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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9159/2025 R.G., introdotta da
(CUBA, 10/06/1996), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. TRINCAS FABIOLA;
(CUBA, 30/04/1999), con il Parte_2
patrocinio dell'avv. TRINCAS FABIOLA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 27/10/2021 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di scioglimento del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza
dove meglio crede.
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia
assegno periodico o di mantenimento.
I coniugi rinunciano alla impugnazione della sentenza di omologazione
della separazione.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9159/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(CUBA, 10/06/1996) e Parte_1 Parte_2
(CUBA, 30/04/1999) relativamente al matrimonio contratto
[...] in Roma in data 27/10/2021, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Roma al n. 243, Parte I, Serie 26, Anno 2021, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice NI AN come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9159/2025 R.G., introdotta da
(CUBA, 10/06/1996), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. TRINCAS FABIOLA;
(CUBA, 30/04/1999), con il Parte_2
patrocinio dell'avv. TRINCAS FABIOLA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 27/10/2021 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di scioglimento del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza
dove meglio crede.
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia
assegno periodico o di mantenimento.
I coniugi rinunciano alla impugnazione della sentenza di omologazione
della separazione.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9159/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(CUBA, 10/06/1996) e Parte_1 Parte_2
(CUBA, 30/04/1999) relativamente al matrimonio contratto
[...] in Roma in data 27/10/2021, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Roma al n. 243, Parte I, Serie 26, Anno 2021, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice NI AN come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi