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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3204 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1423/2025 c.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
BI EN Presidente
NA FE Consigliere relatore
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/2025 c.c. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.10.1971, residente in [...], piazza della Repubblica n. 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria De Vellis del Foro di Milano, presso il cui studio, sito in Milano
(MI), via Borgonuovo n. 14, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATO INCIDENTALE nei confronti di nata a [...] il Controparte_1
24.04.1975, (C.F. ), residente in [...]
21, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Simeone e Francesca Crespi del
Foro di Milano, presso il cui studio, sito in Milano, viale Bianca Maria n. 33, è elettivamente domiciliata
APPELLATA PRINCIPALE E APPELLANTE INCIDENTALE
CON L'INTERVENTO
1 - del Curatore Speciale DE minori (nato il [...]), e Persona_1
(nato il [...]), avv. Mariana Scotti con studio in Milano, Persona_2
via Cesare ST n. 1
- del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato avente ad
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
Provvedimento impugnato: sentenza Tribunale di Milano n. 1107/2025, pubblicata in data 20 marzo 2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER Parte_1
che la Corte d'Appello adita voglia, in parziale modifica della sentenza n. 1107/2025 pubblicata il 20/03/2025, emessa inter partes dal Tribunale di Milano in data 12 marzo 2025 e notificata in data 11 aprile 2025, e in particolare DE punti 3 ), 4), 5), rigettata ogni diversa domanda, di merito e istruttoria, così provvedere: I. NEL MERITO 1. rideterminare il contributo al mantenimento DE figli a carico del Signor nell'importo mensile non superiore Pt_1
a € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), ovvero nel diverso importo ri i giustizia, da corrispondersi alla madre collocataria, in via anticipata, entro il 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente indicato dalla RA , e ciò con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2023); CP_1 2. revocare l'obbligo del Signor di provvedere al pagamento delle spese condominiali ordinarie e di gestione Pt_1 ordinaria della casa di Viale 21, abitata dalla RA e dai figli, a far data dalla domanda CP_1
(aprile 2023);
3. accertare e dichiarare, per la violazione del dovere di leale collaborazione sancito dall'art. 473 -bis.18 c.p.c., da parte della RA , la sussistenza DE presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannare la CP_1 RA a risarcire al Signor tutti i danni subiti ex Controparte_1 Parte_1 art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
4. in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e compensi professionali, oltre accessori come per legge;
II. IN VIA ISTRUTTORIA previo rigetto di tutte le istanze istruttorie avversarie:
5. disporre integrazione della C.T.U. contabile-patrimoniale (anche con l'ausilio - laddove ritenuto necessario - di un Perito immobiliare) richiesta dal C.T.P. del ricorrente nelle osservazioni all'elaborato peritale del 13.5.2024 e dalla difesa all'udienza del 12 giugno 2024, previa acquisizione da parte del Perito d'Ufficio, anche tramite Pt_1 rogato azionale, della documentazione che la RA non ha prodotto, come rilevato dallo stesso CP_1
C.T.U. e in particolare:
- estratti conto dall'1.1.2020 al primo trimestre 2024 delle carte di credito Amex Carta Base gold n. 11002, Amex Carta Base platino n. 64004, Amex Carta base platino n. 62008 intestate alla RA;
CP_1
- estratti conto dall'1.1.2020 al primo trimestre 2024 DE conti correnti n. 23082265 29728693 presso JP MO AS NK intestati alla RA;
CP_1
- estratti conto dall'1.1.2020 al primo tri 4 del conto corrente n. 60005978 presso BP SU intestato alla RA;
CP_1
- estratt ll'1.10.2020 a oggi del conto corrente n. 5217 presso AN FI intestato alla RA;
- CP_1 documentazione attestante il valore della quota nella cooperativa immobiliare di EW York (Manhattan, Central Park South) di proprietà della RA;
CP_1
2 - la valorizzazione dell'immobile a EW York detenuto tramite partecipazione della RA nella società CP_1 cooperativa.
5-bis. in subordine al punto 7., chiamare il C.T.U. a chiarimenti in ordine agli accertamenti indicati nel quesito ma non eseguiti, come richiesto dal ricorrente all'udienza del 12 giugno 2024;
6. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA di produrre in giudizio le dichiarazioni DE redditi Controparte_1 degli ultimi tre anni, nonché copia degli estr rti bancari e finanziari - degli ultimi cinque anni - delle carte di credito, anche prepagate, a lei intestate e/o cointestate o comunque da lei utilizzate, in Italia e/o all'estero;
7. ordinare alla RA , ex art. 210 c.p.c., di depositare in giudizio copia del contratto di compravendita CP_1 dell'immobile sito a Cele zera), nonché del relativo contratto di mutuo ipotecario;
8. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA di produrre in giudizio copia degli Controparte_1 estratti conto DE rapporti bancari e finanzia rte di credito, anche prepagate, a lei intestate e/o cointestate o comunque da lei utilizzate, in Italia e/o all'estero e, in particolare, delle carte di credito individuate dal C.T.U. a seguito dell'interrogazione all'Agenzia delle Entrate:
- Amex Carta Base gold n. 11002;
- Amex Carta Base platino n. 64004;
- Amex Carta Base platino n. 62008;
9. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA di produrre, gli estratti conto degli ultimi tre anni (nello CP_1 specifico, dal 2021 a oggi) DE conti posseduti presso Istituti bancari esteri (in particolare, Svizzera e U.S.A.);
10. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA o, in subordine, alla compagnia assicurativa “ , CP_1 CP_2 la produzione in giudizio della polizza assicurativa e dell'atto di liquidazione;
11. accedere direttamente, oppure autorizzare ad accedere ex artt. 155 -quinquies disp. att. c.p.c. e 492 -bis c.p.c., l'Avv. Valeria De Vellis alla AN Dati dell'Anagrafe Tributaria (Archivio DE rapporti finanziari), ex art. 19 del D.L. n. 132/2014, al fine di rilevare tutte le operazioni di natura finanziaria eseguite dalla RA
[...]
, nata a [...], il [...], degli ultimi cinque anni;
Controparte_1 12. c.p.c., alle banche che risulteranno all'esito dell'interrogazione che precede, eventualmente anche a mezzo di rogatoria internazionale, oppure in subordine alla RA , la produzione in Controparte_1 giudizio della documentazione bancaria e degli estratti conto di tutti i dossier ti anziari e/o fondi patrimoniali o comunque di investimento e/o cassette di sicurezza e/o polizze di investimento e/o investimenti di qualsiasi natura di cui ella sia, o sia stata negli ultimi cinque anni, intestataria e/o cointestataria, in Italia e all'estero, o sui quali aveva delega a operare, dall'apertura di ogni singolo rapporto fino a oggi e quanto meno degli ultimi cinque anni, documentazione attestante le movimentazioni in entrata e in uscita, con particolare riguardo ai seguenti istituti di credito, nonché a quelli che verranno individuati all'esito dell'accesso all'Anagrafe Tributaria:
➢ AN FI, con particolare riguardo al conto corrente n. 5217; 7 Cont
➢ , con particolare riguardo al conto corrente n. 1751;
JP MO AS NK, con particolare riguardo ai conti correnti n. 230822659 e n. 362972 8693;
➢ BP SU (filiale di St. Moritz), con particolare riguardo ai conti correnti n. 23440; 0234440005105978; 0234440006000978;
➢ con particolare riguardo al conto corrente n. 000035366467 e al conto corrente n. 50547730001; CP_4
13. ordinare alla RA , ex art. 210 c.p.c., di produrre le visure delle società estere partecipate e i bilanci CP_1 delle stesse degli ultimi tre anni;
14. disporre, previa acquisizione della documentazione bancaria e societaria e di cui ai punti che precedono, approfondite indagini tributario -fiscali tramite il Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, con delega estesa in favore degli incaricati ad assumere informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, sulle effettive capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche e patrimoniali, in Italia e all'estero (Svizzera, Stati Uniti), di , come sopra generalizzata, nonché sul suo tenore di vita, in particolare Controparte_1 incaricando la Polizia Tributaria, Nucleo di Milano, di porre in essere tutti gli accertamenti necessari alla determinazione DE redditi, del patrimonio e del tenore di vita goduto attualmente da Controparte_1
;
[...]
3 15. ove ritenuto, ordinare alla RA , ex art. 210 c.p.c., di depositare in giudizio le sue dichiarazioni Parte_2 fiscali quanto meno degli ultimi tre a cquisire le predette dichiarazioni fiscali interpellando direttamente l'Agenzia delle Entrate;
16. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario JP OR HA NK la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente bancario n. 000000230822659, intestato alla RA , dal 1° gennaio CP_1 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, nonché dal aio 2023 al 30 settembre 2023 oppure, in subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire l'estratto del conto corrente bancario n. 000000230822659 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, nonché dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023; 17. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario JP OR HA NK la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente bancario n. 000003629728693, intestato alla RA , dal 1° gennaio CP_1 2020 al 31 dicembre 2020, nonché dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023 oppure, ine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire l'estratto del conto corrente bancario n. 000003629728693 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nonché dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023; 18. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario UB AN (ora SA SApaolo) la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente bancario cointestato tra la RA e la RA Controparte_1 [...]
dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023 oppure, in subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire Pt_2
o del predetto conto corrente bancario dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023; Cont 19. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario (filiale n. 1751), la produzione in giudizio degli estratti conto dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023 de o pensione n. 4587532 cui la RA ha aderito CP_1 oppure, in subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire estratti conto dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023 del fondo pensione n. 4587532 cui la RA ha aderito;
CP_1 20. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla società la produzione in giudizio degli estratti conto dal 1° CP_5 gennaio 2020 al primo trimestre o pensione recante il seguente ID rapporto 0000000001001710000000000000000001025272 (cfr. All. B della C.T.U.); 21. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla società alla società Controparte_6 CP_7
e alla società ETICA SGR S.P.A. la produzione in giudizio del resoconto dettagliato DE fondi di
[...] sparmio/fondi titoli detenuti dalla RA dal 1.1.2020 al primo trimestre 2024 (cfr. All. CP_1
B della C.T.U.); 22. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario BP (filiale di St. Moritz), eventualmente anche a mezzo di rogatoria internazionale, la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente n. 23440 dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023 oppure, in subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire gli estratti del conto corrente n. 23440 dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023; Cont
23. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario , la polizza assicurativa Controparte_8 stipulata dalla RA e il relativo atto di liquidazione oppure, in subordine, sollecitare il potere del CP_1 C.T.U. di acquisire la assicurativa stipulata dalla RA e il Controparte_8 CP_1 relativo atto di liquidazione;
24. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA di produrre in giudizio i contratti di Controparte_1 locazione stipulati dall'odierna resistente in Italia e all'estero (nello specifico, EW York) oppure, in subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisirli;
25. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA di produrre in giudizio tutta la Controparte_1 documentazione attestante le partecipazioni so eventuali cessioni e i corrispettivi percepiti dalla cessione, oppure, in subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire la predetta documentazione.
26. dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie formulate da parte resistente nella memoria ex art. 473 -bis.17, comma 2, c.p.c., datata 18 settembre 2023, per tutti i motivi in atti;
27. ammettere, in ogni caso, il Signor a prova contraria sui capitoli di prova avversari Parte_1 eventualmente ammessi, con i testi indicati nella memoria ex art. 473 -bis.17, comma III, c.p.c. di parte ricorrente;
28. ammettere, per interpello e per testi, i capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4 formulati a prova contraria nella memoria ex art. 473 -bis.17, comma III, c.p.c. di parte ricorrente, con i testi ivi indicati;
29. dichiarare inammissibili e comunque rigettare le richieste di ordini di esibizione formulate da parte resistente nella memoria ex art. 473 -bis.17, comma 2, c.p.c., datata 18 settembre 2023, per tutti i motivi in atti;
4 30. rigettare le richieste di indagini di Polizia Tributaria e di C.T.U. contabile formulate da parte resistente nella memoria ex art. 473 - bis.17, comma 2, c.p.c., datata 18 settembre 2023, per tutti i motivi in atti.
PER Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE
1. Respingere l'appello avversario giacché inammissibile e infondato per i motivi dedotti in narrativa. IN VIA INCIDENTALE
2. Respingere la domanda svolta in primo grado d e, per l'effetto Parte_1
- Porre a carico di con decorrenza dall nda, l'obbligo di Parte_1 contribuire al manteni versando a , in via Controparte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno non inferiore ad € 5.625,00, annualmente rivalutabile ex indici ISTAT con rivalutazione annuale ex indici ISTAT prima rivalutazione aprile 2026, base aprile 2025
- Porre a carico di con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di Parte_1 provvedere al pagamento delle spese di gestione ordinarie e delle spese condominiali dell'immobile sito in Milano, viale Majno n. 21, costituente casa familiare Confermare la sentenza n. 1107/2025, nel resto, per quanto di ragione. In via incidentale e subordinata, per l'ipotesi di conferma del capo 3 bis) della sentenza impugnata e a modifica della sentenza di divorzio n. 1107/2025
3. Porre a carico di con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di Parte_1 contribuire al manteni versando a , in via Controparte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegn almente rivalutabile ex indici ISTAT prima rivalutazione aprile 2026, base aprile 2025. Confermare la sentenza n. 1107/2025, nel resto, per quanto di ragione. In ogni caso
4. Condannare, alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado, Parte_1 con restituzione di quanto nelle more eventualmente ricevuto. IN VIA ISTRUTTORIA A. Respingere le richieste avversarie. B. Ammettere le istanze istruttorie formulate dalla Dott. anche in primo grado. CP_1
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nelle successive memorie.
PER IL CURATORE SPECIALE - AVV. MARINA SCOTTI
Disporre il rigetto dell'appello così come formulato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1107/2025 del 12.03.2025 del Tribunale di Milano.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
il 18.06.2005 con rito concordatario a Castelfalfi (FI), optando per il regime della
5 separazione DE beni. Dalla loro unione nascevano i figli , nato a Persona_1
Milano il 29 novembre 2007, e , nato a [...] il [...]. Persona_2
Nelle more dell'istruttoria del giudizio di separazione, instaurato dalla RA , CP_1
le parti raggiungevano un accordo, prevedendo - tra l'altro - le seguenti condizioni:
- l'affido condiviso e il collocamento prevalente DE minori presso la madre;
- l'assegnazione della casa familiare - sita a Milano, in Viale Majno n. 211 - alla madre, in quanto genitore collocatario DE figli minori, con pagamento da parte del Signor delle spese di gestione ordinaria e delle spese condominiali dell'immobile; Pt_1
- l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento indiretto DE figli versando alla madre l'assegno mensile di € 4.500,00 (€ 2.250,00 a figlio), soggetto a rivalutazione
ISTAT;
- l'obbligo del padre di pagare il 100% delle spese mediche DE figli, non coperte dal
SSN e concordate tra i genitori, a lui rimborsate dalla propria assicurazione sanitaria privata, il 50% delle spese eccedenti o non rimborsate dall'assicurazione, il 50% delle spese scolastiche;
- l'obbligo della madre di pagare il 100% delle altre spese straordinarie per i figli, come elencate dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Milano.
