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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/02/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. MAZZOTTA dott.ssa Sara - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 8806/2024 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.08.2024 deduceva che con sentenza n. 744/2014 Parte_1 emessa l'11.02.2014, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto il 26.12.2006 con dal quale era nato il figlio Controparte_1
(il 28.04.2007) recependo le condizioni da loro concordate che prevedevano, in particolare, Per_1
l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione del suo diritto di visita, il suo obbligo di versare alla resistente € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio (attualmente ammontante ad € 358,00 mensili) e ulteriori € 150,00 mensili il primo giugno e il primo settembre di ogni anno, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deduceva altresì che la resistente era divenuta comproprietaria della casa in cui risiedeva con il suo secondo marito e suo figlio, il quale si accingeva a frequentare l'ultimo anno di liceo e aveva lavorato durante le vacanze estive.
Aggiungeva che, a seguito degli intenti autolesionistici del figlio, il Tribunale per i Minorenni di Bari aveva incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti e il servizio di Neuropsichiatria infantile di assicurare un percorso psicologico in favore del ragazzo ed avviato entrambe le parti ad un percorso di sostegno alla genitorialità.
Lamentava che suo figlio a seguito di tale procedimento e a causa della sua riluttanza ai rimproveri paterni si rifiutava di incontrarlo.
Rappresentava di svolgere, insieme a suo fratello, attività di artigiano nel settore di produzione di cofani funebri ma che le sue condizioni economiche erano peggiorate nel corso degli anni, al punto da non consentirgli di corrispondere regolarmente il contributo al mantenimento di suo figlio e, per tale ragione, la lo aveva querelato. Pt_1
Lui sosteneva l'esborso del canone di locazione dell'immobile in cui viveva con la sua compagna, aveva avviato una procedura di definizione agevolata con l'Agenzia delle Entrate per sanare la sua posizione debitoria e aveva contratto un finanziamento bancario, anche per far fronte ai propri obblighi contributivi in favore del minore.
Chiedeva la riduzione del suo contributo al mantenimento del figlio ad € 200,00 mensili o nella misura ritenuta di giustizia, ferma la ripartizione al 50% tra le parti delle spese straordinarie.
1 Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale deduceva che:
- i redditi percepiti dal ricorrente dall'attività artigiana di famiglia di produzione di cofani funebri, società solo formalmente intestata al fratello minore dello stesso, erano di gran lunga superiori a quelli dichiarati;
- lei lavorava con contratto a tempo determinato e percepiva un reddito annuo di € 2.700,00 ed era comproprietaria della casa coniugale acquistata dal suo attuale coniuge;
- il ricorrente non aveva mai adempiuto regolarmente agli obblighi economici assunti in sede divorzile costringendola a notificargli tre atti di precetto e, da ultimo, a querelarlo;
inoltre, a fronte delle precarie condizioni economiche in cui versava, il Comune di Bari, per il tramite degli Assistenti sociali del II Municipio, le aveva erogato un contributo destinato alle famiglie in stato di bisogno;
- suo figlio si rifiutava da oltre un anno di incontrare il padre e, con provvedimento emesso il
6.12.2023 il Tribunale per i Minorenni di Bari aveva disposto la sospensione dei loro incontri ritenendoli pregiudizievoli per il ragazzo;
- suo figlio, al termine degli studi superiori, intendeva iscriversi all'Università; chiedeva l'aumento del contributo paterno al mantenimento di suo figlio ad € 500,00 mensili, con applicazione del vigente Protocollo del Tribunale di Bari per l'individuazione delle spese straordinarie da ripartirsi nella misura del 50% su ciascun genitore.
All'udienza del 20.01.2025, sentita la resistente e fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 3.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la superfluità ai fini del decidere delle richieste istruttorie formulate, a fronte della documentazione in atti e delle rispettive allegazioni difensive.
1.- La domanda di parte ricorrente è infondata e va, pertanto rigettata.
2.- Preliminarmente va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti personali ed economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473-bis. 29 c.p.c. (ex art. 9 L. n. 898/70) che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantie, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici di genitori rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al momento della situazione di fatto, laddove una modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Ancora di recente la S.C, reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali
2 intervenite successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
13/02/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/02/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della deliberazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze. (cfr. Cass.
Civ. Sez. I, 24/09/2002 n. 13863).
3.- Tanto premesso, quanto alle questioni carattere economico, per cui questo giudizio è causa, va rilevato che il ricorrente, omettendo di depositare la propria documentazione reddituale risalente all'epoca divorzile, indispensabile per effettuare una valutazione comparativa tra i redditi da lui percepiti in quel momento e quelli percepiti all'attualità, non ha provato un mutamento significativo della propria situazione economica rispetto a quell'epoca tale da giustificare la riduzione del contributo che versa per il mantenimento di suo figlio.
A fondamento della sua domanda, egli ha depositato un contratto di finanziamento attestante un pagamento rateale di € 266,00 mensili a fronte di un prestito erogatogli nel 2023 di oltre € 15.000,00
(controvalore economico rimesso alla sua disponibilità), un contratto di locazione debitamente registrato per il quale versa una rata di € 630,00 mensili da ripartire nella misura della metà con la sua convivente/cointestataria del contratto e la documentazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all' dal quale è emersa la sua posizione Controparte_2 debitoria per € 28.430,88 (senza che comunque sia stato comprovato il versamento delle relative rate).
Quanto alla valutazione delle sue consistenze reddituali, a fronte delle somme riportate nella relativa documentazione, - € 11.042,00 nel periodo di imposta 2020 (cfr. Unico 2021), di € 15.384,00 nel
2021 (cfr. Unico 2022) e di € 8.536,00 nel 2022 (cfr. Unico 2023) – quest'ultima, come lamentato dalla resistente, deve considerarsi meramente indicativa e comunque poco verosimile a fronte delle spese che egli stesso assume di sostenere ogni mese.
Tanto vale ancora di più laddove si consideri che il ricorrente si è limitato ad allegare la visura camerale della società della quale è socio accomandatario omettendo di depositare la documentazione idonea ad attestarne il relativo fatturato.
Nel caso di specie, inoltre, non è comprovato ai fini invocati l'asserito miglioramento delle condizioni economico-patrimoniali della resistente, che è solamente diventata comproprietaria della casa coniugale acquistata in costanza del suo secondo matrimonio ed in comproprietà col suo nuovo marito
(casa che comunque non produce reddito, trattandosi della dimora della resistente e del figlio
) e percepisce di fatto redditi da lavoro dipendenti assai limitati (€ 2.700,00 cfr. CU 2024). Per_1
Ciò che piuttosto va evidenziato è che il minore all'epoca del divorzio aveva solo 7 anni mentre adesso ne ha quasi 18 (li compirà ad aprile 2025) e, pertanto, le sue esigenze di vita sono certamente aumentate sicché il contributo al suo mantenimento sarebbe, in astratto, suscettibile di aumento piuttosto che di riduzione.
Ed invero, è consolidato in giurisprudenza quel principio di diritto secondo cui le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni e, dunque, sono notoriamente legate alla crescita,
3 agli studi, allo sviluppo della personalità dei figli in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale e non hanno bisogno di specifica dimostrazione ( (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927 e Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007, n. 17055; nello stesso senso anche
Cass. Civ., Sez. I, 13/1/2010 n. 400, Cass. Civ., Sez. I, 21/6/2018, n. 16351 e Trib. Milano, Sez. IX civ., 19/3/2014).
Per le dedotte ragioni la domanda di riduzione del contributo paterno al mantenimento della prole va rigettata.
5.- La domanda riconvenzionale della resistente di aumento del contributo paterno al mantenimento del ragazzo va tuttavia rigettata.
Ed invero, alla luce dei modesti redditi dichiarati da controparte e considerato che per il futuro la resistente percepirà per intero l'Assegno Unico e Universale, quale genitore collocatario prevalente del figlio , il ricorrente dovrà continuare a contribuire al mantenimento di suo figlio nella Per_1 misura originariamente stabilita, oltre agli aggiornamenti Istat maturati e maturandi ed oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi a decorrere dal corrente mese di febbraio 2025 in virtù del vigente Protocollo del Tribunale di Bari.
6.- Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti in ragione della loro reciproca soccombenza in ordine al quantum del contributo paterno al mantenimento del figlio.
7.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23.08.2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. rigetta il ricorso e la domanda riconvenzionale, per l'effetto, conferma la misura del contributo economico paterno in favore di , oltre agli aggiornamenti Istat maturati e maturandi Per_1 ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi a decorrere dal corrente mese di febbraio
2025 in virtù del vigente Protocollo del Tribunale di Bari.;
2. dispone che per il futuro l'Assegno Unico e Universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente del figlio, ovvero la madre, la quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 14/02/2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Rosella Nocera
4
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. MAZZOTTA dott.ssa Sara - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 8806/2024 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.08.2024 deduceva che con sentenza n. 744/2014 Parte_1 emessa l'11.02.2014, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto il 26.12.2006 con dal quale era nato il figlio Controparte_1
(il 28.04.2007) recependo le condizioni da loro concordate che prevedevano, in particolare, Per_1
l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione del suo diritto di visita, il suo obbligo di versare alla resistente € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio (attualmente ammontante ad € 358,00 mensili) e ulteriori € 150,00 mensili il primo giugno e il primo settembre di ogni anno, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deduceva altresì che la resistente era divenuta comproprietaria della casa in cui risiedeva con il suo secondo marito e suo figlio, il quale si accingeva a frequentare l'ultimo anno di liceo e aveva lavorato durante le vacanze estive.
Aggiungeva che, a seguito degli intenti autolesionistici del figlio, il Tribunale per i Minorenni di Bari aveva incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti e il servizio di Neuropsichiatria infantile di assicurare un percorso psicologico in favore del ragazzo ed avviato entrambe le parti ad un percorso di sostegno alla genitorialità.
Lamentava che suo figlio a seguito di tale procedimento e a causa della sua riluttanza ai rimproveri paterni si rifiutava di incontrarlo.
Rappresentava di svolgere, insieme a suo fratello, attività di artigiano nel settore di produzione di cofani funebri ma che le sue condizioni economiche erano peggiorate nel corso degli anni, al punto da non consentirgli di corrispondere regolarmente il contributo al mantenimento di suo figlio e, per tale ragione, la lo aveva querelato. Pt_1
Lui sosteneva l'esborso del canone di locazione dell'immobile in cui viveva con la sua compagna, aveva avviato una procedura di definizione agevolata con l'Agenzia delle Entrate per sanare la sua posizione debitoria e aveva contratto un finanziamento bancario, anche per far fronte ai propri obblighi contributivi in favore del minore.
Chiedeva la riduzione del suo contributo al mantenimento del figlio ad € 200,00 mensili o nella misura ritenuta di giustizia, ferma la ripartizione al 50% tra le parti delle spese straordinarie.
1 Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale deduceva che:
- i redditi percepiti dal ricorrente dall'attività artigiana di famiglia di produzione di cofani funebri, società solo formalmente intestata al fratello minore dello stesso, erano di gran lunga superiori a quelli dichiarati;
- lei lavorava con contratto a tempo determinato e percepiva un reddito annuo di € 2.700,00 ed era comproprietaria della casa coniugale acquistata dal suo attuale coniuge;
- il ricorrente non aveva mai adempiuto regolarmente agli obblighi economici assunti in sede divorzile costringendola a notificargli tre atti di precetto e, da ultimo, a querelarlo;
inoltre, a fronte delle precarie condizioni economiche in cui versava, il Comune di Bari, per il tramite degli Assistenti sociali del II Municipio, le aveva erogato un contributo destinato alle famiglie in stato di bisogno;
- suo figlio si rifiutava da oltre un anno di incontrare il padre e, con provvedimento emesso il
6.12.2023 il Tribunale per i Minorenni di Bari aveva disposto la sospensione dei loro incontri ritenendoli pregiudizievoli per il ragazzo;
- suo figlio, al termine degli studi superiori, intendeva iscriversi all'Università; chiedeva l'aumento del contributo paterno al mantenimento di suo figlio ad € 500,00 mensili, con applicazione del vigente Protocollo del Tribunale di Bari per l'individuazione delle spese straordinarie da ripartirsi nella misura del 50% su ciascun genitore.
All'udienza del 20.01.2025, sentita la resistente e fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. interveniva in giudizio con nota del 3.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la superfluità ai fini del decidere delle richieste istruttorie formulate, a fronte della documentazione in atti e delle rispettive allegazioni difensive.
1.- La domanda di parte ricorrente è infondata e va, pertanto rigettata.
2.- Preliminarmente va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti personali ed economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473-bis. 29 c.p.c. (ex art. 9 L. n. 898/70) che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantie, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici di genitori rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al momento della situazione di fatto, laddove una modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Ancora di recente la S.C, reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali
2 intervenite successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
13/02/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/02/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della deliberazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze. (cfr. Cass.
Civ. Sez. I, 24/09/2002 n. 13863).
