Art. 57. (Assunzione in carico da parte dell'assicurazione generale
obbligatoria delle pensioni gia' a carico delle gestioni della soppressa Cassa) 1. Le pensioni dirette e ai superstiti, gia' a carico della Gestione marittimi o della. Gestione speciale della soppressa Cassa, sono assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria e costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione dell'assicurazione stessa.
2. Gli orfani titolari di pensione in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla pensione medesima sino al compimento dell'eta' prevista dal preesistente ordinamento, se piu' favorevole.
3. Sono confermate le pensioni gia' liquidate in favore dei genitori secondo le disposizioni della precedente normativa.
4. Per l'attribuzione dei ratei di pensione maturati e non riscossi si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
obbligatoria delle pensioni gia' a carico delle gestioni della soppressa Cassa) 1. Le pensioni dirette e ai superstiti, gia' a carico della Gestione marittimi o della. Gestione speciale della soppressa Cassa, sono assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria e costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione dell'assicurazione stessa.
2. Gli orfani titolari di pensione in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla pensione medesima sino al compimento dell'eta' prevista dal preesistente ordinamento, se piu' favorevole.
3. Sono confermate le pensioni gia' liquidate in favore dei genitori secondo le disposizioni della precedente normativa.
4. Per l'attribuzione dei ratei di pensione maturati e non riscossi si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.