Con decreto di omologa dell'11 dicembre 2020, il Tribunale di Milano recepiva tali condizioni.
Con sentenza n. 2055/21, pubblicata in data 11 marzo 2021, il Tribunale di Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando integralmente le condizioni già previste negli accordi di separazione.
Con ricorso depositato in data 28 aprile 2023, chiedeva la modifica delle Pt_3
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2055/21, pubblicata in data 11 marzo
2021 ex art. 473-bis. 29 c.p.c., allegando un significativo mutamento delle condizioni economiche delle parti in epoca successiva al divorzio, consistito, da un lato, in un incremento patrimoniale della e, dall'altro, nel decremento reddituale e CP_1
patrimoniale di esso ricorrente. In particolare, chiedeva:
- la riduzione dell'assegno di mantenimento DE figli ad un importo complessivo non superiore ad € 1.000,00 mensili (euro 500,00 a figlio);
6 - la revoca dell'obbligo di pagare le spese condominiale e di gestione ordinaria della casa coniugale assegnata a . CP_1
Con memoria depositata in data 7 luglio 2023 si costituiva nel giudizio di primo grado , chiedendo: CP_1
- il rigetto del ricorso;
- l'affidamento esclusivo a sé DE figli minori (in sede di precisazione delle conclusioni richiesto solo in via subordinata rispetto all'affidamento congiunto);
- la rideterminazione del contributo paterno al mantenimento DE figli minori in €
6.900,00 mensili (€ 3.450,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- la rideterminazione della ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% tra i genitori;
- in subordine, in caso di impossibilità e/o di mancato pagamento da parte del Signor porre l'obbligo di provvedere al mantenimento DE minori a carico DE nonni Pt_1
paterni ex art. 316-bis c.c. (domanda rinunciata al momento della precisazione delle conclusioni).
Con decreto del 19 ottobre 2023, il Giudice Delegato:
- in via provvisoria e urgente confermava le condizioni stabilite nella sentenza di divorzio;
- disponeva una consulenza tecnica contabile sulla situazione patrimoniale delle parti;
- ordinava a ciascuna parte il deposito di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenente dettagliate informazioni su redditi, proprietà, conti correnti, spese annuali, iscrizioni a circoli, partecipazioni societarie e cariche ricoperte.
Il C.T.U., in data 23 maggio 2024, depositava la relazione peritale1. seguenti redditi: • 2020 100.000 euro netti circa;
•2021 100.000 euro netti circa;
•2022 130.000 euro netti circa;
•2023 130.000 euro netti circa.
I redditi concretamente disponibili per la parte resistente, escluse le entrate relative al mantenimento, possono essere così accertati e valutati: •2020 30.000 euro netto annuo;
•2021 40.000 euro netto annuo;
•2022 40.000 euro netto annuo;
•2023 30.000 euro netto annuo.
Con riferimento al 2° quesito: <b) quali siano i beni mobili, mobili registrati (autoveicoli e/o natanti) ovvero i beni immobili in Italia o all'estero di cui le parti siano proprietarie ovvero intestatarie e/o cointestatarie ovvero di cui comunque, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità anche per il tramite di società alle stesse riconducibili, quantificando il valore nell'attualità delle suddette proprietà mobiliari e immobiliari>>, è possibile affermare, in sintesi, che il valore delle proprietà di beni mobili, beni immobili complessivo di parte resistente è pari a euro
9.663.000 circa. I redditi concreti stimati per il 2022 e 2023 potrebbero cessare/ridursi in virtù della restituzione del finanziamento/mutuo, il cui investimento appare essere funzionale a garanzia collaterale del finanziamento stesso. Il totale delle proprietà mobiliari e immobiliari di parte ricorrente
è pari nel complesso a circa 1.300.000 (oltre 100.000 euro circa di autovetture a disposizione). Il dettaglio DE beni è presente nel precedente paragrafo
Con riferimento al 3° quesito: << c) di quali rapporti di conto corrente italiani o esteri siano intestatarie ovvero cointestatarie le parti (ovvero con delega di firma su c/c di terzi) e di quali conti correnti (anche aziendali/societari) abbiano la reale ed effettiva disponibilità anche indipendentemente dalla formale intestazione (considerando anche -se esistenti- i movimenti relativi alle carte di credito anche aziendali/societarie) con indicazione delle relative movimentazioni per il periodo dal 1.1.2020 ad oggi>>, è possibile affermare che per una risposta al quesito, vista l'articolazione delle posizioni finanziarie delle parti nel periodo oggetto di analisi, è necessaria l'analisi e la lettura dell'intero paragrafo 3.3 del presente lavoro, dedicato alla risposta al quesito c).
Con riferimento al 4° quesito: << d) i titoli azionari e/o obbligazionari italiani o esteri eventualmente detenuti dalle parti e la loro attuale quantificazione>>, è possibile affermare che ad oggi il saldo titoli della
Sig.ra è pari a circa euro 3.000. Con riferimento alla risposta sintetica al quesito d) il saldo CP_1 titoli del Sig. ad oggi è pari a euro 933.075 circa (cfr. all.to E). Pt_1
Con riferimento al 5° quesito: << e) le partecipazioni societarie in Italia e all'estero di cui le parti siano titolari quantificando il valore nell'attualità delle suddette partecipazioni oltre che in passato, anche in relazione all'andamento effettivo, alla eventuale distribuzione di utili e all'esposizioni debitorie delle società stesse, valutando la congruenza di eventuali patti societari e la loro vincolatività>>, è possibile affermare che la parte resistente non risulta proprietaria di partecipazioni societarie sia all'oggi che in passato. All'oggi la quota nella di proprietà di parte ricorrente può avere un valore pari a euro 200.000 circa. Al 2020, in Pt_4 passato, nel primo anno oggetto dell'analisi peritale è possibile stimare la quota del Sig. pari a Pt_1 euro 100.000,00. Al 31.12.2020 il valore della partecipazione del 99% delle quote della Parte_5
8 In data 20 marzo 2025, il Tribunale di Milano rendeva la sentenza n. 1107/2025, odiernamente impugnata, la quale:
- confermava l'affidamento condiviso DE figli minori, con collocamento presso la madre in viale Majno n. 21, e la regolamentazione della frequentazione paterna come da condizioni della sentenza di divorzio;
- riduceva il contributo a carico del per il mantenimento DE figli ad euro 3.600,00 Pt_1
(euro 1.800,00 a figlio), ferma la ripartizione delle spese straordinarie come da condizioni di divorzio congiunto;
- condannava a rifondere al ricorrente il 50% delle spese di lite, oltre al 15% CP_1
per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione della restante metà;
- poneva a carico solidale delle parti le spese di CTU e le condannava a rifondere allo
Stato ciascuna il 50% della somma liquidata a titolo di compenso per il Curatore speciale.
L'iter motivazionale della sentenza di prime cure, per quanto di interesse, può essere così sintetizzato:
- la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del da € 2.250,00 mensili a Pt_1
€ 1.800,00 per ciascun figlio trovava origine in ragione DE mutamenti intervenuti nella sfera patrimoniale e reddituale delle parti, della interruzione della frequentazione paterna, con conseguente assolvimento degli oneri di cura e gestione DE figli in via esclusiva da parte della madre, e dell'accrescimento costante delle esigenze di vita e di formazione DE figli. In particolare, il Sig. qualche mese dopo il divorzio, Pt_1
aveva formalizzato un'operazione societaria che aveva determinato un peggioramento
è pari a euro circa 50.000. Ad oggi il ricorrente non ha la proprietà di alcuna quota nella Parte_6 società Mem servizi industriali srl.
Con riferimento al 6° quesito: << f) le eventuali esposizioni debitorie delle parti oggi in causa per eventuali mutui, finanziamenti ecc. con Istituti di Credito o con soggetti Terzi ed eventuali fiDEussioni rilasciate>>, è possibile affermare che le esposizioni debitorie della parte resistente per mutui, finanziamenti etc. sono relative al finanziamento che al 31.12.2023 è pari a euro 700.000 circa (Cfr. all.to F). Le CP_4 esposizioni debitorie della parte ricorrente, peraltro evidenziate nella c.d.”disclosure" in atti, per mutui, sono pari ad oggi a euro 897.013 circa (Cfr. all.to F). Non si rilevano fiDEussioni rilasciate dalle parti.”.
9 della sua situazione (aveva ceduto la partecipazione del 99% detenuta in MEM Servizi industriali s.r.l. alla partecipata al 50% Controparte_9
da altra società, per la quota del 1,67 % dal ricorrente e per la parte restante dalla famiglia . Tuttavia, il Tribunale osservava che tale operazione era stata Pt_1
verosimilmente programmata già all'epoca della pronuncia di divorzio. Al momento dell'emanazione della sentenza il ricorrente percepiva un reddito dichiarato di circa €
6.000,00 mensili come dirigente, integrava le proprie disponibilità con investimenti presso NZ NK (circa € 930.000,00) e godeva di svariati benefit e immobili di famiglia. Le sue effettive capacità economiche risultavano tuttavia, secondo la relazione peritale, superiori al reddito dichiarato. Quanto alla , il Tribunale CP_1
rilevava l'intervenuto acquisto con sostanze proprie della nuda proprietà di alcuni immobili di cui risultava usufruttuaria la di lei madre per un valore stimato di €
5.200.000,00, prova della sua notevole capacità di spesa e di investimento.
Riconosceva, tuttavia, che tale operazione non era produttiva di reddito e che le risorse concretamente disponibili dalla stessa (pari a € 30.000,00 all'anno) risultavano sostanzialmente invariate. Evidenziava, tuttavia, che il tenore di vita goduto dalla convenuta appariva incompatibile con tali risorse;
- quanto alle spese di gestione e condominiali della casa familiare, in considerazione della natura pattizia della regolamentazione che le poneva a carico del padre, stabiliva che le stesse, in difetto di accordo tra le parti, fossero a carico del soggetto obbligato secondo i principi di diritto civile;
- il Tribunale condannava la alla rifusione della metà delle spese di lite in CP_1
favore di mente la restante metà, era compensata. Pt_1
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello in data Parte_1
12 maggio 2025, affidato ai seguenti motivi così rispettivamente rubricati:
1) Primo motivo: nullità della sentenza ex art. 132, comma II, n. 4, c.p.c. per carenza assoluta della motivazione nell'adesione acritica del Tribunale alle valutazioni della C.T.U. L'appellante contestava che il Tribunale di Milano avesse fondato la propria decisione sull' adesione non motivata ai calcoli DE redditi delle parti eseguiti dal CTU, omettendo di indicare in modo compiuto e dettagliato le ragioni di tale accettazione, nonostante le
10 censure puntuali e specifiche avanzate dalla propria difesa e dal proprio consulente di parte. In particolare, lamentava la mancata esplicitazione, da parte del CTU, DE criteri di calcolo impiegati e DE dettagli DE calcoli eseguiti, nonché l'omessa considerazione della natura aleatoria delle rendite finanziarie di che “non possono essere parificate Pt_1
ad entrate costanti e continuative”, e DE redditi di provenienza estera della . CP_1
Riteneva, pertanto, che gli errori commessi dal CTU fossero stati “pedissequamente riprodotti dal Tribunale, nonostante le puntali critiche sollevate dal C.T. di parte (rimaste de Pt_1
facto prive di risposta) e l'istanza di chiamata a chiarimenti del C.T. formulata dalla difesa Pt_1
(disattesa dal Tribunale)” (cfr. atto di appello).
2) Secondo motivo: illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter, comma IV, c.c. in relazione alla nozione di quid novi invalsa nella giurisprudenza di legittimità e irriducibile contraddittorietà della motivazione. L'appellante denunciava una erronea interpretazione del concetto di quid novi da parte del Tribunale. Si doleva del fatto che il Tribunale, sebbene avesse ritenuto incoerente con il tenore di vita goduto dalla l'invarianza del reddito della stessa e pur avendone riconosciuto la notevole CP_1
capacità di spese e investimento, avesse ritenuto non decisivo il “quid novi del presumibile incremento DE redditi e della liquidità” della convenuta, omettendo di indagare sul punto, rigettando altresì le istanze istruttorie di parte con motivazione illogica.
3) Terzo motivo: illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 473-bis.2 c.p.c.
e irriducibile contraddittorietà della motivazione. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante denunciava l'illegittimità della sentenza per mancato esercizio DE poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 473-bis.2 comma II cpc., evidenziando che la discrezionalità del giudice incontra un limite nel caso in cui la documentazione in atti non consenta una chiara valutazione DE presupposti della domandala. Nel caso di specie il Giudice di prime cure aveva rigettato le istanze di integrazione istruttoria avanzate dal ricorrente, in ragione della superfluità delle stesse, nonostante le allegazioni puntuali delle incongruenze relative alla situazione reddituale e patrimoniale della RA
, offerti dalla difesa e confermati dalla CTU. La sentenza, a parere CP_1 Pt_1
dell'appellante, appariva altresì contraddittoria nella parte in cui rigettava le richieste di ulteriori indagini sui redditi della , sebbene avesse ritenuto le risorse CP_1
11 disponibili dalla stessa incompatibili con il suo tenore di vita, pur essendo il reddito DE genitori un parametro fondamentale per la determinazione del contributo al mantenimento gravante sugli stessi.
4) Quarto motivo: illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter, comma IV, n. 4 c.c. L'appellante riteneva che il Giudice di prime cure avesse erroneamente applicato un automatismo nel decidere di ridurre solo parzialmente l'assegno di mantenimento, basandosi esclusivamente sull'aumento delle esigenze DE figli, uno DE parametri previsti dall'art. 337 ter, comma 4, c.c. (n. 1 “le attuali esigenze DE figli”).
5) Quinto motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 473-bis.18 c.p.c. Con il quinto motivo di appello, il ricorrente contestava l'omessa valutazione del contegno processuale della convenuta, la quale -in tesi- aveva effettuato produzioni documentali inesatte o incomplete, in violazione del dovere di leale collaborazione sancito dall'art. 473-bis.18
c.p.c., principio cardine del processo di famiglia, in cui l'accertamento della posizione economica DE genitori riveste particolare rilevanza. Nella specie, l'appellante censurava la mancata applicazione di sanzioni nei confronti della , il rigetto CP_1
immotivato della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
6) Sesto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. L'appellante contestava la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50%, nonostante il parziale accoglimento della propria domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento e il rigetto o l'inammissibilità di tutte le domande proposte dalla controparte. Denunciava, inoltre, la violazione dell'art. 92, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 473-bis.18 c.p.c., per non aver il Tribunale disposto la rifusione delle spese di lite integralmente a carico della , anche prescindendo dalla CP_1
soccombenza, in ragione della lamentata violazione del dovere di leale collaborazione.
7) Settimo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 337-ter, comma IV, c.p.c. e art. 337- sexies c.c. L'appellante contestava l'obbligo del di sostenere le spese Pt_1
condominiali e di gestione relative all'ex casa coniugale, sita in viale Majno n. 21, abitata da e dai figli, nonostante lo stesso Giudice di prime cure, in CP_1
motivazione, avesse dichiarato che, in assenza di accordo tra le parti, si applicano i
12 principi di diritto civile che pongono le spese ordinarie a carico del titolare del diritto di godimento dell'immobile. Sul punto, la difesa di instava il Tribunale per la Pt_1
correzione dell'errore materiale derivante da discrasia tra motivazione e dispositivo.
Con ordinanza pubblicata il 01/07/2025, il Tribunale ordinario di Milano, accogliendo l'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza n. 1107 del
2025, depositata dalla difesa del Signor disponeva che, con decorrenza dalla Pt_1
data della domanda (maggio 2023), le spese di gestione e condominiali ordinarie della casa di Milano viale Majno n. 21 fossero a carico di
[...]
. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/10/2025, si costituiva in giudizio , proponendo altresì appello incidentale. Controparte_1
In via preliminare, la difesa di eccepiva l'inammissibilità dell'appello CP_1
avversario, in quanto fondato sul riesame delle condizioni economiche delle parti al momento del divorzio, e non sulla sopravvenienza di fatti nuovi, presupposto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis.29 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza consolidata.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, previo rigetto delle istanze istruttorie in quanto meramente esplorative. spiegava altresì appello incidentale chiedendo: CP_1
“- Porre a carico di con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento DE figli, versando a , in via anticipata entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, un assegno non inferiore ad € 5.625,00, annualmente rivalutabile ex indici ISTAT con rivalutazione annuale ex indici ISTAT prima rivalutazione aprile 2026, base aprile 2025
- Porre a carico di con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di provvedere al Parte_1
pagamento delle spese di gestione ordinarie e delle spese condominiali dell'immobile sito in Milano, viale
Majno n. 21, costituente casa familiare
Confermare la sentenza n. 1107/2025, nel resto, per quanto di ragione.
In via incidentale e subordinata, per l'ipotesi di conferma del capo 3 bis) della sentenza impugnata e a modifica della sentenza di divorzio n. 1107/2025
3. Porre a carico di con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento DE figli, versando a , in via anticipata entro il giorno Controparte_1
13 5 di ogni mese, un assegno non inferiore ad € 6.625,00, annualmente rivalutabile ex indici ISTAT prima rivalutazione aprile 2026, base aprile 2025.
Confermare la sentenza n. 1107/2025, nel resto, per quanto di ragione.
In ogni caso
4. Condannare, alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado, con Parte_1
restituzione di quanto nelle more eventualmente ricevuto.
IN VIA ISTRUTTORIA
A. Respingere le richieste avversarie.
B. Ammettere le istanze istruttorie formulate dalla Dott. anche in primo grado. Pt_7
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nelle successive memorie.”
Più in dettaglio, così argomentava: CP_1
1. Primo motivo: appello incidentale avverso il Capo 3 per violazione e falsa applicazione degli artt.
337-ter c.c., 473-bis. 29 c.p.c. con riferimento alla errata ricostruzione delle condizioni economiche delle parti. La parte appellata evidenziava che la situazione economico-patrimoniale del la cui opacità era comunque pacifica in ragione della mancata impugnazione Pt_1
della sentenza sul punto, non era stata adeguatamente ricostruita, non essendo stati considerati elementi rilevanti come operazioni societarie, accrediti da fondi pensione e finanziamenti societari. Riteneva comunque che un miglioramento della sua condizione fosse dimostrato dall'acquisto di immobili di pregio, dall'incremento DE redditi e dalla disponibilità di beni mobili e immobili di valore. Quanto alla situazione di essa , allegava che non risultava alcuna variazione rispetto al momento del CP_1
divorzio che avrebbe potuto giustificare il dimezzamento dell'assegno disposta dal
Tribunale. Si evidenziava l'errore del CTU nel computo DE redditi, avendo incluso somme percepite da terzi a titolo di compensazione, e si specificava che gli immobili valorizzati dal giudice di primo grado erano stati acquistati prima del divorzio, pertanto non costituivano quid novi.
2. Secondo motivo: appello incidentale avverso il Capo 3 per violazione e falsa applicazione dell'art.
132 c.p.c. anche in relazione all'art. 111 Cost. e dell'art. 473-bis.29 c.p.c. per irriducibile contraddittorietà della motivazione. La parte appellata evidenzia l'incongruenza nella motivazione della sentenza impugnata, la quale, pur riconoscendo la presenza di
14 elementi che giustificherebbero quantomeno la conferma, se non l'aumento, dell'assegno stabilito in sede di divorzio - quali l'assenza di significative variazioni nella condizione economica DE genitori, l'incremento delle esigenze DE figli e la cessazione del contributo diretto del padre alle stesse - perveniva tuttavia, in modo contraddittorio, a disporne la riduzione della metà.
3. Terzo motivo: appello incidentale avverso il Capo 3 per violazione e falsa applicazione dell'art 337- ter con riferimento alla determinazione dell'assegno perequativo. Secondo la difesa, il Tribunale aveva erroneamente disatteso i criteri stabiliti dall'art. 337-ter c.p.c., che devono orientare la determinazione dell'assegno, disapplicando il principio di proporzionalità.
In particolare, nel ridurne la misura nonostante l'invarianza della situazione economica DE genitori, non aveva adeguatamente considerato che il tenore di vita DE figli è sempre stato elevato, che le loro esigenze sono aumentate nel tempo e che i compiti di cura vengono assolti in via esclusiva dalla madre, sulla quale grava integralmente anche la copertura delle spese straordinarie.
4. Quarto motivo: appello incidentale avverso il Capo 3bis per contraddittorietà della motivazione e per violazione e falsa applicazione degli art. 473-bis.29 c.p.c. e dell'art. 1322 c.c. Con il quarto motivo di appello incidentale la parte appellata censurava il capo della sentenza che, in forza dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale n. 1411/2025, aveva eliminato l'obbligo del Signor di provvedere alle spese di gestione e Pt_1
condominiali ordinarie dell'immobile della casa familiare. L'appellante incidentale si doleva della contraddittorietà della motivazione della sentenza, come modificata, nella parte in cui faceva discendere dalla natura negoziale della regolamentazione di questo profilo, in mancanza di un nuovo accordo tra i genitori, l'applicazione DE principi di diritto civile. Al contrario, secondo la difesa della RA , le clausole pattizie CP_1
non sarebbero modificabili pur a fronte del sopravvenire di fatti nuovi, in quanto non soggette alla regola del giudicato rebus sic stantibus.
Con comparsa di costituzione depositata in data 3 ottobre 2025, il Curatore Speciale nell'interesse DE minori e Avv. Marina Persona_1 Persona_3
Scotti, dichiarando di condividere le motivazioni della sentenza impugnata, ne chiedeva la conferma e domandava il rigetto del reclamo.
15 Con decreto del 19 maggio 2025, il Presidente fissava udienza con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'artt. 127-ter c.p.c. in data 4 novembre 2025 e assegnava alle parti un termine per il deposito delle note scritte fino al secondo giorno antecedente a quello già fissato per l'udienza sostituita.
Con memoria autorizzata ex art. 473-bis.32 c.p.c. depositata in data 15 ottobre 2025, contestava il contenuto della comparsa di costituzione avversaria, chiedeva il Pt_1
rigetto dell'appello incidentale avversario proposto e insisteva su tutte le proprie istanze, di merito e istruttorie, già proposte in giudizio con il proprio ricorso in appello. Il Signor chiedeva, inoltre, di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla la produzione in Pt_1 CP_4
giudizio degli estratti conto degli ultimi tre anni del conto corrente n. 000003736329 intestato a , rilevando che l'esistenza di detto conto corrente non era stata resa CP_1
nota nel giudizio di primo grado.
Con memoria autorizzata ex art. 473-bis.32 c.p.c. depositata in data 24 ottobre 2025,
richiamava integralmente il contenuto della propria comparsa di costituzione. CP_1
Con parere del 28 ottobre 2025 il P.G. chiedeva la conferma del provvedimento impugnato.
Con note di trattazione scritta autorizzate depositate in data 31 ottobre 2025, il insisteva per l'accoglimento delle domande ed eccezioni formulate in atti, Pt_1
Con note di trattazione scritta autorizzate depositate nella medesima data, la
richiamava integralmente il contenuto DE precedenti atti, insistendo per CP_1
l'accoglimento delle conclusioni formulate con la comparsa di risposta depositata in data
3 ottobre c.a.
Con note di trattazione scritta depositate nella medesima data, il Curatore Speciale richiamava integralmente la propria comparsa di costituzione depositata in data 3 ottobre c.a. e chiedeva l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate.
All'odierna udienza, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di Appello di Milano
16 L'appello principale e l'appello incidentale non sono fondati per le ragioni di seguito specificate, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata come modificata con ordinanza di correzione di errore materiale resa dal Tribunale di
Milano 25 giugno/1 luglio 2025.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, osserva la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale spiegata dall'appellata per assenza di quid novi è priva di pregio. CP_1
Si rammenta che consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che “il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento DE figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche DE genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno.
Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione DE presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale” (cfr. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 18608 del 30/06/2021 (Rv. 661616 - 01).
Orbene, osserva la Corte che ha allegato nel giudizio di primo grado un Pt_1
peggioramento della propria condizione patrimoniale dopo la sentenza di divorzio (i.e. in ragione della cessione della partecipazione di quote sociali del giugno 2021 a fronte della sentenza di cui invoca la modifica pubblicata l'11 marzo 2011) ed un correlativo miglioramento della posizione della (quali la, in tesi, sopravvenuta locazione CP_1
dell'immobile di EW York: ivi).
Di talché, l'eccezione si palesa priva di fondamento.
Ancora in via preliminare, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria, ben potendo la causa essere decisa sulla base DE documenti già acquisiti dal
Tribunale. Le istanze istruttorie, così come formulate dalle parti, non presentano,
17 comunque, i requisiti necessari per la loro ammissibilità. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale la Corte non ha motivo di discostarsi,
“l'accertamento delle condizioni economiche DE coniugi nei giudizi di separazione e di divorzio non richiede la determinazione dell'esatto importo DE redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici: essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali DE coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze…”. Si tratta di un filone consolidato in quanto “la Cassazione a Sezioni Unite 18287 del 2018 motivava in ordine al contributo del coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge che «la parte richiedente deve fornire la prova con ogni mezzo anche mediante presunzioni.». (cfr. da ultimo
Cass. Civ. sez. I, 18 gennaio 2024, n. 1897).
Ciò posto, si osserva che il C.T.U., nella relazione peritale depositata in primo grado, ha dato atto di aver riscontrato alcune carenze documentali e “zone d'ombra”, in particolare con riferimento all'immobile sito a EW York di proprietà della , ai conti CP_1
bancari BP SU e i conti accesi presso JP MO AS negli Stati Uniti intestati alla medesima, nonché in relazione ai rapporti del signor con la società Fiduciaria Pt_1
Fiditalia S.r.l. Il consulente, tuttavia, ha precisato che tali residui margini di incertezza
“non inficiano e non hanno effetti rilevanti sulla complessiva rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e economica di ciascuna delle parti per il periodo oggetto di analisi, che è adeguata a tentare sia una conciliazione tra le parti sia per fornire le basi per la decisione della RA
Giudice” e che “Tali elementi nel complesso sono già stati valutati per l'accertamento DE redditi concretamente disponibili delle parti” (cfr. doc. 9 relazione di CTU, fascicolo primo Pt_1
grado, pp. 7 e 45). Resta, altresì, assorbita (terzo motivo di appello principale) la doglianza dell'appellante inerente il mancato esercizio DE poteri istruttori ufficiosi da parte del giudice.
Nel merito
Sul contributo al mantenimento DE figli
Tanto premesso, l'appello principale con riguardo ai motivi 2 e 4 e l'appello incidentale con riguardo ai motivi 1, 2 e 3 possono essere esaminati congiuntamente in quanto
18 intimamente connessi: ineriscono, invero, alla nuova quantificazione del contributo al mantenimento in favore DE figli, (29.11.2007) e Persona_1 Persona_2
(9 settembre 2012).
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità -da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi- in tema di determinazione del contributo al mantenimento DE figli minori di età o maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, ha statuito che la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata DE loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali DE minori e del tenore di vita da essi goduto durante la convivenza DE genitori, sicché, la Corte territoriale nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della prole deve tenere conto anche delle esigenze attuali DE figli (cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023). Quanto alla prova del tenore di vita, si rimarca che “il precedente tenore di vita coniugale può desumersi dalle potenzialità economiche DE coniugi, ossia dall'ammontare complessivo DE loro redditi e dalle loro disponibilità” (Cassazione civile sez. I, 15 gennaio 2018, n.770); inoltre, come già ricordato, il patrimonio familiare e personale può essere determinato anche ricorrendo a presunzioni (cfr. da ultimo Cass. Civ. sez. I, 18 gennaio 2024, n. 1897). Ancora, la Corte di Cassazione ha statuito che “l'obbligo di mantenimento del minore deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato
a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 16739 del 06/08/2020). Quanto ai criteri per individuare il tenore di vita, si rimarca che il giudice deve considerare, non solo il reddito emergente dalla documentazione prodotta dalle parti, ma anche gli altri elementi con connotazione economica suscettibili di incidere sulle loro condizioni, come la disponibilità di un patrimonio consistente e la conduzione di uno stile di vita agiato
19 (cfr. Cass. civile sez. I, 03/05/2025, n.11611, Guida al diritto 2025, 192). Chiarisce, inoltre, la Suprema Corte che la crescita DE figli comporta notoriamente un aumento delle esigenze economiche di questi ultimi e non necessita di specifica dimostrazione, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022 (Rv. 664764 – 01).
