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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/10/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5699/2020, promossa da
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio dell'avvocato Paolo Marco Dolia, che lo rappresenta in forza di procura in atti;
appellante contro
), in persona del legale rappresentate CP_1 P.IVA_2 p.t., elettivamente domiciliato in Cagliari, via Ugo Foscolo n. 28, presso lo studio dell'avvocato Stefania Scamutzi, che lo rappresenta, unitamente e disgiuntamente all'avv. Alice Arnoldi, in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellato conclusioni Nell'interesse dell'appellante:
“Ciò premesso, nell'interesse del si Parte_2 chiede che il Giudice Voglia, accertare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione non è supportato da alcuna valida deliberazione assembleare, e, conseguentemente, previa revoca dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.”. Nell'interesse dell'appellato:
“Tutto ciò rilevato il sottoscritto procuratore chiede e conclude affinché il Tribunale, rigetti l'appello e confermi la sentenza n.1151/2019 del 03.12.2019 Giudice Di pace Cagliari con rinuncia alle ulteriori domande ivi compresa quella sulle spese.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Cagliari
[...] n. 1151/2019, pubblicata in data 10 dicembre 2019, con la quale è stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4835/2014 emesso in data 20 giugno 2014 nei confronti della società per oneri condominiali insoluti CP_1 di importo pari a 3.061,10 euro. L'appellante ha contestato la sentenza per i seguenti motivi: I) Erronea ricostruzione dei fatti di causa, per avere erroneamente sostenuto che le somme ingiunte riguardassero 'beni pubblici e non privati e tanto meno facenti parte del opposto', in ragione della presa in Parte_1 carico da parte del delle opere di urbanizzazione Controparte_2 primaria e secondaria, con delibere della giunta comunale 144, 145 e 147 del 2010. A tale riguardo il giudice di pace non avrebbe considerato che l'immobile della società ricade nel Comune di Sinnai e che nelle CP_1 lottizzazioni site in vi sono beni comuni non oggetto di CP_2 convenzione e trasferimento in favore del Comune di in CP_2 quanto non costituenti opere di urbanizzazione. In ogni caso, nonostante la formale presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il ha omesso di compiere qualunque attività di Controparte_2 gestione, che è rimasta di fatto in capo al , Parte_1 Parte_1 specie con riguardo alla fornitura di servizi di distribuzione delle risorse idriche, gestione e manutenzione dell'infrastruttura idrica, servizio di guardiania, gestione e manutenzione delle aree comuni, manutenzione anche in via d'urgenza delle strade, illuminazione delle strade, guardia medica e organizzazione di manifestazioni culturali. II) Erronea valutazione in ordine alla ritenuta nullità della delibera assembleare su cui si fonda il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, in quanto assunta con il voto dei rappresentanti di zona, secondo un meccanismo di voto previsto dagli articoli 7 e 9 del regolamento condominiale, dichiarati nulli con sentenza n. 3387/2015. In realtà detta sentenza ha dichiarato nulla unicamente la delibera assunta in data 11 gennaio 2014, che non riveste alcuna rilevanza nella presente controversia e in ogni caso la nullità delle clausole istitutive dei rappresentanti di zona non inficerebbe di nullità le delibere assunte secondo detto meccanismo di voto, posto che ai vizi riguardanti la convocazione degli aventi diritto e i quorum costituitivi e deliberativi consegue la mera annullabilità delle delibere. III) Rigetto della domanda principale, sull'erroneo presupposto dell'inesistenza di un condominio, invece confermata dall'esistenza di beni comuni, dal fatto che le spese ingiunte riguardano il periodo antecedente alla presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte del Comune di dal fatto che l'immobile dell'opponente insiste in territorio CP_2 compreso nel Comune di Sinnai e dal fatto che la gestione è sempre avvenuta secondo le regole dell'amministrazione condominiale. IV) Violazione dell'art. 102 c.p.c. per avere statuito in ordine all'(in)esistenza del condominio e dunque compiuto un accertamento in materia di diritti reali, che avrebbe preteso la presenza in causa di tutti i condomini, in qualità di litisconsorti necessari. V) Omessa valutazione delle domande subordinate di accertamento del credito a titolo di obbligazione propter rem o in ragione dell'attività gestoria concretamente svolta. L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia, all'Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice d'Appello, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE: Annullare, per le suesposte ragioni ed in particolare per quanto dedotto al superiore motivo n. 5 di appello, la sentenza gravata per violazione dell'art. 102 c.p.c. e rimettere la sentenza giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per assicurare l'integrità del contraddittorio. 2) IN VIA SUBORDINATA, SALVO GRAVAME: in riforma della sentenza appellata, accogliere le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio, e quindi, in via principale, rigettare l'opposizione poiché infondata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, in subordine, accertare come dovuta la somma ingiunta, o quella diversa che dovesse risultare in corso di causa, nei limiti di competenza del giudice adito, oltre interessi maturati e maturandi, a titolo di obbligazioni propter rem, gestione di affari o indebito arricchimento. 3) IN OGNI CASO: In riforma della sentenza appellata, porre a carico della le CP_1 spese ed i compensi del giudizio monitorio, del giudizio di opposizione e del giudizio di appello.”.
2. Con comparsa depositata in data 3 febbraio 2021, si è costituito in giudizio il condominio , il quale, contestati i singoli motivi Parte_1 di appello, ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per assenza dei requisiti di cui all'art. ex art.342 cpc. In via subordinata e sempre preliminare, dichiarare l'appello inammissibile, stante l'assenza di delibera assembleare legittimante. Nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte. In subordine ove il Tribunale ritenesse di accogliere anche in parte l'appello proposto, accogliere in ogni caso le conclusioni come formulate in primo grado e revocare il decreto opposto. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio.”.
3. Con note di trattazione scritta depositate in data 3 marzo 2025, il procuratore della società ha dato atto del fatto che la delibera del CP_1 12 gennaio 2013, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, è stata annullata con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 39 del 22 dicembre 2023, passata in giudicato. Ha aggiunto che sono state altresì annullate le delibere precedenti e, da ultimo, anche quella del 14 gennaio 2012, con sentenza 8/2024 anch'essa passata in giudicato. Non essendo più la pretesa creditoria supportata da alcun titolo, ha dunque chiesto la conferma della sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 1151/2019 del 3 dicembre 2019, con rinuncia alle ulteriori domande, compresa quella sulle spese.
3.1. Anche il condominio ha chiesto che venga dichiarata Parte_1 cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite, considerato che: a) il Tribunale di Cagliari ha progressivamente annullato o dichiarato nulle le delibere assembleari recanti l'approvazione dei piani di riparto dal 1994 al 2014, b) in conseguenza dalla dichiarazione di nullità dell'articolo 9 del regolamento di condominio con sentenza n. 3387/2015, recante la disciplina dei rappresentanti di zona, è impossibilitato a raggiungere i quorum costitutivi e deliberativi;
c) in seno all'ufficio giudiziario è emerso l'orientamento di escludere la coercibilità delle spese sostenute dal condominio in epoca successiva alla presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte delle amministrazioni competenti;
d) da anni il non Parte_1 Parte_1 esercita alcuna attività di gestione delle opere di urbanizzazione presenti all'interno del comprensorio, e) il condominio non ha alcun interesse a chiedere la pronuncia sulle domande subordinate di accertamento di diversi titoli del proprio credito, poiché prive di adeguato supporto probatorio.
4. Tanto premesso, deve concordarsi con le conclusioni rassegnate dalle parti e conseguentemente, deve essere confermata la sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 1151/2019, nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo n. 4835/2014, e dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONFERMA la sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 1151/2019, nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo n. 4835/2014 emesso dal giudice di pace di Cagliari in data 20 giugno 2014; COMPENSA integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, 21 ottobre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio dell'avvocato Paolo Marco Dolia, che lo rappresenta in forza di procura in atti;
appellante contro
), in persona del legale rappresentate CP_1 P.IVA_2 p.t., elettivamente domiciliato in Cagliari, via Ugo Foscolo n. 28, presso lo studio dell'avvocato Stefania Scamutzi, che lo rappresenta, unitamente e disgiuntamente all'avv. Alice Arnoldi, in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellato conclusioni Nell'interesse dell'appellante:
“Ciò premesso, nell'interesse del si Parte_2 chiede che il Giudice Voglia, accertare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione non è supportato da alcuna valida deliberazione assembleare, e, conseguentemente, previa revoca dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.”. Nell'interesse dell'appellato:
“Tutto ciò rilevato il sottoscritto procuratore chiede e conclude affinché il Tribunale, rigetti l'appello e confermi la sentenza n.1151/2019 del 03.12.2019 Giudice Di pace Cagliari con rinuncia alle ulteriori domande ivi compresa quella sulle spese.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Cagliari
[...] n. 1151/2019, pubblicata in data 10 dicembre 2019, con la quale è stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4835/2014 emesso in data 20 giugno 2014 nei confronti della società per oneri condominiali insoluti CP_1 di importo pari a 3.061,10 euro. L'appellante ha contestato la sentenza per i seguenti motivi: I) Erronea ricostruzione dei fatti di causa, per avere erroneamente sostenuto che le somme ingiunte riguardassero 'beni pubblici e non privati e tanto meno facenti parte del opposto', in ragione della presa in Parte_1 carico da parte del delle opere di urbanizzazione Controparte_2 primaria e secondaria, con delibere della giunta comunale 144, 145 e 147 del 2010. A tale riguardo il giudice di pace non avrebbe considerato che l'immobile della società ricade nel Comune di Sinnai e che nelle CP_1 lottizzazioni site in vi sono beni comuni non oggetto di CP_2 convenzione e trasferimento in favore del Comune di in CP_2 quanto non costituenti opere di urbanizzazione. In ogni caso, nonostante la formale presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il ha omesso di compiere qualunque attività di Controparte_2 gestione, che è rimasta di fatto in capo al , Parte_1 Parte_1 specie con riguardo alla fornitura di servizi di distribuzione delle risorse idriche, gestione e manutenzione dell'infrastruttura idrica, servizio di guardiania, gestione e manutenzione delle aree comuni, manutenzione anche in via d'urgenza delle strade, illuminazione delle strade, guardia medica e organizzazione di manifestazioni culturali. II) Erronea valutazione in ordine alla ritenuta nullità della delibera assembleare su cui si fonda il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, in quanto assunta con il voto dei rappresentanti di zona, secondo un meccanismo di voto previsto dagli articoli 7 e 9 del regolamento condominiale, dichiarati nulli con sentenza n. 3387/2015. In realtà detta sentenza ha dichiarato nulla unicamente la delibera assunta in data 11 gennaio 2014, che non riveste alcuna rilevanza nella presente controversia e in ogni caso la nullità delle clausole istitutive dei rappresentanti di zona non inficerebbe di nullità le delibere assunte secondo detto meccanismo di voto, posto che ai vizi riguardanti la convocazione degli aventi diritto e i quorum costituitivi e deliberativi consegue la mera annullabilità delle delibere. III) Rigetto della domanda principale, sull'erroneo presupposto dell'inesistenza di un condominio, invece confermata dall'esistenza di beni comuni, dal fatto che le spese ingiunte riguardano il periodo antecedente alla presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte del Comune di dal fatto che l'immobile dell'opponente insiste in territorio CP_2 compreso nel Comune di Sinnai e dal fatto che la gestione è sempre avvenuta secondo le regole dell'amministrazione condominiale. IV) Violazione dell'art. 102 c.p.c. per avere statuito in ordine all'(in)esistenza del condominio e dunque compiuto un accertamento in