CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/05/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1217/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Rosario Giordano e Giuseppe
Romano;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatrice Ferlito;
APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E CONTRO
1 C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cesare Amato;
APPELLATA
E CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ); CP_3 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 7 maggio 2025, ai sensi dal disposto dell'art. 350 bis c.p.c.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9 luglio 2020 conveniva in Controparte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Ragusa, , e CP_3 Parte_1 CP_2
[...]
Esponeva che nell'anno 2011, avendo ricevuto una lettera di messa in mora da parte di per il mancato pagamento delle rate del finanziamento n. Controparte_2
20130492944711, era venuta a conoscenza che il proprio coniuge , dal quale CP_3
ella era legalmente separata, aveva falsificato la firma apposta ad un contratto di credito al consumo, stipulato per l'acquisto di una autovettura che lei credeva acquistata dal , CP_3
e al contratto collegato afferente l'utilizzo di carta di credito, sicché risultava apparentemente che l'operazione fosse stata compiuta da essa attrice, risultata pure
(fittiziamente) intestataria dell'autovettura.
Soggiungeva che tale condotta, alla quale avevano concorso il venditore dell'auto collaboratore esterno della e la finanziaria Parte_1 Controparte_2
medesima, le aveva cagionato notevoli danni, di natura patrimoniale e non, atteso che essa attrice, negli anni 2013 e 2014, aveva dovuto provvedere – al solo fine di evitare l'esecuzione forzata - al pagamento delle cartelle esattoriali notificatele per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche e di una sanzione amministrativa per violazioni del codice della strada;
che, inoltre, aveva iscritto il credito a suo Controparte_2
carico nella categoria di censimento delle cd. sofferenze. Fatto, questo, che aveva limitato le sue possibilità di accesso al credito a causa della segnalazione al sistema bancario.
Deduceva di avere sporto querela nei confronti del marito, e che il procedimento penale era stato archiviato.
2 Proponeva, dunque, querela di falso in via principale, chiedendo altresì dichiararsi la nullità dei contratti apparentemente sottoscritti da essa attrice, e la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni.
Si costituivano in giudizio e , chiedendo il Parte_1 Controparte_2
rigetto delle domande e proponendo, la seconda, domanda di manleva nei confronti di per il caso di condanna. Parte_1
rimaneva contumace. CP_3
Con sentenza n. 1139/2024 del 28 giugno 2024 il Tribunale adito dichiarava la falsità delle firme apposte al contratto n. 20130492944711 stipulato il 10/8/2007 e di quello ad esso collegato recante il n. 20130492944701, relativo all'utilizzo della carta di credito, altresì dichiarando la nullità dei detti contratti;
accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria, condannando e in solido al pagamento CP_3 Parte_1 dell'importo di €. 1.526,77, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
rigettava la domanda proposta nei confronti di compensava le Controparte_2 spese di lite nel rapporto fra l'attrice e regolandole, nel resto, in Controparte_2
base al principio della soccombenza.
Avverso la sentenza ha interposto appello sulla base di due ragioni Parte_1
di censura.
Si sono costituiti in giudizio e , Controparte_2 Controparte_1 quest'ultima chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo a sua volta appello incidentale affidato a tre motivi.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 7 maggio 2025, a seguito della discussione orale delle parti, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto essere dichiarata la contumacia di , non costituitosi in CP_3
giudizio nonostante sia stato ritualmente chiamato a parteciparvi.
Ancora in rito, osserva la Corte che è passato in giudicato, per mancata impugnazione, l'accertamento afferente la falsità e la conseguenziale nullità del contratto di credito al consumo e del connesso contratto di credito cd. revolving.
È altresì passata in giudicato, per difetto di impugnazione, la statuizione afferente la responsabilità di nell'occorso e dunque l'accertamento (invero implicito, ma CP_3
necessario) avente ad oggetto il fatto che egli fosse autore della falsità, nonché
3 l'accertamento avente ad oggetto la responsabilità dell' che “in qualità di Parte_1
rivenditore autorizzato, deputato ad istruire la pratica di finanziamento, veniva meno all'obbligo che si era assunto sottoscrivendo la clausola di assunzione di responsabilità circa l'autenticità e la veridicità delle firme apposte sul contratto di finanziamento e che prevedeva: “il sottoscritto, incaricato dell'identificazione di cui alla legge 197/91 art2 D.M.