3.- Tanto premesso, quanto alle questioni carattere economico, per cui questo giudizio è causa, va rilevato che il ricorrente, omettendo di depositare la propria documentazione reddituale risalente all'epoca divorzile, indispensabile per effettuare una valutazione comparativa tra i redditi da lui percepiti in quel momento e quelli percepiti all'attualità, non ha provato un mutamento significativo della propria situazione economica rispetto a quell'epoca tale da giustificare la riduzione del contributo che versa per il mantenimento di suo figlio.
A fondamento della sua domanda, egli ha depositato un contratto di finanziamento attestante un pagamento rateale di € 266,00 mensili a fronte di un prestito erogatogli nel 2023 di oltre € 15.000,00
(controvalore economico rimesso alla sua disponibilità), un contratto di locazione debitamente registrato per il quale versa una rata di € 630,00 mensili da ripartire nella misura della metà con la sua convivente/cointestataria del contratto e la documentazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all' dal quale è emersa la sua posizione Controparte_2 debitoria per € 28.430,88 (senza che comunque sia stato comprovato il versamento delle relative rate).
Quanto alla valutazione delle sue consistenze reddituali, a fronte delle somme riportate nella relativa documentazione, - € 11.042,00 nel periodo di imposta 2020 (cfr. Unico 2021), di € 15.384,00 nel
2021 (cfr. Unico 2022) e di € 8.536,00 nel 2022 (cfr. Unico 2023) – quest'ultima, come lamentato dalla resistente, deve considerarsi meramente indicativa e comunque poco verosimile a fronte delle spese che egli stesso assume di sostenere ogni mese.
Tanto vale ancora di più laddove si consideri che il ricorrente si è limitato ad allegare la visura camerale della società della quale è socio accomandatario omettendo di depositare la documentazione idonea ad attestarne il relativo fatturato.
Nel caso di specie, inoltre, non è comprovato ai fini invocati l'asserito miglioramento delle condizioni economico-patrimoniali della resistente, che è solamente diventata comproprietaria della casa coniugale acquistata in costanza del suo secondo matrimonio ed in comproprietà col suo nuovo marito
(casa che comunque non produce reddito, trattandosi della dimora della resistente e del figlio
) e percepisce di fatto redditi da lavoro dipendenti assai limitati (€ 2.700,00 cfr. CU 2024). Per_1
Ciò che piuttosto va evidenziato è che il minore all'epoca del divorzio aveva solo 7 anni mentre adesso ne ha quasi 18 (li compirà ad aprile 2025) e, pertanto, le sue esigenze di vita sono certamente aumentate sicché il contributo al suo mantenimento sarebbe, in astratto, suscettibile di aumento piuttosto che di riduzione.
Ed invero, è consolidato in giurisprudenza quel principio di diritto secondo cui le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni e, dunque, sono notoriamente legate alla crescita,
3 agli studi, allo sviluppo della personalità dei figli in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale e non hanno bisogno di specifica dimostrazione ( (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927 e Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007, n. 17055; nello stesso senso anche
Cass. Civ., Sez. I, 13/1/2010 n. 400, Cass. Civ., Sez. I, 21/6/2018, n. 16351 e Trib. Milano, Sez. IX civ., 19/3/2014).
Per le dedotte ragioni la domanda di riduzione del contributo paterno al mantenimento della prole va rigettata.
5.- La domanda riconvenzionale della resistente di aumento del contributo paterno al mantenimento del ragazzo va tuttavia rigettata.
Ed invero, alla luce dei modesti redditi dichiarati da controparte e considerato che per il futuro la resistente percepirà per intero l'Assegno Unico e Universale, quale genitore collocatario prevalente del figlio , il ricorrente dovrà continuare a contribuire al mantenimento di suo figlio nella Per_1 misura originariamente stabilita, oltre agli aggiornamenti Istat maturati e maturandi ed oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi a decorrere dal corrente mese di febbraio 2025 in virtù del vigente Protocollo del Tribunale di Bari.
6.- Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti in ragione della loro reciproca soccombenza in ordine al quantum del contributo paterno al mantenimento del figlio.
7.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23.08.2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. rigetta il ricorso e la domanda riconvenzionale, per l'effetto, conferma la misura del contributo economico paterno in favore di , oltre agli aggiornamenti Istat maturati e maturandi Per_1 ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi a decorrere dal corrente mese di febbraio
2025 in virtù del vigente Protocollo del Tribunale di Bari.;
2. dispone che per il futuro l'Assegno Unico e Universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente del figlio, ovvero la madre, la quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 14/02/2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Rosella Nocera
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