioni o controcrediti fondati sull'esistenza di nullità contrattuali (come nel caso in esame), la sua domanda non potrà essere respinta sulla base delle argomentazioni di cui alla sentenza n.
21843/2019; xxi) la norma di cui all'art. 4 L. n. 130/1999 sopra riportata stabilisce che non è possibile opporre in compensazione alla Società cessionaria i crediti del ceduto verso il cedente successivi alla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione sulla
Gazzetta ufficiale: ma nella fattispecie per cui è causa le poste oggetto di accertamento
(relativo al rapporto di mutuo che si è chiuso nel 2014) sono tutte antecedenti alla cessione e comunque riguardano un ricalcolo contabile del saldo del rapporto oggetto di cessione e non controcrediti di altra natura.
Sulla scorta di tali argomentazioni, gli appellanti insistono come di seguito.
E) Sulla «Erroneità dei conteggi effettuati dalla nella fase iniziale del rapporto CP_2
(periodo di preammortamento)», gli appellanti sostengono che: i) a) In data 19/3/2008 è stato sottoscritto dalla Società ER Milano un mutuo per € 3,1 milioni di euro per l'acquisto di un complesso immobiliare;
per l'operazione la ha utilizzato due conti correnti (cfr. CP_2
prodd. da 12 a 20): - il conto corrente 13774.16 per il periodo di preammortamento (che quindi chiameremo quindi 'provvisorio'), aperto alla data di sottoscrizione del mutuo, con l'emissione dell'assegno circolare di € 3,1 milioni (utilizzato per l'acquisto del bene) e chiuso il 30/6/2008 con un giroconto del saldo sul conto di seguito indicato;
- il conto corrente
10 13791.91, aperto il 31/3/2008 con un versamento iniziale una tantum di € 40.000 da parte di , poi utilizzato per il pagamento delle rate del mutuo come si dirà; dall'analisi Parte_3
dei documenti contabili inerenti tali conti risultano addebitati importi non dovuti nella fase iniziale del rapporto;
b) il contratto di mutuo (prod. 1) stabilisce all'art. 1 che “dalla data nella quale sarà resa disponibile la somma mutuata… decorreranno sulla stessa gli interessi di preammortamento… fino al 31 dicembre o 30 giugno immediatamente successivo” (si ricorda che le rate a carico del mutuatario hanno scadenze 30/6 e 31/12 di ogni anno); all'art. 2 prevede un tasso di ammortamento nominale annuo del 6,189%; ora, l'importo di € 3,1 milioni è stato messo a disposizione il 19/3//2008 e la fine del periodo di preammortamento
è il 30/6/2008 (ai sensi dell'art. 1 sopra indicato), sicché sono da conteggiare 103 giorni. Il rateo giornaliero è pari a (€ 3.100.000: gg 366 x 6.189%=) € 524,20 e va moltiplicato per
103 giorni, per un totale di € 53.993,11 che è l'importo dovuto al 30/6/2008 per interessi per il periodo di preammortamento;
ha poi iniziato a versare le rate del mutuo (I Parte_3
rata versata il 31/12/2008); ii) la però un paio di mesi dopo la stipula del contratto di CP_2 mutuo, il 22/5/2008 ha inviato alla mutuataria una “Proposta di modifica unilaterale del contratto” (prod. 11), ai sensi dell'art. 118 TUB (D.Lsg 385/1993 come modificato dal D.L.
