Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00080/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00400/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2021, proposto dai sig.ri ES CU, CO GL, VI NN SO, LE NT AR, AT CO, CE ND, AT EO, BE TI, CE EM, EO SO, EN AC, DI NN, OD LO, ZI AR, ES CH, CO IT, NO AL, AL RÀ, NN NE, ES RO, BE CC, PE IB, CO LD, ES AR, TA OF, OL NG, NT AL, rappresentati e difesi dall'avv. Egidio Lizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.; Ministero della Difesa e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
Risarcimento del danno per mancata istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.
per l'accertamento:
- dell’illegittimità del comportamento omissivo assunto dalle resistenti Amministrazioni in ordine alla attivazione e conclusione delle procedure per l’istituzione della previdenza complementare in loro favore;
- del diritto al risarcimento del danno patito in conseguenza del contegno omissivo.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 26.07.2021 e depositato in pari data, corredato da corposa documentazione, i ricorrenti, trasferiti a decorrere dall’1 gennaio 2017 dal Corpo Forestale dello Stato all’Arma dei Carabinieri, ruolo forestale, la cui sede di servizio rientra della circoscrizione territoriale di questo Tribunale, quale premessa fattuale, hanno dedotto le seguenti circostanze di fatto:
- essi matureranno il diritto alla pensione secondo quanto previsto dalla legge n. 335 del 1995, valevole, anche per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, così come per il personale del pubblico impiego cd. contrattualizzato (non avendo maturato, alla data di entrata in vigore della legge in parola, un’anzianità contributiva superiore a 18 anni ovvero essendo stati assunti in epoca successiva all’entrata in vigore della stessa);
- il calcolo del trattamento pensionistico avverrà, quindi, con il sistema cd. contributivo (basato sull’ammontare dei contributi versati dal lavoratore) in sostituzione del precedente sistema retributivo (parametrato all’anzianità contributiva ed alla retribuzione percepita negli ultimi anni di vita lavorativa), con consistente diminuzione del rapporto tra la rata di pensione e l’ultimo stipendio percepito durante l’attività lavorativa;
- a differenza di quanto previsto per il cd. pubblico impiego contrattualizzato di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, tale forma di previsione complementare, originariamente prevista dal D.lgs. n. 124/1993 e, allo stato, disciplinata dal D.lgs. n. 252/2005, non stata ancora istituita avuto riguardo al personale militare ed alle Forze di polizia di Stato, con conseguente disparità di trattamento rispetto al cd. pubblico impiego contrattualizzato.
2. Premesso quanto sopra, mediante l’articolazione dei motivi di diritto appresso sintetizzati, i ricorrenti ha sostenuto di avere dunque diritto ovvero di essere titolari comunque di un interesse pretensivo a veder istituita la previdenza complementare integrativa, sin dal momento in cui la legge disponeva l’obbligo di avvio delle procedure intese alla sua realizzazione (o, quantomeno, dal compimento di un tempo ragionevole entro cui le relative procedure avrebbero dovuto concludersi), siccome migliorativa della propria posizione (pag. 5 ult. cv. 6 del ricorso). La mancata istituzione di siffatta forma di previdenza e, quindi, il comportamento inadempiente dell’amministrazione di appartenenza (pag. 9, III cv. del ricorso) avrebbe determinato, a carico dei ricorrenti, un danno ingiusto costituito, innanzitutto, dalla mancata alimentazione del fondo per la quota parte gravante sull’Amministrazione sin dal momento in cui i fondi avrebbero dovuto essere istituiti (somma che avrebbe dovuto essere posta a beneficio dunque degli esponenti e della quale essi avrebbero goduto - ivi compreso il rendimento - a fine carriera lavorativa). Una ulteriore voce di danno deriverebbe dall’impossibilità di avere un risparmio in termini di tassazione IRPEF sulla quota parte di versamento al fondo gravante sul dipendente ed, infine, dal pregiudizio economico conseguente alla mancata possibilità di destinare al fondo l’integralità o quota parte del trattamento di fine rapporto o del trattamento di fine servizio, conseguendone un rendimento.
3. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “ I. Violazione degli articoli 97 della Costituzione, 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, 7, comma 1, del decreto legislativo n. 195 del 1995, 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, 67 del D.P.R. n. 254 del 1999, 3, comma 2, del d.lgs. 252 del 2005 e 2 della legge n. 241 del 1990”, alla luce anche dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 218 del 2019 in materia di previdenza complementare.
