Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTAMARIA CAPUA VETERE SEZ. LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 479 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2018 TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Guarino con cui elett.te domicilia in Parte_1
Cesa (CE) alla Via I° Maggio, 18, giusta procura in atti;
(RICORRENTE) E
in qualità di amministratrice della società, in qualità Controparte_1 Controparte_2 di liquidatore e socio al 50% e in qualità di socio al 50% Controparte_3 rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Danilo Galluccio e dall'avv. Angela Del Vecchio, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Capua (CE) alla Via Riviera Casilino, n.41 giusta mandato in atti (RESISTENTE) Motivi della decisione Con ricorso depositato telematicamente in data 16.1.2018, il ricorrente in epigrafe indicato adiva questo giudice al fine di: “
1. accertare e dichiarare che la in p.l.r.p.t., …, era Controparte_4 datrice di lavoro del ricorrente anche per il periodo Settembre 2012-Giugno 2017; 2. accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della detta srl anche per il periodo Settembre 2012-Giugno 2017; 3. accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente sono correttamente inquadrabili nel IV° livello del C.C.N.L. per i lavoratori metalmeccanici;
4. conseguentemente C condannare la a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 28.218,73, a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali per il periodo di lavoro grigio 2009-2012; 5. condannare la srl a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 65.865,48, a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali per il periodo di lavoro nero 2012-2017”; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso). Parte attrice deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società dal Controparte_4
16.9.2009 fino al 10.9.2012 in virtù di contratto a tempo indeterminato e inquadramento nel IV
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nonché dei soci e che gli indicavano il Controparte_1 CP_3 Controparte_2 lavoro da svolgere e gli orari da seguire. Esponeva di aver lavorato per l'intero periodo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 con un'ora di pausa e di aver percepito sempre euro 800,00 al mese, somma inferiore alla quantità e qualità del lavoro svolto. Ritualmente citata in giudizio, si costituiva tempestivamente la contestando Controparte_4 in fatto e in diritto il ricorso di cui chiedeva il rigetto. Acquisita la documentazione prodotta, fallito ogni tentativo di bonario componimento, ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'esito della trattazione scritta del 16.5.2024, il giudizio veniva interrotto a seguito dell'avvenuta cancellazione della società Controparte_4 dal registro delle imprese in data 9.8.2022. Con ricorso in riassunzione, depositato in data 7.8.2024, il ricorrente in epigrafe riassumeva il ricorso nei confronti di in qualità di amministratrice della società nonché di Controparte_1
socio al 50% e liquidatore e in qualità di socio al Controparte_2 Controparte_3
50% che si costituivano eccependo la prima il proprio difetto di legittimazione passiva anche per essere cessata dalla carica in fata 1.10.2020 e i secondi rilevando il proprio limite di responsabilità ex art. 2495, comma 2, c.c. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, lette le note depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., questo Giudice decide la causa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
******** Il Tribunale osserva. Va rilevato che ai sensi dell'art. 2495, 2° comma, c.c., nel testo introdotto dall'art. 4 d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6 ed entrato in vigore il 1°gennaio 2004, sancisce “
2. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi…”. La Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n.6070 del 2013, chiamata a dirimere il contrasto esistente in tema di effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese a seguito della riforma del diritto societario, attuata dal D.lgs. n.6 del 2003, ha affermato, innanzitutto - per quanto di interesse ai fini del presente giudizio - che con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 le Sezioni Unite hanno ravvisato, nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c., una valenza innovativa. Ne consegue che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese - che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora
2 non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti - è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo. Hanno, poi, precisato che la cancellazione dal registro delle imprese, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore, non determina “la sparizione” dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi, bensì che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l'appunto, “un meccanismo di tipo successorio”, che “coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali” (cfr. letteralmente). Nel sistema di responsabilità limitata delle società di capitali (caratterizzata dalla totale autonomia del patrimonio della società destinato a soddisfare i creditori medesimi nei limiti della capienza), l'eventuale coinvolgimento dei soci dopo la cancellazione della società può avvenire solo ed esclusivamente sul presupposto che i soci stessi abbiano percepito (attraverso il bilancio finale di liquidazione) parte delle attività destinate alla soddisfazione dei creditori sociali. In altre parole, occorre l'avvenuta dimostrazione che vi sia stata una concreta attribuzione patrimoniale, in base al predetto bilancio. Tale fatto determina, ex lege, l'assunzione in capo al socio anche di una corrispondente quota parte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti. Dunque, questo fatto costituisce il fondamento e limite della pretesa che può essere fatta valere dai creditori. Dunque, nel caso di società di capitali - come nella fattispecie - precisa la Corte, i soci rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione, non ravvisando in tale limitazione alcun giustificato pregiudizio alle ragioni dei creditori, considerando che, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, vuole dire che vi sarebbe stata, comunque, incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. Quanto alla sorte dei rapporti giuridici facenti capo alla società estinta e alla loro trasmissione nei confronti dei soggetti individuati ex lege, quali successori, si ritiene che 'Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo' (in tal senso, Cass. Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013). Sulla base di tali premesse, pertanto, colui che intenda agire (anche in riassunzione dopo l'interruzione per la cancellazione della società dal registro delle imprese) nei confronti dei
3 soci e del liquidatore della società estinta, dovrà sicuramente dedurre, allegare e conseguentemente provare, gli elementi costitutivi della domanda proposta nei confronti dei successori della società medesima, dal momento che la loro responsabilità per i debiti sociali è ancorata a specifici presupposti, nei termini sopra precisati dalla giurisprudenza. Occorrerà, pertanto, che venga dedotta la natura della responsabilità del socio, limitata o illimitata, la prova del fatto che essi abbiano ricevuto degli utili a seguito della liquidazione della società, e in quale ammontare. Così come dovrà essere dedotta e dimostrata la responsabilità del liquidatore per i debiti della società, non essendo essa automatica, ma vincolata ai presupposti sopra individuati. Ebbene, venendo al caso di specie, quanto alle deduzioni contenute nel ricorso in riassunzione in merito sia alla condotta della società che dal 2020, pendente iudicio, mai ha rappresentato lo scioglimento e la cessazione dell'attività che alla asserzione della continuazione dell'attività sotto altra denominazione (New Alex Pubblicità S.r.l.) ma nella stessa sede e con la medesima insegna e materiali, esse sono inammissibili in quanto costituiscono domande nuove che necessitano di un accertamento ulteriore anche eventualmente istruttorio in quanto volte ad provate la frode ai creditori da parte dei soci ex art. 2476,7 c.c., oltre che di competenza del Tribunale delle Imprese (cfr. Cass. ord. n.15822/2019). Sotto il profilo legittimazione passiva dei soci, appare utile precisare che la condizione testualmente fissata dall'art. 2495 c.c., ai fini della possibilità accordata ai creditori sociali di far valere i loro crediti dopo la cancellazione della società nei confronti dei soci, è che questi abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione. Tale vicenda non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per la di lui successione nel processo da instaurarsi (o già instaurato) contro la società, posto che egli non è successore di questa, in quanto tale, ma lo diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota (Cass. n. 7676/2012 cit). La prova di tale circostanza è a carico delle altre parti e integra la stessa condizione dell'interesse ad agire. A tal fine si richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche la prospettazione della possibilità di ottenere un risultato utile, non essendo il processo utilizzabile in previsione di esigenze soltanto astratte. Pertanto, va innanzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 atteso che la stessa non rivestiva la qualità di socio, sicché nemmeno in astratto è ravvisabile una sua responsabilità 2495 c.c., e inoltre ha cessato la carica di amministratrice della società
sin dall'1.10.2020, come risulta dalla documentazione versata in atti da parte Controparte_4 resistente, (cfr. doc. in atti). Quanto alle altre parti convenute deve rilevarsi che applicando i principi di diritto al caso in esame, il ricorso in riassunzione deve essere rigettato in quanto carente degli elementi probatori indiati dalla Suprema Corte. Infatti, va evidenziato che la parte ricorrente, vertendosi in ipotesi di società di capitali, non ha fornito alcun elemento di prova per ritenere che, all'esito della fase di liquidazione, i soci siano
4 stati destinatari della distribuzione di utili, o anche solo che abbiano riscosso la quota di partecipazione alla società. Nel caso di specie, dal bilancio finale della dissolta società depositato dai convenuti all'atto della costituzione nel giudizio in riassunzione, dal quale desumere se i due soci, nei cui confronti è stato riassunto il giudizio, abbiano riscosso o meno somme all'esito della liquidazione della società, emerge che essi non hanno riscosso nessuna somma al momento dello scioglimento della società, il che sarebbe stata condizione necessaria per l'accoglimento della domanda in riassunzione quanto meno nel limite della responsabilità del socio quanto al debito sociale. Quanto alla posizione del liquidatore, l'elemento soggettivo della colpa di costui, contenuta nel ricorso in riassunzione, appare solo genericamente dedotto restando sul piano della mera asserzione non essendo forniti elementi concreti in ordine ad una sua eventuale responsabilità fonte di risarcimento per i debiti della predetta società cancellata non apparendo a tal uopo sufficiente nemmeno la documentazione prodotta. Va, dunque, rigettata la domanda proposta nei confronti dei resistenti nella qualità di soci della cancellata dal registro delle imprese, assorbita ogni ulteriore domanda. Controparte_4
L'esito della lite complessivamente considerata e la natura della pronuncia determinano la compensazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 10.03.2025
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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