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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 3647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3647 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati: dott. IT CO TT Presidente dott. IC GF ED Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 575/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, Parte_1 con l'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
con l'avv. Domenico Naso Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2531/2025 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 30 giugno 2024 adiva il Tribunale di Roma in funzione Controparte_1 di giudice del lavoro esponendo di essere dipendente del , destinata a Controparte_2 prestare servizio all'estero a seguito di mobilità professionale e collocata fuori ruolo presso il
; di avere subito, a decorrere dalla Parte_1 Parte_1 data di destinazione all'estero, una illegittima trattenuta mensile effettuata sull'importo corrisposto a titolo di “indennità di sede estera” (cd. ISE) pari ad € 46,52, individuata all'interno dei cedolini sotto la voce “Conglobamento”.
Dedotta l'illegittimità di tale trattenuta, concludeva richiedendo di “DICHIARARE ED ACCERTARE
l'illegittimità della trattenuta del cd. “Conglobamento” operata sulle somme corrisposte a parte ricorrente a titolo di assegno di sede, per un importo mensile pari ad € 46,52; ORDINARE al
l'immediata interruzione delle trattenute operate sul cedolino I.S.E. a titolo di CP_3
“Conglobamento”; CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore di parte ricorrente di tutte le somme illegittimamente trattenute a titolo di “Conglobamento” pari all'importo mensile di € 46,52, con decorrenza dalla data di destinazione all'estero, nei limiti della prescrizione quinquennale ove eventualmente eccepita. Il tutto oltre interessi e rivalutazione o della maggior o minore somma che sarà accertata in giudizio. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e
CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato”, vinte le spese, con loro distrazione.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Parte_1
eccependo “la prescrizione di tutte le somme antecedenti al quinquennio
[...]
a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziaria di parte attorea”, comunque affermando la legittimità della propria condotta e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 2531/2025, depositata il 2 marzo
2025, che accoglieva il ricorso altresì condannando il al pagamento delle spese. Parte_1
Con ricorso depositato il 18 marzo 2025 il Parte_1 Pt_1 [...]
impugnava la sentenza citata. Parte_1
A sostegno, riepilogava la normativa che disciplina il servizio estero prestato da insegnanti collocati fuori ruolo presso di esso e ricordava l'erogazione a costoro di un assegno di sede, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e non avente carattere retributivo, da aggiungersi allo stipendio metropolitano percepito.
Deduceva che l'assegno di sede – disciplinato dall'art. 29 del d.lgs n. 64/2017 – è costituito da una componente legata alle concrete funzioni svolte e dalle maggiorazioni correlate alla specifica sede di servizio, determinate da coefficienti da fissarsi annualmente con decreto ministeriale.
Ricordava che l'art. 29 citato rinvia alla disciplina prevista dal d.P.R. n. 18/1967 disponendo che “la disciplina ivi prevista per l'indennità del servizio all'estero si applica all'assegno di sede”; sosteneva che ciò significava, nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 1, comma 37, della legge n. 549/1995
“Per il personale destinato a prestare servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1 gennaio 1989, si intende portata in detrazione dall'indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze”; che l'importo di tale detrazione era pari al prelievo mensile di € 46,52 operato, dovendo essere applicato nei confronti di tutto il personale in servizio all'estero (del CP_3 appartenente alla carriera militare e del MIM), che percepisce l'ISE o l'assegno di sede;
che non poteva concordarsi con la tesi dell'abrogazione di tale disposizione in riferimento al personale scolastico in quanto ci si trovava dinanzi ad un cd. rinvio mobile, con l'effetto che doveva reputarsi attualmente richiamato il d.lgs n. 64/2017, specie alla luce delle conseguenze che tale abrogazione implicita comporterebbe sulle risorse pubbliche;
che era dunque erroneo quanto affermato in sentenza in ordine alla circostanza che il trattamento economico dei docenti, in quanto dipendenti del
[...]
, sarebbe integralmente disciplinato dal comparto-scuola, sebbene erogato dal Controparte_2
dovendosi anche considerare che l'assegno di sede è corrisposto proprio da Parte_1 quest'ultimo; che una tale ricostruzione trovava conferma nel testo dell'art. 76, comma 3, del c.c.n.l. per la Scuola del 2003, mai modificato dai successivi rinnovi, ove si precisava che “detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero”.
