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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1136 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Paolo Del Giudice) Parte_1 appellante
E
Controparte_1
(avv. Maria Concetta Mazzara)
[...] appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Opposizione a decreto ingiuntivo n. 12/2019 del 1.2.2019. Obblighi contributivi di fonte contrattuale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. L'epigrafato ente bilaterale ha agito in monitorio nei confronti dell'odierno appellante e ha ottenuto che il tribunale di Vibo Valentia emettesse nei suoi confronti il decreto ingiuntivo che forma oggetto dell'opposizione che, con la gravata sentenza, lo stesso tribunale ha rigettato ritenendola carente di argomenti “dai quali desumere
l'avvenuta tacitazione del credito azionato in sede monitoria, ovvero la radicale carenza
Pag. 1 di 4 delle condizioni di fatto e di diritto … sottese (all'emanazione del provvedimento ingiunzionale, nonché) all'affermazione di sussistenza e persistente debenza della rivendicazione economica veicolata nel processo dalla persona giuridica convenuta”.
2. Contro la sentenza che ha confermato il decreto ingiuntivo, l'opponente propone appello e ne chiede l'interale riforma perché, da un canto, ne denuncia la nullità per difetto di motivazione e, d'altro canto, sostiene di aver reagito alla pretesa monitoria di controparte argomentando specificamente in merito all'inapplicabilità nei suoi confronti della disciplina di fonte collettiva su cui quella pretesa si fonda.
3. L'ente appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione che assume inammissibile e infondata.
4. La Corte ha trattato l'udienza di discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note di discussione di entrambe le parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello, pur ammissibile perché si incentra su censure specifiche ai rilievi che giustificano la pronuncia di rigetto impugnata, è infondato.
6. La denuncia di nullità della sentenza impugnata va respinta perché il tribunale ha congruamente motivato la decisione ritenendo che l'opposizione del contribuente sia priva dell'esplicitazione di ragioni ostative all'emissione del decreto ingiuntivo opposto e, altresì, di argomentazioni capaci di contrastare la pretesa azionata in monitorio. Tanto basta a rendere riconoscibili le ragioni della decisione e identificabile l'iter logico che il giudice ha seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo della sentenza1.
7. L'ulteriore motivo di gravame, che si incentra sull'inapplicabilità nei confronti all'odierno appellante della disciplina collettiva che costituisce la fonte dell'obbligazione contributiva (per quote dei contributi di assistenza contrattuale e di assistenza integrativa maturate negli anni 2011, 2013, 2014, 2016, 2017) che gli si
Pag. 2 di 4 addebita di non aver adempiuto, va invece respinto perché è documentato2 che egli: 1) ha comunicato all'INPS, con le denunce di assunzione di manodopera agricola, di applicare il contratto collettivo che prevede a carico del datore di lavoro la contribuzione per cui è causa3; 2) viepiù, ha autorizzato l'INPS a riscuoterla per conto del fondo appellato a cui la contribuzione integrativa, in base a quel contratto collettivo, è dovuta;
3) parimenti, nelle denunce di manodopera presentate per via telematica all'INPS, lo ha autorizzato a riscuotere anche i “contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro”.
8. Tali risultanze documentali – introdotte nel processo a seguito dell'ordine di esibizione che il tribunale aveva rivolto all' – non sono state confutate CP_2 dall'appellante né nel corso del primo grado di giudizio, né con l'atto di gravame.
9. Sicché, il mancato adempimento all'obbligo contributivo di fonte contrattuale legittima l'azione giudiziale intrapresa in monitorio dal fondo titolare del correlativo credito e giustifica la pronuncia di rigetto dell'opposizione avverso di essa.
