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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16261 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 29936/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- RT ZI Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- TE RI Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella controversia iscritta al numero 29936 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente
TRA
, nata a [...] il 26 aprile 1982, rappresentata e difesa, Parte_1 in virtù di procura alle liti in atti, dagli avv.ti Alfonso Colletti e Sonia Ceccarelli
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 procura alle liti in atti, dall'Avvocato Massimiliano Mileto
RESISTENTE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 settembre 2025 le parti si sono riportate “alle rispettive richieste, eccezioni e deduzioni come in atti,
rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Quanto alle domande ed eccezioni proposte dalle parti, per completezza appare opportuno riandare alle rispettive comparse conclusionali, depositate nel mese di ottobre del 2024 visto che la causa era già andata in decisione una prima volta ed è stata successivamente rimessa sul ruolo istruttorio.
In base a tali richieste, risulta che la ricorrente ha così concluso: “a) i riflessi
diseducativi sul piccolo del comportamento del IG. e valutarne Per_1 CP_1
le possibili soluzioni, e stanti i costanti richiami delle terapiste, dell'Assistente
Sociale incaricata dal Tribunale, dell'Ill.mo Giudice Istruttore, disporre che – in
ogni caso - il IG. svolga un percorso di parent training volto a gestire CP_1
adeguatamente la personalità del minore ed al fine di far mantenere al
minorenne un rapporto equilibrato e continuativo con la madre, nonché sia
sottoposto periodicamente ad accertamenti specifici sull'idoneità a svolgere
negli attuali termini la propria funzione genitoriale;
b) l'effettivo stato di salute
del minore, ai fini della migliore gestione del suo affidamento. ✓ Nella denegata
ipotesi in cui l'attività richiesta non venisse ritenuta di interesse per il minore e
tenuto conto dell'esito degli sviluppi della vicenda per cui è causa e di quanto
evidenziato dalla IG.ra nelle note scritte del 3 luglio scorso, insiste Parte_1
affinchè l'Ill.mo Collegio, voglia provvedere a disporre, almeno, l'affidamento
condiviso con collocamento paritario del minore, stabilendo che sarà Per_1
2 domiciliato presso entrambi i genitori e, al fine di rimuovere le conflittualità,
specificando - per il periodo di Natale - i correlati giorni di collocamento presso
di ciascuno di loro (dal 22 dicembre al 29 dicembre presso un genitore – dal
30 dicembre al 6 gennaio presso l'altro genitore – giornate da intendere intere);
✓ Si insiste, per il resto, nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo che
non siano state oggetto di specifica precisazione con la presente e/o che siano
incompatibili con le richieste successive in atti, da intendersi qui integralmente
trascritti e riportati - salvo che per l'assegnazione della casa familiare, per le
ragioni esposte a cui si fa integrale rimando – e, in ogni caso, con azzeramento
del mantenimento attualmente disposto a carico della IG.ra . ✓ Parte_1
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con riconoscimento di addebito a carico di quest'ultimo, ordinando
[...]
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma la conseguente annotazione
nell'apposito Registro. ✓ Condannare il IG. al pagamento CP_1
delle spese di lite, comprese le competenze, la CTU, la CTP, gli onorari (oltre
IVA, CPA e maggiorazione forfettaria, aumentati del 30%, ex art. 1, comma 1,
lett. b) del D.M. Giustizia n. 37 del 2018, che modifica l'art. 4 del D.M. Giustizia
n. 55 del 2014, introduttivo del comma 1 bis) e i rimborsi spese, da distrarsi in
favore dei sottoscritti avvocati antistatari o, in subordine per il caso di
soccombenza, con la compensazione delle medesime spese, in ragione della
condotta avversa descritta in atti, che ha determinato la necessità di avviare la
presente fase processuale, nonché degli altri motivi esposti in narrativa. ✓ Con
riserva di replica nel termine di rito e di ogni riserva di legge.
3 Queste invece le conclusioni del resistente, contenute nella comparsa conclusionale depositata dal predetto: “Tanto premesso e considerato, come
precisato nelle note per l'udienza del 4.7.24, questa difesa insiste per
l'accoglimento delle conclusioni tutte già rassegnate e precisate nelle nostre
note ex art. 183 cpc primo termine, per quanto occorresse anche previa
occorrenda rimessione della causa sul ruolo istruttorio per l'ammissione delle
proprie richieste istruttorie articolate in via diretta e contraria, opponendosi
all'ammissione delle avverse istanze, rammentando la già sollevata eccezione
di tardività dell'avverse note, istanze e produzioni ex art. 183 2° termine cpc.”.