19-12.1991, comunicazione del Ministero del Tesoro del 5.6.92, dichiara sotto la propria responsabilità che le firma di cui alla presente domanda sono vere ed autentiche e sono state apposte personalmente….. Le loro generalità sono state verificate ed esattamente riportate nella domanda”.
L'appello di infatti, ha ad oggetto esclusivamente il mancato Parte_1 accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito.
Tanto premesso, con il primo motivo l'appellante assume che ha errato il Tribunale nel non considerare, ai fini della individuazione del termine dal quale fare decorrere la prescrizione, che già il 24/10/2011 l'attrice aveva “contezza che fossero state apposte delle firme apocrife in sua vece”; che, pertanto, alla data in cui la aveva esperito il CP_1
procedimento di mediazione ex art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, era già ampiamente decorso il termine di cinque anni.
A dire dell'appellante, il Tribunale ha inoltre errato nel ritenere che l'instaurazione del procedimento di mediazione, al quale esso non era stato messo in grado di Parte_1
partecipare, potesse avere effetto interruttivo della prescrizione anche nei suoi confronti.
Con il secondo motivo viene ribadito quanto esposto nel primo, assumendo altresì
l'appellante che il primo giudice non ha considerato che dal provvedimento di archiviazione del procedimento instaurato nei confronti del , era chiaramente CP_3
emersa la consapevolezza, da parte della , alla data del 24/10/2011, CP_1 dell'apposizione delle firme false.
I motivi, che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione, sono parzialmente fondati.
Osserva innanzitutto la Corte che nella fattispecie, esclusa l'esistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale fra la , e si verte nell'ambito CP_1 CP_2 Parte_1
del risarcimento del danno da fatto illecito, ex art. 2043 c.c., al quale si applica la prescrizione quinquennale, giusta il disposto dell'art. 2947 c.c. che, al terzo comma, sancisce: “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
Ora, in tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, ai fini
4 dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno,
l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione (v., da ultimo, Cass. n. .375/2025).
Ciò detto, nel caso di specie, la falsificazione della firma della da parte del CP_1
costituisce reato di falso materiale, ai sensi dell'art. 482 c.p. CP_3
Inoltre, la condotta accertata – e, come si è detto, non più contestabile – dell è consistita nel fatto che egli “in qualità di rivenditore autorizzato, deputato Parte_1 ad istruire la pratica di finanziamento, veniva meno all'obbligo che si era assunto sottoscrivendo la clausola di assunzione di responsabilità circa l'autenticità e la veridicità delle firme apposte sul contratto di finanziamento e che prevedeva: “il sottoscritto, incaricato dell'identificazione di cui alla legge 197/91 art2 D.M. 19-12.1991, comunicazione del Ministero del Tesoro del 5.6.92, dichiara sotto la propria responsabilità che le firma di cui alla presente domanda sono vere ed autentiche e sono state apposte personalmente….. Le loro generalità sono state verificate ed esattamente riportate nella domanda”.
Ebbene, siffatta condotta, consistente nella mancata, dovuta verifica dell'indentità del soggetto che apponeva le sottoscrizioni, ha agevolato in maniera determinante la commissione del reato da parte del , rafforzando il suo proposito criminoso ed CP_3
accrescendo la possibilità della produzione del reato, sicché l - che, si Parte_1 ribadisce, non ha contestato nel presente grado di giudizio l'attribuzione della responsabilità dell'evento e la conseguente condanna in via solidale con il – non CP_3
può che dirsi concorrente nel reato, con la conseguente applicabilità, anche nei suoi confronti, del più lungo termine di prescrizione previsto dal codice penale e che è, in forza del combinato disposto degli artt. 482 e 476, secondo comma, c.p. (trattasi, infatti, di falsificazione di un atto facente fede fino a querela di falso), in virtù di quanto previsto dall'art. 157 c.p., pari a sei anni ed otto mesi.