n. 2006/223), comunicando la variazione del tasso, aumentato al € 7,719 %, (in luogo del tasso del 6.189% pattuito in contratto) con decorrenza dal 20/3/2008 (e quindi retroattiva), senza fornire alcuna motivazione;
iii) sia la dottrina che le pronunce dell'Arbitro Bancario e
Finanziario hanno affermato l'inapplicabilità dell'art. 118 TUB ai contratti di mutuo e l'inefficacia delle successive modifiche degli interessi;
in caso di esercizio dello ius variandi da parte della la facoltà di recesso del mutuatario risulterebbe, infatti, priva di senso, CP_2
essendo egli comunque tenuto alla immediata restituzione del debito residuo;
iv) la modifica avrebbe dovuto essere supportata da un giustificato motivo e che il medesimo avrebbe dovuto essere esplicitato dalla nella sopra citata comunicazione di modifica CP_2 unilaterale, il che non è avvenuto;
v) dall'esame dei documenti contabili inviati dalla CP_2
(prodd. 12, 13, 14, 15) risultano addebitati i seguenti importi: - interessi di preammortamento calcolati al 7,719%, salvo l'ultimo importo al 30/6/2008, che è calcolato al 6,189% - commissione di massimo scoperto € 32.550 (poi stornata perché non dovuta, tuttavia su tale importo sono stati addebitati gli interessi, come si dirà) - management fee € 18.600 (non pattuita) - € 11.356 privo di giustificazione, con addebito il 17/6/2008
11 vi) quindi nel periodo sino al 30/6/2008 (di preammortamento), tramite addebiti sul conto
'provvisorio' (il cui saldo è stato poi girocontato sul conto finale) e anche con addebiti sul conto finale, sono stati addebitati gli importi di cui alla tabella: un totale di € 96.850,10, anziché l'importo corretto pari a € 53.993,11 come sopra indicato;
vii) vi è quindi uno scarto di un importo pari a circa € 42.000 euro, che è stato pagato da (la quale al Parte_3 momento dell'apertura del conto corrente definitivo ha versato alla un importo una CP_2 tantum di € 40.000) e incassato dalla ma che non era dovuto;
pertanto detto importo CP_2 andrà detratto dall'ammontare oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
F) Su «Anatocismo e usura» Gli appellanti sostengono che: i) dagli estratti conto prodotti
(sopra citati sub 12, 13) risulta che sul conto corrente 'provvisorio' 12774.16 sono indicate le entrate e uscite del periodo iniziale (rate di preammortamento, spese ecc); ii) il risultato o, per meglio dire, il debito, di tali operazioni è confluito sul conto corrente 'definitivo'
13791.91 nel corso del primo e secondo trimestre del 2008, come risulta dagli estratti conto di tale conto corrente (prodd 16 e 17); iii) quindi su tali importi a debito la ha CP_2
addebitato gli interessi al tasso del 14,65%; ebbene: (i) gli interessi sono calcolati sugli addebiti per preammortamento (quindi sono interessi su interessi) ossia interessi anatocistici, non dovuti;
(ii) gli interessi sono stati calcolati sulla commissione massimo scoperto di € 32.550, prima imputata e poi stornata dalla Banca perché non dovuta;
(iii) inoltre, il tasso applicato del 14,65 è un tasso 'usuraio” ai sensi dell'art. 2 della Ln. 108/1996, come si desume dai Comunicati della Banca di Italia (prod. 18); iii) analogamente come si evince dagli estratti conti (prodd. 19 e 20), anche per il periodo successivo (terzo e quarto
12 trimestre del 2008), la ha erroneamente effettuato i calcoli con modalità analoghe a CP_2
quelle illustrate, con conseguente addebito di importi non dovuti sul conto corrente
'definitivo' 13791.91, sicché per quanto sopra esposto, sono stati addebitati € 1.347,14 di interessi anatocistici e ad un tasso usurario ed € 1.065 su commissione di massimo scoperto, non dovuti.
LA CORTE OSSERVA.
I) Tutte le questioni nelle quali insistono gli appellanti sono esclusivamente attinenti al rapporto tra la Banca cedente e la mutuataria, alla quale ovviamente è del tutto estranea la cessionaria.
II) Al riguardo, è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: “I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la società cessionaria non era passivamente legittimata in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto intrattenuto con il cedente)” (Cass. Sez. 3, 02/05/2022, n.
13735, Rv. 664640 - 01).
III) Il motivo è quindi infondato e va respinto, con conseguente conferma del rigetto di tutte le questioni sulle quali insistono gli appellanti.
4) SESTO MOTIVO: ERRATO RICONOSCIMENTO DI INTERESSI – Il motivo è così formulato: «Con il ricorso per ingiunzione la ha chiesto il pagamento della “somma di CP_2
€ 2.714.393,75 oltre interessi moratori contrattualmente pattuiti (art. 4 cfr. doc. 2) dal calcolarsi dal 10/6/2014 al saldo effettivo”; le somme azionate “risultano dall'estratto conto certificato (doc. 4)” alla data del 9/6/2014, secondo quanto ex adverso sostenuto. Per arrivare all'importo capitale, nel suddetto “estratto conto” (cfr. all. V) vengono sommate tre rate di mutuo (con scadenza 31/12/12, 30/3/2012 e 31/12/2013) rimaste insolute, per un totale di € 323.602,41. Dette rate, come è noto comprendono una quota di capitale (come indicato nel Piano di ammortamento già citato;
prod. 2) e una quota di interessi. L'art. 4 del contratto di mutuo (prod. 1) per il caso di ritardo, prevede la maturazione di interessi di mora nella misura del “2,050 in più del tasso contrattualmente pattuito”. Quindi per l'importo sopra indicato pari alle tre rate scadute, avrebbe dovuto essere prima detratta la somma
13 corrispondente agli interessi contrattuali e quindi calcolati sul solo capitale gli interessi moratori;
diversamente si calcolerebbero interessi su interessi. Pertanto anche sotto tale profilo il decreto ingiuntivo, che ha accolto la richiesta in punto interessi formulata dal ricorrente nel ricorso, avrebbe dovuto essere revocato e il Giudice di primo grado avrebbe dovuto depurare dalle tre rate indicate l'importo degli interessi e sul capitale così ottenuto riconoscere gli interessi moratori»
LA CORTE DI SEGUITO ESAMINA CONGIUNTAMENTE IL PRIMO, SECONDO, TERZO,
QUARTO E SESTO MOTIVO DI APPELLO OSSERVANDO QUANTO SEGUE.
I) Al di là della formale contestazione in ordine alla prova dei fatti costitutivi di credito, gli appellanti, in tutte le loro difese, riconoscono l'avvenuta erogazione del mutuo fondiario de quo, ed in effetti contestano solo la quantificazione che ne è stata fatta in sede di ricorso per ingiunzione per tre ordini di ragioni di seguito esaminate.
II) La diversa quantificazione del credito sarebbe stata effettuata in sede di insinuazione al passivo del fallimento del debitore principale rispetto a quella effettuata in sede di ricorso per ingiunzione – All'istanza di insinuazione al passivo era allegato il seguente conteggio
(doc. 22 appellante)
Al ricorso per decreto ingiuntivo era allegato il seguente conteggio nel documento descritto quale certificato ex art. 50 TUB
14 Laddove è del tutto evidente che la differenza tra i due conteggi, sulla quale insistono gli appellanti dipende essenzialemente dal fatto che l'insinuazione al passivo è presentata con riferimento al credito maturato al 30/6/2012, mentre il certificato prodotto in allegato al ricorso monitorio, teneva conte delle tre rate di mutuo successivamente scadute.
III) Quanto all'altra questione sollevata dagli appellanti, vale a dire il non avere il ricorrente in sede monitoria tenuto conto di pagamenti medio tempore ricevuti dal fallimento del debitore principale, la stessa è superata a seguito dei conteggi depositati dalla difesa della banca, su sollecitazione di questa Corte, e del contradditorio sul punto sviluppatosi con l'appellante. IV) Lo stesso vale per i pagamenti intervenuti successivamente e nel corso del presente giudizio, sino alla data odierna. Pagamenti vari che gli appellanti sostengono essere tali da aver determinato l'abbattimento – in parte – della quota capitale del debito e che la Banca appellata ritiene invece essere stati interamente imputati al pagamento degli interessi.
