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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/10/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 643/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 643/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
29/05/1999, e (C.F. , nato a [...]_2 C.F._2
(Romania) il 30/08/1998, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Farese Katia, presso il cui studio in Termoli (CB) alla Traversa di Via Madonna delle Grazie n. 58, sono elettivamente domiciliati.
RICORRENTI
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI:
“I sig.ri e intendono ottenere sentenza di omologazione dei Parte_2 Parte_1 seguenti patti tra essi raggiunti: a. l'affidamento condiviso della loro figlia Persona_1 nata a [...] il [...]; b. la collocazione prevalente di presso la madre, signora Per_1
; c. l'assegnazione della casa familiare condotta in locazione dalla Parte_1 Pt_1 sita a Cupello in via Istonia n. 29, alla medesima, dove continuerà a vivere con la figlia
; d. il terrà con sé la figlia durante i turni di lavoro della non Per_1 Pt_2 Pt_1 coincidenti con i propri turni lavorativi, salvo impegni irrinunciabili e, comunque, potrà tenere con sé la bimba, anche con pernottamento, ogni volta che lo vorrà previo accordo con la di almeno un giorno. Quando i turni lavorativi saranno coincidenti, la bimba Pt_1 starà presso i nonni materni, signori e , residenti a [...]; e. l'obbligo del signor di versare alla signora Parte_2 Parte_1
, entro il 27 di ogni mese, un assegno mensile per la contribuzione al mantenimento
[...] della figlia di euro 500,00 sul conto corrente intrattenuto dalla stessa c/o la banca “Intesa
San Paolo” numero 100000005959, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
f. l'importo dell'assegno di contribuzione al mantenimento di , posto in capo al sarà di euro 250,00 Per_1 Pt_2 se la bimba si tratterrà da quest'ultimo per 15 giorni consecutivi;
g. l'assegno unico universale sarà attribuito alla signora;
h. la partecipazione paritaria degli Parte_1 istanti alle spese straordinarie, consistenti in esborsi necessari ed utili per la minore e che si aggiungono l'assegno mensile di contribuzione al mantenimento della bimba posta in capo al padre, e cioè: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: - spese scolastiche di assistenza: iscrizioni e rette di scuole private, gite e viaggi di istruzione Ehi organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo scuola;
- Ehi spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica(musica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale dello strumento, disegno, pittura) corsi di informatica;
acquisto di pc o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Ehi spese medico- sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, Ehi spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia, cure termali;
- spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione
: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulle terapie con specialista privato. riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore divergente, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque non oltre 7 giorni. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”. PARERE DEL P.M.: esprime parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 28/07/2025, e Parte_1
– premesso: 1) di aver intrattenuto una relazione affettiva e di aver Parte_2 convissuto dal 2021 al 2025; 2) che dalla loro unione, ormai terminata, è nata la figlia
, riconosciuta da entrambi i genitori;
3) che ormai ha Per_1 Parte_2
lasciato la casa familiare trasferendosi altrove - hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare i provvedimenti ex art. 337 ter c.c. relativi alla minore, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale ha espresso il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato il ricorso, la causa è stata rimessa in decisione.
Ritiene il collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite, sia con riferimento all'affidamento della figlia minore (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali), sia con riferimento al suo mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle concrete esigenze della minore stessa. Non sussistendo, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico e ritenendo le condizioni concordate, come testé evidenziato, rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore, sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle specie di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO delle condizioni di affidamento collocamento e mantenimento della figlia minore concordate dalle parti e sopra riportate;
Persona_1 COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 25/10/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi