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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 3688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3688 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di rinvio iscritto al n. 1133 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, per procura Parte_1 speciale alle liti depositata telematicamente insieme alla memoria difensiva e di costituzione innanzi al Tribunale, dagli avvocati Arturo Maresca, Roberto Romei e Franco
ON BO con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso Controparte_1 introduttivo di primo grado, dagli avvocati Marco Petrocelli e Fabio Ponis, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLANTE INCIDENTALE-
Controparte_2
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9760/2022 pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 18.11.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di rinvio e come da verbale dell'udienza del 6.11.2025.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza pronunciata il 1°.
6.2010 e contraddistinta dal n. 9891/2010, accogliendo il ricorso proposto da contro Controparte_1
ha così statuito: «dichiara illegittima la cessione del contratto di Parte_1 lavoro di in favore di Controparte_1 Controparte_3 ed ordina a di reintegrare immediatamente la ricorrente nel posto di Parte_1 lavoro adibendola alle mansioni svolte prima del settembre 2006 o comunque a mansioni equivalenti al suo livello di inquadramento;
condanna al risarcimento Parte_1 del danno in favore d! della misura delle retribuzioni non percepite dalla Controparte_1 data del 16.9.2006 e fino all'effettiva reintegrazione - detratto quanto percepito dalla CP_1 alle dipendenze di - oltre rivalutazione Controparte_3 monetario ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
condanna altresì Controparte_4
a risarcire in favore di il danno da dequalificazione professionale
[...] Controparte_1 patito nel periodo da settembre 1999 a dicembre 2004, nella misura del 50% della retribuzione percepita in detto periodo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza di ogni mensilità al saldo;
condanna a rimborsare in favore di parte Parte_1 ricorrente le spese del giudizio che si liquidano, comprese le spese generali, in complessivi €
4.83S,00, di cui € 2.5S0,00 per onorari e € 1.748,00 per diritti, oltre Iva e Cpa».
La Corte di Appello di Roma, con sentenza pronunciata il 29.1.2015 e contraddistinta dal n. 8610/2014, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da così statuiva: «in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1 che conferma nel resto respinge la domanda relativa alla dequalificazione professionale proposta da con il ricorso di primo grado;
compensa nella misura del 50% le spese Controparte_1 processuali e pone a carico dell'appellante il residuo che liquida per il primo grado in € 2.418,00
e per il presente grado in € 2.570.00».
Tale statuizione è passata in giudicato, poiché la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 29187/2018 pubblicata il 13.11.2018, ha respinto sia il ricorso principale proposto da sia il ricorso incidentale formulato da Parte_1 [...]
Controparte_1
2. Con successivo ricorso ex art. 414 c.p.c., espressamente Controparte_1 richiamando la sopra descritta vicenda processuale e dopo aver allegato che
[...]
l'aveva riammessa in servizio soltanto dal 27.12.2018, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di condannare la stessa Parte_1
a pagarle: (a) le retribuzioni maturate e non corrisposte dal 30.9.2014 (data del
[...] licenziamento da parte della al 27.12.2018; (b) Controparte_3
i premi di risultato erogati da ai suoi dipendenti dal 2012 al 2014 Parte_1
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e da lei non percepiti;
(c) il rimborso delle spese sanitarie che il le CP_5 avrebbe refuso se il suo rapporto di lavoro fosse stato tempestivamente ripristinato;
(d) il risarcimento del danno per la mancata contribuzione al Fondo aziendale
TELEMACO. Lamentava altresì l'inadempimento contributivo di Parte_1 dal 15.9.2016 al 27.12.2018 e si dichiarava disponibile a compensare i propri crediti
«con quanto dimostri di aver corrisposto a titolo di risarcimento del danno Pt_1 professionale in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 9891/2010, riformata in punto di dequalificazione nel successivo grado di giudizio». resisteva alle domande della controparte, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni «in via preliminare, dichiarare prescritte le somme rivendicate da controparte con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
nel merito, rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto e, comunque, generico e carente di prova;
in via subordinata, in ogni caso, compensare le somme eventualmente spettanti alla lavoratrice con il credito vantato dalla Società in relazione alla sentenza Parte_1
n. 8610/2014 emessa dalla Corte di Appello di Roma di riforma della decisione di primo grado del Tribunale Civile di Roma n. 9891/2010».
Il Tribunale di Roma, dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti dell' CP_2
e dopo aver disposto ctu contabile, con la sentenza in epigrafe indicata, così provvedeva: «condanna la convenuta a pagare alla ricorrente euro 56.289,63 al lordo;
accerta e dichiara che il TFr della ricorrente da accantonare è pari a euro 12.623,65 al lordo;
condanna parte convenuta a pagare alla ricorrente euro 2.202,04 a titolo di mancato incremento del Fondo di previdenza complementare Telemaco;
dichiara estinto il credito contributivo della ricorrente per il periodo di tempo intercorrente tra il 30 settembre 2014 al 14 gennaio 2017; condanna la convenuta al pagamento dei contributi dovuti alla ricorrente per il periodo 15 gennaio 2017-27 dicembre 2018 sulle differenze retributive accertate come dovute nella relazione tecnica depositata;
respinge le altre domande». interpone appello contro questa decisione, lamentando: (I) Parte_1 la reiezione dell'eccezione di prescrizione;
(II) l'omesso esame della deduzione difensiva diretta a sostenere la mancanza di valida costituzione in mora;
(III)
l'erroneità della CTU, per aver calcolato le somme dovute alla lavoratrice al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e quelle da detrarre, perché oggetto dell'obbligazione restitutoria, al netto delle stesse. Sulla base di dette censure, chiede accogliersi le seguenti conclusioni «in via principale riformare la sentenza del Tribunale di Roma Pag. 3 a 14
meglio indicata in epigrafe e per l'effetto respingere il ricorso presentato dalla sig.ra
e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione di Controparte_1 quanto eventualmente percepito da in esecuzione della sentenza impugnata;
Pt_1
- in subordine, dichiarare prescritte le somme rivendicate da controparte con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
in subordine, ricalcolare le somme eventualmente dovute dalla alla sig.ra anche attraverso la Pt_1 Controparte_1 predisposizione di una consulenza tecnica di ufficio». resiste all'impugnazione, argomentando diffusamente sulle Controparte_1 ragioni di infondatezza delle censure della controparte e formula a sua volta appello incidentale, diretto a lamentare: (I) la reiezione della domanda avente ad oggetto i premi di risultato;
(II) la reiezione della domanda avente ad oggetto il danno da mancata copertura;
(III) l'erroneità della CTU sia sotto il profilo CP_5 dell'ingiustificata riduzione delle somme a lei spettanti e sia sotto il profilo dell'erronea quantificazione del controcredito opposto in compensazione della datrice di lavoro.
Sulla base di dette censure chiede, previa reiezione dell'appello principale,
l'accoglimento dell'impugnazione incidentale e conseguentemente la riforma della sentenza gravata, con accoglimento delle seguenti conclusioni: «A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento a titolo di retribuzioni ordinarie spettanti per il periodo intercorrente tra il 30.9.2014 (data della cessazione del rapporto con SIRM) ed il 27.12.2018 (data di materiale riammissione in servizio), dell'importo di € 180.888,82 (o in subordine di € 177.963,13, come da conteggio di cui alla CTU svolta in primo grado), oltre interessi e rivalutazione come per legge;
B) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento, a titolo di retribuzione di risultato relativa al periodo 2012-2014, dell'importo di € 2.614,54; C) condannare
al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno Parte_1 pari alle spese per prestazioni sanitarie sostenute e non rimborsate da nel CP_5 periodo 2014/2018, della somma di € 4.199,91; D) operare la compensazione con il credito vantato da in forza della sentenza n. 8610/2014 della Corte di Parte_1
Appello di Roma - di riforma della decisione del Tribunale di Roma n. 9891/2010 - pari ad € 110.717,56 e condannare la società al pagamento della differenza a suo carico».
L' , pur avendo ricevuto valida Controparte_2 notificazione di entrambe le impugnazioni, è rimasto contumace in appello e tale è dichiarato.
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Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 6.11.2025 la causa era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
3. La decisione di primo grado non è impugnata né nella parte in cui ha condannato a pagare alla lavoratrice la somma di € 2.202,04 a titolo di Parte_1 mancato incremento del Fondo di previdenza complementare Telemaco né nella parte in cui ha dichiarato comunque prescritti i contributi previdenziali in ipotesi dovuti dalla datrice di lavoro «per il periodo di tempo intercorrente tra il 30 settembre 2014 al 14 gennaio 2017», così dichiarando estinto «il credito contributivo della ricorrente»; dette statuizioni hanno acquisito dunque autorità di giudicato ed esulano dalla cognizione della Corte.
4. Il primo motivo dell'appello di che lamenta la reiezione Parte_1 dell'eccezione di prescrizione, non ha pregio, poiché esso non si confronta con la motivazione della sentenza appellata e quindi non riesce a contraddirla.
Il Tribunale, infatti, l'ha ritenuta infondata «alla luce del più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia, con le pronunce n. 26246/22 e
n. 30957/22 alle cui ampie argomentazioni si rimanda per brevità», così chiaramente facendo applicazione del principio per cui «il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» e così del pari chiaramente ritenendo che il fatto che il rapporto di lavoro con non si fosse mai giuridicamente Parte_1 interrotto ed anzi fosse tuttora in corso ostava al decorrere del termine estintivo.
Le argomentazioni difensive dell'appellante principale, dirette a sostenere l'assenza di validi atti interruttivi e a postulare di aver sempre occupato più di 60 dipendenti sono chiaramente inconferenti rispetto alle alla sopra riportata argomentazione del Tribunale, che prescinde dall'effettiva esistenza di eventi interruttivi della prescrizione, come pure dal requisito dimensionale della datrice di lavoro.
Il motivo di appello in esame, dunque, deve essere respinto, potendo soltanto aggiungersi in questa sede che in ogni caso, passata in giudicato la statuizione di condanna generica al pagamento di tutte le retribuzioni (id est del complessivo trattamento retributivo) che la lavoratrice avrebbe avuto diritto di percepire da Pt_1 Pag. 5 a 14
dal 16.9.2006 in difetto della cessione di azienda dichiarata nulla, la durata Parte_1 del termine prescrizionale è decennale ex art. 2953 c.c. ed esso non era interamente decorso alla data di instaurazione della lite di primo grado.
5. Anche il secondo motivo di appello di che lamenta che il Parte_1
Tribunale non avrebbe esaminato l'eccezione diretta a sostenere che «la sig.ra CP_1 non aveva provveduto a costituire in mora la », non ha pregio, perché anche in Pt_1 questo caso l'impegnante non si confronta con il decisum.
La decisione gravata, infatti, diversamente da quanto opina l'impugnante, ha preso in considerazione detta deduzione difensiva e l'ha disattesa, osservando che «sono state prodotte sub. doc. 4 da parte ricorrente le comunicazioni di messa in mora con offerta delle energie lavorative, da parte della ricorrente alla » (cfr. pag. 6 della Parte_1 sentenza).
Tale accertamento in fatto non è in nulla censurato dall'appellante principale, con conseguente infondatezza della censura in esame.
Essa, in ogni caso, sarebbe comunque infondata, atteso che l'an del diritto alle retribuzioni maturate dal 16.9.2006 al 27.12.2018 (data di rispristino del rapporto) è stato già accertato con efficacia di giudicato nel pregresso giudizio intercorso inter partes e non può quindi più essere rimesso in contestazione nel presente.
6. Il primo ed il secondo motivo dell'appello incidentale, con i quali la lavoratrice lamenta il mancato accoglimento del capo di domanda avente ad oggetto i premi di produzione e di quello relativo al risarcimento per la mancata prestazione , CP_5 possono essere congiuntamente vagliati, poiché entrambi disattesi dal Tribunale con l'unitaria motivazione per cui «ogni altra domanda di pagamento infine non può essere accolta in ragione del difetto di idonea allegazione del fatto costitutivo del diritto nel ricorso depositato, come eccepito da parte convenuta in memoria con la giurisprudenza richiamata ed essendo tardive le difese svolte con le note di trattazione scritta da parte ricorrente».
Le contestazioni dell'appellante incidentale non hanno pregio, per le ragioni che qui di seguito si espongono.
6.1. Premi di produttività anni 2012 – 2014.
Nel ricorso introduttivo della lite di primo grado, ha dedotto Controparte_1 che nel periodo 2012-2014 la cessionaria non ha corrisposto alcunché a titolo di premio di risultato, mentre ha invece regolarmente continuato ad erogare Parte_1
l'emolumento, con cadenza annuale e secondo gli importi indicati in appositi accordi sindacali (cfr. § 8 del ricorso), espressamente riferendosi alla «c.d. “retribuzione di Pag. 6 a 14
risultato”, corrisposta con cadenza annuale in favore della generalità dei dipendenti e - per espressa disposizione del CCNL (cfr. art. 44) - parte integrante dell'equa retribuzione e demandata, quanto al suo ammontare, alla contrattazione aziendale»
(cfr. pag. 6 ricorso).
L'art. 44 CCNL (personale dipendente imprese esercenti servizi di telecomunicazione), diversamente da quanto opina l'appellante incidentale, non demanda alla contrattazione aziendale solo la quantificazione dell'emolumento, ma la sua stessa istituzione in azienda, tanto è vero che il suo primo comma testualmente afferma che «la contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per
l'istituzione di un Premio di Risultato», per poi puntualizzare che detto premio deve essere «calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa».
I successivo comma 3, poi, demanda alla contrattazione aziendale di determinare i criteri di erogazione e l'ammontare del premio di risultato, comunque imponendole di assumere come parametri di riferimento uno o più di quelli indicati dal comma 1.
Il primo accordo aziendale in ordine cronologico prodotto dalle parti, che espressamente si riferisce all'emolumento di cui all'art. 44 CCNL, è quello del 14.5.2008
(doc. 10 fasc. I grado ), che disciplina il premio di risultato nel triennio 2008- Pt_1
2011 (così succedendo all'accordo del 5.6.2007), subordinandolo a due indicatori denominati rispettivamente EBITDA e Customer Satisfaction, che ne rappresentano allo stesso tempo condizioni di erogazione e criteri di quantificazione e che non attengono alla performance individuale del singolo dipendente, ma a dei risultati raggiunti dall'intero complesso aziendale, tanto che essi debbono essere ricavati sia dalla
Relazione semestrale e dal Bilancio di gestione dell'esercizio della stessa Parte_1
e sia da rilevazioni semestrali della stessa datrice di lavoro.
[...]
Tale accordo, che è irrilevante nella presente fattispecie, reclamando la lavoratrice emolumenti relativi al lasso temporale 2012-2014, non è stato tempestivamente rinnovato alla sua scadenza, poiché il successivo accordo aziendale concluso ai sensi dell'art. 44 CCNL è quello del 27.3.2013 (doc. 12 fasc. I grado ), che riguarda Pt_1 il triennio 2013-2015 e che subordina l'attribuzione dell'emolumento a degli indicatori rappresentati dall'EBITDA, dai Ricavi Telecom e Customer Satisfaction, che anche in questo caso rappresentano allo stesso tempo condizioni di erogazione e criteri di quantificazione del Premio stesso, secondo un articolato sistema per cui il mancato Pag. 7 a 14
raggiungimento del target EBITDA costituisce condizione totalmente ostativa, mentre l'identico evento per gli altri due indicatori osta solo alla quota parte di premio a loro riferibile.
Alla luce di tali condizioni di erogazione, che all'evidenza rappresentano fatti costitutivi del diritto fatto valore, la decisione impugnata è condivisibile nella parte in cui ha negato il diritto della lavoratrice a percepire il premio di risultato per gli anni
2013 e 2014, perché l'appellante incidentale non ha mai allegato - non solo in primo grado ma neppure nel giudizio di appello, nel quale siffatta allegazione sarebbe stata necessaria al fine di contrastare la motivazione reiettiva della sentenza gravata - il verificarsi delle sopra indicate condizioni, ossia l'effettivo raggiungimento da parte di degli o né tanto meno le ha provate. Parte_1
Non giova alla lavoratrice sostenere che la datrice di lavoro non aveva chiesto la reiezione di detta domanda sulla base del difetto di allegazione.
Trattasi di deduzione difensiva palesemente errata, sol che si rifletta che nella memoria difensiva di primo grado di si legge che « il premio di Parte_1 risultato in prevede “la correlazione dei contenuti variabili e non Parte_1 consolidabili della retribuzione raggiunta ai risultati”, mentre alcuna specifica deduzione ed allegazione viene fornita da controparte circa i risultati raggiunti dal ricorrente tramite la propria prestazione lavorativa» e che la determinazione di detto Premio «non
è (come pretenderebbe dimostrare controparte attraverso i suoi stessi conteggi) automatica ma è agganciata al raggiungimento di determinati obiettivi in alcun modo dedotti (né tantomeno provati) da controparte» (cfr. pag. 13 della memoria).
Tali allegazioni integrano una deduzione ben più specifica della generica allegazione della lavoratrice e come tali sono sufficienti a contestarla e a far sorgere in capo alla dipendente l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto.
La sentenza gravata dunque deve essere sul punto condivisa, dovendo solo aggiungere la Corte che in ogni caso la pretesa sarebbe da respingere anche per difetto di prova.
Il premio di risultato, ossia l'emolumento di cui all'art. 44 CCNL reclamato in ricorso, non è stato erogato nell'anno 2012.
Al suo posto invece è stato corrisposto, in forza di accordi aziendali del 27.3.2013
(doc. 8 fasc. I grado e del 5.6.2012 (doc. 11 fasc. I grado ), un distinto CP_1 Pt_1 emolumento, al quale il ricorso introduttivo della lite non si riferisce (né esplicitamente né implicitamente) e che non è in alcun modo assimilabile al richiesto Premio di risultato, perché: (a) è definito dagli accordi citati importo premiale e non premio di risultato;
(b) Pag. 8 a 14
è erogato in via eccezionale e differenza del Premio di risultato, che non presenta siffatta caratteristica di eccezionali;
(c) è corrisposto per un solo semestre (ogni accordo è relativo ad un semestre), laddove il premio di risultato è commisurato ai risultati raggiunti nell'intero anno;
(d) è attribuito prescindendo del tutto dal positivo riscontro della sussistenza di tutti o alcuni degli indicatori di cui all'art. 44 CCNL;
(e) tale disposizione collettiva non è richiamata nei due accordi in esame, a differenza di quanto avviene in tutti gli accordi aziendali aventi ad oggetto il premio di risultato.
Tale conclusione è rafforzata dalla lettura del già citato accordo aziendale
27.3.2013 sul Premio di risultato, che nelle sue premesse tiene ben distinto il Premio di risultato e gli accordi che ad esso si riferiscono, dall'emolumento premiale erogato nell'anno 2012.
Il premio di risultato, dunque, non è stato erogato nel 2012, quindi nulla può essere attribuito alla lavoratrice a tale titolo e in tale anno.
6.2. Domanda relativa al diritto al risarcimento del danno per la mancata copertura
CP_5
La lavoratrice si era limitata ad allegare che la mancata ottemperanza all'ordine di ripristino del rapporto lavorativo le aveva impedito di godere delle prestazioni erogate dal e quindi di godere del rimborso delle spese sanitarie affrontate dal CP_5
30.9.2014 (data in cui fu cancellata dall'elenco dei beneficiari del per effetto CP_5 della risoluzione del rapporto di lavoro con la cessionaria del ramo di azienda), così chiedendo la condanna di a corrisponderle a titolo di risarcimento Parte_1 danni l'importo di dette spese, come dimostrate dalle fatture in atti.
La datrice di lavoro ha replicato asserendo che controparte non ha dimostrato che ella avrebbe avuto diritto al rimborso, secondo le norme che disciplinano le prestazioni erogate dal stesso. CP_5
Il rilievo è corretto e determina la conferma della sentenza appellata, essendo la domanda della lavoratrice carente sia sotto il profilo delle allegazioni e sia sotto il profilo della prova.
L'art. 7, comma 1 del Testo Unico Normativo (doc. 13 fasc. I grado CP_5
Telecom), che disciplina anche i criteri di erogazione delle prestazioni, puntualizza che
riconosce contributi per le prestazioni sanitarie, secondo quanto indicato nella CP_5 normativa, solo se prescritte da medici generici o medici specialisti ed effettuate dagli stessi o da professionisti abilitati ad esercitare le professioni sanitarie non mediche ai sensi delle normative di legge vigenti».
Il lavoratore assicurato, dunque, ha diritto al rimborso delle spese mediche a Pag. 9 a 14
condizione che le prestazioni alle quali si riferiscono, oltre ad essere ricomprese nell'elencazione di cui all'art. 5 dello stesso Testo Unico, siano state prescritte da medici generici (ossia, medici di medicina generale) ovvero da medici specialistici.
L'esistenza di tale prescrizione per ognuna delle singole prestazioni per le quali si assume il diritto al rimborso, che rappresenta fatto costitutivo della pretesa, non è stata in alcun modo dimostrata dall'impugnante incidentale, che si limita a produrre mere fatture relative a visite specialistiche ed esami diagnostici, senza che gli uni o gli altri risultino prescritti dai sanitari di cui all'art. 7 Testo Unico Normativo.
Ne segue la reiezione della censura in esame.
7. Il residuo motivo dell'appello principale e le residue censure dell'impugnazione incidentale debbono essere congiuntamente esaminate, siccome tutte relative a criticare la quantificazione delle rispettive voci di debito è credito.
7.1. La contestazione di è priva di pregio, laddove assume Parte_1 che entrambi i crediti oggetti di compensazione dovevano calcolarsi in maniera omogene, ossia o entrambi al lordo o entrambi al netto delle ritenute previdenziali e fiscali.
Il Tribunale, sollecitato (come visto) dalla congiunta richiesta delle parti (pag. 9 del ricorso di primo grado e pag. 7 e conclusione subordinata della memoria di costituzione innanzi al Tribunale), ha operato la compensazione tra il credito retributivo della lavoratrice e il credito restitutorio di avente ad oggetto la Parte_1 restituzione delle somme corrisposte alla dipendente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (e relative spese legali) in esecuzione della sentenza n. 9891/2010, poi riformata (con statuizione divenuta definitiva) in appello.
È principio giurisprudenziale pacifico quello per cui il credito retributivo del lavoratore debba essere determinato e liquidato al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (ex multis Cass.
1.7.2000 n. 8842; Cass. 22.7.2003 n. 11386) e del pari rappresenta pacifico principio giurisprudenziale quello per cui l''obbligazione restitutoria dell'accipiens ex art. 2033 c.c. ha ad oggetto soltanto le somme da questi effettivamente ricevute e percepite (Cass.
2.2.2012 n. 1464) e non gli importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente Cass. 25.7.2018
n. 19735).
Tali principi sono stati applicati dalla sentenza impugnata, sicché anche l'ultima censura di non ha pregio. Parte_1
7.2. La lavoratrice lamenta, per contro, in primo luogo l'errata quantificazione del proprio credito. Pag. 10 a 14
La censura è inammissibile nella parte in cui, dopo aver dato atto che le somme a credito erano state determinate dal ctu in € 177.963,13, senza considerare l'incidenza degli accordi di solidarietà, torna ad affermare di aver diritto ad € 180.882,82.
L'appellante incidentale, infatti, si limita a contrapporre la propria quantificazione a quella effettuata dal consulente di primo grado, senza indicare gli errori in tesi commessi da quest'ultimo, così violando il precetto della specificità dei motivi di appello.
È, invece, vagliabile la censura con la quale la lavoratrice lamenta che l'importo di
€ 177.963,13 sia stato ridotto ad € 171.261,09, poiché il Tribunale ha ritenuto fondata
«la deduzione di parte convenuta secondo cui per il periodo 1° ottobre 2014-1° dicembre 2018 per i dipendenti sono stati conclusi accordi di solidarietà è Pt_1 documentata».
La censura non ha pregio.
Il rilievo per cui la datrice di lavoro non aveva ottemperato all'ordine giudiziale di riammissione in servizio è allegazione difensiva irrilevante ai fini che qui interessano.
L'inadempimento datoriale, infatti, attribuisce al lavoratore il diritto a percepire il medesimo trattamento retributivo al quale avrebbe diritto ove fosse stato tempestivamente riammesso in servizio, ma non lo esenta dall'applicazione di accordi collettivi che, non importa per quale ragione contingente di mercato, legittimamente incidano su quel trattamento retributivo.
Del pari non è fondata l'ulteriore argomentazione difensiva, con la quale si addebita alla decisione impugnata di non essersi avveduta che «il ricorso ai contratti di solidarietà difensiva non fosse previsto per tutti i reparti dell'azienda ma solo per alcuni di essi e la società non è stata minimamente in grado di dimostrare che la ricorrente, ove fosse stata in servizio nel periodo in questione, sarebbe stata impiegata proprio in un settore interessato dalla riduzione retributiva, né ha esplicitato il criterio in ragione del quale dovrebbe applicarsi ad ella proprio la percentuale di riduzione indicata in memoria».
Il rilievo si infrange in primo luogo contro l'accertamento in fatto del ctu, all'evidenza recepito dal Tribunale, per cui nelle buste paga del 2019 (ossia in quelle del periodo successivo all'effettiva riammissione in servizio) risulta applicato il contratto di solidarietà (cfr. pag. 10 della ctu, in risposta ai rilievi critici del ctp di parte attrice).
Il motivo di appello in esame, infatti, non solo non contesta la veridicità di siffatto accertamento in fatto, ma neppure deduce che l'ambito applicativo dei contratti di solidarietà prodotti dalla datrice di lavoro e richiamati dalla sentenza appellata sarebbe cambiato nel corso degli anni, così da inficiare la conclusione (implicita ma evidente) del ctu e della sentenza, per cui l'accertata applicazione dal 2019 in poi era sufficiente Pag. 11 a 14
per farne ritenere l'identica applicazione, anche sotto il profilo della riduzione percentuale, anche per gli anni antecedenti.
Tale conclusione, inoltre, è anche corretta, attesa la sostanziale identità di contenuto degli accordi di solidarietà prodotti in primo grado (doc.
7-9 fasc. I grado
), che riguardano il lasso temporale 15.4.2013-19.5.2019. Pt_1
La censura in esame è dunque respinta.
7.3. L'ultimo motivo di appello incidentale contesta l'esatta quantificazione della somma detratta in compensazione, siccome corrisposta da in Parte_1 esecuzione della riformata condanna al risarcimento del danno da dequalificazione.
Il Tribunale, richiamando le conclusioni del ctu (pag. 46 della ctu), ha in sintesi affermato che il credito di fosse composto da € 102.143,07 per Parte_1 sorte capitale, interessi legali e rivalutazione monetaria corrisposti alla dipendente in esecuzione della sentenza riformata, da € 6.034,08 per spese legali liquidate in detta sentenza e da € 18.807,09 reclamate dalla datrice di lavoro a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sul complessivo debito restitutorio della lavoratrice, computati dalla data dell'effettuato pagamento (ottobre 2010) e sino alla richiesta di restituzione
(dicembre 2020).
Le censure dell'appellante incidentale si incentrano unicamente su detti ulteriori accessori, contestati nella parte in cui ricomprendono anche l'importo di € 8.988,59 a titolo di rivalutazione monetaria e sulle spese legali, assumendosi che la Corte di Appello
«nel riformare la decisione in punto di demansionamento, ha compensato solo per metà Co le spese del doppio grado, ponendo la restante metà a carico di e liquidando tale quota in misura quasi equivalente a quella indicata dal Tribunale».
L'impugnazione incidentale non scalfisce la sentenza gravata.
Va, infatti, ricordato che, in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'accipiens dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con conseguente diritto del solvens a percepire, oltre agli interessi dalla data del pagamento, anche il maggior danno ex art 1224, comma 2
c.c. (ex multis Cass.
3.3.2010 n. 5042).
Tale maggior danno, pari alla richiesta rivalutazione, è stato all'evidenza implicitamente riconosciuto come dimostrato dalla decisione gravata, che peraltro ha integralmente rinviato alle conclusioni del ctu, il quale aveva rilevato come
[...] avesse richiesto «un importo leggermente inferiore a quello che poteva Parte_1 Pag. 12 a 14
richiedere» (cfr. pag. 46 ctu).
L'appellante incidentale, per contro, non contrasta efficacemente tale statuizione, così non riuscendo a rimuoverla, poiché egli si limita ad una mera non condivisibile considerazione in diritto, poiché sostiene che l'importo di € 8.988,59 reclamato a titolo di rivalutazione monetaria non spetterebbe in nessun caso al datore di lavoro, in quanto
«il maggior danno da svalutazione è previsto solo in favore del lavoratore», così svolgendo una considerazione palesemente contraria al regime della disciplina della restituzione di somme corrisposte in esecuzione di statuizione giudiziale riformata, che prescinde del tutto dalla natura e qualità delle parti.
Nessuna censura poi è rivolta alla sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto dovuta anche la residua somma pretesa a titolo di interessi legali.
Le spese legali corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado sono effettivamente da restituire nell'importo accertato, indipendentemente dalla diversa statuizione sulle spese anche di primo grado della sentenza d'appello, essendo stato caducato il titolo in forza del quale esse erano originariamente dovute, avendo la statuizione d'appello interamente sostituito quella di primo grado.
Anche tali censure sono dunque da disattendere.
8. Le considerazioni che precedono determinano la reiezione dell'appello principale e di quello incidentale.
Le spese del grado debbono compensarsi in ragione della reciproca soccombenza.
La contumacia dell' rende irripetibili le spese di detta parte. CP_2
Sussistono per entrambi gli impugnanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) respinge l'appello principale e quello incidentale;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado;
c) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante principale e di quella incidentale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, il 6.11.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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Sentenza redatta con la collaborazione della Magistrata Ordinaria in Tirocinio dottoressa
MA NA
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