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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6760 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Antonio Mungo Presidente dott. Angelo Del Franco Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 525/2023 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 24.9.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in forza di procure alle liti Parte_1 C.F._1 rilasciate su foglio separato da ritenersi apposte in calce rispettivamente all'atto di riassunzione e all'atto di costituzione di nuovo procuratore, dagli avv.ti FABIO LANZA (c.f.
) e DD NZ (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso il loro studio, sito in Salerno alla via Lucio Petrone n. 77;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura generale ad lites rilasciata con atto per notaio di Barano d'Ischia, Rep. Per_1
n.33646, del 14.03.2018, da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, dall'avv. MODESTO LETIZIA (c.f. ) e con questo elettivamente C.F._4 domiciliata presso la sede legale dell'Ente, in Napoli alla via S. Lucia n. 81;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2012 alla , a Controparte_1 Parte_1 seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal TAR con sentenza n. CP_1
00037/2012, riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli per far accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità del decreto dirigenziale n. 853 del 28.7.2011 di revoca del contributo concesso alla propria ditta e, per l'effetto, per sentire condannare la al pagamento in suo CP_1 favore del contributo già riconosciuto nella somma di € 102.492,47, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
ovvero, in via subordinata, per sentire condannare la al CP_1 pagamento del minore finanziamento ammissibile, pari a € 100.589,11, escluse le somme impiegate per l'acquisto dei due macchinari per i quali il finanziamento pubblico non era ammissibile. In premessa, deduceva di aver partecipato, con istanza del 29.4.2009, alla gara indetta con il bando di attuazione della misura 121 del PSR Campania 2007- 2013 per l'ammodernamento delle aziende agricole, presentando un progetto di investimenti per il programma di sviluppo della propria azienda per l'ammontare complessivo di € 256.231,18. Deduceva anche che, valutati i progetti e approvata la graduatoria definitiva, con decreto dirigenziale di concessione n. 346 del 26.10.2009 gli venivano riconosciuti aiuti per l'importo di € 102.492,47; e che, tuttavia, in ragione di quanto constatato nel verbale di conclusione di accertamento amministrativo del 19.10.2010 (redatto a seguito di due sopralluoghi effettuati dai funzionari dello STAPA – CePICA di Salerno per verificare la corretta attuazione del programma di ammodernamento), la previa attivazione del contraddittorio CP_1 procedimentale ex art. 10 bis l. 241/1990, con decreto dirigenziale n. 853 del 28.7.2011 aveva revocato il decreto di concessione, ritenendo che, in violazione dei requisiti di ammissibilità del finanziamento previsti nel bando di gara, n. 2 attrezzature e precisamente “giroranghinatore modello R375DS, matricola 6114839” e “gruppo depressore modello PN84M”, non erano risultate
“nuove di fabbrica”. A fondamento della sua pretesa, l'attore sosteneva che il punto 3 del bando non specificava che i macchinari dovessero essere “nuovi di fabbrica”, né recava riferimenti in ordine all'epoca di produzione, e, dunque, non trovando applicazione il limite della “recente produzione”, valevole solo per gli investimenti di semplice sostituzione, era sufficiente che i beni non fossero usati, avendoli, peraltro, nel caso di specie, acquistati dal venditore professionale come nuovi.
Riportandosi a quanto già dedotto in sede di contraddittorio procedimentale, precisava che il gruppo depressore preso in visione dagli ispettori non corrispondeva a quello acquistato, che al momento del sopralluogo era in riparazione;
mentre il giroranghinatore era nuovo di fabbrica, pur essendo stato immatricolato nel 2003 (cfr. citazione pag. 6). Precisava, poi, che il verbale di conclusione di
2 accertamento tecnico amministrativo, in forza del quale aveva avviato il procedimento di Parte_2 revoca del contributo, era illegittimo sia perché i funzionari preposti ai sopralluoghi avevano denunziato solo in quella sede “l'evidente stato di usura” dei macchinari (mai prospettato nei primi due sopralluoghi), sia per violazione del Regolamento CE n. 1975/2006, poiché, escluso di aver mai reso deliberatamente dichiarazioni false, l'art. 31 consentiva il riconoscimento di un contributo in misura ridotta alla sola parte delle spese ritenute ammissibili, sempreché, come nel caso di specie,
l'importo relativo ai beni in contestazione (pari a € 4.758,40) non rappresentasse più del 3% il valore del complessivo investimento (precisando di aver già anticipato somme per € 299.614,38).
Costituendosi in giudizio, la eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda, chiedendone il rigetto, evidenziando che il decreto di revoca tutelava correttamente l'interesse pubblico sotteso e che, una volta accertato che la ditta aveva acquistato macchinari non nuovi, ma usati, atteso l'evidente stato di usura riscontrato dai verbalizzanti, la violazione del punto
3 del bando della misura 121 del PSR Campania 2007/2013 e dell'art. 31 par 2 Reg. (CE) n.
1975/2006 imponevano l'esclusione integrale dal beneficio.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 12244/2016, pubblicata il 10.11.2016, rigettava la domanda proposta dall'attore, ritenendo che la dettagliata descrizione delle apparecchiature e del relativo stato d'uso, riportata nei i verbali di accertamento tecnico amministrativo posti a fondamento del decreto di revoca del finanziamento, dimostrava la difformità di talune delle attrezzature acquistate alle previsioni del bando di gara (art. 3 del bando). Rilevava, altresì, che l'attore non aveva provato di aver trasmesso alla i “dettagliati e confrontabili preventivi” CP_1 richiesti dall'art. 8 del bando, impedendo così alla concedente di svolgere una previa verifica della conformità dell'investimento ai criteri di ammissibilità dello stesso e privando lo stesso giudice di un parametro di valutazione della correttezza dell'operato di entrambe le parti. Riteneva, infine, che la decisione dell'Amministrazione regionale di procedere alla revoca totale del finanziamento e non già solo ad una riduzione dell'importo concesso rispondesse alla necessità di improntare l'azione amministrativo-concessoria al rigoroso controllo formale delle domande di partecipazione alla procedura, senza che residuassero in capo alla stessa amministrazione margini di discrezionalità, trovando applicazione, a fronte di dichiarazioni non veritiere del beneficiario, la previsione dell'art. 31, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1975/2006.
Avverso tale sentenza, proponeva appello con atto di citazione notificato via Parte_1
PEC in data 9.5.2017 (come da ricevuta di avvenuta consegna depositata in forma cartacea), sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente disatteso i rilievi da lui mossi ai verbali di accertamento, nonostante la documentazione di acquisto dei macchinari e le affermazioni rese dai
3 testi escussi in primo grado e, in ogni caso, aveva erroneamente condiviso la tesi della revoca integrale del finanziamento e dell'impossibilità di procedere ad una sua riduzione in proporzione della violazione riscontrata.
