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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/09/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2034/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2034/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CASARI CINZIA CP_1 C.F._1
SI ET (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CASARI CINZIA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Il sig. si obbliga ad CP_1 effettuare il trasferimento della sua residenza;
2) I figli ed sono entrambi economicamente autosufficienti;
Persona_1 Per_2
pagina 1 di 2 3) I coniugi rinunciano a richiedere l'un l'altro un contributo al loro mantenimento, al quale provvederanno personalmente;
4) I coniugi dichiarano di aver gia' regolato ogni questione in essere tra di loro, e di non avere pertanto nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione, eccezion fatta per le obbligazioni assunte nel presente atto;
5) Le spese della presente procedura rimarranno a carico della moglie”.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 30/12/1995 e Persona_1 [...] in data 02/10/2000, entrambi maggiorenni ed autosufficienti;
Per_3
- rilevato che non vi sono interessi di prole minorenne da salvaguardare;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e SI ET nata a CP_1
MIRANDOLA (MO) il 21/02/1971 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 08/09/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1994 -
Atto n. 71 - Parte II Serie A
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2034/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CASARI CINZIA CP_1 C.F._1
SI ET (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CASARI CINZIA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Il sig. si obbliga ad CP_1 effettuare il trasferimento della sua residenza;
2) I figli ed sono entrambi economicamente autosufficienti;
Persona_1 Per_2
pagina 1 di 2 3) I coniugi rinunciano a richiedere l'un l'altro un contributo al loro mantenimento, al quale provvederanno personalmente;
4) I coniugi dichiarano di aver gia' regolato ogni questione in essere tra di loro, e di non avere pertanto nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione, eccezion fatta per le obbligazioni assunte nel presente atto;
5) Le spese della presente procedura rimarranno a carico della moglie”.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 30/12/1995 e Persona_1 [...] in data 02/10/2000, entrambi maggiorenni ed autosufficienti;
Per_3
- rilevato che non vi sono interessi di prole minorenne da salvaguardare;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e SI ET nata a CP_1
MIRANDOLA (MO) il 21/02/1971 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 08/09/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1994 -
Atto n. 71 - Parte II Serie A
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 2 di 2