CASS
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2025, n. 16987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16987 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EL CH, nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell'art.131-bis cod. proc pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 1322 del 19/03/2024 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a CH EL per il reato ex art. 385 cod. pen. descritto nel capo di imputazione. 2. Nello ricorso presentato dal difensore di EL si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce per violazione di legge nel disconoscere la particolate tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. trascurando Penale Sent. Sez. 6 Num. 16987 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 26/03/2025 la breve durata dell'allontanamento dell'imputato dalla abitazione in cui era collocato agli arresti domiciliari. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione nell'applicare la recidiva, con giudizio di equivalenza alle circostanze attenuanti generiche, sul mero presupposto della esistenza di precedenti penali, ma senza una valida motivazione circa la pericolosità sociale di EL. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nel primo grado di giudizio, il Tribunale ha determinato la pena nel minimo edittale e ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva con una riduzione della pena nella massima estensione, evidenziando, al riguardo, il positivo atteggiamento processuale e «il comportamento complessivo dell'EL, il quale — contattato dalla sorella — è ritornato a casa dopo pochissimi minuti». Invece, la Corte di appello ha motivato la esclusione della particolare tenuità del fatto — oggetto del primo motivo di appello — osservando che l'imputato si è allontanato dalla abitazione in cui stava agli arresti domiciliari «senza alcuna valida ragione». Tuttavia, così argomentando, la Corte di appello si è limitata a rilevare la condizione costitutiva del reato di evasione, mentre — va ribadito — nel giudizio concernente l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., devono utilizzarsi i criteri indicati dall'art. 133, comma primo, cod. pen., anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, bastando l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022„ Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044). 2. Pertanto, il primo motivo di ricorso risulta fondato e questa conclusione priva di rilevanza attuale il secondo motivo di ricorso. Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell'art. 131-bis cod. proc pen. con rinvio per nuovo giudizio sul 1, punto. N. —
P.Q.M.
2 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze Così deciso 26/03/2025.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell'art.131-bis cod. proc pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 1322 del 19/03/2024 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a CH EL per il reato ex art. 385 cod. pen. descritto nel capo di imputazione. 2. Nello ricorso presentato dal difensore di EL si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce per violazione di legge nel disconoscere la particolate tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. trascurando Penale Sent. Sez. 6 Num. 16987 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 26/03/2025 la breve durata dell'allontanamento dell'imputato dalla abitazione in cui era collocato agli arresti domiciliari. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione nell'applicare la recidiva, con giudizio di equivalenza alle circostanze attenuanti generiche, sul mero presupposto della esistenza di precedenti penali, ma senza una valida motivazione circa la pericolosità sociale di EL. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nel primo grado di giudizio, il Tribunale ha determinato la pena nel minimo edittale e ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva con una riduzione della pena nella massima estensione, evidenziando, al riguardo, il positivo atteggiamento processuale e «il comportamento complessivo dell'EL, il quale — contattato dalla sorella — è ritornato a casa dopo pochissimi minuti». Invece, la Corte di appello ha motivato la esclusione della particolare tenuità del fatto — oggetto del primo motivo di appello — osservando che l'imputato si è allontanato dalla abitazione in cui stava agli arresti domiciliari «senza alcuna valida ragione». Tuttavia, così argomentando, la Corte di appello si è limitata a rilevare la condizione costitutiva del reato di evasione, mentre — va ribadito — nel giudizio concernente l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., devono utilizzarsi i criteri indicati dall'art. 133, comma primo, cod. pen., anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, bastando l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022„ Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044). 2. Pertanto, il primo motivo di ricorso risulta fondato e questa conclusione priva di rilevanza attuale il secondo motivo di ricorso. Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell'art. 131-bis cod. proc pen. con rinvio per nuovo giudizio sul 1, punto. N. —
P.Q.M.
2 Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze Così deciso 26/03/2025.