Sentenza 18 settembre 2024
Massime • 1
In tema di nesso di causalità, l'accertamento, in caso di condotta omissiva, deve essere effettuato mediante un preliminare giudizio cd. esplicativo, afferente alla ricostruzione, con certezza processuale, di ciò che è accaduto sul piano naturalistico e un successivo giudizio cd. controfattuale, implicativo o predittivo, volto ad accertare se la condotta doverosa omessa, ove tenuta, avrebbe potuto impedire l'evento, ostando l'esito negativo del giudizio esplicativo, pur in presenza di un comportamento colposo, all'affermazione di responsabilità. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la riconducibilità eziologica della morte di un paziente, affetto da gravi patologie cardiache, all'intervento di rimozione di una garza derelitta nell'intestino, sul rilievo che, in assenza di autopsia, non era stata raggiunta la prova che il decesso fosse conseguito, oltre ogni ragionevole dubbio, alla presenza della garza od all'intervento di rimozione della stessa).
Commentari • 4
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Indice corredato di abstract dei contenuti (a cura di Dalila Mara Schirò) Con l'autorizzazione della Società italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni e dell'editore Giuffrè Francis Lefebvre anticipiamo di seguito l'indice corredato di abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario (n. 3-4/2024). EDITORIALE Di Mauro L., MAROZZI F., La comunità scientifica come paradigma di appartenenza, tradizione e innovazione. Romano B., Una Rivista nuova nella quale armonizzare competenze diverse. DOTTRINA E METODOLOGIA Cecchi R., Calabrò F., Haja T. M., Sperti M., Zizzi E. A., Deriu M. A., Intelligenza Artificiale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2024, n. 36942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36942 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere EN LL;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. LUIGI OR che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso riportandosi anche alla memoria depositata. udito il difensore avvocato D'ISA CLAUDIO del foro di TORRE ANNUNZIATA in difesa delle parti civili ricorrenti che, anche riportandosi alla depositata memoria di replica, CO NN, CO MI, CO OM, si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento e depositando conclusioni scritte e nota spese. Udoto l'avvocato SICA MAURIZIO del foro di NAPOLI in difesa di GG LO, anche in sostituzione per delega scritta, che deposita, dell'avv. LONGONE LUCILLA del foro di NAPOLI, per il Responsabile Civile OSPEDALE NG LA TA il quale ha chiesto dihiararsi l'inammissibilità del ricorso di parte civile presentato, associandosi alle conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. VA, MI, e FI Concilio, tutti eredi di NN ND, costi- tuitisi parti civili nei confronti degli imputati UG LO e AL AL (de- ceduta nelle more del processo di appello) e del responsabile civile "Ospedale Evangelico Villa Betania" in Napoli, propongono ricorso, per cassazione a mezzo del proprio comune difensore e procuratore speciale, ai soli effetti della responsa- bilità civile, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, in data 26 settembre 2023, con la quale, sull'appello proposto dal PM e dalle parti civili e sull'appello incidentale dell'imputato UG, è stata confermata la sentenza con cui il Tribunale di Napoli il 3/12/2018 aveva assolto perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530 cpv., cod. pen. LO UG e di AL AL dal reato di cui agli artt. 40, 41 comma 2, 113 e 589 cod. pen., perché, nella qualità di medico chirurgo operatore il primo, e la seconda in qualità di strumentista ostetrica, ca- gionavano la morte di ND NN, per colpa consistita in negligenza, impru- denza e imperizia, all'esito dell'intervento di laparoisterectomia totale e annessio- nectomia bilaterale cui venne sottoposta la paziente, presso l'ospedale evangelico "Villa Betania" di Napoli in data 24/04/2005, la paziente ND NN, e segna- tamente: nell'aver omesso il UG, in qualità di chirurgo operatore, di conteg- giare il totale delle garze utilizzate al fine di verificare che il numero delle garze utilizzate e rimanenti corrispondesse a quello delle garze ricevute prima e durante l'intervento, nonché nell'aver omesso di eseguire sistematica esplorazione della ferita e della cavità anatomica interessata dall'operazione al momento della chiu- sura del sito chirurgico;
nell'aver omesso la AL, in qualità di strumentista ostetrica, di confermare verbalmente all'equipe operatoria l'effettuato conteggio delle garze prima che la paziente lasciasse la sala operatoria per prevenire la ri- tenzione garze strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico determi- navano entrambi con le proprie condotte un indebolimento delle condizioni fisiolo- giche della paziente con anemia ipocromica microcitica e infine severa sofferenza ischemica di natura ostruttivo-compressiva delle pareti delle anse intestinali del tenue con presenza di una voluminosa formazione calcificata (13 per 14 per 12cm) 2 che inglobava un corpo estraneo rivelatosi in seguito ad esame anatomopatologico essere riferibile a una garza di cotone delle dimensioni di circa 20 per 30 cm e che imponevano in data 22/05/2013 presso l'ospedale LI di Napoli intervento indifferibile e urgente di resezione intestinale in seguito al quale sopravveniva il decesso della paziente in data 1.6.2013. In Napoli decesso dell'1.6.2013 2. Le sopraindicate parti civili hanno dedotto, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. la violazione dell'art. 40 cod. pen. e, comunque, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'intervenuta conferma della sentenza di assoluzione dell'Annunziata per difetto del rapporto di causalità fra le sue condotte colpose e l'evento. Preliminarmente, viene evidenziato che i giudici del gravame di merito hanno confermato l'assoluzione pur avendo acclarato: a) la riferibilità della derelizione della garza all'interno dell'addome della ND all'intervento di isterectomia, ef- fettuato nell'anno 2005; b) la natura gravemente colposa, sotto il profilo della negligenza, della condotta del medico chirurgo che, in cooperazione colposa con la AL AL, nel corso dell'intervento chirurgico lasciarono una garza nell' addome della paziente;
c) la natura urgente ed indifferibile dell'intervento chirur- gico di asportazione della garza dall'addome della ND effettuato dei sanitari dell'ospedale LI di Napoli in data 22 maggio 2013. La Corte del merito ha ritenuto, inoltre, infondato l'appello incidentale dell'im- putato, laddove la difesa di questi, nel censurare la formula ex art. 530 comma 2, cod. proc. pen., utilizzata dal tribunale per pervenire all'assoluzione, aveva de- dotto che, ancor prima del dubbio sulla sussistenza del nesso causale, non vi erano elementi per ritenere che la garza venne dimenticata nel corso dell'intervento ese- guito dal UG, essendo emerso che già negli anni '70) la ND aveva subito altro intervento chirurgico, nella specie di appendicectomia. Sul punto, a parte le considerazioni puntuali della sentenza di appello, viene richiamato un dato incontrovertibile che a giudizio delle pp.cc. ricorrenti esclude ogni altra ipotesi alternativa evidenziato dai consulenti tecnici del P.M. (pag. 33 della relazione di consulenza in atti), secondo cui in riferimento al tipo di garza, ritrovato nell'addome della paziente, risulta che nel 2005, e già nel 2000, l'Ospe- dale Evangelico "Villa Betania" forniva alle proprie equipe chirurgiche quel tipo di garze laparotomiche, munite di segnalatore radiopaco come da specifica attesta- zione allegata alla documentazione della relazione di consulenza. Al contrario, ri- levano i consulenti del P.M., è ragionevole ritenere che all'epoca del precedente intervento di appendicectomia, eseguito negli anni '70, le garze chirurgiche non erano munite di segnalatori radiopachi. Per non tacere, poi, della considerazione 3 che se la garza fosse stata lasciata in addome nel corso dell'intervento eseguito negli anni '70 sarebbe stata sicuramente rinvenuta in quello eseguito dal UG nel 2005. Il difensore rappresenta che oggetto del ricorso è esclusivamente la statui- zione riguardante la ritenuta insussistenza del nesso causale tra la condotta con- testata al UG LO, nella qualità di chirurgo operatore, ed il decesso di NN ND. Si lamentano violazione di legge e, comunque, contraddittorietà ed illogicità della motivazione evidenziabile alla lettura della sentenza impugnata: Relativamente al punto del nesso causale, si sostiene che nella sentenza im- pugnata si sia fatto esclusivo riferimento al fatto che, di per sé, la permanenza della garza nell'addome non ha determinato Io scompenso biologico che ha cau- sato la morte, non prendendosi in considerazione la tesi del P.M. e della difesa delle parti civili, secondo cui la presenza della garza ha imposto l'intervento chi- rurgico di rimozione e che tale intervento invasivo ha alterato le condizioni biolo- giche della paziente. Per le pp.cc. ricorrenti, al di là di ogni ragionevole dubbio, le conseguenze della presenza della garza in addome sono da considerarsi la causa principale e diretta dell'evento morte, diversamente da come hanno opinato i giudici del merito che, in sostanza, sarebbero pervenuti a tale convincimento sulla base di una pro- pria argomentazione scientifica, senza esporre le ragioni di censura delle tesi me- dico-legali, sostenute dai consulenti del P.M. e da quello delle parti civili. Si evi- denzia che i giudici del gravame del merito, pongono "accento, nell'escludere il nesso causale su quanto affermano i CC.TT. del PM che si esprimono quanto al nesso di causalità in termini di verosimiglianza, vale a dire non in termini di cer- tezza, non tenendo conto, però, che, nel contempo, gli stessi consulenti tecnici riferiscono, in termini di certezza, in ordine allo squilibrio causato dall'intervento chirurgico di rimozione della garza. Non contestando il principio della saldatura motivazionale, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, tra le due sentenze di merito, difensore ricorrente denuncia, tuttavia, la mancanza di motivazione della sentenza d'appello che nonostante le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state spe- cificamente censurate dagli appellanti - si sarebbe imitata a riprodurre la decisione del primo giudice, aggiungendo la propria adesione in termini apodittici e stereo- tipati, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione e senza argomentare sull'inconsistenza o non pertinenza degli stessi. In tal caso non potrebbe parlarsi di motivazione "per relationem", ma di elusione dell'obbligo di motivazione, previ- sto a pena di nullità dall'art. 125 cod. comma 3, cod. proc. pen., e direttamente imposto dall'art. 111, comma sesto, Cost. che fonda l'essenza della giurisdizione e della sua legittimazione sull'obbligo di "rendere ragione" della decisione, ossia sulla natura cognitiva e non potestativa del giudizio. Le pp.cc. ricorrenti lamentano che con l'appello si era censurata la sentenza del tribunale evidenziando un travisamento del fatto su cui la Corte d'Appello non ha espresso alcuna valutazione. Infatti, nella sentenza di primo grado si è affer- mato: a) che è accertata la "sussistenza di numerose comorbilità già presenti all'atto del ricovero presso l'ospedale LI e del tutto indipendenti dalla pre- senza della garza nell'addome della donna"; b) che è "circostanza pacificamente ammessa che, al momento del ricovero presso l'ospedale LI, l'equilibrio biologico della donna fosse già compromesso a causa delle patologie di cui la stessa era portatrice" (pag. 37 e segg.). In ordine al primo punto la difesa ricorrente osservava che l'istruttoria dibat- timentale non aveva fatto emergere nessun'altra patologia della ND, al di fuori di quella cardiaca, per cui la donna aveva prenotato l'intervento di sostitu- zione della valvola cardiaca e di quella collegata alla derelizione della garza nell'ad- dome. Conseguentemente si era evidenziato con l'appello che il fattore concausale è unico e non plurimo. Sotto altro profilo si evidenziava ancora che il tribunale incorre in una svista interpretativa della prova testimoniale dal momento che, come si ricava da una lettura organica delle dichiarazioni dei consulenti del P.M. UB e AR, allorquando costoro affermano che "l'evoluzione di quel qua- dro era già cominciata da tempo" fanno riferimento ad una situazione di squilibrio fisico pregresso relativo alla presenza della garza dell'organismo della donna ed indipendente dal disturbo cardiaco. Al riguardo, il prof. UB afferma "...ma dobbiamo tener presente che l'evoluzione di quel quadro era già cominciata da tempo, quindi, quel momento, maggio 2013, all'ospedale LI, era il punto di arrivo di un'evoluzione cominciata da tempo quindi l'alterazione omeostatica a prescindere dal disturbo cardiaco che era proprio della paziente, non dipendente da quella situazione. L'evoluzione di quel quadro è arrivata a un punto che la pa- ziente sarebbe andata incontro ad un'alterazione della sua omeostasi per un in- tervento oppure senza intervento" (il riferimento è a pag. 14 verbale dell'udienza del 13/11/2017). Per le pp.cc. ricorrenti è opportuno ricordare che la paziente quando è stata trasferita presso l'ospedale LI presentava febbre, melena e rettorragia as- sociata alla presenza di uno stato di perdurante anemizzazione e l'esame dell'am- polla rettale confermava sangue in grossa parte digerito frammisto a feci. Alla luce di queste argomentazioni la difesa affermava, nell'atto di appello (V. pag. 13 e segg.) che poteva ritenersi provata, oltre ogni ragionevole dubbio, che la morte della ND, in definitiva, è seguita dallo squilibrio dell'organismo det- 5 tato sicuramente per le sue pregresse condizioni di salute, ma, altrettanto certa- mente, dall'intervento di resezione intestinale che ha dovuto necessariamente su- bire, per effetto del quale il suo organismo ha patito un grave ed ulteriore squilibrio che ne ha, poi, determinato il decesso. Si erano richiamate le dichiarazioni sul punto del consulente UB (p. 13 del verbale del 13.11.2017): "l'apertura di un addome è di per sé considerato un momento che, da un lato, è indispensabile per addivenire a un risultato organico e dall'altro, espone il paziente ad un peg- gioramento delle condizioni generali". In altri termini, la tesi che viene ribadita anche in questa sede è che la morte della ND sia stata determinata dallo squilibrio post operatorio relativo all'in- tervento cui è stata sottoposta all'ospedale LI, che si è reso necessario (come hanno ritenuto entrambi i giudici del merito) per porre rimedio al grave errore dei sanitari che procedettero alla rimozione della garza è certo;
che tale circostanza si atteggi come concausa che concorre con l'altro fattore causale co- stituito dalla patologia cardiaca della donna a determinare l'esito infausto della morte della ND non comporta l'esclusione del nesso di causalità tra la con- dotta degli imputati e la morte della donna. Invece, si lamenta che, nel caso in esame, il giudice del gravame si è limitato a recepire ed utilizzare, ai fini decisori, i fatti e i giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della precedente sentenza, e non ha proceduto ad un'autonoma va- lutazione critica delle circostanze rilevanti, individuando gli elementi che eviden- zierebbero l'insussistenza del nesso causale tra le condotte addebitate al UG e l'evento della morte della ND NN. Il difensore ricorrente, soffermatosi sulla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio" e sui contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite "Franzese" del 2002, ricorda che la giurisprudenza di legittimità (come peraltro ha anche ben messo in evidenza la Corte distrettuale, a pag.16) ha insegnato che la sussistenza del nesso di causalità può essere affermata o negata, oltre che sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica purché fondato su elementi di innegabile spessore correttamente esaminati se- condo le "leges artis", sicché la diagnosi della "causa mortis' può ritenersi sussi- stente quando, considerate tutte le circostanze del caso concreto, possano esclu- dersi processi causali alternativi e si possa sostenere in termini di "certezza pro- cessuale" ossia di alta credibilità razionale o probabilità logica, che sia stata proprio quella condotta omissiva a determinare l'evento lesivo, facendo riferimento, come già rilevato, secondo la citata sentenza delle Sezioni unite, sia a dati statistici sia ad altro materiale probatorio. Il giudizio controfattuale, nel caso di specie, per le pp.cc. ricorrenti andava così posto: accertata la dimenticanza nell'addome della garza, tale situazione ha, 6 comunque, determinato il decesso della ND, o non lo ha determinato per la sopravvenienza di altre cause che da sole hanno provocato l'evento? -E' pur vero si sottolinea in ricorso I che la verifica del nesso causale e stata resa più ardua dalla mancata esecuzione dell'autopsia che sicuramente avrebbe dato delle risposte soddisfacenti all'interrogativo di cui sopra e che, anche il conferimento di un incarico peritale d'ufficio in sede dibattimentale, avrebbe po- tuto, analizzando le opposte tesi dei consulenti dell'accusa e di quelli della difesa, offrire un quadro medico-legale tranquillizzante. Il difensore ricorrente trascrive stralci delle pagg. 16 e 37 della sentenza im- pugnata e lamenta che gli argomenti dell'assoluzione si fonderebbe su una tesi medico legale che non è neanche quella dei consulenti della difesa, e che, in so- stanza, arbitrariamente esprimerebbe un convincimento della Corte territoriale avente un'apparente natura scientifica, ma non ancorato a riferimenti di lettera- tura scientifica o di affermazioni categoriche di periti o di consulenti. In tal senso non operando un corretto governo dei principi costantemente affermati dalla giu- risprudenza sui rapporti tra sapere scientifico e processo penale (ex multis Sez. 1, n. 46432 del 19/04/2017, Rv. 271924;). Si sottolinea in ricorso che, diversamente da quanto opina la Corte territoriale, vi erano affermazioni in termini di certezza dei consulenti del P.M., (si legge a pag. 36 della relazione di consulenza dei CC.TT. del P. M.: "Quella inidonea condotta tecnico-professionale è quindi eziologicamente correlata alla morte della donna") e di parte civile circa la sussistenza del nesso causale, come contestato, con rife- rimento alla necessità di procedere all'intervento chirurgico per asportare la garza nell'addome, intervento che ha determinato lo squilibrio biologico. Pertanto, la censura che si muove alla sentenza irnpugnata è che la Corte distrettuale, ergendosi a "peritus peritorum" è giunta a conclusioni diametral- mente opposte sostituendosi alle valutazioni tecniche dei consulenti, ritenendo che la endocardite, rectius la sofferenza cardiaca, sia stata causa unica, sopravvenuta alla derelizione della garza nell'addome, che ha determinato il decesso della Pan- dolfi. Si richiama in ricorso ampia giurisprudenza di questa Corte circa la necessaria valutazione della causa sopravvenuta ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale in- terruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento ex art. 41, comma 2, cod. pen) (Sez. 5, n. 7205 del 09/11/2022, dep. 2023, Rv. 284338 - 02; Sez. 4, n. 1214 del 26/10/2005, dep. 2006, Rv. 233173; Sez. 4, n. 6215 del 10/12/2009, dep. 2010, Rv. 246421; Sez. 4, n. 25560 del 02/05/2017, Rv. 269976 -01; Sez. 4, n. 42502/2009 (Rv. 245460) e anche Sez. 4 Sentenza n. 10626 del 19.02.2013 (Rv. 256391). 7 Si lamenta che i giudici del gravame del merito non abbiano chiarito, in termini che non fossero apodittici, i meccanismi di funzionamento, nel caso di specie, del nesso di causalità laddove fanno riferimento, come unica causa dell'endocardite, alla "sofferenza cardiaca" di cui era affetta la ND. Dalla lettura della relazione di consulenza dei consulenti del pm e di quella redatta dal dott. Sorrentino, incaricato dalle parti civili, unitamente alla documen- tazione sanitaria in esse riportate, per le pp.cc. ricorrenti sarebbe possibile rico- struire, senza sfociare in valutazione di ordine tecnico, un'attendibile sequenza di eventi che hanno portato al decesso di NN ND. Si evidenzia in ricorso che dai referti di esami cardiologici (visita ed ecodop- pler) effettuati prima dell'intervento del 24/05/2005 le condizioni cardiologiche della paziente erano nella norma, salvo una modesta ipertensione arteriosa. E si sottolinea, ricordando anche le testimonianze dei parenti della donna, come i pro- blemi di salute di quest'ultima siano cominciati, evidentemente non a caso, dopo quell'intervento fino a che, con il passare degli anni, la stessa ebbe a sviluppare quella cardiopatia valvolare con insufficienza aortica e mitralica che la portarono al ricovero dal 06/04/2013 al 26/04/2013 presso la Casa di Cura "Villa dei Fiori" di Acerra. Ancora, si evidenzia come al ricovero d'urgenza al LI di Napoli si giuse per i problemi legati alla massa addominale all'interno della quale venne rinvenuta la garza. Ebbene, si lamenta che la sofferenza dell'organismo della paziente per la pre- senza della garza dell'addome, non è stata minimamente considerata dai giudici del merito. I punti nodali concettuali che hanno portato alla sentenza di assolu- zione emessa dal tribunale, su cui si sarebbe appiattita la sentenza della Corte territoriale, in sintesi sono:
1. la ND presentava comorbilità indipendenti dalla garza lasciata in addome tra cui la endocardite che anche da sola era atta a portare al decesso;
2. tali comorbilità non dipendevano dall'intervento di asportazione delle masse in quanto preesistenti. Questo convincimento, tuttavia, sarebbe viziato da un vulnus di fondo che deriva da una incompleta e superficiale esame medico-legale del caso e che avrebbe portato i giudici a non comprendere la reale sequenza delle vicende clini- che della ND ed a formulare un'ipotesi del nesso causale della morte non ancorata ai rilievi clinici evidenziati dai consulenti, come sopra riportati. Per le pp.cc. ricorrenti è necessario, invero, porre l'attenzione sull' esame istologico del pezzo asportato di ileo da cui emerge chiaramente che questo era sede di flogosi cronica con erosioni. La flogosi della parete dell'ileo con pseudopo- lipi ed erosioni era certamente determinata dal contatto prolungato per mesi/anni con la massa della garza in addome ed adesa al viscere. Tale situazione flogistica 8 certamente rendeva possibile il passaggio di germi, ovviamente abbondantemente presenti nel lume intestinale, con il tessuto intestinale nella tonaca sottomucosa ove decorrono vasi sanguigni arteriosi e venosi. Ed è ben noto dalla clinica che le valvole cardiache anomale sono molto più soggette delle normali a venire infettate da batteri, con la comparsa di endocardite (si sottolinea in ricorso che lo afferma anche il Tribunale). Ebbene, non avendo contezza di altri focolai infettivi presenti, sarebbe stata la flogosi cronica determinata dalla massa addominale e dunque dalla garza a sca- tenare- secondo la tesi proposta in ricorso - l'endocardite. Si sottolinea sul punto che né il tribunale né la Corte d'Appello giustificano l'endocardite, pur rite- nendola di origine batterica, con un quadro da infezione batterica diversa da quella causata dalla presenza della garza nell'addome. Quindi la derelizione della garza si porrebbe come causa concorrente della morte della donna. Ciò perché l'endo- cardite, che verosimilmente ha aggravato le condizioni cardiache sino allo scom- penso e alla morte, non è stato un evento eziologicamente indipendente dalla garza lasciata in addome ma ad essa direttamente correlata per nesso di causa. Solo così considerato, il quadro delle vicende cliniche della ND assume una sequenza coerente. La sequenza degli eventi, così ricomposti, appare logica e coe- rente, tale da poter asserire di porsi, in assenza di ipotesi alternative, al di là di ogni ragionevole dubbio. Per le pp.cc. ricorrenti appare certo singolare il discorso argomentativo che assume direttamente la perizia dei medici nominati dal PM in primo grado, dando valenza ad una sola parte di essa (laddove si usa il termine "verosimiglianza"), non tenendo conto di altre considerazioni espresse in termini di certezza. I periti mettono in relazione la inidonea condotta professionale dei sanitari che operarono la paziente nel 2005 lasciando la garza in addome con il decesso della suddetta ("eziologica mente correlata alla morte della donna"). Non rilevano responsabilità a carico dei sanitari dell'Ospedale LI che di seguito operarono la ND per rimuovere la massa addominale. Nella sentenza di appello viene citata la partecipazione (non è definito in quale circostanza) di periti della difesa (dott. Diurno e dott. Costa) e della parte civile. (dott. Sorrentino). Apparirebbe poco comprensibile, come specificamente denunciato con i motivi di appello, pur considerando la maggiore rilevanza rispetto ad altri testimoni dell'intervento al LI, il ruolo di testimone del dott. Festa che, quale chirurgo operatore poteva anche venire coinvolto nella vicenda. Sarebbe stato almeno op- portuno il confronto fra testimonianze di altri sanitari (chirurgo, anestesista, ferri- sta) pure presenti all'intervento, sul punto si rimanda all'atto di appello. 9 Secondo le pp.cc. ricorrenti non appare congrua la motivazione della Corte territoriale secondo cui le cause sopravvenute determinate da una morbilità della paziente abbiano da sole determinato l'evento letale, essendo tale valutazione ba- sata su rilievi non acquisiti con certezza, avendo i consulenti rilevato la innegabile compromissione dell'equilibrio biologico della ND dovuto all'intervento di asportazione della garza, a prescindere da quanto rilevato circa una situazione di corrosione dell'intestino con flogosi batterica che ha verosimilmente procurato la problematica cardiovascolare dovuta alla pericardite, in assenza, di altre cause che abbiano potuto determinare questa affezione. In buona sostanza le osservazioni di ordine scientifico riportate in sentenza si baserebbero solo su ipotesi ma non su dati concreti diversamente da quelli offerti dai periti e consulenti. Le pp.cc. ricorrenti chiedono, pertanto, annullare, ai sensi della lettera f) dell'art. 620 cod. proc. pen., la sentenza impugnata senza rinvio in ordine alla affermazione della responsabilità del UG LO nella causazione della morte di ND NN e, di conseguenza, rimettere le parti innanzi al giudice civile per la quantificazione dei danni;
in subordine, annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello - sezioni civili - di Napoli per una nuova e diversa valu- tazione delle prove acquisite.
4. Il PG ha anticipato le proprie conclusioni con una memoria scritta del 18 luglio 2024 e il difensore delle parti civili ricorrenti ha fatto pervenire a sua volta una memoria scritta in data 4 settembre 2024 con cui ha ribadito le ragioni del proprio ricorso, insistendo per l'accoglimento- Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati in punto di responsabilità civile dell'imputato LO UG (la coimputata AL AL, è già stato ricordato, è deceduta nelle more del giudizio) sono tutti infondati, essendo peraltro per lo più ripropositivi di questioni meramente fattuali già articolatamente confutate nei due gradi di merito. Pertanto, i ricorsi proposti dalle parti civili vanno rigettati.
2. In premessa, va rilevato, in relazione alia lamenta violazione dell'art. 111 della Costituzione, che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo Rv. 280027, alle pagg. 30-31 della motivazione hanno ancora una volta ribadito che «non è con- sentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 10 悴 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551). Invero, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di que- stione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Con- venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda- mentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti)». Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fonda- mento di una questione di legittimità costituzionale, nel caso che ci occupa non proposta.
3. La vicenda processuale odierna trae origine dal decesso di NN ND, cinquantacinquenne all'epoca dei fatti, ricoverata d'urgenza presso l'Ospedale "LI" di Napoli il 22 maggio 2013 e ivi sottoposta ad intervento di laparotomia esplorativa e conseguente resezione intestinale, poi, deceduta alcuni giorni dopo, quando era ancora degente presso il suddetto nosocomio, e precisamente il successivo 10 giugno 2013. Risulta pacificamente e documentalmente accertato nel corso del giudizio che, circa un mese e mezzo prima del ricovero d'urgenza presso l'Ospedale Car- darelli di Napoli, la ND era stata ricoverata, precisamente il 7 aprile 2013, per broncopolmonite presso la casa di cura "Villa dei Fiori" di Acerra, nel reparto di Cardiologia, ove, a seguito degli esami ivi svolti, le venne diagnosticata una insuf- ficienza valvolare severa: in particolare, l'esame ecocardiografico del 16 aprile 2013 attestò tra l'altro "valvola aortica diffusamente fibrotica con evidenza di im- magine iperecogena filamentosa adesa al versamento ventricolare della cuspide valvolare che risulta di difficile localizzazione per la cattiva qualità delle immagini. Ne consegue una lieve stenosi aortica con insufficienza di grado severo e all'esito del quale si consigliava ricovero in cardiologia per esame ecotransesofageo e suc- cessiva valutazione chirurgica. La ND lasciò, a seguito di dimissioni volontarie, la Clinica Villa dei Fiori in data 26 aprile 2013: nella lettera di dimissione vene formulata la diagnosi "insuf- ficienza aortica severa sintomatica, in paziente affetta da ipertensione arteriosa 11 essenziale. Gozzo nodulare tiroideo. BPCO. Anemia ipocromica. In quella sede si prescriveva terapia farmacologica e si consigliava consulenza cardiologica. La ND aveva, poi, programmato per il mese successivo - e precisamente per il 23 maggio 2013 - l'intervento chirurgico di sostituzione valvolare presso la Clinica "Montevergine" di Mercogliano. Tuttavia, la paziente non poté sottoporsi a tale intervento, perché il 22 maggio 2013, lamentando dolori addominali e presentando perdita di sangue vivo nelle feci (rettorragia), si portò al Pronto Soccorso dell'ospedale "LI" di Napoli ove venne ricoverata nel reparto di chirurgia di urgenza con diagnosi di ingresso di "rettorragia in paziente cardiopatica" e dove, come si dirà di qui a poco, sarà operata d'urgenza quello stesso giorno a tarda sera. Al nosocomio partenopeo vennero, in primo luogo eseguiti un esame cardio- grafico ed un esame ecografico di addome e pelvi. L'esame cardiografico diede atto di una "severa insufficienza aortica verosi- milmente secondaria a presenza di formazione endocarditica" e di una "moderata insufficienza mitralica con ipertensione polmonare ", aggiungendosi che "l'esame risulta sostanzialmente sovrapponibile ad uno eseguito nel mese di aprile corrente anno" (ovvero l'esame del 16 aprile 2013 di cui si è detto). L'esame ecografico dell'addome e pelvi - eseguito con mezzo di contrasto - evidenziò la presenza di un corpo fortemente calcificato che si ipotizzò potesse essere una garza senza poterne avere la certezza perché l'esame non diede con- tezza della presenza del filo di bario che usualmente viene inserito nelle garze operatorie proprio per renderle visibili nel caso di esame radiografico (vi si legge: "in centro addome, nel contesto delle pliche mesenteriale, si osserva una grossa formazione di 13 x 14 x 12 cm costituita da involucro calcifico e da un convoluto contestuale in parte di calcio e in parte costituito da materiale ipodenso filamen- toso, frammisto al nucleo aerei la formazione aderisce ad ANSA di tenue virgola che si presentano fistolizzazione, con