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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8729/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo,
letto il provvedimento che ha disposto la trattazione scritta,
lette le note scritte depositate dalle parti, aventi ad oggetto la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
Decide la causa mediante pronuncia delle motivazioni in allegato.
Aversa, 6/5/2025 R.G. 8729/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8729 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._2 mandato in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. Massimo Boffa (C.F.
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli alla Via Saverio C.F._3
Altamura n. 13;
OPPONENTI
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., quale società Controparte_1 P.IVA_1
incorporante la (P. IVA Controparte_2
), rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa depositata dall'avv. P.IVA_2
Alfredo Velotti (C.F. ) e con questi elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio sito in Nocera Inferiore al Corso Garibaldi n. 28;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione della discussione orale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, esponeva di Controparte_2 essere titolare di un credito di € 64.190,48 nei confronti di discendente Controparte_3
dal contratto di conto corrente n. 1002088-8 e dal connesso contratto di apertura di credito in conto corrente.
Aggiungeva che le obbligazioni erano state garantite da fideiussione omnibus rilasciate da
[...]
e da , rispettivamente amministratore e socio della società, sino all'importo Pt_1 Parte_2 di € 60.000,00.
Chiedeva quindi in via monitoria la condanna dei debitori al pagamento della complessiva somma di € 64.190,48, oltre interessi al tasso convenzionale dal 22/6/2023 sino al soddisfo e spese di procedura.
Avverso il decreto ingiuntivo così emesso n. 2182/2023 del 29/7/2023 e tempestivamente notificato,
i garanti proponevano formale opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., notificata in data 6/10/2023.
L'opposizione veniva essenzialmente affidata al rilievo della decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore per inosservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c., attesa la nullità della clausola in deroga, per contrasto delle condizioni negoziali con la normativa antitrust.
In ogni caso, eccepivano anche la inesistenza del credito, per carenza di adeguata prova scritta.
Gli opponenti chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta depositata in data 4/12/2023, respingendo le contestazioni avversarie in quanto generiche e comunque destituite di fondamento. In particolare, replicava alla eccezione di decadenza, in virtù della natura autonoma del contratto di garanzia, che avrebbe inibito il garante dalla proposizione di ulteriori eccezioni, con particolare riguardo alla nullità della garanzia per presunta illiceità rispetto alla disciplina antitrust.
In definitiva, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Con successiva comparsa del 23/2/2024 si costituiva infine professandosi Controparte_1
successore per incorporazione della banca opposta, nella quale si associava alle difese e alle conclusioni già formulate (sul trasferimento della legittimazione processuale a seguito di fusione, si veda di recente Corte appello Napoli, 22/01/2025, n.278). 2. All'esito della prima udienza, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., fallito il tentativo di mediazione e l'ulteriore tentativo di conciliazione, reputata la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, il Giudice invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni.
L'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. aveva luogo in modalità cartolare, mediante deposito di sintetiche memorie scritte.
3. Nel merito della domanda, va rammentato che la società opposta ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo debitore di un conto corrente.
Pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dai debitori in opposizione.
L'emissione del decreto ingiuntivo infatti non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis Cass. 11 marzo 2011 n. 5915, Cass. 3 marzo 2009 n.
5071, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 1 luglio
2021, n.3344; Tribunale Napoli, 18 luglio 2019, n. 7305; Tribunale Milano, 08 luglio 2019, n. 6729;
Tribunale Nola, 20 maggio 2019, n. 1136; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale
Torino, 20 dicembre 2018).
La parte creditrice è dunque tenuta a fornire la prova del suo diritto nel rispetto delle coordinate offerte dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in merito all'onere della prova gravante sul creditore, il quale “sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel settore dei contratti bancari, l'onere della prova dell'istituto di credito che agisce per l'adempimento risente necessariamente della particolare conformazione del rapporto negoziale, in particolare nei contratti di conto corrente, dove si instaura un rapporto complesso, segnato da una serie di prestazioni di segno contrario poste in essere tra le parti, che condizionano l'entità del credito maturato alla fine del rapporto. Tra l'altro, trattandosi di un contratto di durata, il contratto di conto corrente genera un rapporto che è destinato a protrarsi negli anni per un tempo potenzialmente indeterminato. Pertanto, la banca che si assuma creditrice di una somma di danaro per inadempimento del correntista è tenuta a fornire la prova non soltanto del titolo negoziale e, dunque, della fonte del suo diritto, ma anche del complessivo svolgimento del rapporto, inclusivo di tutte le singole ragioni di dare e avere intercorse nel tempo tra le parti, che hanno condotto alla formazione del saldo a debito di cui si intima il pagamento.
È ormai incontestato in giurisprudenza che la banca che faccia valere in giudizio un credito derivante da un rapporto di conto corrente debba provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni, mediante la produzione integrale degli estratti conto (cfr. ex multis Cass. Civ. 19/10/2016 n. 21092; nella giurisprudenza di merito, recentemente Corte appello Roma, 20/07/2021, n.5351).
La società opposta ha assolto a questo onere probatorio. Sin dalla fase monitoria risultano depositati tanto il contratto di conto corrente e della connessa apertura di credito, quanto gli estratti conto in formato integrale e in sequenza continua (allegati nn. 1, 3 e 5).
Erra quindi la parte opponente nel censurare la carenza di prova scritta del credito, perché non ha saputo esporre alcuna ragione, nemmeno in via indiziaria, dalla quale si dovrebbe desumere la inattendibilità della documentazione negoziale e contabile prodotta in giudizio.
4. Piuttosto, l'opposizione verte essenzialmente sulle prerogative che spettano al fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Accedendo alla prospettazione della parte opponente, la banca sarebbe decaduta dal diritto di escutere la garanzia, per avere violato il termine semestrale stabilito dalla norma a pena di decadenza.
Gli opponenti hanno invocato l'efficacia della norma a prescindere dalla clausola della fideiussione che stabiliva la sua deroga convenzionale, per il contrasto della clausola con il provvedimento n.
55/2005 assunto dalla Banca d'AL in qualità di autorità garante deputata a vigilare sulla concorrenza nel settore bancario.
Accedendo alla prospettazione della parte opponente, la Banca d'AL avrebbe ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 delle condizioni generali di contratto per la fideiussione raccomandate dall'ABI contenessero disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lett. a), della L. 287/1990. Dunque, le intese con cui gli istituti di credito si accordavano per inserire tali clausole all'interno dei contratti di garanzia sarebbero vietate, e pertanto nulle, perché limitative della concorrenza, e tale nullità contaminerebbe anche i contratti a valle stipulati per effetto di quella intesa. Non sfugge a questo Tribunale che l'annoso e controverso dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI 2003 e alla loro compatibilità con la normativa antitrust di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della legge n. 287/1990, sia stato risolto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 41994/2021. La Suprema Corte ha espresso il principio che le clausole riproduttive di condizioni generali frutto di intese restrittive della concorrenza debbano essere sanzionate con una dichiarazione di nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c., perché questo rimedio sanzionatorio, munito dei caratteri di effettività, proporzionalità e dissuasività, appare l'unico adeguato ad evitare il propagarsi “a valle” sul mercato dell'intesa restrittiva della concorrenza “a monte”.
Sul piano probatorio dell'illecito concorrenziale, le Sezioni Unite hanno richiamato la sentenza resa il 22 maggio 2019, n. 13846, con la quale Cassazione aveva affermato che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, con particolare riguardo a clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento adottato dalla Banca d'AL prima della modifica di cui all'art. 19, comma 11, I. n.
262/2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante per la Concorrenza, una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione, o non attuazione, della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”.
La comparazione delle clausole pattuite con quelle incriminate dalla Banca d'AL è un esame indispensabile, perché la loro corrispondenza fonda una presunzione iuris tantum del carattere anticoncorrenziale della garanzia (recentemente Corte appello Milano, 24/02/2023, n.641; sull'onere della prova gravante sul fideiussore si veda anche Tribunale Roma, 01/07/2020 n. 9357).
Tuttavia, la mera corrispondenza delle clausole non è comunque sufficiente a provare l'effetto distorsivo, quando la banca sia in grado di superare la presunzione mediante una prova contraria, dimostrando che l'intesa bancaria non abbia influito con efficacia causale sul rilascio della garanzia.
Seguendo questo orientamento, la giurisprudenza di merito ha già escluso la nullità della garanzia quando la fideiussione sia stata rilasciata in epoca ampiamente successiva a quello dell'accertamento dell'autorità indipendente, perché l'attitudine probatoria privilegiata del provvedimento della Banca d'AL non può essere estesa in maniera automatica alle fideiussioni stipulate successivamente (così anche Tribunale Milano, 17/10/2022, n. 8031; Tribunale Forlì,
16/5/2022, n. 486; Arbitro bancario finanziario, 29/12/2022, n.16511). Analogamente, alla banca è rimesso l'onere di dimostrare altrimenti che la garanzia non abbia in concreto assunto carattere anticoncorrenziale e che non abbia ristretto la libertà di scelta dell'utente sul mercato, nonostante la corrispondenza delle clausole.
In applicazione di queste premesse di metodo, la tesi degli opponenti si rivela infondata sotto un duplice profilo.
Anzitutto gli opponenti, nel dolersi della violazione della delibera antitrust n. 55 del 2/5/2005 della
Banca d'AL, hanno mancato di produrre il menzionato provvedimento amministrativo in base al quale si assume l'illegittimità della clausola. Il principio iura novit curia, che eleva a dovere del
Giudice la ricerca del diritto, investe solo le fonti di rango normativo primario e secondario, non anche i provvedimenti amministrativi, per i quali vige il divieto di scienza privata, per cui è onere della parte che intenda avvalersi del contenuto di un provvedimento dell'Autorità Amministrativa all'interno del processo quello di provvedere alla sua produzione.
In mancanza del provvedimento amministrativo invocato dalla parte, non è possibile procedere alla comparazione tra le clausole e riscontrare la corrispondenza tra quelle censurate dalla Banca d'AL
e quelle contenute nella fideiussione sottoscritta dagli opponenti.
In ogni caso, anche a voler superare tale assorbente rilievo, nel merito l'eccezione sarebbe del tutto inconferente.
Infatti l'accertamento della Banca d'AL risaliva alle intese esistenti al 2005, quindi a data largamente anteriore alla fideiussione degli opponenti, che è stata rilasciata il 16/10/2014. Il consistente intervallo temporale impedisce di fondare un ragionamento presuntivo, volto ad estendere in via ultrattiva i rilievi che l'autorità indipendente aveva effettuato quasi dieci anni prima. Dunque, a prescindere dalla astratta corrispondenza dei modelli, la parte non avrebbe comunque potuto beneficiare della attitudine probatoria privilegiata del provvedimento amministrativo al fine di dimostrare le proprie asserzioni. Sul punto vanno condivise le deduzioni difensive della controparte, che sin dalla comparsa di costituzione ha confutato ogni critica sul carattere anticoncorrenziale delle garanzie, in quanto estranee al perimetro di accertamento della
Banca d'AL.
In definitiva, l'exceptio nullitatis non può essere accolta perché, in mancanza della prova della esistenza di una intesa anticoncorrenziale, volta a raccomandare sul mercato creditizio l'utilizzo uniforme dei medesimi moduli negoziali per le fideiussioni omnibus, difettano i presupposti della dedotta nullità parziale. Di conseguenza, deve essere riconosciuta piena efficacia alla clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, che stabiliva la deroga all'art. 1957 c.c. nei termini che seguono:
L'efficacia della clausola rende irrilevanti le tempistiche di escussione della banca, con la conseguenza che i motivi di doglianza degli opponenti non possono trovare accoglimento.
Queste conclusioni non sono sconfessate dal precedente di merito di questo Tribunale allegato dalla parte opponente. Nella diversa fattispecie affrontata, infatti, il Tribunale aveva rilevato il corretto adempimento degli oneri di allegazione e di prova gravanti sulla parte che aveva eccepito la nullità della garanzia, per avere depositato agli atti copia del provvedimento amministrativo dal quale inferire la prova del carattere anticoncorrenziale delle clausole. Inoltre, sempre nella diversa fattispecie affrontata, le garanzie erano state rilasciate in data di poco posteriore a quella dell'accertamento della Banca d'AL, alleviando correlativamente gli oneri probatori gravanti sulla parte nella dimostrazione della persistenza della intesa anche in data successiva a quella dell'accertamento dell'autorità indipendente.
La diversa fattispecie processuale giustifica le conclusioni dissimili, nonostante l'identità delle premesse giuridiche.
5. In definitiva, l'opposizione è infondata e va rigettata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano da dispositivo in ragione del valore dichiarato della lite, sulla scorta dei parametri minimi previsti nel D.M. 55/2014, come novellato dal
D.M. 147/2022, in ragione delle ridotte attività processuali espletate, della assenza di istruttoria e della prossimità del valore della causa al margine inferiore dello scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2182/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 29/7/2023;
2. Condanna e in solido al pagamento in favore della opposta Parte_1 Parte_2 delle spese di lite pari ad € 7.052,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva. Aversa, 6/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo,
letto il provvedimento che ha disposto la trattazione scritta,
lette le note scritte depositate dalle parti, aventi ad oggetto la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
Decide la causa mediante pronuncia delle motivazioni in allegato.
Aversa, 6/5/2025 R.G. 8729/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8729 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._2 mandato in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. Massimo Boffa (C.F.
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli alla Via Saverio C.F._3
Altamura n. 13;
OPPONENTI
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., quale società Controparte_1 P.IVA_1
incorporante la (P. IVA Controparte_2
), rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa depositata dall'avv. P.IVA_2
Alfredo Velotti (C.F. ) e con questi elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio sito in Nocera Inferiore al Corso Garibaldi n. 28;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione della discussione orale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, esponeva di Controparte_2 essere titolare di un credito di € 64.190,48 nei confronti di discendente Controparte_3
dal contratto di conto corrente n. 1002088-8 e dal connesso contratto di apertura di credito in conto corrente.
Aggiungeva che le obbligazioni erano state garantite da fideiussione omnibus rilasciate da
[...]
e da , rispettivamente amministratore e socio della società, sino all'importo Pt_1 Parte_2 di € 60.000,00.
Chiedeva quindi in via monitoria la condanna dei debitori al pagamento della complessiva somma di € 64.190,48, oltre interessi al tasso convenzionale dal 22/6/2023 sino al soddisfo e spese di procedura.
Avverso il decreto ingiuntivo così emesso n. 2182/2023 del 29/7/2023 e tempestivamente notificato,
i garanti proponevano formale opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., notificata in data 6/10/2023.
L'opposizione veniva essenzialmente affidata al rilievo della decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore per inosservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c., attesa la nullità della clausola in deroga, per contrasto delle condizioni negoziali con la normativa antitrust.
In ogni caso, eccepivano anche la inesistenza del credito, per carenza di adeguata prova scritta.
Gli opponenti chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta depositata in data 4/12/2023, respingendo le contestazioni avversarie in quanto generiche e comunque destituite di fondamento. In particolare, replicava alla eccezione di decadenza, in virtù della natura autonoma del contratto di garanzia, che avrebbe inibito il garante dalla proposizione di ulteriori eccezioni, con particolare riguardo alla nullità della garanzia per presunta illiceità rispetto alla disciplina antitrust.
In definitiva, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Con successiva comparsa del 23/2/2024 si costituiva infine professandosi Controparte_1
successore per incorporazione della banca opposta, nella quale si associava alle difese e alle conclusioni già formulate (sul trasferimento della legittimazione processuale a seguito di fusione, si veda di recente Corte appello Napoli, 22/01/2025, n.278). 2. All'esito della prima udienza, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., fallito il tentativo di mediazione e l'ulteriore tentativo di conciliazione, reputata la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, il Giudice invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni.
L'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. aveva luogo in modalità cartolare, mediante deposito di sintetiche memorie scritte.
3. Nel merito della domanda, va rammentato che la società opposta ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo debitore di un conto corrente.
Pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dai debitori in opposizione.
L'emissione del decreto ingiuntivo infatti non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis Cass. 11 marzo 2011 n. 5915, Cass. 3 marzo 2009 n.
5071, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 1 luglio
2021, n.3344; Tribunale Napoli, 18 luglio 2019, n. 7305; Tribunale Milano, 08 luglio 2019, n. 6729;
Tribunale Nola, 20 maggio 2019, n. 1136; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale
Torino, 20 dicembre 2018).
La parte creditrice è dunque tenuta a fornire la prova del suo diritto nel rispetto delle coordinate offerte dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in merito all'onere della prova gravante sul creditore, il quale “sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel settore dei contratti bancari, l'onere della prova dell'istituto di credito che agisce per l'adempimento risente necessariamente della particolare conformazione del rapporto negoziale, in particolare nei contratti di conto corrente, dove si instaura un rapporto complesso, segnato da una serie di prestazioni di segno contrario poste in essere tra le parti, che condizionano l'entità del credito maturato alla fine del rapporto. Tra l'altro, trattandosi di un contratto di durata, il contratto di conto corrente genera un rapporto che è destinato a protrarsi negli anni per un tempo potenzialmente indeterminato. Pertanto, la banca che si assuma creditrice di una somma di danaro per inadempimento del correntista è tenuta a fornire la prova non soltanto del titolo negoziale e, dunque, della fonte del suo diritto, ma anche del complessivo svolgimento del rapporto, inclusivo di tutte le singole ragioni di dare e avere intercorse nel tempo tra le parti, che hanno condotto alla formazione del saldo a debito di cui si intima il pagamento.
È ormai incontestato in giurisprudenza che la banca che faccia valere in giudizio un credito derivante da un rapporto di conto corrente debba provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni, mediante la produzione integrale degli estratti conto (cfr. ex multis Cass. Civ. 19/10/2016 n. 21092; nella giurisprudenza di merito, recentemente Corte appello Roma, 20/07/2021, n.5351).
La società opposta ha assolto a questo onere probatorio. Sin dalla fase monitoria risultano depositati tanto il contratto di conto corrente e della connessa apertura di credito, quanto gli estratti conto in formato integrale e in sequenza continua (allegati nn. 1, 3 e 5).
Erra quindi la parte opponente nel censurare la carenza di prova scritta del credito, perché non ha saputo esporre alcuna ragione, nemmeno in via indiziaria, dalla quale si dovrebbe desumere la inattendibilità della documentazione negoziale e contabile prodotta in giudizio.
4. Piuttosto, l'opposizione verte essenzialmente sulle prerogative che spettano al fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Accedendo alla prospettazione della parte opponente, la banca sarebbe decaduta dal diritto di escutere la garanzia, per avere violato il termine semestrale stabilito dalla norma a pena di decadenza.
Gli opponenti hanno invocato l'efficacia della norma a prescindere dalla clausola della fideiussione che stabiliva la sua deroga convenzionale, per il contrasto della clausola con il provvedimento n.
55/2005 assunto dalla Banca d'AL in qualità di autorità garante deputata a vigilare sulla concorrenza nel settore bancario.
Accedendo alla prospettazione della parte opponente, la Banca d'AL avrebbe ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 delle condizioni generali di contratto per la fideiussione raccomandate dall'ABI contenessero disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lett. a), della L. 287/1990. Dunque, le intese con cui gli istituti di credito si accordavano per inserire tali clausole all'interno dei contratti di garanzia sarebbero vietate, e pertanto nulle, perché limitative della concorrenza, e tale nullità contaminerebbe anche i contratti a valle stipulati per effetto di quella intesa. Non sfugge a questo Tribunale che l'annoso e controverso dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI 2003 e alla loro compatibilità con la normativa antitrust di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della legge n. 287/1990, sia stato risolto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 41994/2021. La Suprema Corte ha espresso il principio che le clausole riproduttive di condizioni generali frutto di intese restrittive della concorrenza debbano essere sanzionate con una dichiarazione di nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c., perché questo rimedio sanzionatorio, munito dei caratteri di effettività, proporzionalità e dissuasività, appare l'unico adeguato ad evitare il propagarsi “a valle” sul mercato dell'intesa restrittiva della concorrenza “a monte”.
Sul piano probatorio dell'illecito concorrenziale, le Sezioni Unite hanno richiamato la sentenza resa il 22 maggio 2019, n. 13846, con la quale Cassazione aveva affermato che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, con particolare riguardo a clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento adottato dalla Banca d'AL prima della modifica di cui all'art. 19, comma 11, I. n.
262/2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante per la Concorrenza, una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione, o non attuazione, della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”.
La comparazione delle clausole pattuite con quelle incriminate dalla Banca d'AL è un esame indispensabile, perché la loro corrispondenza fonda una presunzione iuris tantum del carattere anticoncorrenziale della garanzia (recentemente Corte appello Milano, 24/02/2023, n.641; sull'onere della prova gravante sul fideiussore si veda anche Tribunale Roma, 01/07/2020 n. 9357).
Tuttavia, la mera corrispondenza delle clausole non è comunque sufficiente a provare l'effetto distorsivo, quando la banca sia in grado di superare la presunzione mediante una prova contraria, dimostrando che l'intesa bancaria non abbia influito con efficacia causale sul rilascio della garanzia.
Seguendo questo orientamento, la giurisprudenza di merito ha già escluso la nullità della garanzia quando la fideiussione sia stata rilasciata in epoca ampiamente successiva a quello dell'accertamento dell'autorità indipendente, perché l'attitudine probatoria privilegiata del provvedimento della Banca d'AL non può essere estesa in maniera automatica alle fideiussioni stipulate successivamente (così anche Tribunale Milano, 17/10/2022, n. 8031; Tribunale Forlì,
16/5/2022, n. 486; Arbitro bancario finanziario, 29/12/2022, n.16511). Analogamente, alla banca è rimesso l'onere di dimostrare altrimenti che la garanzia non abbia in concreto assunto carattere anticoncorrenziale e che non abbia ristretto la libertà di scelta dell'utente sul mercato, nonostante la corrispondenza delle clausole.
In applicazione di queste premesse di metodo, la tesi degli opponenti si rivela infondata sotto un duplice profilo.
Anzitutto gli opponenti, nel dolersi della violazione della delibera antitrust n. 55 del 2/5/2005 della
Banca d'AL, hanno mancato di produrre il menzionato provvedimento amministrativo in base al quale si assume l'illegittimità della clausola. Il principio iura novit curia, che eleva a dovere del
Giudice la ricerca del diritto, investe solo le fonti di rango normativo primario e secondario, non anche i provvedimenti amministrativi, per i quali vige il divieto di scienza privata, per cui è onere della parte che intenda avvalersi del contenuto di un provvedimento dell'Autorità Amministrativa all'interno del processo quello di provvedere alla sua produzione.
In mancanza del provvedimento amministrativo invocato dalla parte, non è possibile procedere alla comparazione tra le clausole e riscontrare la corrispondenza tra quelle censurate dalla Banca d'AL
e quelle contenute nella fideiussione sottoscritta dagli opponenti.
In ogni caso, anche a voler superare tale assorbente rilievo, nel merito l'eccezione sarebbe del tutto inconferente.
Infatti l'accertamento della Banca d'AL risaliva alle intese esistenti al 2005, quindi a data largamente anteriore alla fideiussione degli opponenti, che è stata rilasciata il 16/10/2014. Il consistente intervallo temporale impedisce di fondare un ragionamento presuntivo, volto ad estendere in via ultrattiva i rilievi che l'autorità indipendente aveva effettuato quasi dieci anni prima. Dunque, a prescindere dalla astratta corrispondenza dei modelli, la parte non avrebbe comunque potuto beneficiare della attitudine probatoria privilegiata del provvedimento amministrativo al fine di dimostrare le proprie asserzioni. Sul punto vanno condivise le deduzioni difensive della controparte, che sin dalla comparsa di costituzione ha confutato ogni critica sul carattere anticoncorrenziale delle garanzie, in quanto estranee al perimetro di accertamento della
Banca d'AL.
In definitiva, l'exceptio nullitatis non può essere accolta perché, in mancanza della prova della esistenza di una intesa anticoncorrenziale, volta a raccomandare sul mercato creditizio l'utilizzo uniforme dei medesimi moduli negoziali per le fideiussioni omnibus, difettano i presupposti della dedotta nullità parziale. Di conseguenza, deve essere riconosciuta piena efficacia alla clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, che stabiliva la deroga all'art. 1957 c.c. nei termini che seguono:
L'efficacia della clausola rende irrilevanti le tempistiche di escussione della banca, con la conseguenza che i motivi di doglianza degli opponenti non possono trovare accoglimento.
Queste conclusioni non sono sconfessate dal precedente di merito di questo Tribunale allegato dalla parte opponente. Nella diversa fattispecie affrontata, infatti, il Tribunale aveva rilevato il corretto adempimento degli oneri di allegazione e di prova gravanti sulla parte che aveva eccepito la nullità della garanzia, per avere depositato agli atti copia del provvedimento amministrativo dal quale inferire la prova del carattere anticoncorrenziale delle clausole. Inoltre, sempre nella diversa fattispecie affrontata, le garanzie erano state rilasciate in data di poco posteriore a quella dell'accertamento della Banca d'AL, alleviando correlativamente gli oneri probatori gravanti sulla parte nella dimostrazione della persistenza della intesa anche in data successiva a quella dell'accertamento dell'autorità indipendente.
La diversa fattispecie processuale giustifica le conclusioni dissimili, nonostante l'identità delle premesse giuridiche.
5. In definitiva, l'opposizione è infondata e va rigettata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano da dispositivo in ragione del valore dichiarato della lite, sulla scorta dei parametri minimi previsti nel D.M. 55/2014, come novellato dal
D.M. 147/2022, in ragione delle ridotte attività processuali espletate, della assenza di istruttoria e della prossimità del valore della causa al margine inferiore dello scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2182/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 29/7/2023;
2. Condanna e in solido al pagamento in favore della opposta Parte_1 Parte_2 delle spese di lite pari ad € 7.052,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva. Aversa, 6/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo