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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8898/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8898/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...] elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'avv. MARCHETTI ROBERTO e dell'avv. MONDELLI MATTEO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nato il [...] a [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale d'udienza del 10.02.2025.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in GELA il Parte_1 CP_1
25/10/2005.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21.10.1998; , il 14.3.2006 e , il 12.9.2012. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 20/05/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa di incompatibilità caratteriale.
pagina 1 di 3 Chiedeva quindi disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione e residenza presso la madre, di regolamentarsi il diritto di visita padre-figlio e un assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 600,00 (€ 200,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 10.02.2025 innanzi al GOT all'uopo delegato, parte ricorrente veniva sentita, parte resistente compariva personalmente in udienza, senza l'assistenza del difensore ed all'esito, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale d'udienza. Il GOT revocava l'udienza ex art. 473bis 21 c.p.c. così fissata e assegnava alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le conclusioni congiunte.
Nel termine assegnato la parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Quanto alle altre questioni, deve darsi atto che il resistente è personalmente comparso all'udienza innanzi al GOT e che le parti, all'esito della discussione orale, hanno raggiunto un accordo in quella sede in punto affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, al regime di visita con l'altro genitore e al contributo al mantenimento dei figli
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo sostanzialmente raggiunto dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Sulla prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio
Atteso che la ricorrente con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
DISPONE l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente pagina 2 di 3 all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa vedere il figlio minore quando il figlio vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con la madre, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, altri ponti e il giorno del compleanno del minore.
DISPONE che il padre versi, entro il 20 di ogni mese, la somma di Euro 150,00, oltre al 50% delle spese come da Protocollo a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
PRENDE ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sia percepito, come accade ora, dalla madre.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8898/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...] elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'avv. MARCHETTI ROBERTO e dell'avv. MONDELLI MATTEO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nato il [...] a [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale d'udienza del 10.02.2025.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in GELA il Parte_1 CP_1
25/10/2005.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21.10.1998; , il 14.3.2006 e , il 12.9.2012. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 20/05/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa di incompatibilità caratteriale.
pagina 1 di 3 Chiedeva quindi disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione e residenza presso la madre, di regolamentarsi il diritto di visita padre-figlio e un assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 600,00 (€ 200,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 10.02.2025 innanzi al GOT all'uopo delegato, parte ricorrente veniva sentita, parte resistente compariva personalmente in udienza, senza l'assistenza del difensore ed all'esito, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale d'udienza. Il GOT revocava l'udienza ex art. 473bis 21 c.p.c. così fissata e assegnava alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le conclusioni congiunte.
Nel termine assegnato la parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Quanto alle altre questioni, deve darsi atto che il resistente è personalmente comparso all'udienza innanzi al GOT e che le parti, all'esito della discussione orale, hanno raggiunto un accordo in quella sede in punto affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, al regime di visita con l'altro genitore e al contributo al mantenimento dei figli
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo sostanzialmente raggiunto dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Sulla prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio
Atteso che la ricorrente con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
DISPONE l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente pagina 2 di 3 all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa vedere il figlio minore quando il figlio vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con la madre, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, altri ponti e il giorno del compleanno del minore.
DISPONE che il padre versi, entro il 20 di ogni mese, la somma di Euro 150,00, oltre al 50% delle spese come da Protocollo a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
PRENDE ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sia percepito, come accade ora, dalla madre.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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