Con comparsa di costituzione depositata in data 27.9.2017, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Riportandosi alle CP_1 difese già spiegate in primo grado, eccepiva, altresì, che l'appellante, pur avendo presenziato ai sopralluoghi del 28.5.2010 e del 4.6.2010, non aveva mai mosso osservazioni o contestazioni all'operato dei funzionari collaudatori, né alle circostanze che hanno poi costituito oggetto della prova testimoniale espletata in primo grado, il cui esito, a dire dell'appellata, doveva ritenersi in ogni caso inattendibile e contrastante con l'accertamento tecnico amministrativo eseguito.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 4339/2020, pubblicata il 16.12.2020, dichiarava l'appello improcedibile, rilevando che non risultava agli atti la tempestiva prova della notifica dell'appello alla controparte e, quindi, la dimostrazione della stessa tempestiva costituzione dell'appellante. Ed infatti, il sig. pur avendo notificato l'appello telematicamente via PEC, si Pt_1 era poi costituito in cancelleria, senza depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici di tali atti e in particolare della notifica eseguita. A fondamento della pronuncia, la
Corte richiamava i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.
16598/2016, interpretandoli alla luce della disciplina di settore relativa alle notificazioni in forma telematica, ritenendo irrilevante la costituzione dell'appellata.
A seguito di ricorso per Cassazione presentato dal sig. , la Suprema Corte, con Parte_1 ordinanza n. 33601/2022, pubblicata il 15.11.2022, riteneva fondato l'unico motivo di impugnazione proposto, avente ad oggetto la violazione delle norme codicistiche che disciplinano la costituzione in giudizio dell'appellante, in combinato disposto con le norme speciali di cui all'art. 9 commi 1 bis e 1 ter l. 53/1994 in tema di notificazioni. In particolare, la Cassazione escludeva che il vizio rilevato dal giudice d'appello potesse fondare l'improcedibilità dell'impugnazione (che consegue alla sola inosservanza dei termini di costituzione), essendo, peraltro, stato sanato dalla rituale costituzione in giudizio dell'appellato, che nulla aveva eccepito sulla costituzione dell'appellante ovvero sulla irregolarità della notifica dell'impugnazione. In applicazione dei principi già enunciati in un suo precedente a Sezioni Unite (sentenza n. 16598/2016), quindi, riteneva che “La contraria tesi sposata invece dal decidente, ancorché possa trovare innesco nella considerazione che nel regime di obbligatorietà del deposito telematico degli atti, quale è quello applicabile al giudizio di appello, tutti gli atti debbano essere depositati telematicamente, promuove la ricerca di un punto di equilibrio tra notificazione in via telematica dell'atto di appello
4 e inosservanza delle forme di costituzione che non si accorda all'indicato quadro di diritto, poiché finisce per relegare in una condizione di sostanziale non cale, così ledendo i valori sovranazionali dianzi richiamati, oltre alla lettera della legge, la natura formale del vizio e la sua idoneità ad essere sanato per aver l'atto raggiunto il proprio scopo” (cfr. ordinanza pagine 4 e 5). Ciò posto, la
Suprema Corte accoglieva il ricorso, cassando l'impugnata sentenza e rinviando la causa avanti alla
Corte d'appello di Napoli in altra composizione, affinché provveda alla decisione sul merito e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione tempestivamente notificato in data 31.1.2023, il ricorrente ha provveduto alla riassunzione del giudizio innanzi a questa Corte, riportandosi ai motivi di appello originariamente proposti avverso la menzionata sentenza del Tribunale di Napoli, rispetto ai quali ha resistito la che, con comparsa di costituzione depositata in data 1.6.2023, ha insistito CP_1 per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza del Tribunale di Napoli impugnata.
Al fine di delineare correttamente il perimetro dei compiti assegnati a questa Corte, si osserva, in via preliminare, che il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione nel caso di specie configura un'ipotesi di rinvio c.d. restitutorio.
Ed infatti, ove la Corte di Cassazione pronunci nel merito, cassando la sentenza d'appello per error in iudicando o per vizio di motivazione, il rinvio assume natura cd. “prosecutoria”, imponendo al giudice, all'esito dell'atto di impulso derivante dalla riassunzione del processo, di esaminare nel merito - e nei limiti del giudicato (alla luce dei motivi di impugnazione inizialmente formulati dinanzi alla Corte d'appello e di quelli successivamente formulati dinanzi alla Suprema
Corte) - le domande originariamente proposte e riproposte dalla parte.
Viceversa, nel caso di rinvio c.d. restitutorio, la Cassazione annulla la sentenza d'appello per un vizio di carattere processuale (error in procedendo), tale da aver impedito al giudice di esaminare e decidere il merito della causa;
in queste ipotesi, la causa torna al medesimo grado in cui si è verificato l'errore mai compiutamente espletato affinché lo stesso venga celebrato e si concluda con una pronuncia nel merito.
Fondamentale elemento di divergenza tra i due tipi di rinvii è che solo nel caso di rinvio cd. prosecutorio il giudice è vincolato al dictum della Cassazione, mentre, nel caso di rinvio cd. restitutorio, l'unica pronuncia resa è quella sul vizio procedimentale dichiarato dal giudice d'appello e ritenuto insussistente dalla Suprema Corte. L'unico limite, in questo caso, è relativo al thema decidendum (cfr. ex multiis Cass., n. 4290/2015).
Tanto premesso, il compito di questa Corte, nel giudizio di rinvio in esame, è quello di pronunciare una sentenza di merito sull'appello dichiarato erroneamente improcedibile dalla Corte
5 d'appello inizialmente adita, attesa la mancanza di una compiuta celebrazione del grado di impugnazione.
Venendo al merito delle doglianze, il sig. con il primo motivo di impugnazione (da Pt_1 ritenersi riproposto in virtù della riassunzione operata), riteneva che il giudice di primo grado avesse erroneamente recepito gli esiti dell'accertamento tecnico condotto dai funzionari della
STAPA-CePICA di Salerno presso l'azienda agricola dell'appellante, in forza dei quali era stato adottato il decreto di revoca. Sosteneva che, non avendo effettuato investimenti in sostituzione - gli unici per i quali il bando di attuazione della misura 121 del P.S.R. 2007/2013 imponeva CP_1 il limite temporale della “recente produzione”, inteso come inserimento dei macchinari nel catalogo del produttore da non più di tre anni - i macchinari, acquistati come nuovi presso rivenditori professionali, indipendentemente dall'anno di fabbricazione, rispettavano le prescrizioni del punto 3 del bando, che - contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione - non richiedeva l'acquisto di macchinari “nuovi di fabbrica”, essendo sufficiente che non fossero usati;
circostanza che sarebbe dimostrata dalle puntuali dichiarazioni dei testi escussi in primo grado. Contestava, altresì, il rilevato “evidente stato di usura” dei due macchinari ritenuti non conformi alle prescrizioni del bando, ritenendo che le valutazioni dei funzionari erano state illegittimamente ed arbitrariamente espresse solo con il verbale di conclusione dell'accertamento e non anche durante le operazioni di sopralluogo svolte in contraddittorio con le parti, nei quali era stato attestato unicamente che il giroranghinatore riportava una matricola riferita all'anno di costruzione 2003 e che il gruppo depressore riportava una matricola riferita all'anno 2004, senza nulla specificare in ordine alla vetustà e all'usura dei macchinari stessi.
Con il secondo motivo di gravame (anch'esso riproposto con l'atto di riassunzione), il sig. lamentava che il Tribunale avrebbe dovuto accertare la legittimità della domanda di Pt_1 partecipazione alla gara e la conformità dell'operato alle previsioni del bando, valutando la documentazione già prodotta in giudizio, comprensiva dei “preventivi dettagliati e confrontabili”, regolarmente trasmessi all'Amministrazione.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro evidente connessione, risultano destituiti di fondamento e vanno rigettati.