materia di diritti reali, che avrebbe preteso la presenza in causa di tutti i condomini, in qualità di litisconsorti necessari. V) Omessa valutazione delle domande subordinate di accertamento del credito a titolo di obbligazione propter rem o in ragione dell'attività gestoria concretamente svolta. L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia, all'Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice d'Appello, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE: Annullare, per le suesposte ragioni ed in particolare per quanto dedotto al superiore motivo n. 5 di appello, la sentenza gravata per violazione dell'art. 102 c.p.c. e rimettere la sentenza giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per assicurare l'integrità del contraddittorio. 2) IN VIA SUBORDINATA, SALVO GRAVAME: in riforma della sentenza appellata, accogliere le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio, e quindi, in via principale, rigettare l'opposizione poiché infondata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, in subordine, accertare come dovuta la somma ingiunta, o quella diversa che dovesse risultare in corso di causa, nei limiti di competenza del giudice adito, oltre interessi maturati e maturandi, a titolo di obbligazioni propter rem, gestione di affari o indebito arricchimento. 3) IN OGNI CASO: In riforma della sentenza appellata, porre a carico della le CP_1 spese ed i compensi del giudizio monitorio, del giudizio di opposizione e del giudizio di appello.”.
2. Con comparsa depositata in data 3 febbraio 2021, si è costituito in giudizio il condominio , il quale, contestati i singoli motivi Parte_1 di appello, ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per assenza dei requisiti di cui all'art. ex art.342 cpc. In via subordinata e sempre preliminare, dichiarare l'appello inammissibile, stante l'assenza di delibera assembleare legittimante. Nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte. In subordine ove il Tribunale ritenesse di accogliere anche in parte l'appello proposto, accogliere in ogni caso le conclusioni come formulate in primo grado e revocare il decreto opposto. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio.”.
3. Con note di trattazione scritta depositate in data 3 marzo 2025, il procuratore della società ha dato atto del fatto che la delibera del CP_1 12 gennaio 2013, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, è stata annullata con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 39 del 22 dicembre 2023, passata in giudicato. Ha aggiunto che sono state altresì annullate le delibere precedenti e, da ultimo, anche quella del 14 gennaio 2012, con sentenza 8/2024 anch'essa passata in giudicato. Non essendo più la pretesa creditoria supportata da alcun titolo, ha dunque chiesto la conferma della sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 1151/2019 del 3 dicembre 2019, con rinuncia alle ulteriori domande, compresa quella sulle spese.
3.1. Anche il condominio ha chiesto che venga dichiarata Parte_1 cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite, considerato che: a) il Tribunale di Cagliari ha progressivamente annullato o dichiarato nulle le delibere assembleari recanti l'approvazione dei piani di riparto dal 1994 al 2014, b) in conseguenza dalla dichiarazione di nullità dell'articolo 9 del regolamento di condominio con sentenza n. 3387/2015, recante la disciplina dei rappresentanti di zona, è impossibilitato a raggiungere i quorum costitutivi e deliberativi;
c) in seno all'ufficio giudiziario è emerso l'orientamento di escludere la coercibilità delle spese sostenute dal condominio in epoca successiva alla presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte delle amministrazioni competenti;
d) da anni il non Parte_1 Parte_1 esercita alcuna attività di gestione delle opere di urbanizzazione presenti all'interno del comprensorio, e) il condominio non ha alcun interesse a chiedere la pronuncia sulle domande subordinate di accertamento di diversi titoli del proprio credito, poiché prive di adeguato supporto probatorio.
4. Tanto premesso, deve concordarsi con le conclusioni rassegnate dalle parti e conseguentemente, deve essere confermata la sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 1151/2019, nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo n. 4835/2014, e dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONFERMA la sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 1151/2019, nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo n. 4835/2014 emesso dal giudice di pace di Cagliari in data 20 giugno 2014; COMPENSA integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, 21 ottobre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia