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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/11/2025, n. 8618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8618 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in persona della dott.ssa
Daniela Ammendola, alla scadenza del termine per il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter dell'udienza di discussione del 29.10.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 28736/2024 del ruolo generale previdenza, avente ad oggetto: ANF
T R A
rappresentata e difesa dall'avv.to Palomba Stefano in virtù di Parte_1 procura alle liti in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Elberti Mauro CP_1
Resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2024 la ricorrente in epigrafe premetteva: di essere titolare di pensione ai superstiti cat. SO n. 29247251 con decorrenza 01/03/2021; che con provvedimento del
25/09/2023 la sede riconosceva all'istante, a seguito di presentazione domanda n. CP_1
2111962400020 del 06/05/23, gli Assegni per il Nucleo Familiare per coniuge inabile su pensione ai superstiti con decorrenza dal 01/06/2023 e non dal 01/03/2021; che ella è affetta da depressione ansiosa in trattamento farmacologico, osteoporosi in paziente con esiti di K mammario sx sottoposto a intervento chirurgico chemioterapia e radioterapia, patologie che la rendono inabile al proficuo lavoro;
che avverso tale decisione l'istante, per il tramite del Patronato , proponeva, in data CP_2
26/06/24, regolare ricorso ampiamente motivato al Comitato Provinciale in cui si chiedeva la liquidazione degli Assegni per il Nucleo Familiare per coniuge inabile dalla data di decorrenza della pensione, fornendo la prova dei requisiti: reddituale (mod. ANF-DIP) e sanitario (decreto ASL e/o
Mod. SS3) richiesti per il diritto agli A.N.F.; che l'istante rientra nell'ipotesi normativizzata n.153/88 secondo la quale il nucleo familiare è composto dal richiedente, il coniuge e i figli, e, qualora uno di essi si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
che nonostante siano trascorsi i termini di legge il predetto
Comitato non ha emesso alcuna decisione.
Tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: a) dichiarare che l'istante ha diritto agli
A.N.F. per coniuge inabile al proficuo lavoro. b) dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento degli A.N.F. con decorrenza dalla domanda amministrativa nei limiti del quinquennio precedente la domanda amministrativa, e, nello specifico, dal 01/03/2021 oltre gli interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' eccependo la decadenza ex CP_1 art. 47 DPR 639/70 e nel merito l'infondatezza della domanda per tutti i motivi diffusamente illustrati in memoria.
All'udienza di discussione del 29.10.2025 la causa veniva trattata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. e scaduto il termine per il deposito di note è stata decisa con sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Il ricorso è inammissibile.
Il thema decidendum attiene al riconoscimento del diritto ad ottenere la prestazione dell'assegno al nucleo familiare a titolo di integrazione rispetto a quanto già liquidato dall' , avendo richiesto il CP_1 pagamento della suddetta prestazione a decorrere dalla data di titolarità della pensione ai superstiti
(1.3.2021) e non dal mese successivo a quello della domanda amministrativa del 6.5.2023 come erogata.
Ai fini della soluzione della controversia, giova richiamare l'art. 47 Dpr 639/70 secondo cui:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del CP_1 termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
l' è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o CP_1 ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini.
È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”
Ebbene, il comma da ultimo citato contiene una disposizione dal cui tenore letterale emerge che il termine decadenziale annuale, entro il quale esperire l'azione giudiziaria, decorre dalla data di riconoscimento parziale della prestazione o dal relativo pagamento.
Considerato che, nel caso di specie, la liquidazione degli Anf richiesti, secondo quanto emergente dagli atti di causa (cfr. allegato in memoria ), è avvenuta in misura parziale in data 2.11.2023, CP_1 il termine decadenziale annuale predetto risulta certamente spirato alla data di deposito del ricorso (27.12.2024).
Alla luce delle considerazioni sopra espresse la domanda è inammissibile.
Quanto alle spese processuali, va disposta l'esenzione dal pagamento nei confronti della parte soccombente, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Napoli il 23.11.2025
IL GL
Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in persona della dott.ssa
Daniela Ammendola, alla scadenza del termine per il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter dell'udienza di discussione del 29.10.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 28736/2024 del ruolo generale previdenza, avente ad oggetto: ANF
T R A
rappresentata e difesa dall'avv.to Palomba Stefano in virtù di Parte_1 procura alle liti in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Elberti Mauro CP_1
Resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2024 la ricorrente in epigrafe premetteva: di essere titolare di pensione ai superstiti cat. SO n. 29247251 con decorrenza 01/03/2021; che con provvedimento del
25/09/2023 la sede riconosceva all'istante, a seguito di presentazione domanda n. CP_1
2111962400020 del 06/05/23, gli Assegni per il Nucleo Familiare per coniuge inabile su pensione ai superstiti con decorrenza dal 01/06/2023 e non dal 01/03/2021; che ella è affetta da depressione ansiosa in trattamento farmacologico, osteoporosi in paziente con esiti di K mammario sx sottoposto a intervento chirurgico chemioterapia e radioterapia, patologie che la rendono inabile al proficuo lavoro;
che avverso tale decisione l'istante, per il tramite del Patronato , proponeva, in data CP_2
26/06/24, regolare ricorso ampiamente motivato al Comitato Provinciale in cui si chiedeva la liquidazione degli Assegni per il Nucleo Familiare per coniuge inabile dalla data di decorrenza della pensione, fornendo la prova dei requisiti: reddituale (mod. ANF-DIP) e sanitario (decreto ASL e/o
Mod. SS3) richiesti per il diritto agli A.N.F.; che l'istante rientra nell'ipotesi normativizzata n.153/88 secondo la quale il nucleo familiare è composto dal richiedente, il coniuge e i figli, e, qualora uno di essi si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
che nonostante siano trascorsi i termini di legge il predetto
Comitato non ha emesso alcuna decisione.
Tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: a) dichiarare che l'istante ha diritto agli
A.N.F. per coniuge inabile al proficuo lavoro. b) dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento degli A.N.F. con decorrenza dalla domanda amministrativa nei limiti del quinquennio precedente la domanda amministrativa, e, nello specifico, dal 01/03/2021 oltre gli interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' eccependo la decadenza ex CP_1 art. 47 DPR 639/70 e nel merito l'infondatezza della domanda per tutti i motivi diffusamente illustrati in memoria.
All'udienza di discussione del 29.10.2025 la causa veniva trattata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. e scaduto il termine per il deposito di note è stata decisa con sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Il ricorso è inammissibile.
Il thema decidendum attiene al riconoscimento del diritto ad ottenere la prestazione dell'assegno al nucleo familiare a titolo di integrazione rispetto a quanto già liquidato dall' , avendo richiesto il CP_1 pagamento della suddetta prestazione a decorrere dalla data di titolarità della pensione ai superstiti
(1.3.2021) e non dal mese successivo a quello della domanda amministrativa del 6.5.2023 come erogata.
Ai fini della soluzione della controversia, giova richiamare l'art. 47 Dpr 639/70 secondo cui:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del CP_1 termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
l' è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o CP_1 ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini.
È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”
Ebbene, il comma da ultimo citato contiene una disposizione dal cui tenore letterale emerge che il termine decadenziale annuale, entro il quale esperire l'azione giudiziaria, decorre dalla data di riconoscimento parziale della prestazione o dal relativo pagamento.
Considerato che, nel caso di specie, la liquidazione degli Anf richiesti, secondo quanto emergente dagli atti di causa (cfr. allegato in memoria ), è avvenuta in misura parziale in data 2.11.2023, CP_1 il termine decadenziale annuale predetto risulta certamente spirato alla data di deposito del ricorso (27.12.2024).
Alla luce delle considerazioni sopra espresse la domanda è inammissibile.
Quanto alle spese processuali, va disposta l'esenzione dal pagamento nei confronti della parte soccombente, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Napoli il 23.11.2025
IL GL
Dott.ssa Daniela Ammendola