Ai sensi del punto 3 del bando, la misura è attivata “per migliorare la competitività delle aziende agricole, attraverso la realizzazione di processi di ammodernamento, la riduzione dei costi di produzione, la diversificazione delle attività dell'azienda stessa, l'innalzamento del livello qualitativo delle produzioni, la riconversione produttiva con particolare riferimento al settore tabacchicolo e bieticolo, la sicurezza alimentare, la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'igiene…”.
6 Tra gli investimenti idonei a ricevere il finanziamento pubblico, perché capaci di realizzare gli obiettivi enunciati, la disposizione prevede al n. 4 “acquisto di macchine e attrezzature nuove, anche informatiche, per l'ampliamento e l'ammodernamento della dotazione aziendale e/o necessarie per l'implementazione e potenziamento nell'azienda agricola delle iniziative necessarie per garantire la tracciabilità delle produzioni realizzate (esclusa la sostituzione)”. Sostituzione che il bando consente solo a condizione che i macchinari in dotazione abbiano più di dieci anni e vengano sostituiti con macchinari di recente produzione (ossia presenti nel catalogo del produttore da non più di tre anni).
Ciò implica che anche se non è previsto uno specifico limite temporale di immatricolazione per i macchinari acquistati che non siano in sostituzione di precedenti già in possesso dell'azienda, comunque, essi, in base alle previsioni del bando e alla ratio dell'istituto, devono possedere il requisito della “novità” e ciò si ricava proprio dalla generale esclusione degli investimenti di semplice sostituzione dalla misura in esame, a meno che non posseggano le caratteristiche sopra evidenziate, ossia non realizzino di fatto una modifica sostanziale della destinazione produttiva dell'azienda.
In altri termini, l'impegno economico pubblicistico è giustificato dall'intenzione di procedere ad un effettivo ammodernamento del settore produttivo agricolo, alla riconversione delle attrezzature a propria disposizione, stimolando investimenti seriamente destinati all'innovazione dei macchinari. Il bando, infatti, subordinava l'acquisto dei macchinari nuovi a due obiettivi principali,
l'ampliamento e l'ammodernamento delle aziende, da realizzarsi, quindi, solo attraverso l'acquisizione delle più recenti tecnologie e attrezzature, attraverso cioè l'implementazione fisica e tecnologica dei macchinari, così da aumentare il livello qualitativo delle produzioni e i livelli di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, ovvero diversificare l'attività e ridurne i costi.
Tanto è vero che, ai fini della determinazione della spesa ammissibile a finanziamento, l'art. 8 del bando imponeva all'azienda di inviare, per gli acquisti di macchine ed attrezzature nuove,
“dettagliati e confrontabili preventivi proposti da almeno tre diverse ditte venditrici, emessi da non più di tre mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza, con espressa indicazione dei tempi di consegna dei beni offerti”, idonei a dimostrare le migliori condizioni di mercato, con la precisazione che “I preventivi dovranno necessariamente riportare, pena loro inaccettabilità, la dettagliata e completa descrizione dei beni proposti (ditta produttrice, potenza, modello e caratteristiche principali). I preventivi dovranno essere redatti in modo da consentire il rapido ed univoco riscontro delle macchine e/o attrezzature offerte con quelle indicate nei listini di vendita
(anche a mezzo completamento dell'offerta con fotocopia del frontespizio del listino e delle pagine
7 di interesse del listino stesso) e dovranno riportare assieme ai prezzi praticati l'eventuale sconto offerto”.
La necessità di indicare nei preventivi potenza, modello e caratteristiche principali delle macchine da acquistare deve ritenersi funzionalmente prevista al fine di consentire, da un lato, il controllo della spesa pubblica e, dall'altro lato, quello delle caratteristiche realmente innovative del prodotto nei termini sopra delineati dagli obiettivi di cui all'art. 3 del bando.
In ogni caso, anche a prescindere dalla necessità che i macchinari acquistati siano “nuovi di fabbrica”, comunque, nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta la prova che entrambi i macchinari in contestazione (giroranghinatore e gruppo depressore) fossero “nuovi”.
Innanzitutto, come correttamente già rilevato dal Tribunale, dall'esame dei documenti in atti non emerge alcun riscontro probatorio dell'avvenuta preventiva trasmissione all'Amministrazione di tutta la documentazione necessaria per determinare la spesa ammissibile al finanziamento ai sensi del punto 8 del bando.
Ed infatti, se per gli altri macchinari/attrezzature acquistati risultano prodotti i preventivi di almeno tre diverse ditte venditrici, lo stesso non può dirsi per il giroranghinatore (unico preventivo della ditta Ca.Ve. Trattori srl) e per il gruppo depressore (unico preventivo della ditta Nappo
Gaetano) (cfr. allegati alla relazione tecnico-economica dell'ing. , pag. 7 e ss.). Pt_3
Già solo l'omesso adempimento documentale ostava all'ammissibilità del finanziamento, in virtù delle condizioni di cui al citato punto 8.
Inoltre, dai verbali di sopralluogo emerge che gli accertatori, nei primi due, si sono limitati ad attestare le operazioni compiute, rinviando le valutazioni di quanto riscontrato al certificato di conclusione dell'accertamento tecnico amministrativo del 19.10.2010, nel quale hanno espressamente attestato che i due macchinari in contestazione non risultavano nuovi di fabbrica in quanto immatricolati nel 2003 e nel 2004 e caratterizzati da uno “stato di usura estremamente evidente”.
Entrambi i sopralluoghi sono avvenuti alla presenza del sig. il quale ha lamentato una Pt_1 carenza procedimentale nell'accertamento dello stato di usura, dichiarando di non aver potuto esplicare le proprie difese al riguardo, in quanto la vetustà non era mai stata evidenziata prima del verbale definitivo.
Posto che sulla base di quanto testé argomentato non si riscontra nessuna carenza procedimentale, il sig. neppure nel contraddittorio antecedente all'emissione del decreto di Pt_1 revoca, ha fornito la prova del carattere “nuovo” dei macchinari, offrendo elementi utili a
8 dimostrare che entrambe le attrezzature contestate non versavano nell'evidente stato di usura riscontrato dai verbalizzanti.
In tali note, infatti, l'odierno riassumente ha affermato, in relazione al giroranghinatore, che fosse “nuovo di fabbrica, pur essendo stato immatricolato nel 2003” e che l'usura in esso riscontrata fosse ascrivibile alla “normale usura a cui è soggetto un attrezzo agricolo del genere”; in relazione al gruppo depressore, invece, ha dichiarato che “per mero errore dello scrivente è stato esibito un gruppo depressore non rispondente a quello effettivamente acquistato. Ciò è stato dovuto al fatto che tale gruppo depressore non era in azienda, in quanto presentava dei difetti che ne avevano richiesto la riparazione…quello rinvenuto al momento dei 2 sopralluoghi era stato montato temporaneamente sulla ruota, per sopperire alla provvisoria mancanza di quello nuovo.
Pertanto al momento dei sopralluoghi, i tecnici incaricati hanno trovato sul posto la vecchia attrezzatura dello scrivente, temporaneamente utilizzata, in attesa che fossero disponibili le nuove”
(cfr. memoria ex art. 10 bis l. 241/1999).