Applicando i suddetti principi al caso in esame, la Corte non può che condividere le determinazioni del giudice di primo grado alla luce di quanto segue.
In primo luogo, risulta dalla documentazione in atti (come vagliata dalla relazione di
CTU contabile3 svolta in prime cure) un assetto patrimoniale tipico di grandi disponibilità economiche4 per entrambi i genitori. Appare, così, congrua la decisione 2 Così citata in DeJure, . Controparte_10
3 La Corte reputa priva di pregio la censura formulata dall'appellante principale di un'adesione acritica del Tribunale alle valutazioni svolte nella relazione di C.T.U. Sul punto si richiama il principio stabilito in sede di legittimità secondo cui: “Il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale.
Parimenti, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario.” (Cass. civ, sez. lav., 13/07/2023, n. 20090, Redazione Giuffrè 2023, DeJure.). In ogni caso,
l'eccezione relativa all'erroneità della consulenza e alla mancata esplicitazione DE criteri di calcolo adottati dal C.T.U. non è fondata in quanto il CTU, ha puntualmente illustrato la metodologia utilizzata, anche in risposta alle osservazioni formulate dal C.T.P. (cfr. doc. 9, relazione di CTU, fascicolo Pt_1 primo grado, pag. 6 ss. e 43 ss). 4 Situazione patrimoniale Controparte_11
Dirigente della della quale detiene una quota di Controparte_12 partecipazione pari al 1,67% (doc. 19 fascicolo secondo grado). Pt_1
Dispone di un patrimonio complessivo di 1.813.817,77 euro, considerando conti correnti, dossier titoli, polizze unit linked e polizze tradizionali (doc. 23 fascicolo secondo grado). Pt_1
È proprietario di un immobile di pregio sito a Milano, in Piazza Repubblica, acquistato nel 2021 (cfr. doc 18 fascicolo secondo grado), nel quale attualmente risiede (cfr. doc. 50 fascicolo Pt_1 Pt_1 primo grado).
Dichiara di aver stipulato, in data 24 settembre 2021, un finanziamento presso NZ NK S.p.A. di €
800.000,00, scaduto in data 31/10/2024 (cfr. doc. 27 fascicolo primo grado), necessario a Pt_1 sostenere i costi di acquisto.
20 Risulta, altresì, un finanziamento di capitale residuo €97.013, con scadenza 31/01/2029 (cfr. allegato F fascicolo secondo grado). Pt_1
Dall'estratto conto NZ risulta un saldo al 31/12/2023 pari ad euro 12.773,53; al 31/12/2024 pari ad euro 46.927,80; al 30/06/2025 pari ad euro 19.053,41 (cfr. doc. 20 fascicolo secondo grado). Pt_1
Dall'estratto conto Asti risulta un saldo al 31/12/2023 pari ad euro 21.564,41; al 31/12/2024 pari ad euro 11.178,29; al 30/06/2025 pari ad euro 246,61 (cfr. doc. 21 fascicolo secondo grado). Pt_1
Dall'estratto conto Unicredit risulta un saldo al 31/12/2023 pari a euro 8.607,09 (cfr. doc. 22 fascicolo secondo grado). Pt_1
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Comunale Netto d'imposta imponibile Netta Regionale mensile
730 2025-
€
€ 127.673,00
€ 2.112,00 € 1.021,00 € 83.385,00 € 6.948,75 redditi 2024 41.155,00,00
730 2024-
€ 129.807,00 € 41.896,00 € 2.149,00 € 1.038,00 € 84.724,00 € 7.060,33 redditi 2023
Situazione patrimoniale Controparte_1
Dichiara di percepire quale unica fonte di reddito il canone di locazione dell'immobile sito in Foro
Bonaparte 10, Milano (cfr. doc. 59 fascicolo Battanta primo grado).
Risulta proprietaria di un rilevante patrimonio immobiliare, stimato dal CTU in un valore complessivo di euro 9.663.000 circa, considerando l'incremento intervenuto successivamente al divorzio in ragione dell'acquisto della nuda proprietà di ulteriori immobili della di lei madre – usufruttuaria.
In particolare, risulta dalla documentazione prodotta:
- Piena proprietaria dell'appartamento sito in via Cusani, Milano (doc. 30 fascicolo CP_1 primo grado);
- Nuda proprietaria (usufruttaria la di lei madre) degli appartamenti siti in corso Manforte,
Milano; piazza SAto NO, Milano;
via Borgogna, Milano (sei appartamenti); via Dolomiti,
Milano; via Corsica, Forte DE AR (LU) (doc. 30 fascicolo primo grado). CP_1
Ha la disponibilità di un immobile sito in EW York, che risulta locato a terzi (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado;
doc. 2 fascicolo primo grado). Pt_1 Pt_7
Dall'estratto conto n. 6467 risulta un saldo al 30/06/2024 pari ad euro 95.086,07; al 31/12/2024 CP_4 pari ad euro 12.391,31; al 31/03/2025 pari ad auro 10.479,04 (cfr. doc. 77 fascicolo secondo CP_1 grado).
21 Dall'estratto conto n. 6329 risulta un saldo al 31/12/2024 pari ad euro 17.324,84; al 31/03/2025 CP_4 pari ad euro 18.523,98 (cfr. doc. 76 fascicolo secondo grado). CP_1
Dall'estratto conto BANCO BPM n. 1052 risulta un saldo al 31/12/2024 pari ad euro 588,60; al
31/03/2025 pari ad euro 1.024,37 (cfr. doc. 78 fascicolo secondo grado). CP_1
Dall'estratto conto BANCO BPM n. 5083 risulta un saldo al 30/06/2024 pari ad euro 3.797,27; al
31/12/2024 pari ad euro 1.026,95; al 31/03/2025 pari ad euro 1.024,37 (cfr. doc. 79 fascicolo CP_1 secondo grado).
Dall'estratto conto SA SA AO risulta un saldo al 30/06/2024 pari ad euro 476,94; al 31/12/2024 pari ad euro 459.50; al 31/03/2025 pari ad euro 351,53 (cfr. doc. 80 fascicolo secondo grado). CP_1
Dall'estratto conto Bana risulta un saldo al 30/06/2024 pari ad euro 1.177,79; al Controparte_13
31/12/2024 pari ad euro 20.322,09; al 31/03/2025 pari ad euro 2.048,55 (cfr. doc. 81 fascicolo CP_1 secondo grado).
Dall'estratto conto FI risulta un saldo al 30/06/2024 pari ad euro 3.857,66; al 31/12/2024 pari ad euro 3.481,83; al 30/06/2025 pari ad euro 4.485,83 (cfr. doc. 82 fascicolo secondo grado). CP_1
Dalla documentazione bancaria USA risulta un saldo al 29/12/2023 pari a dollari 258.496,76; al
31/12/2024 pari a dollari 267.620,70 (cfr. doc. 67 fascicolo secondo grado). CP_1
Ha contratto un finanziamento in data 05/07/2021 per un importo pari ad euro CP_4
900.000,00 che prevede una restituzione annua pari a euro 95.000 circa, per la durata di 10 anni (cfr. doc. 29 fascicolo primo grado). CP_1
È debitrice nei confronti della madre per il saldo dell'acquisto della nuda proprietà in Piazza Parte_2
SAto NO per euro 70.000 e in Via Petrocchi angolo Via Dolomiti per euro 76.500 (cfr. doc. 59 fascicolo primo grado). CP_1
Vive, in qualità di genitore collocatario DE figli minori, nella casa coniugale, sita a Milano, in Viale
Majno n. 21, messa a disposizione della famiglia di a titolo gratuito dalla società immobiliare Pt_1
Raffaello, i cui soci sono ed genitori del CP_14 Persona_4 Pt_1
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
PF 2024- redditi 2023 € 14.252,00 147,00 € 175,00 € € 00,00 € 13.930,00 € 1.160,83
PF 2023-
€ 14.950,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 14.950,00 € 1.245,83 redditi 2022
22 del Tribunale di ridurre l'assegno di mantenimento dovuto dal alla Pt_1 CP_1
determinandolo in euro 1.800,00 a figlio, anziché euro 2.250,00. Ciò trova giustificazione dalla comparazione DE redditi delle parti da cui emerge, come anticipato, un assetto patrimoniale ed economico che dimostra grandi disponibilità per entrambi i genitori.
In specie, risulta avere ha la nuda proprietà di numerosi appartamenti fra CP_1
Milano e Forte DE AR (di cui la madre è usufruttuaria), oltre ad essere proprietaria di un appartamento a EW York a reddito e ad essere assegnataria della casa coniugale;
il dispone di un reddito mensile medio di poco inferiore a euro 7.000,00, oltre ad Pt_1
essere proprietario di un immobile in Milano ove risiede ed avere un considerevole dossier titoli.
In secondo luogo, la riduzione dell'importo dell'assegno in misura inferiore a quanto insta (che chiede di limitare l'importo a euro 500,00), trova fondamento nelle Pt_1
aumentate esigenze DE figli, ormai adolescenti (17 anni e 13 anni Persona_1
. Persona_2
In terzo luogo, la riduzione come sopra specificata non può arrivare a compromettere lo stile di vita agiato ed elevato di cui i figli hanno goduto in costanza di matrimonio.
In quarto luogo, l'ammontare predetto considera i maggior tempi di permanenza DE figli con la madre: circostanza non contestata dal Pt_1
Per tali ragioni, la Corte conferma l'importo del contributo del in favore della Pt_1
per il mantenimento DE figli in euro 1.800,00 a figli. CP_1
Sulla domanda ex art. 96 c.p.c.
Quanto alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. -riproposta dal anche Pt_1
in questa sede -la Corte non ritiene di ravvisare gli estremi del dolo e della colpa grave
PF 2022-
€ 14.950,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 14.950,00 € 1.245,83 redditi 2021
PF 2021-
€ 14.950,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 14.950,00 € 1.245,83 redditi 2020
23 nei confronti della , necessari ad integrare i presupposti della norma di CP_1
riferimento.
Si osserva che la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c., “non può discendere dal mero riscontro del difetto di normale prudenza o diligenza nel valutare il fondamento della domanda o dell'eccezione, perché postula, in alternativa al dolo, la "colpa grave", cioè un'imprudenza o trascuratezza elevata, per il mancato impiego di un minimo di diligenza, sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa avanzata in causa” (Cass. n.
1788/89; Cass. n. 9060/2003; Cass. n. 464/2017).
Nella specie, la tesi difensive di in primo grado si sono solo rilevate CP_1
parzialmente prive di fondamento. Ma resistere in giudizio per far valere difese che si rivelano parzialmente infondate non è condotta, di per sé, rimproverabile. E, circa, al dovere di lealtà, entrambi i genitori sono stati opachi quanto alla rappresentazione della rispettiva situazione patrimoniale ed economica.
Sulla regolazione delle spese di lite in prime cure
L'appellante principale ha censurato (sesto motivo di appello) la compensazione delle spese di lite in primo grado, determinando nella misura del solo 50% la condanna di
Battanta alla rifusione delle spese in suo favore.
Orbene, osserva la Corte che va condivisa la valutazione effettuata in prime cure posto
è risultato ampiamente soccombente sotto il profilo economico: invero, aveva Pt_1
richiesto che il contributo in favore DE figli fosse quantificato in soli euro 500,00 a figlio, mentre è stato quantificato in euro 1.800 a figlio.
Di talchè, la doglianza si palesa priva di pregio.
Sulle spese condominiali
Il settimo motivo di appello principale, relativo all'obbligo del di sostenere le Pt_1
spese di gestione e condominiali ordinarie dell'immobile adibito a casa familiare, non può essere esaminato in quanto è venuto meno l'interesse ad agire dell'appellante, in ragione dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale del Tribunale (già sopra
24 richiamata) che ha accolto l'istanza del (eliminando il suddetto obbligo a suo Pt_1
carico con decorrenza dalla data della domanda5).
Con riguardo, poi, al quarto motivo di appello incidentale di (che impugna il CP_1
capo della sentenza così come modificato dalla citata ordinanza), va premesso che l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, "in parte qua", del comproprietario) dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno DE coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 18476 del 19/09/2005 (Rv. 582755 - 01).
Nella fattispecie, la casa coniugale sita in Milano, viale Majno n. 21 è assegnata alla appellante incidentale . Le parti non hanno assunto accordi diversi rispetto CP_1
all'onere delle spese di gestione e condominiali: ne deriva, pertanto, che la competenza in ordine a tale domanda va determinata secondo le regole comuni e non trova deroga in favore del giudice competente per la separazione o del giudice competente per la modifica DE relativi provvedimenti.
Spese di lite del grado di appello
Con riguardo alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, in considerazione del fatto che è stato rigettato sia l'appello principale, che l'appello incidentale, si ritengono sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1107/2025 emessa dal Tribunale di Milano, pubblicata in
[...]
data 20 marzo 2025, come modificata dall'ordinanza di correzione dell'errore materiale n.
1411 pubblicata in data 01/07/2025, nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio n. 5546/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, come modificata dall'ordinanza di correzione dell'errore materiale n. 1411 pubblicata in data 01/07/2025;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da nei Parte_1
confronti di;
Controparte_1
- dichiara compensate integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 04 novembre 2025.
Il Consigliere est.
NA FE
Il Presidente
BI EN
Motivazione redatta in collaborazione con LA De Gregorio, magistrato ordinario in tirocinio.
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il C.T.U. rassegna va le seguenti conclusioni: “Con riferimento al 1° quesito: <quali siano i redditi di cui ciascuna parte concretamente dispone specificando l'ammontare DE redditi per gli anni di imposta a partire dall'anno di imposta 2020 e sino all'ultima scadenza fiscale maturata>>, è possibile affermare che, con riferimento ai redditi della parte ricorrente concretamente disponibili, è possibile accertare e valutare i
7 5 Il Tribunale ha così statuito: “1) Dispone la correzione della sentenza n. 1107/25 del Tribunale di Milano nel seguente modo: nel dispositivo della sentenza si inserisca e si legga, dopo il capo n. 3 e con numerazione 3 bis: dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (maggio 2023), le spese le spese di gestione e condominiali ordinarie della casa di Milano viale Majno n. 21 siano a carico di
[...]