Queste risultano poi le conclusioni contenute nella memoria ex art. 183.6,
n. 1), c.p.c. di parte resistente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis,
esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione
dei coniugi, previo rigetto di tutte le avverse domande, dichiarare la loro
separazione personale, anche mediante sentenza parziale ex art. 709 bis, 1
comma, c.p.c., con addebito alla sig.ra , alle seguenti Parte_1
condizioni: 1) i coniugi vivranno separati e si manterranno autonomamente;
2)
il minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso il padre, cui viene assegnata la casa coniugale, dalla quale
la signora dovrà allontanarsi nel disponendo congruo termine, Parte_1
asportando i propri beni personali;
3) la permanenza presso la madre avrà le
seguenti modalità: - fine settimana alternati a decorrere dalle 19.00 del venerdì
sino alle 19.00 della domenica sera;
- nelle settimane che non terminano col
week-end di spettanza della madre: il lunedì dall'uscita scolastica sino alle ore
19, il mercoledì dall'uscita scolastica sino al rientro a scuola giovedì mattina
4 con pernotto presso la madre, il venerdì dall'uscita scolastica sino alle ore 19;
- nelle settimane che terminano col week-end di spettanza della madre: il
martedì, dall'uscita scolastica sino al rientro a scuola mercoledì mattina con
pernotto presso la madre, ed il giovedì dall'uscita scolastica sino alle 19.00; -
quindici giorni continuativi durante il periodo estivo;
pari periodo per il sig.
, il tutto da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
- una CP_1
settimana alternata durante le festività natalizie nel periodo 23/30 dicembre o
31/6 gennaio;
- la giornata di Pasqua o del lunedì dell'Angelo secondo il
principio dell'alternanza; - il compleanno di da festeggiare trascorrendo Per_1
con il minore metà giornata disponibile. 4) i genitori provvederanno
direttamente nei periodi di permanenza con i figli alle loro necessità quotidiane.
Inoltre la signora verserà al signor per il mantenimento del Parte_1 CP_1
figlio la somma di €. 350,00 mensile, ovvero la maggiore o minor somma che
risulti di Giustizia;
- le spese straordinarie, come indicate e disciplinate dal
Protocollo di codesto Tribunale di Roma, saranno ripartite tra entrambi i coniugi
nella misura del 70% a carico della signora e del 30% a carico del Parte_1
sig. ; - in subordine alla richiesta di assegnazione della casa coniugale CP_1
al sig. ed al relativo assegno di mantenimento a carico della signora CP_1
, si chiede disporsi la divisione della casa familiare come da allegato Parte_1
progetto, con collocazione e frequentazione paritetica del minore da parte dei
genitori e con riparto delle relative spese amministrative, dei lavori e dei
materiali, come da allegato preventivo, nella misura del 70% a carico della
signora e del 30% a carico del sig. ; 5) condannare la Parte_1 CP_1
signora al rimborso in favore del IG. della somma di €. Parte_1 CP_1
5 3.300,00 (€. 300,00 mensili da febbraio 2022 a dicembre 2022) per i motivi
esposti da questa difesa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, anche
ex art. 96 cpc e con cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive
ex art. 89 cpc, e condanna della controparte al relativo risarcimento del danno”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 30 aprile 2014 in Parte_1 CP_1
Roma, con rito concordatario;
- dalla loro unione è nato il [...] il figlio , tuttora Per_1
minorenne;
In sede di provvedimenti provvisori, il giudice delegato dal presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha disposto l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con dimora prevalente di presso la Per_1
madre, regolamentando la frequentazione con il padre e assegnando la casa familiare sita in Roma, alla via Angelo De Gubernatis n. 55, alla sig.ra
; ha disposto il contributo paterno al mantenimento del figlio in euro Parte_1
300,00 mensili con spese straordinarie ripartite in misura eguale tra i coniugi;
ha altresì previsto che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Nelle more del giudizio, il giudice istruttore, rilevato che il figlio minore delle parti è affetto da disturbo oppositivo provocatorio (Cod. F91.3 secondo classificazione ICD10) con importante aggressività auto ed eterodiretta,
sindrome ipercinetica, associata a impulsività, e considerato che entrambe le
6 parti hanno chiesto il collocamento del figlio presso ciascuno di loro e che il minore ha reagito all'allontanamento del padre dalla casa familiare con reazioni avverse e di profondo contrasto, manifestando impeti di rabbia, non accettando mai per tutto tale periodo di allontanarsi dal padre ed opponendosi sempre più risolutamente alla permanenza presso la madre, ha disposto procedersi alla nomina di c.t.u. psicologica diretta ad accertare la capacità
genitoriale delle parti e valutazione della qualità psicologica della relazione del figlio minore con le figure genitoriali e del suo benessere psicologico.
Con successive ordinanze, rispettivamente del 12 febbraio 2022 e del 6
marzo 2023 il Giudice istruttore, preso atto delle risultanze della c.t.u., ha confermato il regime di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori ma ha disposto il di lui collocamento presso il padre, con contestuale assegnazione della casa familiare al padre e frequentazioni materne così
come suggerite dal c.t.u., disponendo in capo alla madre l'obbligo di versare euro 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, nei riguardi del padre, con conferma delle spese straordinarie ripartite in misura eguale tra le parti;
oltre a disporre la presa in carico del piccolo presso un centro Per_1
di Primo Livello e presso il TSMREE nonché la presa in carico da parte dei
Servizi Sociali di zona per monitoraggio delle relazioni familiari, attivazione del
Sismif o altro servizio educativo domiciliare.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art, 190 c.p.c.
7 Nel presente giudizio si controverte dunque sulla pronuncia di separazione e sui provvedimenti accessori rispetto alla medesima pronuncia, ossia sulle seguenti ulteriori questioni: 1) la domanda di addebito formulata da entrambe le parti;
2) l'affidamento del figlio minore;
3) l'assegno di mantenimento Per_1
in favore del medesimo;
4) la stabile dimora del minore;
5) i periodi di incontro del minore con il genitore non stabilmente convivente;
6) l'assegnazione della casa familiare;
7) l'eventuale assegno di mantenimento per il coniuge più
debole.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale proposta da
[...]
, alla quale la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che Parte_1
l'indisponibilità delle parti a una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, al pari delle reciproche domande di addebito,
dimostrano che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Conseguono gli adempimenti amministrativi nei termini di cui in dispositivo.
Entrambi i coniugi hanno poi chiesto che la separazione fosse addebitata all'altro e non hanno rinunciato nel corso del giudizio a tale domanda accessoria.
La ricorrente ha rappresentato che il matrimonio sarebbe fallito per i comportamenti non collaborativi, autoritari, intimidatori e minacciosi posti in essere dal resistente.
Il resistente ha invece dedotto che il rapporto coniugale sarebbe fallito a causa degli atteggiamenti della moglie, la quale si era allontanata dal figlio e
8 dal marito, assumendo nei confronti di quest'ultimo “atteggiamenti dispotici e vessatori”.
Ciascun coniuge contesta poi le condotte addebitategli dall'altro coniuge e chiede il rigetto della domanda di addebito proposta in proprio danno.
Va premesso sul tema che in data 24 aprile 2025 è stata emessa la sentenza penale n. 5217/2025 del Tribunale di Roma in composizione collegiale, con la quale è stato condannato alla pena di mesi CP_1
sei di reclusione, con pena sospesa e non menzione, per il reato di cui all'art. 612 co. 2 c.p., limitatamente alle condotte commesse dal 17 dicembre 2021.
In questi termini è stata derubricata l'originaria e più grave imputazione ex art. 572 c.p., per fatti contestati “dalla fine del 2020 all'attualità”.
Di tale sentenza, costituente fatto sopravvenuto, parte ricorrente ha depositato soltanto il dispositivo.
Questo Collegio ritiene invece necessario acquisire anche la motivazione,
trattandosi di elemento valutativo necessario ai fini della decisione anzitutto sulle domande di addebito ma anche sulle altre domande proposte nel corso del giudizio.
Pertanto, la causa va rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per acquisire la motivazione della citata sentenza.
Le spese della lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
Per Questi Motivi
9 Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti Parte_1
di con ricorso iscritto a ruolo il 27 aprile 2021, nonché sulle altre CP_1
domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno celebrato matrimonio il 30 aprile 2014 a Roma;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n.
00087, parte II, sez. A04);
- rimette la causa sul ruolo istruttorio sulle altre domande delle parti, per le ragioni di cui in motivazione e come da separata ordinanza.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore
TE RI
Il Presidente
RT ZI
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- RT ZI Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- TE RI Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella controversia iscritta al numero 29936 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente
TRA
, nata a [...] il 26 aprile 1982, rappresentata e difesa, Parte_1 in virtù di procura alle liti in atti, dagli avv.ti Alfonso Colletti e Sonia Ceccarelli
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 procura alle liti in atti, dall'Avvocato Massimiliano Mileto
RESISTENTE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 settembre 2025 le parti si sono riportate “alle rispettive richieste, eccezioni e deduzioni come in atti,
rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Quanto alle domande ed eccezioni proposte dalle parti, per completezza appare opportuno riandare alle rispettive comparse conclusionali, depositate nel mese di ottobre del 2024 visto che la causa era già andata in decisione una prima volta ed è stata successivamente rimessa sul ruolo istruttorio.
In base a tali richieste, risulta che la ricorrente ha così concluso: “a) i riflessi
diseducativi sul piccolo del comportamento del IG. e valutarne Per_1 CP_1
le possibili soluzioni, e stanti i costanti richiami delle terapiste, dell'Assistente
Sociale incaricata dal Tribunale, dell'Ill.mo Giudice Istruttore, disporre che – in
ogni caso - il IG. svolga un percorso di parent training volto a gestire CP_1
adeguatamente la personalità del minore ed al fine di far mantenere al
minorenne un rapporto equilibrato e continuativo con la madre, nonché sia
sottoposto periodicamente ad accertamenti specifici sull'idoneità a svolgere
negli attuali termini la propria funzione genitoriale;
b) l'effettivo stato di salute
del minore, ai fini della migliore gestione del suo affidamento. ✓ Nella denegata
ipotesi in cui l'attività richiesta non venisse ritenuta di interesse per il minore e
tenuto conto dell'esito degli sviluppi della vicenda per cui è causa e di quanto
evidenziato dalla IG.ra nelle note scritte del 3 luglio scorso, insiste Parte_1
affinchè l'Ill.mo Collegio, voglia provvedere a disporre, almeno, l'affidamento
condiviso con collocamento paritario del minore, stabilendo che sarà Per_1
2 domiciliato presso entrambi i genitori e, al fine di rimuovere le conflittualità,
specificando - per il periodo di Natale - i correlati giorni di collocamento presso
di ciascuno di loro (dal 22 dicembre al 29 dicembre presso un genitore – dal
30 dicembre al 6 gennaio presso l'altro genitore – giornate da intendere intere);
✓ Si insiste, per il resto, nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo che
non siano state oggetto di specifica precisazione con la presente e/o che siano
incompatibili con le richieste successive in atti, da intendersi qui integralmente
trascritti e riportati - salvo che per l'assegnazione della casa familiare, per le
ragioni esposte a cui si fa integrale rimando – e, in ogni caso, con azzeramento
del mantenimento attualmente disposto a carico della IG.ra . ✓ Parte_1
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con riconoscimento di addebito a carico di quest'ultimo, ordinando
[...]
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma la conseguente annotazione
nell'apposito Registro. ✓ Condannare il IG. al pagamento CP_1
delle spese di lite, comprese le competenze, la CTU, la CTP, gli onorari (oltre
IVA, CPA e maggiorazione forfettaria, aumentati del 30%, ex art. 1, comma 1,
lett. b) del D.M. Giustizia n. 37 del 2018, che modifica l'art. 4 del D.M. Giustizia
n. 55 del 2014, introduttivo del comma 1 bis) e i rimborsi spese, da distrarsi in
favore dei sottoscritti avvocati antistatari o, in subordine per il caso di
soccombenza, con la compensazione delle medesime spese, in ragione della
condotta avversa descritta in atti, che ha determinato la necessità di avviare la
presente fase processuale, nonché degli altri motivi esposti in narrativa. ✓ Con
riserva di replica nel termine di rito e di ogni riserva di legge.
3 Queste invece le conclusioni del resistente, contenute nella comparsa conclusionale depositata dal predetto: “Tanto premesso e considerato, come
precisato nelle note per l'udienza del 4.7.24, questa difesa insiste per
l'accoglimento delle conclusioni tutte già rassegnate e precisate nelle nostre
note ex art. 183 cpc primo termine, per quanto occorresse anche previa
occorrenda rimessione della causa sul ruolo istruttorio per l'ammissione delle
proprie richieste istruttorie articolate in via diretta e contraria, opponendosi
all'ammissione delle avverse istanze, rammentando la già sollevata eccezione
di tardività dell'avverse note, istanze e produzioni ex art. 183 2° termine cpc.”.
Queste risultano poi le conclusioni contenute nella memoria ex art. 183.6,
n. 1), c.p.c. di parte resistente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis,
esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione
dei coniugi, previo rigetto di tutte le avverse domande, dichiarare la loro
separazione personale, anche mediante sentenza parziale ex art. 709 bis, 1
comma, c.p.c., con addebito alla sig.ra , alle seguenti Parte_1
condizioni: 1) i coniugi vivranno separati e si manterranno autonomamente;
2)
il minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso il padre, cui viene assegnata la casa coniugale, dalla quale
la signora dovrà allontanarsi nel disponendo congruo termine, Parte_1
asportando i propri beni personali;
3) la permanenza presso la madre avrà le
seguenti modalità: - fine settimana alternati a decorrere dalle 19.00 del venerdì
sino alle 19.00 della domenica sera;
- nelle settimane che non terminano col
week-end di spettanza della madre: il lunedì dall'uscita scolastica sino alle ore
19, il mercoledì dall'uscita scolastica sino al rientro a scuola giovedì mattina
4 con pernotto presso la madre, il venerdì dall'uscita scolastica sino alle ore 19;
- nelle settimane che terminano col week-end di spettanza della madre: il
martedì, dall'uscita scolastica sino al rientro a scuola mercoledì mattina con
pernotto presso la madre, ed il giovedì dall'uscita scolastica sino alle 19.00; -
quindici giorni continuativi durante il periodo estivo;
pari periodo per il sig.
, il tutto da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
- una CP_1
settimana alternata durante le festività natalizie nel periodo 23/30 dicembre o
31/6 gennaio;
- la giornata di Pasqua o del lunedì dell'Angelo secondo il
principio dell'alternanza; - il compleanno di da festeggiare trascorrendo Per_1
con il minore metà giornata disponibile. 4) i genitori provvederanno
direttamente nei periodi di permanenza con i figli alle loro necessità quotidiane.
Inoltre la signora verserà al signor per il mantenimento del Parte_1 CP_1
figlio la somma di €. 350,00 mensile, ovvero la maggiore o minor somma che
risulti di Giustizia;
- le spese straordinarie, come indicate e disciplinate dal
Protocollo di codesto Tribunale di Roma, saranno ripartite tra entrambi i coniugi
nella misura del 70% a carico della signora e del 30% a carico del Parte_1
sig. ; - in subordine alla richiesta di assegnazione della casa coniugale CP_1
al sig. ed al relativo assegno di mantenimento a carico della signora CP_1
, si chiede disporsi la divisione della casa familiare come da allegato Parte_1
progetto, con collocazione e frequentazione paritetica del minore da parte dei
genitori e con riparto delle relative spese amministrative, dei lavori e dei
materiali, come da allegato preventivo, nella misura del 70% a carico della
signora e del 30% a carico del sig. ; 5) condannare la Parte_1 CP_1
signora al rimborso in favore del IG. della somma di €. Parte_1 CP_1
5 3.300,00 (€. 300,00 mensili da febbraio 2022 a dicembre 2022) per i motivi
esposti da questa difesa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, anche
ex art. 96 cpc e con cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive
ex art. 89 cpc, e condanna della controparte al relativo risarcimento del danno”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 30 aprile 2014 in Parte_1 CP_1
Roma, con rito concordatario;
- dalla loro unione è nato il [...] il figlio , tuttora Per_1
minorenne;
In sede di provvedimenti provvisori, il giudice delegato dal presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha disposto l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con dimora prevalente di presso la Per_1
madre, regolamentando la frequentazione con il padre e assegnando la casa familiare sita in Roma, alla via Angelo De Gubernatis n. 55, alla sig.ra
; ha disposto il contributo paterno al mantenimento del figlio in euro Parte_1
300,00 mensili con spese straordinarie ripartite in misura eguale tra i coniugi;
ha altresì previsto che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Nelle more del giudizio, il giudice istruttore, rilevato che il figlio minore delle parti è affetto da disturbo oppositivo provocatorio (Cod. F91.3 secondo classificazione ICD10) con importante aggressività auto ed eterodiretta,
sindrome ipercinetica, associata a impulsività, e considerato che entrambe le
6 parti hanno chiesto il collocamento del figlio presso ciascuno di loro e che il minore ha reagito all'allontanamento del padre dalla casa familiare con reazioni avverse e di profondo contrasto, manifestando impeti di rabbia, non accettando mai per tutto tale periodo di allontanarsi dal padre ed opponendosi sempre più risolutamente alla permanenza presso la madre, ha disposto procedersi alla nomina di c.t.u. psicologica diretta ad accertare la capacità
genitoriale delle parti e valutazione della qualità psicologica della relazione del figlio minore con le figure genitoriali e del suo benessere psicologico.
Con successive ordinanze, rispettivamente del 12 febbraio 2022 e del 6
marzo 2023 il Giudice istruttore, preso atto delle risultanze della c.t.u., ha confermato il regime di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori ma ha disposto il di lui collocamento presso il padre, con contestuale assegnazione della casa familiare al padre e frequentazioni materne così
come suggerite dal c.t.u., disponendo in capo alla madre l'obbligo di versare euro 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, nei riguardi del padre, con conferma delle spese straordinarie ripartite in misura eguale tra le parti;
oltre a disporre la presa in carico del piccolo presso un centro Per_1
di Primo Livello e presso il TSMREE nonché la presa in carico da parte dei
Servizi Sociali di zona per monitoraggio delle relazioni familiari, attivazione del
Sismif o altro servizio educativo domiciliare.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art, 190 c.p.c.
7 Nel presente giudizio si controverte dunque sulla pronuncia di separazione e sui provvedimenti accessori rispetto alla medesima pronuncia, ossia sulle seguenti ulteriori questioni: 1) la domanda di addebito formulata da entrambe le parti;
2) l'affidamento del figlio minore;
3) l'assegno di mantenimento Per_1
in favore del medesimo;
4) la stabile dimora del minore;
5) i periodi di incontro del minore con il genitore non stabilmente convivente;
6) l'assegnazione della casa familiare;
7) l'eventuale assegno di mantenimento per il coniuge più
debole.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale proposta da
[...]
, alla quale la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che Parte_1
l'indisponibilità delle parti a una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, al pari delle reciproche domande di addebito,
dimostrano che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Conseguono gli adempimenti amministrativi nei termini di cui in dispositivo.
Entrambi i coniugi hanno poi chiesto che la separazione fosse addebitata all'altro e non hanno rinunciato nel corso del giudizio a tale domanda accessoria.
La ricorrente ha rappresentato che il matrimonio sarebbe fallito per i comportamenti non collaborativi, autoritari, intimidatori e minacciosi posti in essere dal resistente.
Il resistente ha invece dedotto che il rapporto coniugale sarebbe fallito a causa degli atteggiamenti della moglie, la quale si era allontanata dal figlio e
8 dal marito, assumendo nei confronti di quest'ultimo “atteggiamenti dispotici e vessatori”.
Ciascun coniuge contesta poi le condotte addebitategli dall'altro coniuge e chiede il rigetto della domanda di addebito proposta in proprio danno.
Va premesso sul tema che in data 24 aprile 2025 è stata emessa la sentenza penale n. 5217/2025 del Tribunale di Roma in composizione collegiale, con la quale è stato condannato alla pena di mesi CP_1
sei di reclusione, con pena sospesa e non menzione, per il reato di cui all'art. 612 co. 2 c.p., limitatamente alle condotte commesse dal 17 dicembre 2021.
In questi termini è stata derubricata l'originaria e più grave imputazione ex art. 572 c.p., per fatti contestati “dalla fine del 2020 all'attualità”.
Di tale sentenza, costituente fatto sopravvenuto, parte ricorrente ha depositato soltanto il dispositivo.
Questo Collegio ritiene invece necessario acquisire anche la motivazione,
trattandosi di elemento valutativo necessario ai fini della decisione anzitutto sulle domande di addebito ma anche sulle altre domande proposte nel corso del giudizio.
Pertanto, la causa va rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per acquisire la motivazione della citata sentenza.
Le spese della lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
Per Questi Motivi
9 Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti Parte_1
di con ricorso iscritto a ruolo il 27 aprile 2021, nonché sulle altre CP_1
domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno celebrato matrimonio il 30 aprile 2014 a Roma;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n.
00087, parte II, sez. A04);
- rimette la causa sul ruolo istruttorio sulle altre domande delle parti, per le ragioni di cui in motivazione e come da separata ordinanza.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore
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Il Presidente
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