Tali deduzioni risultano sconfessate dalle dichiarazioni del teste , il quale, Testimone_1 in senso opposto, ha riferito che “…tra il maggio ed il giugno del 2010 il gruppo depressore del sig.
si trovava in officina per cattivo funzionamento. Per consentire al sig. Parte_1 Parte_1 di lavorare, visto che era il periodo di irrigazione dei terreni, gli ho consegnato un altro depressore
(pompa di svuotamento) che avevo su un'altra ruota presente in officina e che era compatibile con la ruota di irrigazione del sig. in quanto della stessa marca RM”. Parte_1
La discrasia tra quanto dichiarato dal teste e quanto precedentemente sostenuto dal sig. Pt_1 nella menzionata memoria endoprocedimentale, unita, peraltro, alla genericità temporale della dichiarazione del teste e alla mancanza di qualsiasi documentazione attestante l'invio in riparazione del depressore ovvero la sua restituzione all'imprenditore, induce a ritenere inattendibili le dichiarazioni del teste e, quindi, carente la prova fornita dal sig. circa il carattere “nuovo” del Pt_1 macchinario.
Peraltro, secondo quanto dichiarato dalla parte stessa in sede di difesa endoprocedimentale, il depressore rinvenuto dagli ispettori era il vecchio depressore già in uso nell'azienda, recuperato per sostituire quello nuovo acquistato e inviato in riparazione in quanto difettoso. Ove si ritenesse, quindi, che quello rinvenuto non era il depressore acquistato con il finanziamento per cui è causa, ciò dimostrerebbe per tabulas che quanto meno il gruppo depressore non è stato l'acquisto di un macchinario prima mai in dotazione in azienda, bensì è stato acquistato per sostituire quello precedentemente già in uso, il quale, quindi, essendo stato immatricolato nel 2004 (così come
9 risultato dall'accertamento) non aveva più di dieci anni e non rientrava nelle ipotesi eccezionali di sostituzione di cui all'art. 3 del bando.
Infine, va rilevato che, in mancanza del Piano aziendale, citato dal perito di parte, ma non depositato, è precluso l'accertamento sull'esatta composizione delle attrezzature aziendali e la sua variazione a seguito degli investimenti di cui si è chiesto il finanziamento, non potendo, allora, verificarsi l'eventuale natura sostitutiva degli investimenti e l'applicazione dei relativi requisiti.
In definitiva, in mancanza della prova che tutti i macchinari per i quali si è chiesto il finanziamento sono stati acquistati nuovi o, comunque, rispondevano ai requisiti di cui all'art. 3 del bando, non può ritenersi che l'azienda abbia realizzato un tipo di ammodernamento conforme ai requisiti sanciti dal bando attuativo della UR 121.
Proseguendo nell'esame del gravame, con il terzo motivo, il riassumente ha censurato il rigetto della richiesta, avanzata in via subordinata, di limitare la revoca del finanziamento solo agli importi relativi all'acquisto dei macchinari ritenuti inammissibili, ossia al giroranghinatore e al gruppo depressore, rappresentanti una percentuale minima (pari ad € 4.758,40 su un investimento di
€ 299.614,38), neppure superiore al 2% dell'investimento effettuato. Ad avviso della parte, il giudice avrebbe erroneamente ed acriticamente recepito gli esiti delle operazioni di accertamento tecnico illegittimamente eseguite, applicando l'art. 31 par. 2, Reg. CE n. 1975/2006, travisando i presupposti e le risultanze documentali.
Con il quarto motivo, infine, ha sostenuto di non aver mai reso dichiarazioni false, di talché il giudice aveva erroneamente condiviso tale convincimento dell'Amministrazione sulla base di semplici presunzioni tratte dai verbali di accertamento e dal decreto di revoca, benché puntualmente censurati. Precisava che la partecipazione al bando di gara era avvenuta sulla base di dichiarazioni veritiere sullo stato nuovo dei macchinari in contestazione, così come dimostrato dagli atti di acquisto, dalla memoria endoprocedimentale ex art. 10 bis l. 241/1990 e dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in primo grado, le quali, con precipuo riferimento al gruppo depressore, provavano che il macchinario preso in visione dai funzionari in sede di sopralluogo non era quello acquistato. Aggiungeva che l'insussistenza di false dichiarazioni emergeva anche dal mancato riscontro circa la notizia di reato denunciata a seguito del decreto di revoca n. 853/2011 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, dovendosene presumere l'archiviazione.
Anche tali motivi, da esaminarsi anch'essi congiuntamente, sono infondati e vanno rigettati innanzitutto per le ragioni già evidenziate sopra nell'esame dei primi due motivi, a cui per brevità ci si riporta.
10 Quanto alla fondatezza della doglianza inerente alla veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta per partecipare alla gara, va osservato che nessun rilievo può attribuirsi alla presunta mancata comunicazione all'appellante dell'esito della notizia di reato, non potendosi attribuire a tale sola circostanza alcun significato concludente o indicativo di una presunzione di archiviazione, né del carattere veritiero delle dichiarazioni rilasciate al momento della domanda di finanziamento.
Orbene, la domanda di partecipazione al bando, presentata il 29.4.2009, oltre al formulario prestampato compilato, con il quale il sig. si è impegnato a rispettare gli obblighi previsti Pt_1 dalla UR e dal bando, si compone di una serie di documenti allegati e richiamati che, costituendone parte integrante, sono stati fatti propri dal titolare della ditta. Precisamente, tra essi, si rinviene la Relazione tecnico-economica dell'Ing. , nella quale, nella parte dedicata alla Pt_3 descrizione dell'intervento, si legge “La presente misura prevede i seguenti interventi: Acquisto di nuove attrezzature”.
In altri termini, il sig. pur avendo dichiarato di provvedere all'acquisto di macchinari Pt_1 nuovi secondo quanto previsto dalla UR (nel senso chiarito in premessa), si è poi dotato quanto meno di un macchinario (il depressore) non nuovo e in evidente stato di usura.
Né le attestazioni contenute in tale relazione possono essere diversamente valutate, attesa la già rilevata mancanza del Piano aziendale genericamente richiamato e l'insufficienza della prova fornita dalla parte.
Alla luce dell'analisi svolta, l'originaria dichiarazione di acquisto di macchinari nuovi non è stata suffragata dall'effettivo operato dell'azienda, che non ha rispettato l'obbligo di acquisto di tutti i macchinari nuovi.
Come già correttamente rilevato dal Tribunale, quindi, le dichiarazioni deliberatamente false rilasciate dal sig. al momento di presentazione della domanda non consentono la riduzione Pt_1 del finanziamento concesso, ma impongono che l'intera operazione di cui trattasi sia esclusa dal sostegno del FEASR, ex art. 31, par. 2 Reg. (CE) n. 1975/2006.
Per le ragioni esposte, l'appello va respinto e la sentenza impugnata n. 12244/2016 emessa dal
Tribunale di Napoli va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio e del giudizio di legittimità tra e Parte_1 la seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, Controparte_1 secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo i valori tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, detratti i compensi per l'attività istruttoria non svolta.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare
11 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 12244/2016, pubblicata il 10.11.2016, nei confronti della così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano, per il giudizio svoltosi in sede di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, in € 4.000,00 per compensi professionali e per il presente grado di giudizio, in complessivi €
5.500,00, oltre per entrambi Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Antonio Mungo
Si dà atto che la presente motivazione è stata redatta con la collaborazione del dott. Giuseppe
Romano, Magistrato ordinario in tirocinio.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Antonio Mungo Presidente dott. Angelo Del Franco Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 525/2023 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 24.9.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in forza di procure alle liti Parte_1 C.F._1 rilasciate su foglio separato da ritenersi apposte in calce rispettivamente all'atto di riassunzione e all'atto di costituzione di nuovo procuratore, dagli avv.ti FABIO LANZA (c.f.