V) Quanto alla questione dell'anatocismo sulle tre rate di mutuo scadute successivamente al 30/6/2012, è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: “Con l'entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (cosiddetto t.u.b.), secondo il quale qualsiasi ente bancario può esercitare operazioni di credito fondiario la cui provvista non è più fornita attraverso il sistema delle cartelle fondiarie, la struttura di tale forma di finanziamento ha perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni della sottrazione al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., rinvenibili nel carattere pubblicistico dell'attività svolta dai soggetti finanziatori (essenzialmente istituti di diritto pubblico) e nella stretta connessione tra operazioni di impiego e operazioni di provvista, atteso che gli interessi corrisposti dai terzi mutuatari non costituivano il godimento di un capitale fornito dalla banca, ma il mezzo per consentire alla stessa di far fronte all'eguale importo di interessi passivi dovuto ai portatori delle cartelle fondiarie (i quali, acquistandole, andavano a costituire la provvista per l'erogazione dei mutui). Ne consegue che l'avvenuta trasformazione del credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di
15 primo grado su immobili, comporta l'applicazione delle limitazioni di cui al citato art. 1283 cod. civ. e che il mancato pagamento di una rata di mutuo non determina più l'obbligo (prima normativamente previsto) di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte rappresentata dagli interessi corrispettivi, dovendosi altresì escludere la vigenza di un uso normativo contrario”. (Cass. Sez. 1, 22/05/2014, n. 11400, Rv. 631434 - 01).
VI) Venendo ai conteggi che sono stati depositati dalla con note 30/7/2024 (allegato CP_2
B), dagli stessi risulta quanto segue:
Nell'allegato C) si riportano i dati di seguito riprodotti, con riferimento ai momenti di effettuazione dei pagamenti
Dalla lettura di tale tabella consegue:
16 i) che, pur tenendo conto dei pagamenti effettuati, sono maturati interessi moratori per un ammontare di € 997.042, a fronte di pagamenti eseguiti per un ammontare di € 944.476;
ii) che in tali conteggi i pagamenti vengoni via via scomputati dal capitale, contrariamente alla allegazione sin qui sostenuta dalla cessionaria circa l'imputazione dei pagamenti intervenuti agli interessi essi ex art. 1194 c.p.c., in misura tale che il capitale non risulta intaccato;
del che la Corte non può che prendere atto;
iii) che alla data del 31/3/2024, secondo tali conteggi, il credito della Banca viene quantificato in € 1.777.186,22, per capitale (comprensivo in realtà dell'importo di € 89.041,12 per quota interessi delle tre rate di cui sopra come vedremo infra) e € 997.042,80 per interessi.
VII) A fronte di tali conteggi, nella memoria 20/10/2024, gli appellanti continuano a insistere che il debito residuo capitale ammontava a € 2.631.947,18, sulla base peraltro delle stesse argomentazioni di cui ai motivi di appello che sono stati disattesi.
VIII) Con riferimento specifico ai conteggi, gli appellanti insistono che «Il decreto ingiuntivo opposto di cui si discute è stato emesso in data 28/1/2020. Come risulta dal suddetto Parte allegato C, in tale data aveva già ricevuto in pagamento da la somma di CP_1
euro 177.924,29; ma controparte non ha dichiarato tale pagamento e il decreto ingiuntivo è stato chiesto da per un importo maggiore di quello dovuto pari a € 2.714.393,75» CP_1
senza tenere conto che, in base al conteggio, i pagamenti ricevuti sino al momento del ricorso monitorio erano stati imputati integralmente agli interessi, che quel momento ammontavano a € 444.398 (secondo i conteggi della cessionaria di cui all'allegato C alla memoria 30/7/2024):
IX) Ugualmente, per i successivi pagamenti, gli appellanti si limitano a insistere che «Inoltre nel corso del giudizio sono stati incassati da ulteriori rilevanti importi per cui il CP_1
totale complessivo incassato da ammonta a euro 944.626,19». CP_1
X) In altre parole, gli appellanti non contestano la correttezza matematica dei conteggi, laddove vengono calcolati gli interessi moratori, ma si limitano genericamente a insistere sul fatto pacifico che sono stati effettuati i pagamenti, per cui si può dire che i conteggi relativi agli interessi moratori effettuati dalla banca .nell' allegato C alla memoria 30/7/2024 non sono contestati e sono quindi pacifici in causa, a parte quanto si dirà al punto che segue, per quanto attine agli interessi anatocistici.