Il detto termine, poi, non decorre (come vorrebbe l'appellante) da quando la CP_1
è venuta a conoscenza della commessa falsità, ma da quando ella poteva far valere il diritto, giusta il disposto dell'art. 2935 c.c., e dunque, trattandosi di danno patrimoniale, da quando è avvenuto l'esborso delle somme che a lei non potevano competere ove l'illecito non fosse stato commesso.
5 Ancora, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, è del tutto irrilevante il fatto che il procedimento di mediazione non sia stato instaurato nei suoi confronti, atteso che, ai sensi dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido (e qui l'appellante non contesta la natura di atto interruttivo del procedimento di mediazione nei confronti del ) ha effetto anche CP_3
nei confronti degli altri debitori.
Sicché, effettuati gli esborsi negli anni 2013 e 2014, ed interrotta la prescrizione nel
2016, la pretesa risarcitoria del danno patrimoniale dell'attrice non era affatto prescritta alla data della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, ovverosia il
9/7/2020.
Passando a scrutinare l'appello incidentale proposto dalla , con il primo CP_1
motivo viene dedotto che ha errato il primo giudice nel rigettare la domanda risarcitoria, proposta nei confronti di tutti i convenuti, relativa ai danni conseguenti alla segnalazione del credito nella categoria di censimento delle cd. sofferenze.
Deve in primo luogo essere dichiarata l'inammissibilità del documento prodotto per la prima volta dinanzi alla Corte, in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Tanto premesso, il motivo è inammissibile in ragione della sua genericità.
Ed invero, il primo giudice ha ritenuto che “L'assunto non può ritenersi provato. Ed invero, agli atti non c'è prova dalla quale possa desumersi che l'odierna attrice abbia sofferto tale rilevante limitazione alla sua capacità di accesso al credito.
Nella presente controversia parte attrice si è limitata ad insistere nella sussistenza di un danno in re ipsa invece di provare, anche ricorrendo ad elementi presuntivi, il danno ingiusto che ritiene di avere patito”.
Epperò, il motivo di appello non si confronta minimamente con tale motivazione.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale si duole del rigetto della domanda a suo tempo proposta nei confronti di Findomestic Banca s.p.a.
Assume, al riguardo, che la detta finanziaria non ha dimostrato di non essere tenuta al controllo dell'operato dell e “ritiene, al riguardo, che la avesse Parte_1 CP_2 quantomeno un dovere di controllo dell'operato di e che, conseguentemente Parte_1 avrebbe dovuto accertarsi dell'autenticità dei contratti stipulati onde evitare, successivamente, qualsivoglia richiesta di risarcimento come quella del caso di specie”.
Il motivo è infondato, atteso che incombeva sull'attrice l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per la responsabilità di , vertendosi Controparte_2 nell'alveo del risarcimento del danno extracontrattuale, ed emergendo, per conto, dagli atti
6 che avesse incaricato dell'identificazione del soggetto che CP_2 Parte_1
apponeva la firma.
È conseguentemente infondato l'ultimo motivo dell'appello incidentale, con il quale si censura la compensazione delle spese disposta dal primo giudice in ordine al rapporto processuale fra la e CP_1 Controparte_2
Quanto alle spese del grado, nel rapporto fra l'appellante principale e l'appellante incidentale, esse vanno compensate, in considerazione della soccombenza reciproca.
Nel rapporto fra l'appellante incidentale e , invece, esse seguono Controparte_2
la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1139/2024 in data 28/6/2024 del Tribunale di Ragusa, con l'appello incidentale di , ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così Controparte_1
provvede:
- Rigetta l'appello principale;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Compensa le spese del grado nel rapporto fra e;
Parte_1 Controparte_1
- Condanna a rifondere, in favore di le Controparte_1 Controparte_2 spese del grado, che liquida in complessivi €. 9.991,00 per compensi, oltre ad IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
14 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
7