) e DD NZ (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso il loro studio, sito in Salerno alla via Lucio Petrone n. 77;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura generale ad lites rilasciata con atto per notaio di Barano d'Ischia, Rep. Per_1
n.33646, del 14.03.2018, da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, dall'avv. MODESTO LETIZIA (c.f. ) e con questo elettivamente C.F._4 domiciliata presso la sede legale dell'Ente, in Napoli alla via S. Lucia n. 81;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2012 alla , a Controparte_1 Parte_1 seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal TAR con sentenza n. CP_1
00037/2012, riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli per far accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità del decreto dirigenziale n. 853 del 28.7.2011 di revoca del contributo concesso alla propria ditta e, per l'effetto, per sentire condannare la al pagamento in suo CP_1 favore del contributo già riconosciuto nella somma di € 102.492,47, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
ovvero, in via subordinata, per sentire condannare la al CP_1 pagamento del minore finanziamento ammissibile, pari a € 100.589,11, escluse le somme impiegate per l'acquisto dei due macchinari per i quali il finanziamento pubblico non era ammissibile. In premessa, deduceva di aver partecipato, con istanza del 29.4.2009, alla gara indetta con il bando di attuazione della misura 121 del PSR Campania 2007- 2013 per l'ammodernamento delle aziende agricole, presentando un progetto di investimenti per il programma di sviluppo della propria azienda per l'ammontare complessivo di € 256.231,18. Deduceva anche che, valutati i progetti e approvata la graduatoria definitiva, con decreto dirigenziale di concessione n. 346 del 26.10.2009 gli venivano riconosciuti aiuti per l'importo di € 102.492,47; e che, tuttavia, in ragione di quanto constatato nel verbale di conclusione di accertamento amministrativo del 19.10.2010 (redatto a seguito di due sopralluoghi effettuati dai funzionari dello STAPA – CePICA di Salerno per verificare la corretta attuazione del programma di ammodernamento), la previa attivazione del contraddittorio CP_1 procedimentale ex art. 10 bis l. 241/1990, con decreto dirigenziale n. 853 del 28.7.2011 aveva revocato il decreto di concessione, ritenendo che, in violazione dei requisiti di ammissibilità del finanziamento previsti nel bando di gara, n. 2 attrezzature e precisamente “giroranghinatore modello R375DS, matricola 6114839” e “gruppo depressore modello PN84M”, non erano risultate
“nuove di fabbrica”. A fondamento della sua pretesa, l'attore sosteneva che il punto 3 del bando non specificava che i macchinari dovessero essere “nuovi di fabbrica”, né recava riferimenti in ordine all'epoca di produzione, e, dunque, non trovando applicazione il limite della “recente produzione”, valevole solo per gli investimenti di semplice sostituzione, era sufficiente che i beni non fossero usati, avendoli, peraltro, nel caso di specie, acquistati dal venditore professionale come nuovi.
Riportandosi a quanto già dedotto in sede di contraddittorio procedimentale, precisava che il gruppo depressore preso in visione dagli ispettori non corrispondeva a quello acquistato, che al momento del sopralluogo era in riparazione;
mentre il giroranghinatore era nuovo di fabbrica, pur essendo stato immatricolato nel 2003 (cfr. citazione pag. 6). Precisava, poi, che il verbale di conclusione di
2 accertamento tecnico amministrativo, in forza del quale aveva avviato il procedimento di Parte_2 revoca del contributo, era illegittimo sia perché i funzionari preposti ai sopralluoghi avevano denunziato solo in quella sede “l'evidente stato di usura” dei macchinari (mai prospettato nei primi due sopralluoghi), sia per violazione del Regolamento CE n. 1975/2006, poiché, escluso di aver mai reso deliberatamente dichiarazioni false, l'art. 31 consentiva il riconoscimento di un contributo in misura ridotta alla sola parte delle spese ritenute ammissibili, sempreché, come nel caso di specie,
l'importo relativo ai beni in contestazione (pari a € 4.758,40) non rappresentasse più del 3% il valore del complessivo investimento (precisando di aver già anticipato somme per € 299.614,38).
Costituendosi in giudizio, la eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda, chiedendone il rigetto, evidenziando che il decreto di revoca tutelava correttamente l'interesse pubblico sotteso e che, una volta accertato che la ditta aveva acquistato macchinari non nuovi, ma usati, atteso l'evidente stato di usura riscontrato dai verbalizzanti, la violazione del punto
3 del bando della misura 121 del PSR Campania 2007/2013 e dell'art. 31 par 2 Reg. (CE) n.
1975/2006 imponevano l'esclusione integrale dal beneficio.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 12244/2016, pubblicata il 10.11.2016, rigettava la domanda proposta dall'attore, ritenendo che la dettagliata descrizione delle apparecchiature e del relativo stato d'uso, riportata nei i verbali di accertamento tecnico amministrativo posti a fondamento del decreto di revoca del finanziamento, dimostrava la difformità di talune delle attrezzature acquistate alle previsioni del bando di gara (art. 3 del bando). Rilevava, altresì, che l'attore non aveva provato di aver trasmesso alla i “dettagliati e confrontabili preventivi” CP_1 richiesti dall'art. 8 del bando, impedendo così alla concedente di svolgere una previa verifica della conformità dell'investimento ai criteri di ammissibilità dello stesso e privando lo stesso giudice di un parametro di valutazione della correttezza dell'operato di entrambe le parti. Riteneva, infine, che la decisione dell'Amministrazione regionale di procedere alla revoca totale del finanziamento e non già solo ad una riduzione dell'importo concesso rispondesse alla necessità di improntare l'azione amministrativo-concessoria al rigoroso controllo formale delle domande di partecipazione alla procedura, senza che residuassero in capo alla stessa amministrazione margini di discrezionalità, trovando applicazione, a fronte di dichiarazioni non veritiere del beneficiario, la previsione dell'art. 31, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1975/2006.
Avverso tale sentenza, proponeva appello con atto di citazione notificato via Parte_1
PEC in data 9.5.2017 (come da ricevuta di avvenuta consegna depositata in forma cartacea), sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente disatteso i rilievi da lui mossi ai verbali di accertamento, nonostante la documentazione di acquisto dei macchinari e le affermazioni rese dai
3 testi escussi in primo grado e, in ogni caso, aveva erroneamente condiviso la tesi della revoca integrale del finanziamento e dell'impossibilità di procedere ad una sua riduzione in proporzione della violazione riscontrata.
Con comparsa di costituzione depositata in data 27.9.2017, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Riportandosi alle CP_1 difese già spiegate in primo grado, eccepiva, altresì, che l'appellante, pur avendo presenziato ai sopralluoghi del 28.5.2010 e del 4.6.2010, non aveva mai mosso osservazioni o contestazioni all'operato dei funzionari collaudatori, né alle circostanze che hanno poi costituito oggetto della prova testimoniale espletata in primo grado, il cui esito, a dire dell'appellata, doveva ritenersi in ogni caso inattendibile e contrastante con l'accertamento tecnico amministrativo eseguito.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 4339/2020, pubblicata il 16.12.2020, dichiarava l'appello improcedibile, rilevando che non risultava agli atti la tempestiva prova della notifica dell'appello alla controparte e, quindi, la dimostrazione della stessa tempestiva costituzione dell'appellante. Ed infatti, il sig. pur avendo notificato l'appello telematicamente via PEC, si Pt_1 era poi costituito in cancelleria, senza depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici di tali atti e in particolare della notifica eseguita. A fondamento della pronuncia, la
Corte richiamava i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.
16598/2016, interpretandoli alla luce della disciplina di settore relativa alle notificazioni in forma telematica, ritenendo irrilevante la costituzione dell'appellata.
A seguito di ricorso per Cassazione presentato dal sig. , la Suprema Corte, con Parte_1 ordinanza n. 33601/2022, pubblicata il 15.11.2022, riteneva fondato l'unico motivo di impugnazione proposto, avente ad oggetto la violazione delle norme codicistiche che disciplinano la costituzione in giudizio dell'appellante, in combinato disposto con le norme speciali di cui all'art. 9 commi 1 bis e 1 ter l. 53/1994 in tema di notificazioni. In particolare, la Cassazione escludeva che il vizio rilevato dal giudice d'appello potesse fondare l'improcedibilità dell'impugnazione (che consegue alla sola inosservanza dei termini di costituzione), essendo, peraltro, stato sanato dalla rituale costituzione in giudizio dell'appellato, che nulla aveva eccepito sulla costituzione dell'appellante ovvero sulla irregolarità della notifica dell'impugnazione. In applicazione dei principi già enunciati in un suo precedente a Sezioni Unite (sentenza n. 16598/2016), quindi, riteneva che “La contraria tesi sposata invece dal decidente, ancorché possa trovare innesco nella considerazione che nel regime di obbligatorietà del deposito telematico degli atti, quale è quello applicabile al giudizio di appello, tutti gli atti debbano essere depositati telematicamente, promuove la ricerca di un punto di equilibrio tra notificazione in via telematica dell'atto di appello
4 e inosservanza delle forme di costituzione che non si accorda all'indicato quadro di diritto, poiché finisce per relegare in una condizione di sostanziale non cale, così ledendo i valori sovranazionali dianzi richiamati, oltre alla lettera della legge, la natura formale del vizio e la sua idoneità ad essere sanato per aver l'atto raggiunto il proprio scopo” (cfr. ordinanza pagine 4 e 5). Ciò posto, la
Suprema Corte accoglieva il ricorso, cassando l'impugnata sentenza e rinviando la causa avanti alla
Corte d'appello di Napoli in altra composizione, affinché provveda alla decisione sul merito e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione tempestivamente notificato in data 31.1.2023, il ricorrente ha provveduto alla riassunzione del giudizio innanzi a questa Corte, riportandosi ai motivi di appello originariamente proposti avverso la menzionata sentenza del Tribunale di Napoli, rispetto ai quali ha resistito la che, con comparsa di costituzione depositata in data 1.6.2023, ha insistito CP_1 per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza del Tribunale di Napoli impugnata.
Al fine di delineare correttamente il perimetro dei compiti assegnati a questa Corte, si osserva, in via preliminare, che il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione nel caso di specie configura un'ipotesi di rinvio c.d. restitutorio.
Ed infatti, ove la Corte di Cassazione pronunci nel merito, cassando la sentenza d'appello per error in iudicando o per vizio di motivazione, il rinvio assume natura cd. “prosecutoria”, imponendo al giudice, all'esito dell'atto di impulso derivante dalla riassunzione del processo, di esaminare nel merito - e nei limiti del giudicato (alla luce dei motivi di impugnazione inizialmente formulati dinanzi alla Corte d'appello e di quelli successivamente formulati dinanzi alla Suprema
Corte) - le domande originariamente proposte e riproposte dalla parte.
Viceversa, nel caso di rinvio c.d. restitutorio, la Cassazione annulla la sentenza d'appello per un vizio di carattere processuale (error in procedendo), tale da aver impedito al giudice di esaminare e decidere il merito della causa;
in queste ipotesi, la causa torna al medesimo grado in cui si è verificato l'errore mai compiutamente espletato affinché lo stesso venga celebrato e si concluda con una pronuncia nel merito.
Fondamentale elemento di divergenza tra i due tipi di rinvii è che solo nel caso di rinvio cd. prosecutorio il giudice è vincolato al dictum della Cassazione, mentre, nel caso di rinvio cd. restitutorio, l'unica pronuncia resa è quella sul vizio procedimentale dichiarato dal giudice d'appello e ritenuto insussistente dalla Suprema Corte. L'unico limite, in questo caso, è relativo al thema decidendum (cfr. ex multiis Cass., n. 4290/2015).
Tanto premesso, il compito di questa Corte, nel giudizio di rinvio in esame, è quello di pronunciare una sentenza di merito sull'appello dichiarato erroneamente improcedibile dalla Corte
5 d'appello inizialmente adita, attesa la mancanza di una compiuta celebrazione del grado di impugnazione.
Venendo al merito delle doglianze, il sig. con il primo motivo di impugnazione (da Pt_1 ritenersi riproposto in virtù della riassunzione operata), riteneva che il giudice di primo grado avesse erroneamente recepito gli esiti dell'accertamento tecnico condotto dai funzionari della
STAPA-CePICA di Salerno presso l'azienda agricola dell'appellante, in forza dei quali era stato adottato il decreto di revoca. Sosteneva che, non avendo effettuato investimenti in sostituzione - gli unici per i quali il bando di attuazione della misura 121 del P.S.R. 2007/2013 imponeva CP_1 il limite temporale della “recente produzione”, inteso come inserimento dei macchinari nel catalogo del produttore da non più di tre anni - i macchinari, acquistati come nuovi presso rivenditori professionali, indipendentemente dall'anno di fabbricazione, rispettavano le prescrizioni del punto 3 del bando, che - contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione - non richiedeva l'acquisto di macchinari “nuovi di fabbrica”, essendo sufficiente che non fossero usati;
circostanza che sarebbe dimostrata dalle puntuali dichiarazioni dei testi escussi in primo grado. Contestava, altresì, il rilevato “evidente stato di usura” dei due macchinari ritenuti non conformi alle prescrizioni del bando, ritenendo che le valutazioni dei funzionari erano state illegittimamente ed arbitrariamente espresse solo con il verbale di conclusione dell'accertamento e non anche durante le operazioni di sopralluogo svolte in contraddittorio con le parti, nei quali era stato attestato unicamente che il giroranghinatore riportava una matricola riferita all'anno di costruzione 2003 e che il gruppo depressore riportava una matricola riferita all'anno 2004, senza nulla specificare in ordine alla vetustà e all'usura dei macchinari stessi.
Con il secondo motivo di gravame (anch'esso riproposto con l'atto di riassunzione), il sig. lamentava che il Tribunale avrebbe dovuto accertare la legittimità della domanda di Pt_1 partecipazione alla gara e la conformità dell'operato alle previsioni del bando, valutando la documentazione già prodotta in giudizio, comprensiva dei “preventivi dettagliati e confrontabili”, regolarmente trasmessi all'Amministrazione.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro evidente connessione, risultano destituiti di fondamento e vanno rigettati.
Ai sensi del punto 3 del bando, la misura è attivata “per migliorare la competitività delle aziende agricole, attraverso la realizzazione di processi di ammodernamento, la riduzione dei costi di produzione, la diversificazione delle attività dell'azienda stessa, l'innalzamento del livello qualitativo delle produzioni, la riconversione produttiva con particolare riferimento al settore tabacchicolo e bieticolo, la sicurezza alimentare, la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'igiene…”.
6 Tra gli investimenti idonei a ricevere il finanziamento pubblico, perché capaci di realizzare gli obiettivi enunciati, la disposizione prevede al n. 4 “acquisto di macchine e attrezzature nuove, anche informatiche, per l'ampliamento e l'ammodernamento della dotazione aziendale e/o necessarie per l'implementazione e potenziamento nell'azienda agricola delle iniziative necessarie per garantire la tracciabilità delle produzioni realizzate (esclusa la sostituzione)”. Sostituzione che il bando consente solo a condizione che i macchinari in dotazione abbiano più di dieci anni e vengano sostituiti con macchinari di recente produzione (ossia presenti nel catalogo del produttore da non più di tre anni).
Ciò implica che anche se non è previsto uno specifico limite temporale di immatricolazione per i macchinari acquistati che non siano in sostituzione di precedenti già in possesso dell'azienda, comunque, essi, in base alle previsioni del bando e alla ratio dell'istituto, devono possedere il requisito della “novità” e ciò si ricava proprio dalla generale esclusione degli investimenti di semplice sostituzione dalla misura in esame, a meno che non posseggano le caratteristiche sopra evidenziate, ossia non realizzino di fatto una modifica sostanziale della destinazione produttiva dell'azienda.
In altri termini, l'impegno economico pubblicistico è giustificato dall'intenzione di procedere ad un effettivo ammodernamento del settore produttivo agricolo, alla riconversione delle attrezzature a propria disposizione, stimolando investimenti seriamente destinati all'innovazione dei macchinari. Il bando, infatti, subordinava l'acquisto dei macchinari nuovi a due obiettivi principali,
l'ampliamento e l'ammodernamento delle aziende, da realizzarsi, quindi, solo attraverso l'acquisizione delle più recenti tecnologie e attrezzature, attraverso cioè l'implementazione fisica e tecnologica dei macchinari, così da aumentare il livello qualitativo delle produzioni e i livelli di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, ovvero diversificare l'attività e ridurne i costi.
Tanto è vero che, ai fini della determinazione della spesa ammissibile a finanziamento, l'art. 8 del bando imponeva all'azienda di inviare, per gli acquisti di macchine ed attrezzature nuove,
“dettagliati e confrontabili preventivi proposti da almeno tre diverse ditte venditrici, emessi da non più di tre mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza, con espressa indicazione dei tempi di consegna dei beni offerti”, idonei a dimostrare le migliori condizioni di mercato, con la precisazione che “I preventivi dovranno necessariamente riportare, pena loro inaccettabilità, la dettagliata e completa descrizione dei beni proposti (ditta produttrice, potenza, modello e caratteristiche principali). I preventivi dovranno essere redatti in modo da consentire il rapido ed univoco riscontro delle macchine e/o attrezzature offerte con quelle indicate nei listini di vendita
(anche a mezzo completamento dell'offerta con fotocopia del frontespizio del listino e delle pagine
7 di interesse del listino stesso) e dovranno riportare assieme ai prezzi praticati l'eventuale sconto offerto”.
La necessità di indicare nei preventivi potenza, modello e caratteristiche principali delle macchine da acquistare deve ritenersi funzionalmente prevista al fine di consentire, da un lato, il controllo della spesa pubblica e, dall'altro lato, quello delle caratteristiche realmente innovative del prodotto nei termini sopra delineati dagli obiettivi di cui all'art. 3 del bando.
In ogni caso, anche a prescindere dalla necessità che i macchinari acquistati siano “nuovi di fabbrica”, comunque, nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta la prova che entrambi i macchinari in contestazione (giroranghinatore e gruppo depressore) fossero “nuovi”.
Innanzitutto, come correttamente già rilevato dal Tribunale, dall'esame dei documenti in atti non emerge alcun riscontro probatorio dell'avvenuta preventiva trasmissione all'Amministrazione di tutta la documentazione necessaria per determinare la spesa ammissibile al finanziamento ai sensi del punto 8 del bando.
Ed infatti, se per gli altri macchinari/attrezzature acquistati risultano prodotti i preventivi di almeno tre diverse ditte venditrici, lo stesso non può dirsi per il giroranghinatore (unico preventivo della ditta Ca.Ve. Trattori srl) e per il gruppo depressore (unico preventivo della ditta Nappo
Gaetano) (cfr. allegati alla relazione tecnico-economica dell'ing. , pag. 7 e ss.). Pt_3
Già solo l'omesso adempimento documentale ostava all'ammissibilità del finanziamento, in virtù delle condizioni di cui al citato punto 8.
Inoltre, dai verbali di sopralluogo emerge che gli accertatori, nei primi due, si sono limitati ad attestare le operazioni compiute, rinviando le valutazioni di quanto riscontrato al certificato di conclusione dell'accertamento tecnico amministrativo del 19.10.2010, nel quale hanno espressamente attestato che i due macchinari in contestazione non risultavano nuovi di fabbrica in quanto immatricolati nel 2003 e nel 2004 e caratterizzati da uno “stato di usura estremamente evidente”.
Entrambi i sopralluoghi sono avvenuti alla presenza del sig. il quale ha lamentato una Pt_1 carenza procedimentale nell'accertamento dello stato di usura, dichiarando di non aver potuto esplicare le proprie difese al riguardo, in quanto la vetustà non era mai stata evidenziata prima del verbale definitivo.
Posto che sulla base di quanto testé argomentato non si riscontra nessuna carenza procedimentale, il sig. neppure nel contraddittorio antecedente all'emissione del decreto di Pt_1 revoca, ha fornito la prova del carattere “nuovo” dei macchinari, offrendo elementi utili a
8 dimostrare che entrambe le attrezzature contestate non versavano nell'evidente stato di usura riscontrato dai verbalizzanti.
In tali note, infatti, l'odierno riassumente ha affermato, in relazione al giroranghinatore, che fosse “nuovo di fabbrica, pur essendo stato immatricolato nel 2003” e che l'usura in esso riscontrata fosse ascrivibile alla “normale usura a cui è soggetto un attrezzo agricolo del genere”; in relazione al gruppo depressore, invece, ha dichiarato che “per mero errore dello scrivente è stato esibito un gruppo depressore non rispondente a quello effettivamente acquistato. Ciò è stato dovuto al fatto che tale gruppo depressore non era in azienda, in quanto presentava dei difetti che ne avevano richiesto la riparazione…quello rinvenuto al momento dei 2 sopralluoghi era stato montato temporaneamente sulla ruota, per sopperire alla provvisoria mancanza di quello nuovo.
Pertanto al momento dei sopralluoghi, i tecnici incaricati hanno trovato sul posto la vecchia attrezzatura dello scrivente, temporaneamente utilizzata, in attesa che fossero disponibili le nuove”
(cfr. memoria ex art. 10 bis l. 241/1999).