XI) L'unico aspetto di concreta contestazione è il seguente: «il conteggio ex adverso proposto è errato anche per una ulteriore motivazione. Gli interessi moratori dal 10/6/2014 al 2024 sono stati calcolati sul “capitale” pari a euro 2.721.812,41. Dal raffronto di detto conteggio (allegato C) con la c.d. certificazione TUB al 9/6/2014 (allegato A di ) si CP_5
17 desume che il suddetto “capitale scaduto” pari a euro 2.721.812,41 è pari alla somma del
“residuo debito iniziale” di euro 2.398.210 con tre rate insolute a tale data per euro
323.602,41. Ora, è noto che le rate comprendono anche una quota di interessi: per cui controparte, calcolando interessi moratori su interessi, pretende il pagamento di interessi anatocistici. L'esponente deposita l'allegato n. 3 nel quale si evidenzia alla tabella 3 la quota degli interessi nelle tre rate e alla tabella 4 (partendo dal calcolo degli interessi proposto da controparte e contestato dagli esponenti come detto al punto precedente) la quota di interessi anatocistica».
XII) Peraltro, dal raffronto tra le tabelle allegate alle note 28/10/2024 di parte appellata e la ricostruzione contabile risulante dal conteggio della banca emerge:
i) che, in base alla tabella 3 allegata dagli appellanti alle citate note 28/10/2024, di seguito riprodotta, la quota interessi delle tre rate è pari a ii) che, in base alla tabella 4 allegata dagli appellanti alle citate note 28/10/2024, la quota degl interessi anacistici applicata sulla quota interessi delle rate è pari – al 31/3/2024 – a non ha contestato tali conteggi. CP_6
VI) tenuto conto di tali conteggi e della reciproca non contestazione della relativa correttezza, sotto il profilo matematico e anche per quanto attiene alla composizione delle tre rate scadute per capitale e interessi, dagli stessi si può desumere:
i) che il credito per quota capitale della Banca, di cui al decreto ingiuntivo opposto, deve essere decurato dell'importo di € 89.041,12 e quindi ridotto a € 2.632.771,29;
ii) che su tale importo, e su quelli in seguito via via decurati per effetto dei pagamenti intervenuti, sono stati applicati interessi anatocistici per l'ammontare indicato dagli appellanti 18 di € 37.355,09, importo che deve essere detratto dall'importo degli interessi moratori calcolato dalla Banca come sopra riportato, pari a € 997.042,80, che quindi deve essere ridotto a € 959.687,20 alla data del 31/3/2024;
iii) che il credito della a tale data del 31/3/2024 è dunque pari a (€ 1.777.186,22 - € CP_2
89.041,12 per quota interessi delle tre rate di cui sopra e quindi) € 1.688.144,10 per capitale e € 959.687,20 per interessi moratori (detratti gli intressi anatocistici indebitamente applicati sulla quota interessi delle tre rate scadute). iv) che dall'importo di € 1.688.144,10, per capitale deve essere detratto l'ultimo pagamento effettuato il 17/10/2024 – per l'ammontare di € 76.064,79 – cui si riferisce l'appellante con le note del 20/10/2024, come da bonifico allegato alle note:
e quindi l'importo dovuto a oggi è pari a:
- € 1.612.079,31 per capitale
- € 89.041,12 per quota interessi su tre rate scadute;
- interessi moratori pari a € 959.687,20 sino al 31/3/2024;
- interessi moratori sulla somma di € 1.688.144,10 dal 31/3/2024 al 17/10/2024;
- interessi moratori sulla somma di € 1.612.060,31 dal 17/10/2024 al saldo.
