CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 944/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
TE RO, Relatore
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1548/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5012/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 27/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3092 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6873/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato il Comune di Castelvolturno impugnava la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta n. 5012/2024 depositata il 27.11.2024, con la quale veniva accolto il ricorso della Resistente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. 3092 e sollecito n. 77/2024 dell'8.3.2024 per euro 5129,00 relativo alla TARI annualità 2020, riferito ad un immobile sito in Indirizzo_1
in Castelvolturno.
Con l'originario ricorso la società contribuente, pur dichiarando di essere proprietaria di immobili nel
Comune di Castelvolturno, eccepiva di non essere nel possesso dei medesimi in quanto concessi in locazione alla Società_1 s.p.a. come da contratto di locazione ritualmente registrato e versato in atti;
eccepiva altresì la mancata notifica del sollecito di pagamento n.77/2024 nonché il difetto di motivazione, considerato che nell'atto impositivo veniva indicata la via ma non il civico dell'immobile soggetto a tassazione. Si costituiva il Comune di Castelvolturno controdeducendo. Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso unicamente ritenendo provata la locazione degli immobili oggetto di imposta, compensando le spese.
Con l'odierno giudizio l'appellante, dopo aver reiterato le doglianze già formulate in primo grado, con riferimento alla impugnata sentenza ed al suo unico motivo di accoglimento, eccepisce la mancata indicazione dei dati catastali ed identificativi dell'immobile concesso in locazione dalla società contribuente riportati nel contratto di locazione pur depositato dalla società gravata. Si costituiva la
Resistente_1 s.r.l. controdeducendo, insistendo sul difetto di motivazione dell'atto impugnato.
La causa veniva discussa all'udienza del 5.11.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
In primo luogo con riferimento all'assunto difetto di motivazione sollevato dall'appellato relativo alla indicazione sull'avviso impugnato della sola via e la mancanza del numero civico, va detto che poi la stessa società contribuente riconosce la proprietà di due immobili alla Indirizzo_2 in Castelvolturno articolando specifica, puntuale e mirata difesa, di guisa che non v'è incertezza alcuna circa l'individuazione degli immobili oggetto di tassazione.
Detto ciò venendo alle specifiche doglianze dell'appellante, v'è da dire che dalla documentazione versata in atti e con riferimento, segnatamente, al contratto di locazione regolarmente registrato ed alle planimetrie depositate, si evince che l'immobile oggetto di tassazione effettivamente non era nel possesso della società appellata sin dal 16.4.2022 in quanto formalmente e ritualmente concesso in locazione ad una società terza, di guisa che l'onere relativo alla TARI grava sul conduttore, effettivo fruitore e possessore dell'immobile.
Considerato che nell'atto impositivo veniva indicata la via ma non il civico dell'immobile sottoposto a tassazione e che, di contro, nel contratto di locazione depositato dal contribuente non vengono indicati ne' i dati catastali ne' altri riferimenti toponomastici riferiti all'immobile de quo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Respinge l'appello. spese e competenze del grado compensate
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
TE RO, Relatore
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1548/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5012/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 27/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3092 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6873/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato il Comune di Castelvolturno impugnava la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta n. 5012/2024 depositata il 27.11.2024, con la quale veniva accolto il ricorso della Resistente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. 3092 e sollecito n. 77/2024 dell'8.3.2024 per euro 5129,00 relativo alla TARI annualità 2020, riferito ad un immobile sito in Indirizzo_1
in Castelvolturno.
Con l'originario ricorso la società contribuente, pur dichiarando di essere proprietaria di immobili nel
Comune di Castelvolturno, eccepiva di non essere nel possesso dei medesimi in quanto concessi in locazione alla Società_1 s.p.a. come da contratto di locazione ritualmente registrato e versato in atti;
eccepiva altresì la mancata notifica del sollecito di pagamento n.77/2024 nonché il difetto di motivazione, considerato che nell'atto impositivo veniva indicata la via ma non il civico dell'immobile soggetto a tassazione. Si costituiva il Comune di Castelvolturno controdeducendo. Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso unicamente ritenendo provata la locazione degli immobili oggetto di imposta, compensando le spese.
Con l'odierno giudizio l'appellante, dopo aver reiterato le doglianze già formulate in primo grado, con riferimento alla impugnata sentenza ed al suo unico motivo di accoglimento, eccepisce la mancata indicazione dei dati catastali ed identificativi dell'immobile concesso in locazione dalla società contribuente riportati nel contratto di locazione pur depositato dalla società gravata. Si costituiva la
Resistente_1 s.r.l. controdeducendo, insistendo sul difetto di motivazione dell'atto impugnato.
La causa veniva discussa all'udienza del 5.11.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
In primo luogo con riferimento all'assunto difetto di motivazione sollevato dall'appellato relativo alla indicazione sull'avviso impugnato della sola via e la mancanza del numero civico, va detto che poi la stessa società contribuente riconosce la proprietà di due immobili alla Indirizzo_2 in Castelvolturno articolando specifica, puntuale e mirata difesa, di guisa che non v'è incertezza alcuna circa l'individuazione degli immobili oggetto di tassazione.
Detto ciò venendo alle specifiche doglianze dell'appellante, v'è da dire che dalla documentazione versata in atti e con riferimento, segnatamente, al contratto di locazione regolarmente registrato ed alle planimetrie depositate, si evince che l'immobile oggetto di tassazione effettivamente non era nel possesso della società appellata sin dal 16.4.2022 in quanto formalmente e ritualmente concesso in locazione ad una società terza, di guisa che l'onere relativo alla TARI grava sul conduttore, effettivo fruitore e possessore dell'immobile.
Considerato che nell'atto impositivo veniva indicata la via ma non il civico dell'immobile sottoposto a tassazione e che, di contro, nel contratto di locazione depositato dal contribuente non vengono indicati ne' i dati catastali ne' altri riferimenti toponomastici riferiti all'immobile de quo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Respinge l'appello. spese e competenze del grado compensate