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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1941/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. to BRUNO NAPOLI
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- contumace – in punto : punteggio graduatoria e immissione in ruolo ATA
FATTO
La ricorrente ha agito nei confronti del con ricorso ex art. 414 Controparte_1
c.p.c. depositato il 2.10.2024 per ottenere l'accertamento del diritto :
- alla rettifica del punteggio della Graduatoria Permanente per la provincia di Venezia per il profilo
Assistente Amministrativo pubblicata dall' Controparte_2
21.8.2024 in allegato alla nota n. 5720;
[...]
- alla nomina con contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2024/2025 dall' 1 settembre
2024 presso l per il profilo Assistente Amministrativo. Controparte_2
Premesso di :
- avere partecipato al concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali dell'Area degli assistenti – profilo professionale di ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO (ex Area B) indetto dall' Direzione Controparte_3
Generale con decreto n. 2056 pubblicato in data 9.5.2024;
- di avere all' uopo presentato regolare domanda di inserimento acquisita al protocollo n. 11137532 del 28.05.2024; lamenta l'errata attribuzione, nella relativa graduatoria, del punteggio per i servizi fatti valere, invece correttamente conteggiati nella graduatoria per il parallelo profilo di Collaboratrice Scolastica. Si duole in particolare della mancata attribuzione di punti 2,50, idonei a farla avanzare dalla posizione
58, dove è stata collocata, corrispondente a totali 31,55 punti di cui 18,65 per i servizi prestati, alla posizione n. 26, spettante, corrispondente a totali 34,05 punti di cui 21,15 per i servizi prestati, e a farla così rientrare nel numero di posizioni (tot 35) con diritto all' immissione in ruolo per l' as 2024/2025.
Chiede dunque al Tribunale di “in accoglimento della domanda e previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva del ricorrente:
- ordinare alle Amministrazioni convenute l'aggiornamento e/o la modifica e/o l'integrazione della
Graduatoria Permanente ATA 24 mesi per il profilo Assistente Amministrativo pubblicata il 21.8.2024 dall' in allegato alla nota n. 5720 del 21.8.2024, attribuendo Controparte_4 alla signora , c.f.; il corretto punteggio di 34,05 di cui 8,4 punti Parte_1 CodiceFiscale_1 per titolo di accesso, 4,5 per altri titoli, 21,15 per titoli di servizio, e collocandola in posizione 26;
- dichiarare il diritto del ricorrente alla nomina con contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2024/2025 dal 1 settembre 2024 per il profilo Assistente Amministrativo e condannare le amministrazioni convenute -ovvero dichiararle tenute- alla immissione nei ruoli del quale CP_1
Personale ATA - profilo Assistente Amministrativo con contratto a tempo indeterminato con effetti giuridici ed economici dal 1/9/2024 assegnandole la sede che le sarebbe spettata secondo al posizione in graduatoria (n. 26), tenendo conto delle sedi disponibili e delle sedi scelte con modalità telematiche.
- Con vittoria delle spese e del compenso del presente giudizio, oltre al rimborso spese del 15%, con attribuzione in favore del difensore antistatario. In caso di opposizione, si chiede la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma I, ovvero ai sensi del III comma, con determinazione della somma in via equitativa.
Il convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
La causa, istruita documentalmente, all' esito dell' odierna prima udienza da remoto è stata trattenuta in decisione
MOTIVI
Il ricorso va accolto poiché:
a) la corretta valutazione dei titoli di servizio - in base al bando e come da prospetto riepilogativo a pagina 8 del ricorso - avrebbe dovuto portare all'attribuzione alla ricorrente in graduatoria di n.
21,15 punti;
pertanto, il punteggio finale corretto avrebbe dovuto essere 34,05 punti corrispondenti alla posizione n. 26 e non 31,55 punti corrispondenti alla posizione n. 58 attribuiti nelle graduatorie definitive pubblicate dall' in data 21.8.2024, con nota n. 5720 ; Controparte_2
b) nella valutazione della domanda di aggiornamento della graduatoria di Collaboratore Scolastico i medesimi titoli di servizio, operanti i medesimi criteri, sono stato in effetti valutati correttamente per un totale di punti 21,15 (vd allegati 18 ric); c) in particolare entrambi i servizi fatti valere corrispondenti a 2,5 punti devono essere conteggiati: quello prestato dal 16.9.2021 al 31.8.2022 presso il Liceo Musicale di Portogruaro, n. 7 del prospetto a pagina 8 del ricorso, attesa l' avvenuta convalida con nota n. 5250 dell'8.7.2023 (vd. all 18b ric ) e quello prestato presso la scuola paritaria Ippolito Nievo di Roccarainola dal 14.11.2028 al 31.8.2019, CP_ n 2 del prospetto, essendo adeguatamente riscontrato da certificazione corredata da estratto attestante la copertura contributiva (vd. all 15b ricorso);
d) ove assegnataria del punteggio corretto di 34,05 (di cui 8,4 punti per titolo di accesso, 4,5 per altri titoli e 21,15 per titoli di servizio) la ricorrente sarebbe stata collocata in posizione 26 con diritto dunque all' immissione in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025;
e) con decreto n. 3256 del 21.8.2024 (all. 8 ric ) è stato, infatti, pubblicato il contingente autorizzato dal con la nota prot. n. AOODGPER 124363 dell'11 agosto 2024 Controparte_1 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025 per la provincia di Venezia, con previsione, quanto al profilo di assistente amministrativo , di 35 posti disponibili;
f) con nota 5726 del 21.8.2024 l'A.T. di Venezia ha pubblicato l'avviso di assunzioni a tempo CP_2 indeterminato di Personale ATA dalle Graduatorie Permanenti per l'anno scolastico 2024/25 e la ricorrente, a fronte di scelta telematica della sede effettuata il 25.8.2024 (all. 9 ric), è stata esclusa dai 35 candidati immessi in ruolo proprio per l' errato punteggio in graduatoria;
g) ove correttamente graduata in posizione 26 con punteggio 34,05 sarebbe stata inclusa e convocata per la stipula del contratto a tempo indeterminato a far tempo dal 1.9.2024, con possibilità di aspirare ad una sede nel comune di Mestre, da lei indicata tra le preferenze.
Il ricorso va dunque accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta il diritto della ricorrente - nella Graduatoria Permanente ATA 24 mesi per il profilo
Assistente Amministrativo pubblicata il 21.8.2024 dall' Controparte_4 in allegato alla nota n. 5720 del 21.8.2024 - a complessivi punti 34,05 di cui 8,4 per titolo di accesso,
4,5 per altri titoli e 21,15 per titoli di servizio, da cui la collocazione nella posizione n. 26;
2. dichiara per l' effetto il diritto della medesima ricorrente alla nomina con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall' 1 settembre 2024 per il profilo Assistente Amministrativo e condanna l' Amministrazione convenuta all' immissione nei ruoli del Ministero quale Personale ATA
- profilo Assistente Amministrativo con contratto a tempo indeterminato con effetti giuridici ed economici da tale data 1/9/2024 assegnandole la sede che le sarebbe spettata secondo al posizione in graduatoria (n. 26), tenendo conto delle sedi disponibili e delle sedi scelte con modalità telematiche;
3. condanna la medesima Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro
1.750,00 oltre accessori e rimborso del CU versato (=euro 259,00) e con distrazione a favore del difensore anticipatario.
Venezia, 23.1.2025
Il Giudice