5) SETTIMO MOTIVO DI APPELLO: SPESE DELLA LITE- Il motivo è così formulato: « Con il decreto ingiuntivo gli esponenti sono stati condannati a pagare per spese legali € 9.194 per compenso e € 870 per esborsi, oltre accessori. Inoltre il Giudice di primo grado ha statuito “l'addebito solidale a carico degli opponenti della spese della lite della controparte quantificate secondo i- valori medi dello scaglione riferite all'importo del decreto”; ha condannato gli esponenti in solido a rimborsare a € 49.336,00 oltre accessori. CP_1
ha depositato il ricorso per ingiunzione per il pagamento di una somma in parte CP_1
non dovuta in quanto già percepita;
inoltre, nel corso del giudizio ha incassato CP_1
ulteriori rilevantissimi importi, sino ad arrivare da un terzo del credito;
sussistono già solo per tali profili i presupposti per una compensazione almeno parziale delle spese di primo grado. L'accoglimento dei motivi di appello sopra illustrati quindi comporterà la riforma della sentenza anche in punto spese»
LA CORTE OSSERVA.
19 L'accoglimento sia pur parziale dell'appello comparta la revisione della regolazione delle spese di lite.
6) SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE.
Con l'impugnazione, gli appellanti reiterano le istanze istruttorie già dedotte in primo grado e, in particolare, chiedono che venga disposta una CTU tecnico-contabile e che venga ordinata l'esibizione di tutta la documentazione bancaria in possesso di CP_1
attestante: i) le pattuizioni relative al mutuo e alle fideiussioni oggetto di causa, ii) le date e gli importi dei pagamenti effettuati dalla società fallita a estinzione parziale del proprio debito. – La decisione sui motivi di appello comporta il rigetto delle istanze istruttorie.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA PARZIALE FONDATEZZA, L'APPELLO DEVE
ESSERE ACCOLTO, ENTRO I LIMITI SOPRA SPECIFICATI.
L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., pertanto, considerando il limitato accoglimento delle ragioni degli appellanti, che resta comunque soccombenti in misura preponderante, devono essere compensate nella misura del 10% le spese di entrambi i gradi di giudizio e della fase monitoria, ponendo il residuo 90% a carico della parte appellate, liquidato come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal DM 147/22, si possano i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Valore della causa: da € 2.000.001 a € 4.000.000
PROCEDIMENTI MONITORIO
Fase unica, valore medio: € 9.654,00 riduzione del 10 % su € 9.654,00 per la compensazione € -965,40
Compenso al netto delle riduzioni € 8.688,60
PRIMO GRADO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 7.786,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 5.136,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 22.872,00
20 Fase decisionale, valore medio: € 13.542,00
Compenso tabellare (valori medi) € 49.336,00
Riduzione del 10 % su € 49.336,00 per la compensazione € -4.933,60
Compenso al netto delle riduzioni € 44.402,40
SECONDO GRADO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 9.643,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 5.607,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 12.918,00
Fase decisionale, valore medio: € 16.033,00
Compenso tabellare (valori medi) € 44.201,00
Riduzione del 10 % su € 44.201,00 per la compensazione € -4.420,10
Compenso al netto delle riduzioni € 39.780,90
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Pt_1
e , in parziale riforma della sentenza pronunciata inter partes
[...] Parte_2
in data 20/07/2023 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica,
1) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
2) DICHIARA TENUTI E CONDANNA gli appellanti e Parte_1 Parte_2 in solido al pagamento in favore dell'appellata degli importi di Controparte_1
seguito specificati:
- € 1.612.079,31 per capitale
- € 89.041,12 per quota interessi su tre rate scadute;
- interessi moratori pari a € 959.687,20 sino al 31/3/2024;
- interessi moratori sulla somma di € 1.688.144,10 dal 31/3/2024 al 17/10/2024;
- interessi moratori sulla somma di € 1.612.060,31 dal 17/10/2024 al saldo.
2) Compensa tra le parti nella misura del 10% le spese dei due gradi di giudizio e della fase monitoria e condanna e , in solido, a rifondere, in favore Parte_1 Parte_2 della parte appellata, le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € € 44.402,40 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado;
in € 39.780,90
21 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello; oltre € 8.688,60 per la fase monitoria.
Genova, 26/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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