”. Controparte_1
25
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
BI EN Presidente
NA FE Consigliere relatore
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/2025 c.c. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.10.1971, residente in [...], piazza della Repubblica n. 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria De Vellis del Foro di Milano, presso il cui studio, sito in Milano
(MI), via Borgonuovo n. 14, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATO INCIDENTALE nei confronti di nata a [...] il Controparte_1
24.04.1975, (C.F. ), residente in [...]
21, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Simeone e Francesca Crespi del
Foro di Milano, presso il cui studio, sito in Milano, viale Bianca Maria n. 33, è elettivamente domiciliata
APPELLATA PRINCIPALE E APPELLANTE INCIDENTALE
CON L'INTERVENTO
1 - del Curatore Speciale DE minori (nato il [...]), e Persona_1
(nato il [...]), avv. Mariana Scotti con studio in Milano, Persona_2
via Cesare ST n. 1
- del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato avente ad
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
Provvedimento impugnato: sentenza Tribunale di Milano n. 1107/2025, pubblicata in data 20 marzo 2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER Parte_1
che la Corte d'Appello adita voglia, in parziale modifica della sentenza n. 1107/2025 pubblicata il 20/03/2025, emessa inter partes dal Tribunale di Milano in data 12 marzo 2025 e notificata in data 11 aprile 2025, e in particolare DE punti 3 ), 4), 5), rigettata ogni diversa domanda, di merito e istruttoria, così provvedere: I. NEL MERITO 1. rideterminare il contributo al mantenimento DE figli a carico del Signor nell'importo mensile non superiore Pt_1
a € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), ovvero nel diverso importo ri i giustizia, da corrispondersi alla madre collocataria, in via anticipata, entro il 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente indicato dalla RA , e ciò con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2023); CP_1 2. revocare l'obbligo del Signor di provvedere al pagamento delle spese condominiali ordinarie e di gestione Pt_1 ordinaria della casa di Viale 21, abitata dalla RA e dai figli, a far data dalla domanda CP_1
(aprile 2023);
3. accertare e dichiarare, per la violazione del dovere di leale collaborazione sancito dall'art. 473 -bis.18 c.p.c., da parte della RA , la sussistenza DE presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannare la CP_1 RA a risarcire al Signor tutti i danni subiti ex Controparte_1 Parte_1 art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
4. in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e compensi professionali, oltre accessori come per legge;
II. IN VIA ISTRUTTORIA previo rigetto di tutte le istanze istruttorie avversarie:
5. disporre integrazione della C.T.U. contabile-patrimoniale (anche con l'ausilio - laddove ritenuto necessario - di un Perito immobiliare) richiesta dal C.T.P. del ricorrente nelle osservazioni all'elaborato peritale del 13.5.2024 e dalla difesa all'udienza del 12 giugno 2024, previa acquisizione da parte del Perito d'Ufficio, anche tramite Pt_1 rogato azionale, della documentazione che la RA non ha prodotto, come rilevato dallo stesso CP_1
C.T.U. e in particolare:
- estratti conto dall'1.1.2020 al primo trimestre 2024 delle carte di credito Amex Carta Base gold n. 11002, Amex Carta Base platino n. 64004, Amex Carta base platino n. 62008 intestate alla RA;
CP_1
- estratti conto dall'1.1.2020 al primo trimestre 2024 DE conti correnti n. 23082265 29728693 presso JP MO AS NK intestati alla RA;
CP_1
- estratti conto dall'1.1.2020 al primo tri 4 del conto corrente n. 60005978 presso BP SU intestato alla RA;
CP_1
- estratt ll'1.10.2020 a oggi del conto corrente n. 5217 presso AN FI intestato alla RA;
- CP_1 documentazione attestante il valore della quota nella cooperativa immobiliare di EW York (Manhattan, Central Park South) di proprietà della RA;
CP_1
2 - la valorizzazione dell'immobile a EW York detenuto tramite partecipazione della RA nella società CP_1 cooperativa.
5-bis. in subordine al punto 7., chiamare il C.T.U. a chiarimenti in ordine agli accertamenti indicati nel quesito ma non eseguiti, come richiesto dal ricorrente all'udienza del 12 giugno 2024;
6. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA di produrre in giudizio le dichiarazioni DE redditi Controparte_1 degli ultimi tre anni, nonché copia degli estr rti bancari e finanziari - degli ultimi cinque anni - delle carte di credito, anche prepagate, a lei intestate e/o cointestate o comunque da lei utilizzate, in Italia e/o all'estero;
7. ordinare alla RA , ex art. 210 c.p.c., di depositare in giudizio copia del contratto di compravendita CP_1 dell'immobile sito a Cele zera), nonché del relativo contratto di mutuo ipotecario;
8. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA di produrre in giudizio copia degli Controparte_1 estratti conto DE rapporti bancari e finanzia rte di credito, anche prepagate, a lei intestate e/o cointestate o comunque da lei utilizzate, in Italia e/o all'estero e, in particolare, delle carte di credito individuate dal C.T.U. a seguito dell'interrogazione all'Agenzia delle Entrate:
- Amex Carta Base gold n. 11002;
- Amex Carta Base platino n. 64004;
- Amex Carta Base platino n. 62008;
9. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA di produrre, gli estratti conto degli ultimi tre anni (nello CP_1 specifico, dal 2021 a oggi) DE conti posseduti presso Istituti bancari esteri (in particolare, Svizzera e U.S.A.);
10. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA o, in subordine, alla compagnia assicurativa “ , CP_1 CP_2 la produzione in giudizio della polizza assicurativa e dell'atto di liquidazione;
11. accedere direttamente, oppure autorizzare ad accedere ex artt. 155 -quinquies disp. att. c.p.c. e 492 -bis c.p.c., l'Avv. Valeria De Vellis alla AN Dati dell'Anagrafe Tributaria (Archivio DE rapporti finanziari), ex art. 19 del D.L. n. 132/2014, al fine di rilevare tutte le operazioni di natura finanziaria eseguite dalla RA
[...]
, nata a [...], il [...], degli ultimi cinque anni;
Controparte_1 12. c.p.c., alle banche che risulteranno all'esito dell'interrogazione che precede, eventualmente anche a mezzo di rogatoria internazionale, oppure in subordine alla RA , la produzione in Controparte_1 giudizio della documentazione bancaria e degli estratti conto di tutti i dossier ti anziari e/o fondi patrimoniali o comunque di investimento e/o cassette di sicurezza e/o polizze di investimento e/o investimenti di qualsiasi natura di cui ella sia, o sia stata negli ultimi cinque anni, intestataria e/o cointestataria, in Italia e all'estero, o sui quali aveva delega a operare, dall'apertura di ogni singolo rapporto fino a oggi e quanto meno degli ultimi cinque anni, documentazione attestante le movimentazioni in entrata e in uscita, con particolare riguardo ai seguenti istituti di credito, nonché a quelli che verranno individuati all'esito dell'accesso all'Anagrafe Tributaria:
➢ AN FI, con particolare riguardo al conto corrente n. 5217; 7 Cont
➢ , con particolare riguardo al conto corrente n. 1751;
JP MO AS NK, con particolare riguardo ai conti correnti n. 230822659 e n. 362972 8693;
➢ BP SU (filiale di St. Moritz), con particolare riguardo ai conti correnti n. 23440; 0234440005105978; 0234440006000978;
➢ con particolare riguardo al conto corrente n. 000035366467 e al conto corrente n. 50547730001; CP_4
13. ordinare alla RA , ex art. 210 c.p.c., di produrre le visure delle società estere partecipate e i bilanci CP_1 delle stesse degli ultimi tre anni;
14. disporre, previa acquisizione della documentazione bancaria e societaria e di cui ai punti che precedono, approfondite indagini tributario -fiscali tramite il Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, con delega estesa in favore degli incaricati ad assumere informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, sulle effettive capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche e patrimoniali, in Italia e all'estero (Svizzera, Stati Uniti), di , come sopra generalizzata, nonché sul suo tenore di vita, in particolare Controparte_1 incaricando la Polizia Tributaria, Nucleo di Milano, di porre in essere tutti gli accertamenti necessari alla determinazione DE redditi, del patrimonio e del tenore di vita goduto attualmente da Controparte_1
;
[...]
3 15. ove ritenuto, ordinare alla RA , ex art. 210 c.p.c., di depositare in giudizio le sue dichiarazioni Parte_2 fiscali quanto meno degli ultimi tre a cquisire le predette dichiarazioni fiscali interpellando direttamente l'Agenzia delle Entrate;
16. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario JP OR HA NK la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente bancario n. 000000230822659, intestato alla RA , dal 1° gennaio CP_1 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, nonché dal aio 2023 al 30 settembre 2023 oppure, in subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire l'estratto del conto corrente bancario n. 000000230822659 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, nonché dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023; 17. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario JP OR HA NK la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente bancario n. 000003629728693, intestato alla RA , dal 1° gennaio CP_1 2020 al 31 dicembre 2020, nonché dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023 oppure, ine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire l'estratto del conto corrente bancario n. 000003629728693 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nonché dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023; 18. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario UB AN (ora SA SApaolo) la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente bancario cointestato tra la RA e la RA Controparte_1 [...]
dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023 oppure, in subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire Pt_2
o del predetto conto corrente bancario dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023; Cont 19. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario (filiale n. 1751), la produzione in giudizio degli estratti conto dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023 de o pensione n. 4587532 cui la RA ha aderito CP_1 oppure, in subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire estratti conto dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023 del fondo pensione n. 4587532 cui la RA ha aderito;
CP_1 20. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla società la produzione in giudizio degli estratti conto dal 1° CP_5 gennaio 2020 al primo trimestre o pensione recante il seguente ID rapporto 0000000001001710000000000000000001025272 (cfr. All. B della C.T.U.); 21. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla società alla società Controparte_6 CP_7
e alla società ETICA SGR S.P.A. la produzione in giudizio del resoconto dettagliato DE fondi di
[...] sparmio/fondi titoli detenuti dalla RA dal 1.1.2020 al primo trimestre 2024 (cfr. All. CP_1
B della C.T.U.); 22. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario BP (filiale di St. Moritz), eventualmente anche a mezzo di rogatoria internazionale, la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente n. 23440 dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023 oppure, in subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire gli estratti del conto corrente n. 23440 dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2023; Cont
23. ordinare, ex art. 210 c.p.c., all'istituto bancario , la polizza assicurativa Controparte_8 stipulata dalla RA e il relativo atto di liquidazione oppure, in subordine, sollecitare il potere del CP_1 C.T.U. di acquisire la assicurativa stipulata dalla RA e il Controparte_8 CP_1 relativo atto di liquidazione;
24. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA di produrre in giudizio i contratti di Controparte_1 locazione stipulati dall'odierna resistente in Italia e all'estero (nello specifico, EW York) oppure, in subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisirli;
25. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla RA di produrre in giudizio tutta la Controparte_1 documentazione attestante le partecipazioni so eventuali cessioni e i corrispettivi percepiti dalla cessione, oppure, in subordine, sollecitare il potere del C.T.U. di acquisire la predetta documentazione.
26. dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie formulate da parte resistente nella memoria ex art. 473 -bis.17, comma 2, c.p.c., datata 18 settembre 2023, per tutti i motivi in atti;
27. ammettere, in ogni caso, il Signor a prova contraria sui capitoli di prova avversari Parte_1 eventualmente ammessi, con i testi indicati nella memoria ex art. 473 -bis.17, comma III, c.p.c. di parte ricorrente;
28. ammettere, per interpello e per testi, i capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4 formulati a prova contraria nella memoria ex art. 473 -bis.17, comma III, c.p.c. di parte ricorrente, con i testi ivi indicati;
29. dichiarare inammissibili e comunque rigettare le richieste di ordini di esibizione formulate da parte resistente nella memoria ex art. 473 -bis.17, comma 2, c.p.c., datata 18 settembre 2023, per tutti i motivi in atti;
4 30. rigettare le richieste di indagini di Polizia Tributaria e di C.T.U. contabile formulate da parte resistente nella memoria ex art. 473 - bis.17, comma 2, c.p.c., datata 18 settembre 2023, per tutti i motivi in atti.
PER Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE
1. Respingere l'appello avversario giacché inammissibile e infondato per i motivi dedotti in narrativa. IN VIA INCIDENTALE
2. Respingere la domanda svolta in primo grado d e, per l'effetto Parte_1
- Porre a carico di con decorrenza dall nda, l'obbligo di Parte_1 contribuire al manteni versando a , in via Controparte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno non inferiore ad € 5.625,00, annualmente rivalutabile ex indici ISTAT con rivalutazione annuale ex indici ISTAT prima rivalutazione aprile 2026, base aprile 2025
- Porre a carico di con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di Parte_1 provvedere al pagamento delle spese di gestione ordinarie e delle spese condominiali dell'immobile sito in Milano, viale Majno n. 21, costituente casa familiare Confermare la sentenza n. 1107/2025, nel resto, per quanto di ragione. In via incidentale e subordinata, per l'ipotesi di conferma del capo 3 bis) della sentenza impugnata e a modifica della sentenza di divorzio n. 1107/2025
3. Porre a carico di con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di Parte_1 contribuire al manteni versando a , in via Controparte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegn almente rivalutabile ex indici ISTAT prima rivalutazione aprile 2026, base aprile 2025. Confermare la sentenza n. 1107/2025, nel resto, per quanto di ragione. In ogni caso
4. Condannare, alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado, Parte_1 con restituzione di quanto nelle more eventualmente ricevuto. IN VIA ISTRUTTORIA A. Respingere le richieste avversarie. B. Ammettere le istanze istruttorie formulate dalla Dott. anche in primo grado. CP_1
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nelle successive memorie.
PER IL CURATORE SPECIALE - AVV. MARINA SCOTTI
Disporre il rigetto dell'appello così come formulato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1107/2025 del 12.03.2025 del Tribunale di Milano.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
il 18.06.2005 con rito concordatario a Castelfalfi (FI), optando per il regime della
5 separazione DE beni. Dalla loro unione nascevano i figli , nato a Persona_1
Milano il 29 novembre 2007, e , nato a [...] il [...]. Persona_2
Nelle more dell'istruttoria del giudizio di separazione, instaurato dalla RA , CP_1
le parti raggiungevano un accordo, prevedendo - tra l'altro - le seguenti condizioni:
- l'affido condiviso e il collocamento prevalente DE minori presso la madre;
- l'assegnazione della casa familiare - sita a Milano, in Viale Majno n. 211 - alla madre, in quanto genitore collocatario DE figli minori, con pagamento da parte del Signor delle spese di gestione ordinaria e delle spese condominiali dell'immobile; Pt_1
- l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento indiretto DE figli versando alla madre l'assegno mensile di € 4.500,00 (€ 2.250,00 a figlio), soggetto a rivalutazione
ISTAT;
- l'obbligo del padre di pagare il 100% delle spese mediche DE figli, non coperte dal
SSN e concordate tra i genitori, a lui rimborsate dalla propria assicurazione sanitaria privata, il 50% delle spese eccedenti o non rimborsate dall'assicurazione, il 50% delle spese scolastiche;
- l'obbligo della madre di pagare il 100% delle altre spese straordinarie per i figli, come elencate dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Milano.
Con decreto di omologa dell'11 dicembre 2020, il Tribunale di Milano recepiva tali condizioni.
Con sentenza n. 2055/21, pubblicata in data 11 marzo 2021, il Tribunale di Milano dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando integralmente le condizioni già previste negli accordi di separazione.
Con ricorso depositato in data 28 aprile 2023, chiedeva la modifica delle Pt_3
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2055/21, pubblicata in data 11 marzo
2021 ex art. 473-bis. 29 c.p.c., allegando un significativo mutamento delle condizioni economiche delle parti in epoca successiva al divorzio, consistito, da un lato, in un incremento patrimoniale della e, dall'altro, nel decremento reddituale e CP_1
patrimoniale di esso ricorrente. In particolare, chiedeva:
- la riduzione dell'assegno di mantenimento DE figli ad un importo complessivo non superiore ad € 1.000,00 mensili (euro 500,00 a figlio);
6 - la revoca dell'obbligo di pagare le spese condominiale e di gestione ordinaria della casa coniugale assegnata a . CP_1
Con memoria depositata in data 7 luglio 2023 si costituiva nel giudizio di primo grado , chiedendo: CP_1
- il rigetto del ricorso;
- l'affidamento esclusivo a sé DE figli minori (in sede di precisazione delle conclusioni richiesto solo in via subordinata rispetto all'affidamento congiunto);
- la rideterminazione del contributo paterno al mantenimento DE figli minori in €
6.900,00 mensili (€ 3.450,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- la rideterminazione della ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% tra i genitori;
- in subordine, in caso di impossibilità e/o di mancato pagamento da parte del Signor porre l'obbligo di provvedere al mantenimento DE minori a carico DE nonni Pt_1
paterni ex art. 316-bis c.c. (domanda rinunciata al momento della precisazione delle conclusioni).
Con decreto del 19 ottobre 2023, il Giudice Delegato:
- in via provvisoria e urgente confermava le condizioni stabilite nella sentenza di divorzio;
- disponeva una consulenza tecnica contabile sulla situazione patrimoniale delle parti;
- ordinava a ciascuna parte il deposito di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenente dettagliate informazioni su redditi, proprietà, conti correnti, spese annuali, iscrizioni a circoli, partecipazioni societarie e cariche ricoperte.
Il C.T.U., in data 23 maggio 2024, depositava la relazione peritale1. seguenti redditi: • 2020 100.000 euro netti circa;
•2021 100.000 euro netti circa;
•2022 130.000 euro netti circa;
•2023 130.000 euro netti circa.
I redditi concretamente disponibili per la parte resistente, escluse le entrate relative al mantenimento, possono essere così accertati e valutati: •2020 30.000 euro netto annuo;
•2021 40.000 euro netto annuo;
•2022 40.000 euro netto annuo;
•2023 30.000 euro netto annuo.
Con riferimento al 2° quesito: <b) quali siano i beni mobili, mobili registrati (autoveicoli e/o natanti) ovvero i beni immobili in Italia o all'estero di cui le parti siano proprietarie ovvero intestatarie e/o cointestatarie ovvero di cui comunque, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità anche per il tramite di società alle stesse riconducibili, quantificando il valore nell'attualità delle suddette proprietà mobiliari e immobiliari>>, è possibile affermare, in sintesi, che il valore delle proprietà di beni mobili, beni immobili complessivo di parte resistente è pari a euro
9.663.000 circa. I redditi concreti stimati per il 2022 e 2023 potrebbero cessare/ridursi in virtù della restituzione del finanziamento/mutuo, il cui investimento appare essere funzionale a garanzia collaterale del finanziamento stesso. Il totale delle proprietà mobiliari e immobiliari di parte ricorrente
è pari nel complesso a circa 1.300.000 (oltre 100.000 euro circa di autovetture a disposizione). Il dettaglio DE beni è presente nel precedente paragrafo
Con riferimento al 3° quesito: << c) di quali rapporti di conto corrente italiani o esteri siano intestatarie ovvero cointestatarie le parti (ovvero con delega di firma su c/c di terzi) e di quali conti correnti (anche aziendali/societari) abbiano la reale ed effettiva disponibilità anche indipendentemente dalla formale intestazione (considerando anche -se esistenti- i movimenti relativi alle carte di credito anche aziendali/societarie) con indicazione delle relative movimentazioni per il periodo dal 1.1.2020 ad oggi>>, è possibile affermare che per una risposta al quesito, vista l'articolazione delle posizioni finanziarie delle parti nel periodo oggetto di analisi, è necessaria l'analisi e la lettura dell'intero paragrafo 3.3 del presente lavoro, dedicato alla risposta al quesito c).
Con riferimento al 4° quesito: << d) i titoli azionari e/o obbligazionari italiani o esteri eventualmente detenuti dalle parti e la loro attuale quantificazione>>, è possibile affermare che ad oggi il saldo titoli della
Sig.ra è pari a circa euro 3.000. Con riferimento alla risposta sintetica al quesito d) il saldo CP_1 titoli del Sig. ad oggi è pari a euro 933.075 circa (cfr. all.to E). Pt_1
Con riferimento al 5° quesito: << e) le partecipazioni societarie in Italia e all'estero di cui le parti siano titolari quantificando il valore nell'attualità delle suddette partecipazioni oltre che in passato, anche in relazione all'andamento effettivo, alla eventuale distribuzione di utili e all'esposizioni debitorie delle società stesse, valutando la congruenza di eventuali patti societari e la loro vincolatività>>, è possibile affermare che la parte resistente non risulta proprietaria di partecipazioni societarie sia all'oggi che in passato. All'oggi la quota nella di proprietà di parte ricorrente può avere un valore pari a euro 200.000 circa. Al 2020, in Pt_4 passato, nel primo anno oggetto dell'analisi peritale è possibile stimare la quota del Sig. pari a Pt_1 euro 100.000,00. Al 31.12.2020 il valore della partecipazione del 99% delle quote della Parte_5
8 In data 20 marzo 2025, il Tribunale di Milano rendeva la sentenza n. 1107/2025, odiernamente impugnata, la quale:
- confermava l'affidamento condiviso DE figli minori, con collocamento presso la madre in viale Majno n. 21, e la regolamentazione della frequentazione paterna come da condizioni della sentenza di divorzio;
- riduceva il contributo a carico del per il mantenimento DE figli ad euro 3.600,00 Pt_1
(euro 1.800,00 a figlio), ferma la ripartizione delle spese straordinarie come da condizioni di divorzio congiunto;
- condannava a rifondere al ricorrente il 50% delle spese di lite, oltre al 15% CP_1
per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con compensazione della restante metà;
- poneva a carico solidale delle parti le spese di CTU e le condannava a rifondere allo
Stato ciascuna il 50% della somma liquidata a titolo di compenso per il Curatore speciale.
L'iter motivazionale della sentenza di prime cure, per quanto di interesse, può essere così sintetizzato:
- la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del da € 2.250,00 mensili a Pt_1
€ 1.800,00 per ciascun figlio trovava origine in ragione DE mutamenti intervenuti nella sfera patrimoniale e reddituale delle parti, della interruzione della frequentazione paterna, con conseguente assolvimento degli oneri di cura e gestione DE figli in via esclusiva da parte della madre, e dell'accrescimento costante delle esigenze di vita e di formazione DE figli. In particolare, il Sig. qualche mese dopo il divorzio, Pt_1
aveva formalizzato un'operazione societaria che aveva determinato un peggioramento
è pari a euro circa 50.000. Ad oggi il ricorrente non ha la proprietà di alcuna quota nella Parte_6 società Mem servizi industriali srl.
Con riferimento al 6° quesito: << f) le eventuali esposizioni debitorie delle parti oggi in causa per eventuali mutui, finanziamenti ecc. con Istituti di Credito o con soggetti Terzi ed eventuali fiDEussioni rilasciate>>, è possibile affermare che le esposizioni debitorie della parte resistente per mutui, finanziamenti etc. sono relative al finanziamento che al 31.12.2023 è pari a euro 700.000 circa (Cfr. all.to F). Le CP_4 esposizioni debitorie della parte ricorrente, peraltro evidenziate nella c.d.”disclosure" in atti, per mutui, sono pari ad oggi a euro 897.013 circa (Cfr. all.to F). Non si rilevano fiDEussioni rilasciate dalle parti.”.
9 della sua situazione (aveva ceduto la partecipazione del 99% detenuta in MEM Servizi industriali s.r.l. alla partecipata al 50% Controparte_9
da altra società, per la quota del 1,67 % dal ricorrente e per la parte restante dalla famiglia . Tuttavia, il Tribunale osservava che tale operazione era stata Pt_1
verosimilmente programmata già all'epoca della pronuncia di divorzio. Al momento dell'emanazione della sentenza il ricorrente percepiva un reddito dichiarato di circa €
6.000,00 mensili come dirigente, integrava le proprie disponibilità con investimenti presso NZ NK (circa € 930.000,00) e godeva di svariati benefit e immobili di famiglia. Le sue effettive capacità economiche risultavano tuttavia, secondo la relazione peritale, superiori al reddito dichiarato. Quanto alla , il Tribunale CP_1
rilevava l'intervenuto acquisto con sostanze proprie della nuda proprietà di alcuni immobili di cui risultava usufruttuaria la di lei madre per un valore stimato di €
5.200.000,00, prova della sua notevole capacità di spesa e di investimento.
Riconosceva, tuttavia, che tale operazione non era produttiva di reddito e che le risorse concretamente disponibili dalla stessa (pari a € 30.000,00 all'anno) risultavano sostanzialmente invariate. Evidenziava, tuttavia, che il tenore di vita goduto dalla convenuta appariva incompatibile con tali risorse;
- quanto alle spese di gestione e condominiali della casa familiare, in considerazione della natura pattizia della regolamentazione che le poneva a carico del padre, stabiliva che le stesse, in difetto di accordo tra le parti, fossero a carico del soggetto obbligato secondo i principi di diritto civile;
- il Tribunale condannava la alla rifusione della metà delle spese di lite in CP_1
favore di mente la restante metà, era compensata. Pt_1
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello in data Parte_1
12 maggio 2025, affidato ai seguenti motivi così rispettivamente rubricati:
1) Primo motivo: nullità della sentenza ex art. 132, comma II, n. 4, c.p.c. per carenza assoluta della motivazione nell'adesione acritica del Tribunale alle valutazioni della C.T.U. L'appellante contestava che il Tribunale di Milano avesse fondato la propria decisione sull' adesione non motivata ai calcoli DE redditi delle parti eseguiti dal CTU, omettendo di indicare in modo compiuto e dettagliato le ragioni di tale accettazione, nonostante le
10 censure puntuali e specifiche avanzate dalla propria difesa e dal proprio consulente di parte. In particolare, lamentava la mancata esplicitazione, da parte del CTU, DE criteri di calcolo impiegati e DE dettagli DE calcoli eseguiti, nonché l'omessa considerazione della natura aleatoria delle rendite finanziarie di che “non possono essere parificate Pt_1
ad entrate costanti e continuative”, e DE redditi di provenienza estera della . CP_1
Riteneva, pertanto, che gli errori commessi dal CTU fossero stati “pedissequamente riprodotti dal Tribunale, nonostante le puntali critiche sollevate dal C.T. di parte (rimaste de Pt_1
facto prive di risposta) e l'istanza di chiamata a chiarimenti del C.T. formulata dalla difesa Pt_1
(disattesa dal Tribunale)” (cfr. atto di appello).
2) Secondo motivo: illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter, comma IV, c.c. in relazione alla nozione di quid novi invalsa nella giurisprudenza di legittimità e irriducibile contraddittorietà della motivazione. L'appellante denunciava una erronea interpretazione del concetto di quid novi da parte del Tribunale. Si doleva del fatto che il Tribunale, sebbene avesse ritenuto incoerente con il tenore di vita goduto dalla l'invarianza del reddito della stessa e pur avendone riconosciuto la notevole CP_1
capacità di spese e investimento, avesse ritenuto non decisivo il “quid novi del presumibile incremento DE redditi e della liquidità” della convenuta, omettendo di indagare sul punto, rigettando altresì le istanze istruttorie di parte con motivazione illogica.
3) Terzo motivo: illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 473-bis.2 c.p.c.
e irriducibile contraddittorietà della motivazione. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante denunciava l'illegittimità della sentenza per mancato esercizio DE poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 473-bis.2 comma II cpc., evidenziando che la discrezionalità del giudice incontra un limite nel caso in cui la documentazione in atti non consenta una chiara valutazione DE presupposti della domandala. Nel caso di specie il Giudice di prime cure aveva rigettato le istanze di integrazione istruttoria avanzate dal ricorrente, in ragione della superfluità delle stesse, nonostante le allegazioni puntuali delle incongruenze relative alla situazione reddituale e patrimoniale della RA
, offerti dalla difesa e confermati dalla CTU. La sentenza, a parere CP_1 Pt_1
dell'appellante, appariva altresì contraddittoria nella parte in cui rigettava le richieste di ulteriori indagini sui redditi della , sebbene avesse ritenuto le risorse CP_1
11 disponibili dalla stessa incompatibili con il suo tenore di vita, pur essendo il reddito DE genitori un parametro fondamentale per la determinazione del contributo al mantenimento gravante sugli stessi.
4) Quarto motivo: illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter, comma IV, n. 4 c.c. L'appellante riteneva che il Giudice di prime cure avesse erroneamente applicato un automatismo nel decidere di ridurre solo parzialmente l'assegno di mantenimento, basandosi esclusivamente sull'aumento delle esigenze DE figli, uno DE parametri previsti dall'art. 337 ter, comma 4, c.c. (n. 1 “le attuali esigenze DE figli”).
5) Quinto motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 473-bis.18 c.p.c. Con il quinto motivo di appello, il ricorrente contestava l'omessa valutazione del contegno processuale della convenuta, la quale -in tesi- aveva effettuato produzioni documentali inesatte o incomplete, in violazione del dovere di leale collaborazione sancito dall'art. 473-bis.18
c.p.c., principio cardine del processo di famiglia, in cui l'accertamento della posizione economica DE genitori riveste particolare rilevanza. Nella specie, l'appellante censurava la mancata applicazione di sanzioni nei confronti della , il rigetto CP_1
immotivato della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
6) Sesto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. L'appellante contestava la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50%, nonostante il parziale accoglimento della propria domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento e il rigetto o l'inammissibilità di tutte le domande proposte dalla controparte. Denunciava, inoltre, la violazione dell'art. 92, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 473-bis.18 c.p.c., per non aver il Tribunale disposto la rifusione delle spese di lite integralmente a carico della , anche prescindendo dalla CP_1
soccombenza, in ragione della lamentata violazione del dovere di leale collaborazione.
7) Settimo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 337-ter, comma IV, c.p.c. e art. 337- sexies c.c. L'appellante contestava l'obbligo del di sostenere le spese Pt_1
condominiali e di gestione relative all'ex casa coniugale, sita in viale Majno n. 21, abitata da e dai figli, nonostante lo stesso Giudice di prime cure, in CP_1
motivazione, avesse dichiarato che, in assenza di accordo tra le parti, si applicano i
12 principi di diritto civile che pongono le spese ordinarie a carico del titolare del diritto di godimento dell'immobile. Sul punto, la difesa di instava il Tribunale per la Pt_1
correzione dell'errore materiale derivante da discrasia tra motivazione e dispositivo.
Con ordinanza pubblicata il 01/07/2025, il Tribunale ordinario di Milano, accogliendo l'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza n. 1107 del
2025, depositata dalla difesa del Signor disponeva che, con decorrenza dalla Pt_1
data della domanda (maggio 2023), le spese di gestione e condominiali ordinarie della casa di Milano viale Majno n. 21 fossero a carico di
[...]
. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/10/2025, si costituiva in giudizio , proponendo altresì appello incidentale. Controparte_1
In via preliminare, la difesa di eccepiva l'inammissibilità dell'appello CP_1
avversario, in quanto fondato sul riesame delle condizioni economiche delle parti al momento del divorzio, e non sulla sopravvenienza di fatti nuovi, presupposto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis.29 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza consolidata.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, previo rigetto delle istanze istruttorie in quanto meramente esplorative. spiegava altresì appello incidentale chiedendo: CP_1
“- Porre a carico di con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento DE figli, versando a , in via anticipata entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, un assegno non inferiore ad € 5.625,00, annualmente rivalutabile ex indici ISTAT con rivalutazione annuale ex indici ISTAT prima rivalutazione aprile 2026, base aprile 2025
- Porre a carico di con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di provvedere al Parte_1
pagamento delle spese di gestione ordinarie e delle spese condominiali dell'immobile sito in Milano, viale
Majno n. 21, costituente casa familiare
Confermare la sentenza n. 1107/2025, nel resto, per quanto di ragione.
In via incidentale e subordinata, per l'ipotesi di conferma del capo 3 bis) della sentenza impugnata e a modifica della sentenza di divorzio n. 1107/2025
3. Porre a carico di con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento DE figli, versando a , in via anticipata entro il giorno Controparte_1
13 5 di ogni mese, un assegno non inferiore ad € 6.625,00, annualmente rivalutabile ex indici ISTAT prima rivalutazione aprile 2026, base aprile 2025.
Confermare la sentenza n. 1107/2025, nel resto, per quanto di ragione.
In ogni caso
4. Condannare, alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado, con Parte_1
restituzione di quanto nelle more eventualmente ricevuto.
IN VIA ISTRUTTORIA
A. Respingere le richieste avversarie.
B. Ammettere le istanze istruttorie formulate dalla Dott. anche in primo grado. Pt_7
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nelle successive memorie.”
Più in dettaglio, così argomentava: CP_1
1. Primo motivo: appello incidentale avverso il Capo 3 per violazione e falsa applicazione degli artt.
337-ter c.c., 473-bis. 29 c.p.c. con riferimento alla errata ricostruzione delle condizioni economiche delle parti. La parte appellata evidenziava che la situazione economico-patrimoniale del la cui opacità era comunque pacifica in ragione della mancata impugnazione Pt_1
della sentenza sul punto, non era stata adeguatamente ricostruita, non essendo stati considerati elementi rilevanti come operazioni societarie, accrediti da fondi pensione e finanziamenti societari. Riteneva comunque che un miglioramento della sua condizione fosse dimostrato dall'acquisto di immobili di pregio, dall'incremento DE redditi e dalla disponibilità di beni mobili e immobili di valore. Quanto alla situazione di essa , allegava che non risultava alcuna variazione rispetto al momento del CP_1
divorzio che avrebbe potuto giustificare il dimezzamento dell'assegno disposta dal
Tribunale. Si evidenziava l'errore del CTU nel computo DE redditi, avendo incluso somme percepite da terzi a titolo di compensazione, e si specificava che gli immobili valorizzati dal giudice di primo grado erano stati acquistati prima del divorzio, pertanto non costituivano quid novi.
2. Secondo motivo: appello incidentale avverso il Capo 3 per violazione e falsa applicazione dell'art.
132 c.p.c. anche in relazione all'art. 111 Cost. e dell'art. 473-bis.29 c.p.c. per irriducibile contraddittorietà della motivazione. La parte appellata evidenzia l'incongruenza nella motivazione della sentenza impugnata, la quale, pur riconoscendo la presenza di
14 elementi che giustificherebbero quantomeno la conferma, se non l'aumento, dell'assegno stabilito in sede di divorzio - quali l'assenza di significative variazioni nella condizione economica DE genitori, l'incremento delle esigenze DE figli e la cessazione del contributo diretto del padre alle stesse - perveniva tuttavia, in modo contraddittorio, a disporne la riduzione della metà.
3. Terzo motivo: appello incidentale avverso il Capo 3 per violazione e falsa applicazione dell'art 337- ter con riferimento alla determinazione dell'assegno perequativo. Secondo la difesa, il Tribunale aveva erroneamente disatteso i criteri stabiliti dall'art. 337-ter c.p.c., che devono orientare la determinazione dell'assegno, disapplicando il principio di proporzionalità.
In particolare, nel ridurne la misura nonostante l'invarianza della situazione economica DE genitori, non aveva adeguatamente considerato che il tenore di vita DE figli è sempre stato elevato, che le loro esigenze sono aumentate nel tempo e che i compiti di cura vengono assolti in via esclusiva dalla madre, sulla quale grava integralmente anche la copertura delle spese straordinarie.
4. Quarto motivo: appello incidentale avverso il Capo 3bis per contraddittorietà della motivazione e per violazione e falsa applicazione degli art. 473-bis.29 c.p.c. e dell'art. 1322 c.c. Con il quarto motivo di appello incidentale la parte appellata censurava il capo della sentenza che, in forza dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale n. 1411/2025, aveva eliminato l'obbligo del Signor di provvedere alle spese di gestione e Pt_1
condominiali ordinarie dell'immobile della casa familiare. L'appellante incidentale si doleva della contraddittorietà della motivazione della sentenza, come modificata, nella parte in cui faceva discendere dalla natura negoziale della regolamentazione di questo profilo, in mancanza di un nuovo accordo tra i genitori, l'applicazione DE principi di diritto civile. Al contrario, secondo la difesa della RA , le clausole pattizie CP_1
non sarebbero modificabili pur a fronte del sopravvenire di fatti nuovi, in quanto non soggette alla regola del giudicato rebus sic stantibus.
Con comparsa di costituzione depositata in data 3 ottobre 2025, il Curatore Speciale nell'interesse DE minori e Avv. Marina Persona_1 Persona_3
Scotti, dichiarando di condividere le motivazioni della sentenza impugnata, ne chiedeva la conferma e domandava il rigetto del reclamo.
15 Con decreto del 19 maggio 2025, il Presidente fissava udienza con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'artt. 127-ter c.p.c. in data 4 novembre 2025 e assegnava alle parti un termine per il deposito delle note scritte fino al secondo giorno antecedente a quello già fissato per l'udienza sostituita.
Con memoria autorizzata ex art. 473-bis.32 c.p.c. depositata in data 15 ottobre 2025, contestava il contenuto della comparsa di costituzione avversaria, chiedeva il Pt_1
rigetto dell'appello incidentale avversario proposto e insisteva su tutte le proprie istanze, di merito e istruttorie, già proposte in giudizio con il proprio ricorso in appello. Il Signor chiedeva, inoltre, di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla la produzione in Pt_1 CP_4
giudizio degli estratti conto degli ultimi tre anni del conto corrente n. 000003736329 intestato a , rilevando che l'esistenza di detto conto corrente non era stata resa CP_1
nota nel giudizio di primo grado.
Con memoria autorizzata ex art. 473-bis.32 c.p.c. depositata in data 24 ottobre 2025,
richiamava integralmente il contenuto della propria comparsa di costituzione. CP_1
Con parere del 28 ottobre 2025 il P.G. chiedeva la conferma del provvedimento impugnato.
Con note di trattazione scritta autorizzate depositate in data 31 ottobre 2025, il insisteva per l'accoglimento delle domande ed eccezioni formulate in atti, Pt_1
Con note di trattazione scritta autorizzate depositate nella medesima data, la
richiamava integralmente il contenuto DE precedenti atti, insistendo per CP_1
l'accoglimento delle conclusioni formulate con la comparsa di risposta depositata in data
3 ottobre c.a.
Con note di trattazione scritta depositate nella medesima data, il Curatore Speciale richiamava integralmente la propria comparsa di costituzione depositata in data 3 ottobre c.a. e chiedeva l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate.
All'odierna udienza, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di Appello di Milano
16 L'appello principale e l'appello incidentale non sono fondati per le ragioni di seguito specificate, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata come modificata con ordinanza di correzione di errore materiale resa dal Tribunale di
Milano 25 giugno/1 luglio 2025.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, osserva la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale spiegata dall'appellata per assenza di quid novi è priva di pregio. CP_1
Si rammenta che consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che “il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento DE figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche DE genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno.
Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione DE presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale” (cfr. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 18608 del 30/06/2021 (Rv. 661616 - 01).
Orbene, osserva la Corte che ha allegato nel giudizio di primo grado un Pt_1
peggioramento della propria condizione patrimoniale dopo la sentenza di divorzio (i.e. in ragione della cessione della partecipazione di quote sociali del giugno 2021 a fronte della sentenza di cui invoca la modifica pubblicata l'11 marzo 2011) ed un correlativo miglioramento della posizione della (quali la, in tesi, sopravvenuta locazione CP_1
dell'immobile di EW York: ivi).
Di talché, l'eccezione si palesa priva di fondamento.
Ancora in via preliminare, la Corte rileva che non è necessario riaprire la fase istruttoria, ben potendo la causa essere decisa sulla base DE documenti già acquisiti dal
Tribunale. Le istanze istruttorie, così come formulate dalle parti, non presentano,
17 comunque, i requisiti necessari per la loro ammissibilità. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale la Corte non ha motivo di discostarsi,
“l'accertamento delle condizioni economiche DE coniugi nei giudizi di separazione e di divorzio non richiede la determinazione dell'esatto importo DE redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici: essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali DE coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze…”. Si tratta di un filone consolidato in quanto “la Cassazione a Sezioni Unite 18287 del 2018 motivava in ordine al contributo del coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge che «la parte richiedente deve fornire la prova con ogni mezzo anche mediante presunzioni.». (cfr. da ultimo
Cass. Civ. sez. I, 18 gennaio 2024, n. 1897).
Ciò posto, si osserva che il C.T.U., nella relazione peritale depositata in primo grado, ha dato atto di aver riscontrato alcune carenze documentali e “zone d'ombra”, in particolare con riferimento all'immobile sito a EW York di proprietà della , ai conti CP_1
bancari BP SU e i conti accesi presso JP MO AS negli Stati Uniti intestati alla medesima, nonché in relazione ai rapporti del signor con la società Fiduciaria Pt_1
Fiditalia S.r.l. Il consulente, tuttavia, ha precisato che tali residui margini di incertezza
“non inficiano e non hanno effetti rilevanti sulla complessiva rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e economica di ciascuna delle parti per il periodo oggetto di analisi, che è adeguata a tentare sia una conciliazione tra le parti sia per fornire le basi per la decisione della RA
Giudice” e che “Tali elementi nel complesso sono già stati valutati per l'accertamento DE redditi concretamente disponibili delle parti” (cfr. doc. 9 relazione di CTU, fascicolo primo Pt_1
grado, pp. 7 e 45). Resta, altresì, assorbita (terzo motivo di appello principale) la doglianza dell'appellante inerente il mancato esercizio DE poteri istruttori ufficiosi da parte del giudice.
Nel merito
Sul contributo al mantenimento DE figli
Tanto premesso, l'appello principale con riguardo ai motivi 2 e 4 e l'appello incidentale con riguardo ai motivi 1, 2 e 3 possono essere esaminati congiuntamente in quanto
18 intimamente connessi: ineriscono, invero, alla nuova quantificazione del contributo al mantenimento in favore DE figli, (29.11.2007) e Persona_1 Persona_2
(9 settembre 2012).
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità -da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi- in tema di determinazione del contributo al mantenimento DE figli minori di età o maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, ha statuito che la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata DE loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali DE minori e del tenore di vita da essi goduto durante la convivenza DE genitori, sicché, la Corte territoriale nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della prole deve tenere conto anche delle esigenze attuali DE figli (cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023). Quanto alla prova del tenore di vita, si rimarca che “il precedente tenore di vita coniugale può desumersi dalle potenzialità economiche DE coniugi, ossia dall'ammontare complessivo DE loro redditi e dalle loro disponibilità” (Cassazione civile sez. I, 15 gennaio 2018, n.770); inoltre, come già ricordato, il patrimonio familiare e personale può essere determinato anche ricorrendo a presunzioni (cfr. da ultimo Cass. Civ. sez. I, 18 gennaio 2024, n. 1897). Ancora, la Corte di Cassazione ha statuito che “l'obbligo di mantenimento del minore deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato
a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 16739 del 06/08/2020). Quanto ai criteri per individuare il tenore di vita, si rimarca che il giudice deve considerare, non solo il reddito emergente dalla documentazione prodotta dalle parti, ma anche gli altri elementi con connotazione economica suscettibili di incidere sulle loro condizioni, come la disponibilità di un patrimonio consistente e la conduzione di uno stile di vita agiato
19 (cfr. Cass. civile sez. I, 03/05/2025, n.11611, Guida al diritto 2025, 192). Chiarisce, inoltre, la Suprema Corte che la crescita DE figli comporta notoriamente un aumento delle esigenze economiche di questi ultimi e non necessita di specifica dimostrazione, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022 (Rv. 664764 – 01).