- “ II. Violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU. Violazione dell’art. 12 della Carta sociale europea riveduta letto in connessione con l’art.”E” della medesima Carta ”, giacché il comportamento delle Amministrazioni intimate determinerebbe un danno e una discriminazione tra i lavoratori del comparto sicurezza e difesa e il rimanente pubblico impiego.
4. In sede di conclusioni, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di:
a) accertare e dichiarare l’illegittimità del comportamento omissivo assunto dalle resistenti Amministrazioni in ordine alla attivazione e conclusione delle procedure per l’istituzione della previdenza complementare in loro favore,
e per l’effetto
b) condannare le resistenti Amministrazioni, in solido tra di loro o nella quota percentuale a ciascuno spettante, a risarcire il danno subito dai ricorrenti nella misura di legge e pari a:
a) l’equivalente economico della quota parte delle contribuzioni al fondo di previdenza complementare che si sarebbe dovuto istituire e gravante sull’Amministrazione, sin dal momento in cui avrebbe dovuto essere istituito e fino al soddisfo, ivi compreso il rendimento del 2,5%; b) l’equivalente economico del risparmio in termini di tassazione IRPEF che si sarebbe avuto sulla quota parte di versamento al fondo gravante sul dipendente nei limiti di legge; c) l’equivalente della rivalutazione del 2,5% annuo del trattamento di fine servizio che sarebbe stato destinato al fondo; ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà riconosciuta come dovuta anche a mezzo di Consulenza tecnica di parte o disponenda Consulenza tecnica d’ufficio, oltre rivalutazione monetaria, maggior danno ed interessi come per legge, dal dì del dovuto al soddisfo.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, inizialmente costituti con atto di stile, in sede di memoria conclusiva del 6.12.2025, preliminarmente, hanno eccepito, innanzitutto, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.
Ciò nella misura in cui i Ministeri in questione non avrebbero alcuna competenza in ordine all’avvio delle procedure di negoziazione e concertazione - di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione pubblica - né alla loro conclusione né tantomeno in ordine alla correlata domanda risarcitoria del danno.
L’instaurazione della previdenza complementare sarebbe, infatti, subordinata ad una complessa procedura plurilaterale, involgente il coinvolgimento tanto della parte sindacale che dalla controparte pubblica.
5.1 Sempre in via preliminare, la difesa erariale ha ulteriormente eccepito l’inammissibilità del ricorso per interesse a ricorrere e legittimazione ad agire. Secondo quanto previsto dagli artt. 26, comma 20, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 3, comma 2, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, l’attivazione della previdenza complementare - da realizzarsi mediante l’approvazione di un atto avente natura normativa, come tale destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego - sarebbe, infatti, riservata alla concertazione/contrattazione. Gli odierni ricorrenti sarebbero, quindi, portatori di un interesse soltanto indiretto in relazione all’effettiva entrata in vigore del nuovo regime previdenziale, in quanto potenziali destinatari delle misure da adottarsi all’esito del procedimento di concertazione di cui si lamenta la mancata attuazione. Siffatta pretesa carenza di interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile all’avvio e alla conclusione dei procedimenti negoziali in capo ai dipendenti pubblici che ne sono destinatari ridonderebbe in termini di carenza di interesse ad agire in chiave risarcitoria, non potendosi configurare una concreta fattispecie di danno risarcibile in favore dei soggetti a cui è negata tutela, in sede giurisdizionale, del cd. “bene della vita” in forma specifica (l’attivazione della previdenza complementare di tipo negoziale).
5.2 Nel merito, la difesa erariale ha contestato la fondatezza del gravame mediante articolate deduzioni difensive.
6. Con memoria conclusiva del 16.12.2025, i ricorrenti, nel ribadire le censure poste a base del gravame, hanno rappresentato come il reclamo n. 213/2022, proposto innanzi al Comitato europeo per i diritti sociali (nell’ambito del quale, avuto riguardo alla normativa sopra richiamata, è stata denunciata la violazione dell’art. 12 della Carta sociale europea e dell’art. E, consacranti il diritto alla sicurezza sociale ed il principio di non discriminazione) sia stato recentemente definito da parte dell’organo internazionale.