Tali deduzioni risultano sconfessate dalle dichiarazioni del teste , il quale, Testimone_1 in senso opposto, ha riferito che “…tra il maggio ed il giugno del 2010 il gruppo depressore del sig.
si trovava in officina per cattivo funzionamento. Per consentire al sig. Parte_1 Parte_1 di lavorare, visto che era il periodo di irrigazione dei terreni, gli ho consegnato un altro depressore
(pompa di svuotamento) che avevo su un'altra ruota presente in officina e che era compatibile con la ruota di irrigazione del sig. in quanto della stessa marca RM”. Parte_1
La discrasia tra quanto dichiarato dal teste e quanto precedentemente sostenuto dal sig. Pt_1 nella menzionata memoria endoprocedimentale, unita, peraltro, alla genericità temporale della dichiarazione del teste e alla mancanza di qualsiasi documentazione attestante l'invio in riparazione del depressore ovvero la sua restituzione all'imprenditore, induce a ritenere inattendibili le dichiarazioni del teste e, quindi, carente la prova fornita dal sig. circa il carattere “nuovo” del Pt_1 macchinario.
Peraltro, secondo quanto dichiarato dalla parte stessa in sede di difesa endoprocedimentale, il depressore rinvenuto dagli ispettori era il vecchio depressore già in uso nell'azienda, recuperato per sostituire quello nuovo acquistato e inviato in riparazione in quanto difettoso. Ove si ritenesse, quindi, che quello rinvenuto non era il depressore acquistato con il finanziamento per cui è causa, ciò dimostrerebbe per tabulas che quanto meno il gruppo depressore non è stato l'acquisto di un macchinario prima mai in dotazione in azienda, bensì è stato acquistato per sostituire quello precedentemente già in uso, il quale, quindi, essendo stato immatricolato nel 2004 (così come
9 risultato dall'accertamento) non aveva più di dieci anni e non rientrava nelle ipotesi eccezionali di sostituzione di cui all'art. 3 del bando.
Infine, va rilevato che, in mancanza del Piano aziendale, citato dal perito di parte, ma non depositato, è precluso l'accertamento sull'esatta composizione delle attrezzature aziendali e la sua variazione a seguito degli investimenti di cui si è chiesto il finanziamento, non potendo, allora, verificarsi l'eventuale natura sostitutiva degli investimenti e l'applicazione dei relativi requisiti.
In definitiva, in mancanza della prova che tutti i macchinari per i quali si è chiesto il finanziamento sono stati acquistati nuovi o, comunque, rispondevano ai requisiti di cui all'art. 3 del bando, non può ritenersi che l'azienda abbia realizzato un tipo di ammodernamento conforme ai requisiti sanciti dal bando attuativo della UR 121.
Proseguendo nell'esame del gravame, con il terzo motivo, il riassumente ha censurato il rigetto della richiesta, avanzata in via subordinata, di limitare la revoca del finanziamento solo agli importi relativi all'acquisto dei macchinari ritenuti inammissibili, ossia al giroranghinatore e al gruppo depressore, rappresentanti una percentuale minima (pari ad € 4.758,40 su un investimento di
€ 299.614,38), neppure superiore al 2% dell'investimento effettuato. Ad avviso della parte, il giudice avrebbe erroneamente ed acriticamente recepito gli esiti delle operazioni di accertamento tecnico illegittimamente eseguite, applicando l'art. 31 par. 2, Reg. CE n. 1975/2006, travisando i presupposti e le risultanze documentali.
Con il quarto motivo, infine, ha sostenuto di non aver mai reso dichiarazioni false, di talché il giudice aveva erroneamente condiviso tale convincimento dell'Amministrazione sulla base di semplici presunzioni tratte dai verbali di accertamento e dal decreto di revoca, benché puntualmente censurati. Precisava che la partecipazione al bando di gara era avvenuta sulla base di dichiarazioni veritiere sullo stato nuovo dei macchinari in contestazione, così come dimostrato dagli atti di acquisto, dalla memoria endoprocedimentale ex art. 10 bis l. 241/1990 e dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in primo grado, le quali, con precipuo riferimento al gruppo depressore, provavano che il macchinario preso in visione dai funzionari in sede di sopralluogo non era quello acquistato. Aggiungeva che l'insussistenza di false dichiarazioni emergeva anche dal mancato riscontro circa la notizia di reato denunciata a seguito del decreto di revoca n. 853/2011 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, dovendosene presumere l'archiviazione.
Anche tali motivi, da esaminarsi anch'essi congiuntamente, sono infondati e vanno rigettati innanzitutto per le ragioni già evidenziate sopra nell'esame dei primi due motivi, a cui per brevità ci si riporta.
10 Quanto alla fondatezza della doglianza inerente alla veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta per partecipare alla gara, va osservato che nessun rilievo può attribuirsi alla presunta mancata comunicazione all'appellante dell'esito della notizia di reato, non potendosi attribuire a tale sola circostanza alcun significato concludente o indicativo di una presunzione di archiviazione, né del carattere veritiero delle dichiarazioni rilasciate al momento della domanda di finanziamento.
Orbene, la domanda di partecipazione al bando, presentata il 29.4.2009, oltre al formulario prestampato compilato, con il quale il sig. si è impegnato a rispettare gli obblighi previsti Pt_1 dalla UR e dal bando, si compone di una serie di documenti allegati e richiamati che, costituendone parte integrante, sono stati fatti propri dal titolare della ditta. Precisamente, tra essi, si rinviene la Relazione tecnico-economica dell'Ing. , nella quale, nella parte dedicata alla Pt_3 descrizione dell'intervento, si legge “La presente misura prevede i seguenti interventi: Acquisto di nuove attrezzature”.
In altri termini, il sig. pur avendo dichiarato di provvedere all'acquisto di macchinari Pt_1 nuovi secondo quanto previsto dalla UR (nel senso chiarito in premessa), si è poi dotato quanto meno di un macchinario (il depressore) non nuovo e in evidente stato di usura.
Né le attestazioni contenute in tale relazione possono essere diversamente valutate, attesa la già rilevata mancanza del Piano aziendale genericamente richiamato e l'insufficienza della prova fornita dalla parte.
Alla luce dell'analisi svolta, l'originaria dichiarazione di acquisto di macchinari nuovi non è stata suffragata dall'effettivo operato dell'azienda, che non ha rispettato l'obbligo di acquisto di tutti i macchinari nuovi.
Come già correttamente rilevato dal Tribunale, quindi, le dichiarazioni deliberatamente false rilasciate dal sig. al momento di presentazione della domanda non consentono la riduzione Pt_1 del finanziamento concesso, ma impongono che l'intera operazione di cui trattasi sia esclusa dal sostegno del FEASR, ex art. 31, par. 2 Reg. (CE) n. 1975/2006.
Per le ragioni esposte, l'appello va respinto e la sentenza impugnata n. 12244/2016 emessa dal
Tribunale di Napoli va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio e del giudizio di legittimità tra e Parte_1 la seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, Controparte_1 secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo i valori tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, detratti i compensi per l'attività istruttoria non svolta.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare
11 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 12244/2016, pubblicata il 10.11.2016, nei confronti della così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano, per il giudizio svoltosi in sede di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, in € 4.000,00 per compensi professionali e per il presente grado di giudizio, in complessivi €
5.500,00, oltre per entrambi Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Antonio Mungo
Si dà atto che la presente motivazione è stata redatta con la collaborazione del dott. Giuseppe
Romano, Magistrato ordinario in tirocinio.
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