10. L'appello va dunque respinto.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza.
12. Stante l'esito del gravame ricorrono le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 22.11.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 701/23, pubblicata in data 18.10.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in
1.500 euro, oltre accessori e rimborsi forfettari di legge;
Pag. 3 di 4
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 31/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 10021/2023: “… è possibile ravvisare una motivazione apparente nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice …”. 2 Cfr. l'attestazione dell'INPS, datata 10.10.2023, che l'opposto ha prodotto in primo grado. 3 Cfr. gli artt. 23 e 24 del contratto collettivo provinciale di lavoro del 2008 e gli artt. 24 e 25 del contratto collettivo provinciale di lavoro del 2015, prodotti dall'appellato. 4 Cfr. le ordinanze che il tribunale ha adottato in data 24.9.2020 e in data 21.10.2021
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1136 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Paolo Del Giudice) Parte_1 appellante
E
Controparte_1
(avv. Maria Concetta Mazzara)
[...] appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Opposizione a decreto ingiuntivo n. 12/2019 del 1.2.2019. Obblighi contributivi di fonte contrattuale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. L'epigrafato ente bilaterale ha agito in monitorio nei confronti dell'odierno appellante e ha ottenuto che il tribunale di Vibo Valentia emettesse nei suoi confronti il decreto ingiuntivo che forma oggetto dell'opposizione che, con la gravata sentenza, lo stesso tribunale ha rigettato ritenendola carente di argomenti “dai quali desumere
l'avvenuta tacitazione del credito azionato in sede monitoria, ovvero la radicale carenza
Pag. 1 di 4 delle condizioni di fatto e di diritto … sottese (all'emanazione del provvedimento ingiunzionale, nonché) all'affermazione di sussistenza e persistente debenza della rivendicazione economica veicolata nel processo dalla persona giuridica convenuta”.
2. Contro la sentenza che ha confermato il decreto ingiuntivo, l'opponente propone appello e ne chiede l'interale riforma perché, da un canto, ne denuncia la nullità per difetto di motivazione e, d'altro canto, sostiene di aver reagito alla pretesa monitoria di controparte argomentando specificamente in merito all'inapplicabilità nei suoi confronti della disciplina di fonte collettiva su cui quella pretesa si fonda.
3. L'ente appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione che assume inammissibile e infondata.
4. La Corte ha trattato l'udienza di discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note di discussione di entrambe le parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello, pur ammissibile perché si incentra su censure specifiche ai rilievi che giustificano la pronuncia di rigetto impugnata, è infondato.
6. La denuncia di nullità della sentenza impugnata va respinta perché il tribunale ha congruamente motivato la decisione ritenendo che l'opposizione del contribuente sia priva dell'esplicitazione di ragioni ostative all'emissione del decreto ingiuntivo opposto e, altresì, di argomentazioni capaci di contrastare la pretesa azionata in monitorio. Tanto basta a rendere riconoscibili le ragioni della decisione e identificabile l'iter logico che il giudice ha seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo della sentenza1.
7. L'ulteriore motivo di gravame, che si incentra sull'inapplicabilità nei confronti all'odierno appellante della disciplina collettiva che costituisce la fonte dell'obbligazione contributiva (per quote dei contributi di assistenza contrattuale e di assistenza integrativa maturate negli anni 2011, 2013, 2014, 2016, 2017) che gli si
Pag. 2 di 4 addebita di non aver adempiuto, va invece respinto perché è documentato2 che egli: 1) ha comunicato all'INPS, con le denunce di assunzione di manodopera agricola, di applicare il contratto collettivo che prevede a carico del datore di lavoro la contribuzione per cui è causa3; 2) viepiù, ha autorizzato l'INPS a riscuoterla per conto del fondo appellato a cui la contribuzione integrativa, in base a quel contratto collettivo, è dovuta;
3) parimenti, nelle denunce di manodopera presentate per via telematica all'INPS, lo ha autorizzato a riscuotere anche i “contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro”.
8. Tali risultanze documentali – introdotte nel processo a seguito dell'ordine di esibizione che il tribunale aveva rivolto all' – non sono state confutate CP_2 dall'appellante né nel corso del primo grado di giudizio, né con l'atto di gravame.
9. Sicché, il mancato adempimento all'obbligo contributivo di fonte contrattuale legittima l'azione giudiziale intrapresa in monitorio dal fondo titolare del correlativo credito e giustifica la pronuncia di rigetto dell'opposizione avverso di essa.
10. L'appello va dunque respinto.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza.
12. Stante l'esito del gravame ricorrono le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 22.11.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 701/23, pubblicata in data 18.10.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in
1.500 euro, oltre accessori e rimborsi forfettari di legge;
Pag. 3 di 4
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 31/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 10021/2023: “… è possibile ravvisare una motivazione apparente nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice …”. 2 Cfr. l'attestazione dell'INPS, datata 10.10.2023, che l'opposto ha prodotto in primo grado. 3 Cfr. gli artt. 23 e 24 del contratto collettivo provinciale di lavoro del 2008 e gli artt. 24 e 25 del contratto collettivo provinciale di lavoro del 2015, prodotti dall'appellato. 4 Cfr. le ordinanze che il tribunale ha adottato in data 24.9.2020 e in data 21.10.2021