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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/08/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere rel.
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 249/2024 del ruolo generale e promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Ettore Strappelli (c.f. ), presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliato in S. Benedetto del Tronto alla via Pasubio n. 36, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec:
Email_1
- appellante-
CONTRO C.F. ( .i ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresenta e difesa, disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Fioretti (c.f. C.F._4
) e Marcello Arbasino (c.f. ), elettivamente domiciliata
[...] C.F._5
presso il loro studio in Milano via Larga n. 19, giusta procura alle liti per atto notaio di Bologna rep. 115840 del 29 ottobre 2010, i quali dichiarano che le Per_1
comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec:
Email_2
-appellati-
OGGETTO
appello avverso la sentenza n. 80/2024 Tribunale di Ascoli Piceno, R.G. n. 800/2022,
pubblicata il 29/01/2024, notificata in data 06/02/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: –
accogliere per i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'appello proposto e delle
memorie conclusionali, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 80/2024, resa inter
partes dal Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Giusti Annalisa – R.G. n. 800/2022, pubblicata il 29/01/2024, notificata in data
6.02.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e
reiterate nel presente giudizio con pronuncia di rigetto delle istanze formulate dalla
parte perché infondate in fatto e diritto e conseguentemente disattendere CP_1
tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi esposti con atti
difensivi della parte Appellante. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso
forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i
gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e
pag. 2/11 declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.ma Corte: - respingere integralmente
l'appello del sig. in quanto fondato su motivi inammissibili ex artt. 342 - 345 Pt_1
c.p.c. e, in ogni caso, destituiti di qualsivoglia fondamento;
- di conseguenza, confermare integralmente la sentenza di primo grado e così la revoca
del decreto, se del caso anche in forza delle eccezioni svolte in primo grado, rimaste
assorbite e riproposte in parte motiva ex art. 346 c.p.c. e così anche per impossibilità
sopravvenuta e, solo in subordine, ridurre l'importo del compenso liquidato in sede
monitoria al valore minimo o, al più, al valore medio. Con vittoria di spese e compenso
della causa d'appello”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto l'opposizione proposta da e revocato il decreto ingiuntivo n. 151/2022, con il quale le Controparte_1
era stata ingiunta la consegna, in favore del Sig. , dei Parte_1
documenti afferenti alla istruttoria effettuata dalla banca in occasione della sottoscrizione della lettera di patronage da parte del in data 28/09/2006, con Pt_1
la quale veniva ritenuto garante della società di cui deteneva il 10% delle CP_2
quote societarie.
In particolare, il Tribunale di Ascoli Piceno:
- ha rilevato che l'art. 119 TUB, nel disciplinare le comunicazioni che l'istituto di credito
è tenuto ad effettuare nei confronti del correntista in ordine allo svolgimento del rapporto (comma 1), prevede altresì la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo del cliente alla produzione della documentazione relativa al rapporto di conto corrente bancario, ancorché limitatamente all'ultimo decennio di durata di quest'ultimo. Sarebbe
contrario a buona fede imporre alla di preservare, in modo integrale e completo, CP_3
oltre il decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente pag. 3/11 con il cliente, atteso che si finirebbe per obbligare la a conservare potenzialmente CP_3
all'infinito una massa indeterminata di dati, costringendo la stessa ad una attività
dispendiosa;
- il fatto, dunque, che sia previsto l'obbligo di conservazione delle dette scritture per un periodo di tempo limitato significa che la banca non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più
ampio;
- ha ritenuto infondata la doglianza della banca circa la carenza di interesse ad agire dell'odierno opposto, ciò sulla scorta di quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 119, comma 4, pone una disposizione di natura sostanziale:
il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, dunque, ha natura di diritto sostanziale la cui tutela è prevista come situazione giuridica "finale", e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (cfr. Cass. n. 11733 del 1999; Cass. n.
15669 del 2007);
- circa la fondatezza della domanda spiegata con il ricorso monitorio, ha osservato che a fronte della lettera di patronage, sottoscritta in data 27/09/2006, la prima richiesta della documentazione ingiunta risale al 18/09/2018 e, quindi, ad un periodo in cui, per le ragioni anzidette, era spirato l'obbligo di conservazione e di rilascio copia decennale della banca. Né poteva ritenersi che il termine decennale decorresse dalla chiusura del rapporto, atteso che ciò vale solo per la consegna della documentazione costitutiva del rapporto per la quale è prescritta ex art. 117 TUB la forma scritta, come tale esigibile dal cliente in copia nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria;
- ha escluso la sussistenza in capo alla banca di un obbligo, alla data del deposito del pag. 4/11 ricorso monitorio, di conservazione prima e di ostensione poi della documentazione oggetto dell'obbligo di consegna, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto era da revocarsi.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello, con atto notificato in data 06/03/2024,
il articolando i seguenti motivi di gravame: 1) Error in iudicando in Pt_1
riferimento all'applicazione dell'art. 119 - 4 co TUB in luogo di quello previsto dall'art. 117 TUB – documentazione contabile – differenze -decorrenza ultradecennale – obbligo di conservazione - principio di buona fede;
2) Error in iudicando per violazione delle disposizioni bancarie – omessa motivazione – informativa - Controparte_4
informativa precontrattuale ex Delibera CICR 04.03.2003, - consenso al trattamento dei dati ex artt. 7 e ss. del D. Lgs. 196/2003 e Reg. UE
L'appellata ha resistito al gravame, eccependo in via preliminare l'inammissibilità per violazione dell'artt. 342 c.p.c.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È
infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice,
indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da pag. 5/11 ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante,
finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra,
deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Nel merito l'appello non appare, comunque, meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la fondatezza dell'eccezione di decorso del termine decennale di cui al quarto comma dell'art. 119 co. 4 TUB.
Sostiene che la documentazione richiesta era circoscritta a pochi documenti non attinenti alle richiamate scritture contabili ma a documenti contrattuali, attestanti la sussistenza del rapporto.
Deve, a suo dire, dunque, ritenersi che l'art. 119, comma 4 T.U.B. non possa applicarsi alla richiesta avente ad oggetto documentazione contrattuale, dovendosi, invece ritenere applicabile l'art. 117 T.U.B. Da tale norma si può, infatti, desumere l'esistenza di un generale diritto del cliente ad ottenere una copia dei contratti stipulati con la banca non solo al momento della loro sottoscrizione, ma in ogni momento dello svolgimento del rapporto contrattuale, anche oltre il termine dei dieci anni. Non troverebbe infine applicazione neppure l'art. 2220 c.c., in quanto lo stesso non solo non farebbe riferimento ai contratti ma sulla base alle norme che impongono obblighi di buona fede e correttezza alle parti di un contratto – l'impresa dovrebbe fornire alla controparte la documentazione, almeno sinché il rapporto contrattuale vincola l'una all'altra.
Il motivo è infondato.
Dall'esame del decreto ingiuntivo opposto emerge, in particolare, che la richiesta pag. 6/11 dell'appellante ha a oggetto la consegna della seguente documentazione:
“a) Copia del documento di identità del Dr. e del suo codice fiscale rilasciati Pt_1
in occasione della firma della lettera di patronage;
b) Copia della documentazione sulla privacy firmata (compreso atto di assenso al
trattamento dei dati);
c) Copia della documentazione attestante il consenso al trattamento dei dati ed al loro
trasferimento ed utilizzo ai terzi;
d) Copia della documentazione inerente l'istruttoria creditizia (dichiarazione dei
redditi, situazione immobiliare, situazione finanziaria presso altri istituti, disponibilità
finanziarie e mobiliari), dati rilevati all'epoca (settembre 2006) dalla Centrale rischi
della Banca d'Italia;
e) Copia della domanda di affidamento in qualità di garante;
f) Delibera della banca di concessione del fido e comunicazione fatta al cliente ( CP_2
[...
ed agli asseriti garanti ( e;
Pt_1 Pt_2 Per_2
g) Copia dell'avvenuto censimento del cliente e dell'attribuzione dell'NDG in qualità di
garante (numero di direzione generale: identificativo del cliente/garante),
h) Copia della documentazione informativa e precontrattuale firmata dal ricorrente
prima della firma della lettera di patronage e copia della documentazione firmata da
per ricevuta alla banca;
Pt_1
i) Informativa e documentazione attestante l'acquisizione della firma fuori dalla sede
della banca – copia firmata per ricevuta da Pt_1
j) Modello standard di lettera di patronage utilizzata dalla banca nel periodo di
riferimento (settembre 2006);
k) Ogni altro documento in possesso della Banca riguardante la posizione di garanzia
asseritamente assunta dal Dr. Parte_1
pag. 7/11 l) Fascicolo della banca involgente tutta la posizione del dott. . Pt_1
Oggetto dell'ingiunzione di consegna era unicamente la documentazione acquisita dalla
Banca al momento dell'istruttoria per la concessione del finanziamento alla CP_2
Deve, pertanto, rilevarsi che la documentazione richiesta non ha natura contrattuale ma,
come correttamente rilevato dal Tribunale, trattasi di documentazione afferente la fase precontrattuale e di istruttoria, esclusa dal novero di cui all'art. 117 T.U.B.
Ritiene questa Corte che tramite la richiesta di documentazione non possano essere domandate informazioni sull'andamento del rapporto e che l'istanza non possa essere meramente esplorativa ed ipotetica.
Nel prevedere il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, l'art. 119 TUB fa evidente riferimento alla documentazione relativa alla esecuzione del rapporto (estratti conto,
comunicazioni periodiche, contabili di specifiche operazioni), e non anche alle scritture interne della Banca e/o riguardanti i documenti ipoteticamente trasmessi nel corso delle trattative precontrattuali.
L'ordine di consegna di documenti può essere emanato soltanto con riferimento a documentazione che risulti effettivamente esistente e nella disponibilità del debitore.
Secondariamente, è orientamento constante della Suprema Corte quello per cui l'art. 119 TUB ponga un limite temporale all'obbligo di consegna dei documenti: “il diritto
del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate,
previsto dall'art. 119, comma 4, t.u.b. che ha natura di diritto sostanziale ed ha
fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche ai rapporti
derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nominato testo unico e
riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere
dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi
pag. 8/11 dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione
della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo
indifferenziato su tutte le parti (Cass. 29 novembre 2022, n. 35039)” (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. I, 22/05/2024, (ud. 22/05/2024, dep. 03/07/2024), n.18227).
Nel caso di specie, come rilevato nella impugnata sentenza, la prima richiesta della documentazione ingiunta, anteriore al 26/09/2006, risale al 18/09/2018 e, quindi, ad un periodo in cui, per le ragioni anzidette, era spirato l'obbligo di conservazione e di rilascio di copia gravante sulla banca.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa al mancato rispetto, da parte dell'odierna appellata,
del termine per la conservazione dei dati, fissato nel regolamento interno della banca in undici anni dall'estinzione dell'ultimo rapporto.
In primo luogo, l'eccezione è inammissibile, in quanto formulata tardivamente soltanto in comparsa conclusionale: al riguardo, giova osservare che le comparse conclusionali sono finalizzate all'illustrazione ed al riassunto delle domande, delle eccezioni e delle difese già proposte e pertanto non possono contenere eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum (cfr. in tal senso Cass. Civ. Sez II, ord. n.
20723/2018), con vizio rilevabile d'ufficio e non sanabile neanche dall'eventuale accettazione del contraddittorio (v. Cass. n. 13769 del 2017; Cass. n. 25598 del 2011)
peraltro nel caso di specie non avvenuta.
In ogni caso, nel merito, è infondata.
Una cosa è l'obbligo di conservazione della documentazione bancaria, così come disciplinato artt. 117 e 119 T.U.B., altra è il trattamento e la conservazione dei dati personali.
Così come stabilito dal GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati pag. 9/11 (UE/2016/679) all'art. 4 n. 1, per «dato personale» si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente,
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale”.
Per quello che riguarda, invece, la durata del trattamento il Regolamento UE 2016/679
non stabilisce i tempi di conservazione dei dati personali di un'organizzazione,
rimettendo al titolare del trattamento la determinazione del periodo massimo di conservazione dei dati personali e le regole di gestione.
La banca, nel caso di specie, come si può rilevare dalla lettera del 26/05/2022 (cfr. doc.
3 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte appellata) ha puntualmente riscontrato la richiesta di accesso ai dati avanzata dal Pt_1
Con tutta evidenza l'appellante confonde le due cose.
Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto integrale dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014
per le cause di valore indeterminato, complessità bassa.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 80/2024 Tribunale di Ascoli Piceno, R.G. n. 800/2022, così
decide nel contraddittorio delle parti:
pag. 10/11 rigetta l'appello;
condanna l'appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese di lite,
liquidate nella misura di € 7.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 24/07/2025
Il Presidente
dr.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr.ssa Paola De Nisco
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