Si doleva, inoltre, dell'omesso esame dell'eccezione di prescrizione, ritualmente formulata nella memoria difensiva di primo grado.
Concludeva quindi con richiesta di riforma della sentenza e di rigetto delle domande proposte dalla lavoratrice o, in subordine, di accoglierla nei limiti della prescrizione quinquennale.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva la lavoratrice appellata richiedendo respingersi l'appello altrui per la sua infondatezza con ampi richiami di giurisprudenza a supporto della propria tesi.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In continuità con numerosi precedenti di questa stessa Corte (a titolo di esempio si indicano n.
2460/2024 e n. 238/2025) e di legittimità (Cass. n. 26617/2019, Cass. n. 28941/2019; Cass. n.
17517/2023) l'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si espongono di seguito.
Occorre esaminare in primo luogo la doglianza riguardante l'omissione di pronuncia sull'eccezione di prescrizione formulata dal appellante nel corpo della memoria di costituzione in primo Parte_1 grado. Osserva la Corte che, se è ben vero che il Tribunale ha omesso di esaminare la questione, limitandosi a riportare l'avvenuta proposizione dell'eccezione nella narrativa del provvedimento, dunque, si deve ravvisare il denunciato difetto di pronuncia, nondimeno l'eccezione è infondata nel merito.
Infatti, dalla lettura dei documenti allegati al ricorso introduttivo del giudizio – si vedano in particolare i documenti n. 6 e 7 – emerge con chiarezza che la ebbe a diffidare il CP_1 Parte_1 dal proseguire nell'illegittimo prelievo mensile denominato “conglobamento” con atto formale inviato a mezzo PEC il 6 giugno 2022, cui l'amministrazione fornì riscontro negativo nella data del
16 giugno 2022. Pertanto, considerato che il servizio estero della parte appellata ha avuto inizio nell'a.s. 2019/2020 – ciò che si ricava dalla lettura del decreto di nomina prodotto sub. n. 1 e che non
è stato neppure contestato dal appellante – nessuna prescrizione è maturata. Parte_1
Tanto chiarito e trattando a questo punto del merito, dall'esame del quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento, anche richiamato dal Ministero appellante – in particolare, l'art. 76 del c.c.n.l. per il Comparto scuola del 24 luglio 2003, rubricato “Aumenti della retribuzione base”; il successivo art. 78 del c.c.n.l. del 29 novembre 2007, rubricato “Aumenti della retribuzione base”;
l'art. 2 del c.c.n.l. del 7 dicembre 2005, richiamato dal precedente art. 78 del predetto c.c.n.l. del 29 novembre 2007, rubricato “Aumenti della retribuzione base”; l'art. 658 del d.lgs. n. 297/1994, integrato e modificato da ultimo dal d.lgs. n. 62/1998, che disciplina l'assegno di sede – già preso in esame compiutamente dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17134/2013, si conferma un primo fondamentale dato, rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare stabilito dal c.c.n.l. del 24 luglio 2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del c.c.n.l. del 7 dicembre 2005 che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003. Detto contratto prevedeva, come accennato, il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare. Le parti sociali, quindi, con il c.c.n.l. del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione facendo riferimento agli stipendi tabellari del c.c.n.l. del 24 luglio 2003 che ricomprende, in forza dell'art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce in precedenza distinta dell'indennità integrativa speciale.
Un'esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene invece nel c.c.n.l. del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta oggetto del presente giudizio, corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero.
Va rilevato, in proposito, che le interpretazioni delle clausole contrattuali, contenute nelle note a verbale, si intendono riferite alla data in cui le stesse sono state rese e, quindi, in sede applicativa si deve tenere conto, così come per le disposizioni contrattuali oggetto del chiarimento, delle eventuali modifiche sopravvenute per effetto di interventi legislativi o negoziali.
Consegue a ciò, non in ragione di una presunta autonomia della nota a verbale, ma in ragione del ruolo attribuito alle parti sociali attraverso la contrattazione collettiva in relazione alla determinazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici (a mente dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001), che le stesse, non avendo reiterato, a differenza di quanto riguardava il conglobamento dell' nello Pt_2 stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla predetta nota, non abbiano voluto mantenere ferma la trattenuta dell'indennità per il personale in servizio all'estero disposta con la disposizione precedente.
Conforta questa interpretazione l'ulteriore rilievo che l'art. 146 del c.c.n.l. del 29 novembre 2007 – nel disporre che “Tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola…” – non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicché la stessa, non essendo citata neanche nel testo dello stesso c.c.n.l. del 29 novembre 2007, deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile.
Ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, come statuito nella sentenza n. 17134/2013, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva dell'assegno di sede legislativamente qualificata ad opera dell'art. 658 del d.lgs. n. 297/1994, con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della indennità integrativa speciale quale componente dello stipendio tabellare e l'assegno stesso.
In sostanza, stabilendo il c.c.n.l. 2006-2009 una data misura dello stipendio tabellare conglobato, solo una esplicita previsione, debitamente reiterata, avrebbe consentito di sottrarre quella quota dall'assegno di sede, la cui funzione è chiaramente indennitaria e dunque non suscettibile, se non espressamente stabilito, di riduzioni, in detrazione del trattamento retributivo.
Né ha pregio l'argomentazione volta a sostenere l'incompatibilità delle suddette voci.
L'indennità integrativa speciale, istituita con la legge n. 324/1959, ha perduto nel tempo la sua connotazione originaria, per assumere definitivamente un carattere retributivo, che già era stato preannunciato dalla parziale corresponsione della medesima sulla 13ª mensilità (dall'anno 1976, in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 364/1975). In conformità all'indicata evoluzione dell'istituto, mentre il c.c.n.l. comparto scuola del 4 agosto 1995, all'art. 63, rubricato “Struttura della retribuzione”, menzionava ancora l'indennità integrativa speciale come componente a sé stante della retribuzione rispetto allo stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione (analoga disposizione vi era nel c.c.n.l. del 26 maggio 1998), il c.c.n.l. del 24 luglio 2003 (normativo 2002/2005, economico 2002/2003), all'art. 75 ha indicato che la retribuzione del personale docente, educativo ed a.t.a appartenente al comparto della Scuola è comprensiva di varie voci, tra le quali non è più menzionata l'indennità integrativa speciale (speculare disposizione è contenuta nel successivo art. 77 del c.c.n.l. del 29 novembre 2007, tenuta ferma dal successivo c.c.n.l. del 23 gennaio 2009).
L'importo di tale indennità concorre quindi sulla base della previsione pattizia del 2003 a formare lo stipendio tabellare per il personale in esame, così assumendo piena natura retributiva, scomparendo come voce a sé stante e perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita che, invece, era stata tenuta presente dal legislatore del 1959. Questi aveva infatti previsto, all'art. 1, comma 2, lett. d) della legge n. 324/1959 (come modificato dalla legge n. 185/1960), che l'istituita indennità integrativa speciale non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge n. 13/1951 o da disposizioni analoghe, sul presupposto che la percezione di tali speciali emolumenti soddisfacesse all'esigenza di adeguamento al costo della vita propria dell'indennità integrativa speciale, come all'epoca configurabile.
Se, dunque, originariamente l'indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede attribuiti sull'assegno base per il trattamento economico del personale all'estero, nel senso che serviva all'adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione “metropolitana” per il personale all'estero perché, diversamente, vi sarebbe stata una duplicazione di voci aventi la medesima finalità. Successivamente, con il venir meno dell'originaria connotazione calmieratrice dell'indennità integrativa speciale e con il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta gradualmente un vero e proprio emolumento retributivo e non più una misura intesa solo ad adeguare il trattamento retributivo (e pensionistico) alle variazioni del costo della vita.
Pertanto, va rigettata anche la prospettata incompatibilità tra e indennità di sede, in ragione di Pt_2 una asserita equiparazione funzionale.
In conclusione, in ragione delle considerazioni esposte fino a questo punto si deve affermare l'esistenza di una volontà espressa dalle parti sociali – alle quali è attribuita, attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti – di non ribadire il divieto di cumulo precedentemente stabilito dalla contrattazione collettiva, al che consegue il rigetto del gravame.
Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, attesi i contrasti giurisprudenziali anche all'interno di questa Corte e la difficoltà della ricostruzione e dell'individuazione della portata applicativa delle disposizioni rilevanti, sussistono i presupposti per compensarle fra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
con ricorso depositato il 18 marzo 2025 avverso la sentenza del
[...]
Tribunale del lavoro di Roma n. 2531/2025, così provvede:
- respinge l'appello;
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC GF ED IT CO TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati: dott. IT CO TT Presidente dott. IC GF ED Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 575/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, Parte_1 con l'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
con l'avv. Domenico Naso Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2531/2025 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 30 giugno 2024 adiva il Tribunale di Roma in funzione Controparte_1 di giudice del lavoro esponendo di essere dipendente del , destinata a Controparte_2 prestare servizio all'estero a seguito di mobilità professionale e collocata fuori ruolo presso il
; di avere subito, a decorrere dalla Parte_1 Parte_1 data di destinazione all'estero, una illegittima trattenuta mensile effettuata sull'importo corrisposto a titolo di “indennità di sede estera” (cd. ISE) pari ad € 46,52, individuata all'interno dei cedolini sotto la voce “Conglobamento”.
Dedotta l'illegittimità di tale trattenuta, concludeva richiedendo di “DICHIARARE ED ACCERTARE
l'illegittimità della trattenuta del cd. “Conglobamento” operata sulle somme corrisposte a parte ricorrente a titolo di assegno di sede, per un importo mensile pari ad € 46,52; ORDINARE al
l'immediata interruzione delle trattenute operate sul cedolino I.S.E. a titolo di CP_3
“Conglobamento”; CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore di parte ricorrente di tutte le somme illegittimamente trattenute a titolo di “Conglobamento” pari all'importo mensile di € 46,52, con decorrenza dalla data di destinazione all'estero, nei limiti della prescrizione quinquennale ove eventualmente eccepita. Il tutto oltre interessi e rivalutazione o della maggior o minore somma che sarà accertata in giudizio. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e
CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato”, vinte le spese, con loro distrazione.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Parte_1
eccependo “la prescrizione di tutte le somme antecedenti al quinquennio
[...]
a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziaria di parte attorea”, comunque affermando la legittimità della propria condotta e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 2531/2025, depositata il 2 marzo
2025, che accoglieva il ricorso altresì condannando il al pagamento delle spese. Parte_1
Con ricorso depositato il 18 marzo 2025 il Parte_1 Pt_1 [...]
impugnava la sentenza citata. Parte_1
A sostegno, riepilogava la normativa che disciplina il servizio estero prestato da insegnanti collocati fuori ruolo presso di esso e ricordava l'erogazione a costoro di un assegno di sede, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e non avente carattere retributivo, da aggiungersi allo stipendio metropolitano percepito.
Deduceva che l'assegno di sede – disciplinato dall'art. 29 del d.lgs n. 64/2017 – è costituito da una componente legata alle concrete funzioni svolte e dalle maggiorazioni correlate alla specifica sede di servizio, determinate da coefficienti da fissarsi annualmente con decreto ministeriale.
Ricordava che l'art. 29 citato rinvia alla disciplina prevista dal d.P.R. n. 18/1967 disponendo che “la disciplina ivi prevista per l'indennità del servizio all'estero si applica all'assegno di sede”; sosteneva che ciò significava, nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 1, comma 37, della legge n. 549/1995
“Per il personale destinato a prestare servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1 gennaio 1989, si intende portata in detrazione dall'indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze”; che l'importo di tale detrazione era pari al prelievo mensile di € 46,52 operato, dovendo essere applicato nei confronti di tutto il personale in servizio all'estero (del CP_3 appartenente alla carriera militare e del MIM), che percepisce l'ISE o l'assegno di sede;
che non poteva concordarsi con la tesi dell'abrogazione di tale disposizione in riferimento al personale scolastico in quanto ci si trovava dinanzi ad un cd. rinvio mobile, con l'effetto che doveva reputarsi attualmente richiamato il d.lgs n. 64/2017, specie alla luce delle conseguenze che tale abrogazione implicita comporterebbe sulle risorse pubbliche;
che era dunque erroneo quanto affermato in sentenza in ordine alla circostanza che il trattamento economico dei docenti, in quanto dipendenti del
[...]
, sarebbe integralmente disciplinato dal comparto-scuola, sebbene erogato dal Controparte_2
dovendosi anche considerare che l'assegno di sede è corrisposto proprio da Parte_1 quest'ultimo; che una tale ricostruzione trovava conferma nel testo dell'art. 76, comma 3, del c.c.n.l. per la Scuola del 2003, mai modificato dai successivi rinnovi, ove si precisava che “detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero”.
Si doleva, inoltre, dell'omesso esame dell'eccezione di prescrizione, ritualmente formulata nella memoria difensiva di primo grado.
Concludeva quindi con richiesta di riforma della sentenza e di rigetto delle domande proposte dalla lavoratrice o, in subordine, di accoglierla nei limiti della prescrizione quinquennale.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva la lavoratrice appellata richiedendo respingersi l'appello altrui per la sua infondatezza con ampi richiami di giurisprudenza a supporto della propria tesi.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In continuità con numerosi precedenti di questa stessa Corte (a titolo di esempio si indicano n.
2460/2024 e n. 238/2025) e di legittimità (Cass. n. 26617/2019, Cass. n. 28941/2019; Cass. n.
17517/2023) l'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si espongono di seguito.
Occorre esaminare in primo luogo la doglianza riguardante l'omissione di pronuncia sull'eccezione di prescrizione formulata dal appellante nel corpo della memoria di costituzione in primo Parte_1 grado. Osserva la Corte che, se è ben vero che il Tribunale ha omesso di esaminare la questione, limitandosi a riportare l'avvenuta proposizione dell'eccezione nella narrativa del provvedimento, dunque, si deve ravvisare il denunciato difetto di pronuncia, nondimeno l'eccezione è infondata nel merito.
Infatti, dalla lettura dei documenti allegati al ricorso introduttivo del giudizio – si vedano in particolare i documenti n. 6 e 7 – emerge con chiarezza che la ebbe a diffidare il CP_1 Parte_1 dal proseguire nell'illegittimo prelievo mensile denominato “conglobamento” con atto formale inviato a mezzo PEC il 6 giugno 2022, cui l'amministrazione fornì riscontro negativo nella data del
16 giugno 2022. Pertanto, considerato che il servizio estero della parte appellata ha avuto inizio nell'a.s. 2019/2020 – ciò che si ricava dalla lettura del decreto di nomina prodotto sub. n. 1 e che non
è stato neppure contestato dal appellante – nessuna prescrizione è maturata. Parte_1
Tanto chiarito e trattando a questo punto del merito, dall'esame del quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento, anche richiamato dal Ministero appellante – in particolare, l'art. 76 del c.c.n.l. per il Comparto scuola del 24 luglio 2003, rubricato “Aumenti della retribuzione base”; il successivo art. 78 del c.c.n.l. del 29 novembre 2007, rubricato “Aumenti della retribuzione base”;
l'art. 2 del c.c.n.l. del 7 dicembre 2005, richiamato dal precedente art. 78 del predetto c.c.n.l. del 29 novembre 2007, rubricato “Aumenti della retribuzione base”; l'art. 658 del d.lgs. n. 297/1994, integrato e modificato da ultimo dal d.lgs. n. 62/1998, che disciplina l'assegno di sede – già preso in esame compiutamente dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17134/2013, si conferma un primo fondamentale dato, rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare stabilito dal c.c.n.l. del 24 luglio 2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del c.c.n.l. del 7 dicembre 2005 che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003. Detto contratto prevedeva, come accennato, il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare. Le parti sociali, quindi, con il c.c.n.l. del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione facendo riferimento agli stipendi tabellari del c.c.n.l. del 24 luglio 2003 che ricomprende, in forza dell'art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce in precedenza distinta dell'indennità integrativa speciale.
Un'esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene invece nel c.c.n.l. del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta oggetto del presente giudizio, corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero.
Va rilevato, in proposito, che le interpretazioni delle clausole contrattuali, contenute nelle note a verbale, si intendono riferite alla data in cui le stesse sono state rese e, quindi, in sede applicativa si deve tenere conto, così come per le disposizioni contrattuali oggetto del chiarimento, delle eventuali modifiche sopravvenute per effetto di interventi legislativi o negoziali.
Consegue a ciò, non in ragione di una presunta autonomia della nota a verbale, ma in ragione del ruolo attribuito alle parti sociali attraverso la contrattazione collettiva in relazione alla determinazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici (a mente dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001), che le stesse, non avendo reiterato, a differenza di quanto riguardava il conglobamento dell' nello Pt_2 stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla predetta nota, non abbiano voluto mantenere ferma la trattenuta dell'indennità per il personale in servizio all'estero disposta con la disposizione precedente.
Conforta questa interpretazione l'ulteriore rilievo che l'art. 146 del c.c.n.l. del 29 novembre 2007 – nel disporre che “Tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola…” – non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicché la stessa, non essendo citata neanche nel testo dello stesso c.c.n.l. del 29 novembre 2007, deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile.
Ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, come statuito nella sentenza n. 17134/2013, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva dell'assegno di sede legislativamente qualificata ad opera dell'art. 658 del d.lgs. n. 297/1994, con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della indennità integrativa speciale quale componente dello stipendio tabellare e l'assegno stesso.
In sostanza, stabilendo il c.c.n.l. 2006-2009 una data misura dello stipendio tabellare conglobato, solo una esplicita previsione, debitamente reiterata, avrebbe consentito di sottrarre quella quota dall'assegno di sede, la cui funzione è chiaramente indennitaria e dunque non suscettibile, se non espressamente stabilito, di riduzioni, in detrazione del trattamento retributivo.
Né ha pregio l'argomentazione volta a sostenere l'incompatibilità delle suddette voci.
L'indennità integrativa speciale, istituita con la legge n. 324/1959, ha perduto nel tempo la sua connotazione originaria, per assumere definitivamente un carattere retributivo, che già era stato preannunciato dalla parziale corresponsione della medesima sulla 13ª mensilità (dall'anno 1976, in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 364/1975). In conformità all'indicata evoluzione dell'istituto, mentre il c.c.n.l. comparto scuola del 4 agosto 1995, all'art. 63, rubricato “Struttura della retribuzione”, menzionava ancora l'indennità integrativa speciale come componente a sé stante della retribuzione rispetto allo stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione (analoga disposizione vi era nel c.c.n.l. del 26 maggio 1998), il c.c.n.l. del 24 luglio 2003 (normativo 2002/2005, economico 2002/2003), all'art. 75 ha indicato che la retribuzione del personale docente, educativo ed a.t.a appartenente al comparto della Scuola è comprensiva di varie voci, tra le quali non è più menzionata l'indennità integrativa speciale (speculare disposizione è contenuta nel successivo art. 77 del c.c.n.l. del 29 novembre 2007, tenuta ferma dal successivo c.c.n.l. del 23 gennaio 2009).
L'importo di tale indennità concorre quindi sulla base della previsione pattizia del 2003 a formare lo stipendio tabellare per il personale in esame, così assumendo piena natura retributiva, scomparendo come voce a sé stante e perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita che, invece, era stata tenuta presente dal legislatore del 1959. Questi aveva infatti previsto, all'art. 1, comma 2, lett. d) della legge n. 324/1959 (come modificato dalla legge n. 185/1960), che l'istituita indennità integrativa speciale non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge n. 13/1951 o da disposizioni analoghe, sul presupposto che la percezione di tali speciali emolumenti soddisfacesse all'esigenza di adeguamento al costo della vita propria dell'indennità integrativa speciale, come all'epoca configurabile.
Se, dunque, originariamente l'indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede attribuiti sull'assegno base per il trattamento economico del personale all'estero, nel senso che serviva all'adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione “metropolitana” per il personale all'estero perché, diversamente, vi sarebbe stata una duplicazione di voci aventi la medesima finalità. Successivamente, con il venir meno dell'originaria connotazione calmieratrice dell'indennità integrativa speciale e con il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta gradualmente un vero e proprio emolumento retributivo e non più una misura intesa solo ad adeguare il trattamento retributivo (e pensionistico) alle variazioni del costo della vita.
Pertanto, va rigettata anche la prospettata incompatibilità tra e indennità di sede, in ragione di Pt_2 una asserita equiparazione funzionale.
In conclusione, in ragione delle considerazioni esposte fino a questo punto si deve affermare l'esistenza di una volontà espressa dalle parti sociali – alle quali è attribuita, attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti – di non ribadire il divieto di cumulo precedentemente stabilito dalla contrattazione collettiva, al che consegue il rigetto del gravame.
Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, attesi i contrasti giurisprudenziali anche all'interno di questa Corte e la difficoltà della ricostruzione e dell'individuazione della portata applicativa delle disposizioni rilevanti, sussistono i presupposti per compensarle fra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
con ricorso depositato il 18 marzo 2025 avverso la sentenza del
[...]
Tribunale del lavoro di Roma n. 2531/2025, così provvede:
- respinge l'appello;
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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