Art. 93.
E' fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:
1. Delle opere pie dotali e delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti;
2. Dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, nelle quali, dopo il 1862, siano stati i detti monti trasformati.
Il prefetto invitera' le congregazioni di carita', i comuni o la provincia secondo le distinzioni dell'art. 62, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilita' dell'art. 70, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.
Trascorso il detto termine, si provvedera' con decreto Reale, il quale, quando si debba procedere alla trasformazione, deve essere preceduto dai pareri della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato. (3) ((4))
Per gli enti di cui al n. 2 del presente articolo, il ministro dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.
Il provvedimento definitivo di trasformazione o di riforma degli statuti e' impugnabile a norma dell'art. 81. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
E' fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:
1. Delle opere pie dotali e delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti;
2. Dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, nelle quali, dopo il 1862, siano stati i detti monti trasformati.
Il prefetto invitera' le congregazioni di carita', i comuni o la provincia secondo le distinzioni dell'art. 62, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilita' dell'art. 70, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.
Trascorso il detto termine, si provvedera' con decreto Reale, il quale, quando si debba procedere alla trasformazione, deve essere preceduto dai pareri della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato. (3) ((4))
Per gli enti di cui al n. 2 del presente articolo, il ministro dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.
Il provvedimento definitivo di trasformazione o di riforma degli statuti e' impugnabile a norma dell'art. 81. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".