Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 02/07/2025, n. 12999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12999 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 12999/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01851/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1851 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giorgio Lagana', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d’Italia a Islamabad, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento in relazione alla richiesta di concessione di visto per il rapporto di lavoro subordinato per decorso del termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della domanda, come previsto dall’articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di concludere celermente l’iter procedimentale, con l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, in qualità di potenziale datore di lavoro, ha chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di rilascio del visto di ingresso richiesto a beneficio di -OMISSIS-, e -OMISSIS-, in atti meglio generalizzati.
2. Tutti i suindicati lavoratori, ricevuti i nulla osta da parte dello Sportello Unico Immigrazione di Torino, richiedevano, tramite apposito canale, la fissazione dell’appuntamento finalizzato al rilascio del visto, ma gli stessi rimanevano senza alcun riscontro.
3. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
4. Alla camera di consiglio del 1 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento di questo Tribunale, secondo cui il datore di lavoro, che abbia ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero, non è legittimato né ad impugnare il diniego di visto d'ingresso adottato nei confronti di quest'ultimo, né tantomeno ad agire avverso il silenzio nel caso di inerzia della Sede diplomatica (cfr. ex multis , da ultimo, Tar Lazio, Roma, Sezione V Quater , sent. n. 12026 del 18/06/2025; in precedenza anche Tar Lazio, Roma, Sezione V Quater, sent. n. 22851 del 17/12/2024; Tar Lazio, Roma, Sez. III ter, sent. n. 9697 del 13/09/2016). Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.