Applicando i suddetti principi al caso in esame, la Corte non può che condividere le determinazioni del giudice di primo grado alla luce di quanto segue.
In primo luogo, risulta dalla documentazione in atti (come vagliata dalla relazione di
CTU contabile3 svolta in prime cure) un assetto patrimoniale tipico di grandi disponibilità economiche4 per entrambi i genitori. Appare, così, congrua la decisione 2 Così citata in DeJure, . Controparte_10
3 La Corte reputa priva di pregio la censura formulata dall'appellante principale di un'adesione acritica del Tribunale alle valutazioni svolte nella relazione di C.T.U. Sul punto si richiama il principio stabilito in sede di legittimità secondo cui: “Il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale.
Parimenti, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario.” (Cass. civ, sez. lav., 13/07/2023, n. 20090, Redazione Giuffrè 2023, DeJure.). In ogni caso,
l'eccezione relativa all'erroneità della consulenza e alla mancata esplicitazione DE criteri di calcolo adottati dal C.T.U. non è fondata in quanto il CTU, ha puntualmente illustrato la metodologia utilizzata, anche in risposta alle osservazioni formulate dal C.T.P. (cfr. doc. 9, relazione di CTU, fascicolo Pt_1 primo grado, pag. 6 ss. e 43 ss). 4 Situazione patrimoniale Controparte_11
Dirigente della della quale detiene una quota di Controparte_12 partecipazione pari al 1,67% (doc. 19 fascicolo secondo grado). Pt_1
Dispone di un patrimonio complessivo di 1.813.817,77 euro, considerando conti correnti, dossier titoli, polizze unit linked e polizze tradizionali (doc. 23 fascicolo secondo grado). Pt_1
È proprietario di un immobile di pregio sito a Milano, in Piazza Repubblica, acquistato nel 2021 (cfr. doc 18 fascicolo secondo grado), nel quale attualmente risiede (cfr. doc. 50 fascicolo Pt_1 Pt_1 primo grado).
Dichiara di aver stipulato, in data 24 settembre 2021, un finanziamento presso NZ NK S.p.A. di €
800.000,00, scaduto in data 31/10/2024 (cfr. doc. 27 fascicolo primo grado), necessario a Pt_1 sostenere i costi di acquisto.
20 Risulta, altresì, un finanziamento di capitale residuo €97.013, con scadenza 31/01/2029 (cfr. allegato F fascicolo secondo grado). Pt_1
Dall'estratto conto NZ risulta un saldo al 31/12/2023 pari ad euro 12.773,53; al 31/12/2024 pari ad euro 46.927,80; al 30/06/2025 pari ad euro 19.053,41 (cfr. doc. 20 fascicolo secondo grado). Pt_1
Dall'estratto conto Asti risulta un saldo al 31/12/2023 pari ad euro 21.564,41; al 31/12/2024 pari ad euro 11.178,29; al 30/06/2025 pari ad euro 246,61 (cfr. doc. 21 fascicolo secondo grado). Pt_1
Dall'estratto conto Unicredit risulta un saldo al 31/12/2023 pari a euro 8.607,09 (cfr. doc. 22 fascicolo secondo grado). Pt_1
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Comunale Netto d'imposta imponibile Netta Regionale mensile
730 2025-
€
€ 127.673,00
€ 2.112,00 € 1.021,00 € 83.385,00 € 6.948,75 redditi 2024 41.155,00,00
730 2024-
€ 129.807,00 € 41.896,00 € 2.149,00 € 1.038,00 € 84.724,00 € 7.060,33 redditi 2023
Situazione patrimoniale Controparte_1
Dichiara di percepire quale unica fonte di reddito il canone di locazione dell'immobile sito in Foro
Bonaparte 10, Milano (cfr. doc. 59 fascicolo Battanta primo grado).
Risulta proprietaria di un rilevante patrimonio immobiliare, stimato dal CTU in un valore complessivo di euro 9.663.000 circa, considerando l'incremento intervenuto successivamente al divorzio in ragione dell'acquisto della nuda proprietà di ulteriori immobili della di lei madre – usufruttuaria.
In particolare, risulta dalla documentazione prodotta:
- Piena proprietaria dell'appartamento sito in via Cusani, Milano (doc. 30 fascicolo CP_1 primo grado);
- Nuda proprietaria (usufruttaria la di lei madre) degli appartamenti siti in corso Manforte,
Milano; piazza SAto NO, Milano;
via Borgogna, Milano (sei appartamenti); via Dolomiti,
Milano; via Corsica, Forte DE AR (LU) (doc. 30 fascicolo primo grado). CP_1
Ha la disponibilità di un immobile sito in EW York, che risulta locato a terzi (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado;
doc. 2 fascicolo primo grado). Pt_1 Pt_7
Dall'estratto conto n. 6467 risulta un saldo al 30/06/2024 pari ad euro 95.086,07; al 31/12/2024 CP_4 pari ad euro 12.391,31; al 31/03/2025 pari ad auro 10.479,04 (cfr. doc. 77 fascicolo secondo CP_1 grado).
21 Dall'estratto conto n. 6329 risulta un saldo al 31/12/2024 pari ad euro 17.324,84; al 31/03/2025 CP_4 pari ad euro 18.523,98 (cfr. doc. 76 fascicolo secondo grado). CP_1
Dall'estratto conto BANCO BPM n. 1052 risulta un saldo al 31/12/2024 pari ad euro 588,60; al
31/03/2025 pari ad euro 1.024,37 (cfr. doc. 78 fascicolo secondo grado). CP_1
Dall'estratto conto BANCO BPM n. 5083 risulta un saldo al 30/06/2024 pari ad euro 3.797,27; al
31/12/2024 pari ad euro 1.026,95; al 31/03/2025 pari ad euro 1.024,37 (cfr. doc. 79 fascicolo CP_1 secondo grado).
Dall'estratto conto SA SA AO risulta un saldo al 30/06/2024 pari ad euro 476,94; al 31/12/2024 pari ad euro 459.50; al 31/03/2025 pari ad euro 351,53 (cfr. doc. 80 fascicolo secondo grado). CP_1
Dall'estratto conto Bana risulta un saldo al 30/06/2024 pari ad euro 1.177,79; al Controparte_13
31/12/2024 pari ad euro 20.322,09; al 31/03/2025 pari ad euro 2.048,55 (cfr. doc. 81 fascicolo CP_1 secondo grado).
Dall'estratto conto FI risulta un saldo al 30/06/2024 pari ad euro 3.857,66; al 31/12/2024 pari ad euro 3.481,83; al 30/06/2025 pari ad euro 4.485,83 (cfr. doc. 82 fascicolo secondo grado). CP_1
Dalla documentazione bancaria USA risulta un saldo al 29/12/2023 pari a dollari 258.496,76; al
31/12/2024 pari a dollari 267.620,70 (cfr. doc. 67 fascicolo secondo grado). CP_1
Ha contratto un finanziamento in data 05/07/2021 per un importo pari ad euro CP_4
900.000,00 che prevede una restituzione annua pari a euro 95.000 circa, per la durata di 10 anni (cfr. doc. 29 fascicolo primo grado). CP_1
È debitrice nei confronti della madre per il saldo dell'acquisto della nuda proprietà in Piazza Parte_2
SAto NO per euro 70.000 e in Via Petrocchi angolo Via Dolomiti per euro 76.500 (cfr. doc. 59 fascicolo primo grado). CP_1
Vive, in qualità di genitore collocatario DE figli minori, nella casa coniugale, sita a Milano, in Viale
Majno n. 21, messa a disposizione della famiglia di a titolo gratuito dalla società immobiliare Pt_1
Raffaello, i cui soci sono ed genitori del CP_14 Persona_4 Pt_1
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
PF 2024- redditi 2023 € 14.252,00 147,00 € 175,00 € € 00,00 € 13.930,00 € 1.160,83
PF 2023-
€ 14.950,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 14.950,00 € 1.245,83 redditi 2022
22 del Tribunale di ridurre l'assegno di mantenimento dovuto dal alla Pt_1 CP_1
determinandolo in euro 1.800,00 a figlio, anziché euro 2.250,00. Ciò trova giustificazione dalla comparazione DE redditi delle parti da cui emerge, come anticipato, un assetto patrimoniale ed economico che dimostra grandi disponibilità per entrambi i genitori.
In specie, risulta avere ha la nuda proprietà di numerosi appartamenti fra CP_1
Milano e Forte DE AR (di cui la madre è usufruttuaria), oltre ad essere proprietaria di un appartamento a EW York a reddito e ad essere assegnataria della casa coniugale;
il dispone di un reddito mensile medio di poco inferiore a euro 7.000,00, oltre ad Pt_1
essere proprietario di un immobile in Milano ove risiede ed avere un considerevole dossier titoli.
In secondo luogo, la riduzione dell'importo dell'assegno in misura inferiore a quanto insta (che chiede di limitare l'importo a euro 500,00), trova fondamento nelle Pt_1
aumentate esigenze DE figli, ormai adolescenti (17 anni e 13 anni Persona_1
. Persona_2
In terzo luogo, la riduzione come sopra specificata non può arrivare a compromettere lo stile di vita agiato ed elevato di cui i figli hanno goduto in costanza di matrimonio.
In quarto luogo, l'ammontare predetto considera i maggior tempi di permanenza DE figli con la madre: circostanza non contestata dal Pt_1
Per tali ragioni, la Corte conferma l'importo del contributo del in favore della Pt_1
per il mantenimento DE figli in euro 1.800,00 a figli. CP_1
Sulla domanda ex art. 96 c.p.c.
Quanto alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. -riproposta dal anche Pt_1
in questa sede -la Corte non ritiene di ravvisare gli estremi del dolo e della colpa grave
PF 2022-
€ 14.950,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 14.950,00 € 1.245,83 redditi 2021
PF 2021-
€ 14.950,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 € 14.950,00 € 1.245,83 redditi 2020
23 nei confronti della , necessari ad integrare i presupposti della norma di CP_1
riferimento.
Si osserva che la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c., “non può discendere dal mero riscontro del difetto di normale prudenza o diligenza nel valutare il fondamento della domanda o dell'eccezione, perché postula, in alternativa al dolo, la "colpa grave", cioè un'imprudenza o trascuratezza elevata, per il mancato impiego di un minimo di diligenza, sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa avanzata in causa” (Cass. n.
1788/89; Cass. n. 9060/2003; Cass. n. 464/2017).
Nella specie, la tesi difensive di in primo grado si sono solo rilevate CP_1
parzialmente prive di fondamento. Ma resistere in giudizio per far valere difese che si rivelano parzialmente infondate non è condotta, di per sé, rimproverabile. E, circa, al dovere di lealtà, entrambi i genitori sono stati opachi quanto alla rappresentazione della rispettiva situazione patrimoniale ed economica.
Sulla regolazione delle spese di lite in prime cure
L'appellante principale ha censurato (sesto motivo di appello) la compensazione delle spese di lite in primo grado, determinando nella misura del solo 50% la condanna di
Battanta alla rifusione delle spese in suo favore.
Orbene, osserva la Corte che va condivisa la valutazione effettuata in prime cure posto
è risultato ampiamente soccombente sotto il profilo economico: invero, aveva Pt_1
richiesto che il contributo in favore DE figli fosse quantificato in soli euro 500,00 a figlio, mentre è stato quantificato in euro 1.800 a figlio.
Di talchè, la doglianza si palesa priva di pregio.
Sulle spese condominiali
Il settimo motivo di appello principale, relativo all'obbligo del di sostenere le Pt_1
spese di gestione e condominiali ordinarie dell'immobile adibito a casa familiare, non può essere esaminato in quanto è venuto meno l'interesse ad agire dell'appellante, in ragione dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale del Tribunale (già sopra
24 richiamata) che ha accolto l'istanza del (eliminando il suddetto obbligo a suo Pt_1
carico con decorrenza dalla data della domanda5).
Con riguardo, poi, al quarto motivo di appello incidentale di (che impugna il CP_1
capo della sentenza così come modificato dalla citata ordinanza), va premesso che l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, "in parte qua", del comproprietario) dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno DE coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 18476 del 19/09/2005 (Rv. 582755 - 01).
Nella fattispecie, la casa coniugale sita in Milano, viale Majno n. 21 è assegnata alla appellante incidentale . Le parti non hanno assunto accordi diversi rispetto CP_1
all'onere delle spese di gestione e condominiali: ne deriva, pertanto, che la competenza in ordine a tale domanda va determinata secondo le regole comuni e non trova deroga in favore del giudice competente per la separazione o del giudice competente per la modifica DE relativi provvedimenti.
Spese di lite del grado di appello
Con riguardo alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, in considerazione del fatto che è stato rigettato sia l'appello principale, che l'appello incidentale, si ritengono sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1107/2025 emessa dal Tribunale di Milano, pubblicata in
[...]
data 20 marzo 2025, come modificata dall'ordinanza di correzione dell'errore materiale n.
1411 pubblicata in data 01/07/2025, nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio n. 5546/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, come modificata dall'ordinanza di correzione dell'errore materiale n. 1411 pubblicata in data 01/07/2025;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da nei Parte_1
confronti di;
Controparte_1
- dichiara compensate integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 04 novembre 2025.
Il Consigliere est.
NA FE
Il Presidente
BI EN
Motivazione redatta in collaborazione con LA De Gregorio, magistrato ordinario in tirocinio.
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il C.T.U. rassegna va le seguenti conclusioni: “Con riferimento al 1° quesito: <quali siano i redditi di cui ciascuna parte concretamente dispone specificando l'ammontare DE redditi per gli anni di imposta a partire dall'anno di imposta 2020 e sino all'ultima scadenza fiscale maturata>>, è possibile affermare che, con riferimento ai redditi della parte ricorrente concretamente disponibili, è possibile accertare e valutare i
7 5 Il Tribunale ha così statuito: “1) Dispone la correzione della sentenza n. 1107/25 del Tribunale di Milano nel seguente modo: nel dispositivo della sentenza si inserisca e si legga, dopo il capo n. 3 e con numerazione 3 bis: dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (maggio 2023), le spese le spese di gestione e condominiali ordinarie della casa di Milano viale Majno n. 21 siano a carico di
[...]
”. Controparte_1
25