Più precisamente, il Comitato europeo per i diritti sociali, con la decisione del 10.09.2025 trasmessa al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il successivo 3 novembre, (cfr. documento all. 9 alla memoria conclusiva) avrebbe statuito che:
- nonostante la riforma legislativa italiana in materia pensionistica, il Governo, che non ha istituito regimi pensionistici complementari per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia Militare e non ha neppure dimostrato di aver adottato tutte le misure possibili per istituire e concludere con successo una procedura di dialogo sindacale ivi prevista;
- anche per l’assenza di eventuali meccanismi compensativi, questi lavoratori hanno sperimentato svantaggi economici, consistenti nella mancanza di contributi del datore di lavoro a tali fondi, nella perdita di benefici fiscali connessi ai versamenti propri a tali fondi e nell’impossibilità di trasferire a tali fondi i diritti di fine servizio. Ciò ha compromesso e compromette la loro protezione sociale, contrariamente all’oggetto ed allo scopo dell’articolo 12 §3, che mira al miglioramento continuo dei sistemi di sicurezza sociale;
- sebbene, la Carta sociale europea non imponga un modello comune né voglia, in qualche modo, armonizzare la legislazione in materia di sicurezza sociale, ha come obiettivo quello di garantire standard minimi comuni. E gli Stati parti non sono certo esentati dall’obbligo previsto dall’articolo 12 §3 di migliorare progressivamente il livello e l’efficacia della protezione della sicurezza sociale.
Perciò, per essere coerente con i requisiti della Carta, il primo pilastro del sistema pensionistico pubblico, tipicamente strutturato su base pay-as-you go (PAYG) e fondato sui principi di solidarietà e uguaglianza, deve continuare a garantire prestazioni adeguate;
- qualsiasi riforma che comporti livelli di prestazioni inferiori allo standard di adeguatezza, senza misure compensative o giustificazioni efficaci, costituisce una regressione contraria all’oggetto e allo scopo del mandato di miglioramento continuo della Carta;
- anche se il Governo sostiene di non poter istituire unilateralmente tali schemi, a causa della necessità di negoziati preventivi con i sindacati, come previsto dalla Legge n. 448/1998 e dal Decreto n. 252/2005, gli Stati non possono invocare la complessità giuridica o amministrativa nazionale per giustificare la mancata attuazione dei diritti sanciti dalla Carta. Il fatto che esista un meccanismo di consultazione a livello nazionale non esonera lo Stato dalla responsabilità di garantire che si svolgano negoziati efficaci e tempestivi e che si raggiungano risultati. Di conseguenza, requisiti, quali quelli delle trattative preventive con i sindacati ai sensi della legge n. 448/1998 e del decreto n. 252/2005, non possono essere utilizzati dal Governo per giustificare ritardi o inazioni nell’attuazione dei diritti garantiti dalla Carta. Lo Stato ha, dunque, l’obbligo di adottare le misure necessarie per garantire che i regimi pensionistici compensativi siano applicati in modo coerente con gli obiettivi ed il carattere vincolante della Carta;
- sono trascorsi tre decenni dalla riforma del 1995 e non è stato istituito alcun fondo pensione complementare efficace per le categorie de quibus. Questo ritardo prolungato equivale a inerzia, assolutamente incompatibile con l’obbligo di miglioramento progressivo imposto dall’articolo 12 §3 della Carta;
- la mancata attuazione da parte dell’Italia di fondi pensione complementari per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia Militare ha portato, oggettivamente, al deterioramento dei livelli di protezione sociale di cui alla Carta. E neppure il ricorso del Governo italiano a vincoli giuridici e requisiti negoziali può servire da giustificazione ai sensi del diritto internazionale;
- è chiara, manifesta ed inconfutabile la violazione dell’articolo 12§3 della Carta;
- è, altresì, chiara, manifesta ed inconfutabile la violazione dell’articolo E della Carta: il principio di uguaglianza e non discriminazione nel godimento dei diritti sociali richiede che gruppi comparabili di lavoratori ricevano un trattamento comparabile, a meno che non esista una giustificazione oggettiva e ragionevole. L’articolo E della Carta vieta non solo la discriminazione diretta, ma anche tutte le forme di discriminazione indiretta che possono sorgere non tenendo debitamente e positivamente conto di tutte le differenze rilevanti o non adottando misure adeguate al fine di garantire che i diritti ed i vantaggi collettivi, aperti a tutti, siano realmente accessibili a tutti. Perciò, una disparità di trattamento non è giustificabile ai sensi dell’articolo E, se non persegue uno scopo legittimo, o se non esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito;
- l’esclusione del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia Militare (perfettamente destinatario della riforma pensionistica) dall’accesso a meccanismi pensionistici complementari, pur riservato ad altre categorie comparabili di dipendenti del settore pubblico, è la conseguenza illegittima di una ingiustificata inerzia dello Stato italiano. Dunque, la differenza di trattamento, evidentemente basata esclusivamente sul loro status di appartenenti alle Forze Armate ovvero alle Forze di Polizia Militare, si traduce in una posizione meno favorevole per questa categoria di lavoratori senza uno scopo legittimo e senza una ragionevole giustificazione. Quindi, è conclamata la violazione dell’articolo E, letto in combinato disposto con l’articolo 12 §3 della Carta, a causa della disparità di trattamento ingiustificata e sproporzionata basata esclusivamente sullo status professionale ” (così da pag. 4 a pag. 7 della memoria conclusiva del 16.12.2025).
6.1 Parte ricorrente, quindi, facendo leva sull’ordinamento della Corte Costituzionale secondo cui le norme della Carta sociale europea presentano spiccati elementi di specificità rispetto ai normali accordi internazionali che la collegano alla CEDU, (Corte Costituzionale, con sent. n. 120/2018, sentenza n. 194/2018), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 26, c. 20, l. n. 448 del 1998, 1 e ss. del d.lgs. n. 195/1995 e 67 del DPR n. 254 del 1999, art. 3, c. 2, del D.lgs. n. 252 del 2005, in raffronto all’art. 117 Cost. ed al parametro interposto costituito dagli articoli 12, par. 3 ed E della Carta sociale europea.
7. In occasione dell’udienza straordinaria di smaltimento del 15 gennaio 2026, il procuratore di parte ricorrente ha insistito in ricorso e nella prospettata questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento. La difesa erariale, nel riportarsi alle eccezioni in atti, ha replicato oralmente, eccependo altresì il difetto di giurisdizione, atteso che la domanda risarcitoria dovrebbe essere intesa indipendentemente dalla domanda di accertamento dell'inerzia delle Amministrazioni, in assenza di giurisdizione esclusiva, trattandosi di un diritto al risarcimento che non attiene al rapporto di servizio dei ricorrenti.
8. La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Ed invero, la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio (cd. petitum sostanziale ) si indentifica nella pretesa dei ricorrenti, quali dipendenti in servizio presso l’Arma dei Carabinieri, ruolo forestale, a che la pubblica amministrazione-datrice di lavoro risarcisca loro i danni asseritamente patiti quale conseguenza, immediata e diretta, dell’inadempimento rispetto all’asserito obbligo, sulla stessa incombente, di attivare le procedure di negoziazione e di concertazione previste dall'art. 26, comma 20, della legge n. 448/1998 per l'istituzione di forme pensionistiche complementari per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
La posizione giuridica de qua attiene, quindi, proprio al rapporto di servizio dei ricorrenti, attratto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo quanto previsto dall’art. 63 comma 4 D.lgs. n. 165/2021.
Ciò in coerenza con l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui « La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione-contrattazione, ai sensi delle disposizioni della l. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 20 e d.lg. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 3, comma 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo all'inadempimento di prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziale e strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già a materia riguardante un trattamento pensionistico a carico dello Stato, sicché la relativa controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei conti” (così Cassazione civile sez. un., 20/10/2020, n. 22807).
10. Sempre in via preliminare - ma pregiudiziale, dal punto di vista logico-giuridico, rispetto all’eccepita carenza di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - deve essere scrutinata l’assorbente eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva.
11. Tale eccezione deve ritenersi fondata, in coerenza con il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza in controversie analoghe alla presente.
Sul punto, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., si rinvia alla pronuncia di questa Sezione, n. 250 del 28/03/2024 secondo cui « i dipendenti pubblici destinatari dell'attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione finalizzata all’attuazione della previdenza complementare sono titolari di un interesse del tutto indiretto e riflesso, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all’avvio e conclusione dei procedimenti negoziali in questione, appartenenti in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (per quanto attiene alle Forze di Polizia ad ordinamento civile) e ai Comitati centrali di rappresentanza, quali organismi esponenziali d’interessi collettivi (per quanto attiene alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze Armate), chiamati entrambi a partecipare ai predetti procedimenti negoziali (in tal senso si v., tra le tante, TAR Lombardia, Milano, sent. n. 174 del 2022 e i precedenti ivi citati)” (così T.A.R. Liguria, I, 10 23/01/2024, n. 49).
Le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 20.10.2020, n. 22807, hanno chiarito come l’attivazione della previdenza complementare che ha trovato compiuta disciplina nel D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 - quale “secondo pilastro” del sistema pensionistico, il cui scopo è quello di aggiungersi alla previdenza obbligatoria con l’obiettivo di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, "più elevati livelli di copertura previdenziali"- «è materia riservata alla concertazione-contrattazione, ai sensi delle disposizioni della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 20 e D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 3, comma 2» e, come tale, è sottratta alla disponibilità dei singoli lavoratori.
Così recita, infatti, il comma 20 dell’art. 26 L. n. 448/98:
«Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, […] l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995».
Ed ancora, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 D.lgs. n. 252/2005: «Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni».
La cd. previdenza completare è, quindi, facoltativa – per come evincibile dall’utilizzo della locuzione “possono essere istituite” - e non anche doverosa, e la relativa attivazione è affidata a procedure di negoziazione e di concertazione a cui sono estranei i singoli lavoratori i quali, per l’effetto, non hanno autonomo titolo per dolersi, neanche sotto il profilo risarcitorio, della mancata realizzazione della stessa» (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28.03.2024, n. 250).
12. Né può assumere rilevanza, anche ai fini della proposta questione di legittimità costituzionale della normativa vigente in materia, la decisione (depositata, in lingua inglese, in data 16.12.2025) con cui il Comitato europeo dei diritti sociali sul reclamo n. 213/2022 avrebbe affermato la violazione degli art. 12§3 e 12§3 in combinato con l’art. E della Carta sociale europea da parte dello Stato italiano per non aver dato attuazione alle norme istitutive di un fondo di previdenza complementare in favore dei lavoratori dipendenti del Comparto sicurezza.
13. Sul punto, ritiene il Collegio di dover rinviare, sempre ai sensi dell’art. 74 c.p.a., a quel condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui, siffatta questione:
«-“potrebbe tutt'al più condurre esclusivamente, nel caso in cui il Consiglio dei Ministri dovesse accogliere il rapporto del predetto Comitato e dunque ravvisare nei confronti dello Stato italiano profili di non soddisfacente attuazione della Carta sociale europea, all'adozione di una mera raccomandazione non vincolante allo Stato di adottare delle specifiche misure conformi alla Carta (secondo la procedura dei reclami collettivi prevista dal Protocollo Addizionale alla Carta del 1995, art. 9, comma 1)”;
- potrebbe determinare “una raccomandazione non vincolante a che lo Stato de futuro adotti misure di adeguamento alla Carta sociale europea”;
- “non può in tutta evidenza esplicare alcun effetto diretto rilevante sulla decisione della causa in trattazione” (TAR Emilia Romagna, I, 24.12.2024, nn. 975 e 978; TAR Lombardia, Brescia, I, 14 marzo 2025, n. 214; cfr., altresì, TAR Molise, 18 marzo 2025, n. 85).
E, ancora, “il procedimento di reclamo, innanzi al Comitato europeo dei diritti sociali, attivato dall'Associazione sindacale militari Asso.Mil nei confronti dello Stato italiano, non esplica alcun effetto sul presente giudizio risarcitorio, incardinato da singoli militari dipendenti del Ministero della Difesa, in quanto la valutazione sulla sussistenza delle condizioni dell'azione per agire in via risarcitoria, tra le quali la legittimazione a ricorrere, prescinde del tutto dall'esito del predetto reclamo (concernente la lamentata violazione dell'art. 12 della Carta sociale europea)” (così T.A.R. Milano Lombardia sez. IV, 09/01/2026, n. 108).
14. In conclusione, il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione ad agire.
15. Le spese di lite, avuto riguardo alla peculiarità della res controversa , possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, ai sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA LL, Presidente, Estensore
CO Gaglioti, Primo Referendario
Guido Gabriele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA LL |
IL SEGRETARIO