passaggio di materiale simil-fecaloide nella componente periferica della stessa. Nel contesto di suddetta formazione si osserva anche un corpo estraneo di densità metallica forgiato ad uncino. Il reperto tac depone per un voluminoso garzoma contenente un corpo estraneo metallico parte di ferro chirurgico ritenuto nel mesentere efistolizzato in anse del tenue. Allo stato non si apprezzano segni di emorragia attiva nel lume delle anse intestinali"). La presenza di un presumibile corpo estraneo in addome e le condizioni clini- che della paziente (presentatasi con febbre, dolore addominale, sangue nelle feci) indussero i sanitari dell'Ospedale LI a formulare l'ipotesi clinica che fosse in atto una peritonite, cosicché disposero un intervento chirurgico di laparotomia esplorativa (come da consenso informato in atti) in quanto ritenuto indifferibile e urgente e che ebbe inizio alle ore 22,00. All'apertura dell'addome venne constatato 12 che l'ipotesi formulata, in realtà, non era corretta in quanto non era in atto la peritonite: in ogni caso, venne effettivamente rivenuto, adeso alle anse ileali, il corpo estraneo calcificato evidenziato dall'esame radiografico, che venne, per- tanto, asportato unitamente ad una porzione dell'intestino, stante l'impossibilità di separarlo. Come si legge nella sentenza impugnata, dalla cartella operatoria risulta "in- cisione laparotomica mediana sovra e sotto ombelicale. Difficoltoso accesso in ca- vità per presenza di aderenze da pregresso intervento. Cauta e accurata viscero- lisi. Discreta quantità di liquido citrino che viene aspirato. Si reperta un blocco infiammatorio comprendente anse ileali nel cui contesto si apprezza formazione di consistenza duro ligneo. Non evidenza di perforazioni intestinali e/o di distensione marcata dell'intestino. Si procede a resezione ileale en-bloc compresa la forma- zione descritta con successiva EE. TT con vicryl 3/0" La diagnosi finale riportata nelia cartella operatoria fu: "subocclusione intesti- nale da blocco infiammatorio ileale da sospetto corpo estraneo rinvenuto in cavità addominale" Tale corpo estraneo, all'esito di esame istologico, risultò essere una garza completamente calcificata, ricoperta da materiale fibroso delle dimensioni di circa di circa 29x17 cm. Ancora pacificamente, è emerso che dopo l'intervento del 22 maggio 2013, si registrò il progressivo peggioramento delle condizioni della ND: in particolare, il 25 maggio 2013 la consulenza cardiologica evidenziò quadro clinico ecocardio- grafico di sospetta endocardite su valvola aortica realizzante insufficienza valvo- lare di grado moderato severo, in soggetto con cardiopatia mitralica in attesa di correzione chirurgica condizioni cliniche di scompenso cardiaco congestizio. La donna poi morì il 1 giugno 2013: la diagnosi definitiva fu "subocclusione intestinale;
insufficienza respiratoria e cardiopatia valvolare ". A seguito del decesso della ND, non venne disposta l'autopsia. L'esame del corpo estraneo rinvenuto in addome venne svolto dal medico anatomopatologo dell'Ospedale "LI" e fu particolarmente laborioso atteso che furono necessari circa venti giorni per la decalcificazione del pezzo estratto e il riconoscimento della garza.
4. Acclarata e non contestata è anche la circostanza, di cui si è dato conto sin dalla sentenza di primo grado, che la garza era stata dimenticata in occasione dell'intervento di isterectomia cui la donna era stata sottoposta otto anni prima - precisamente il 22 aprile 2005 - presso l'Ospedale Villa Betania dall'équipe com- posta, per quello che qui rileva, dal UG, medico capo équipe, e dall'ostetrica AN AL. 13 Secondo l'ipotesi accusatoria la dimenticanza della garza da parte del UG e della AL al termine dell'intervento di isterectomia del 2005 e la sua per- manenza in addome per circa otto anni determinarono un indebolimento delle con- dizioni fisiologiche della ND e contribuirono a creare le condizioni per l'inter- vento indifferibile e urgente di laparotomia e conseguente resezione intestinale da cui derivò il decesso della donna (così in imputazione). Ebbene, indiscussi tutti gli elementi fin qui ricordati, ed evidentemente inne- gabile anche la negligenza che ha portato a dimenticare una garza nell'addome di una pazienta in sala operatoria, i giudici del merito hanno concordato nella con- clusione di non poter pervenire ad un'affermazione di responsabilità dell'imputato, medico capo dell' équipe operatoria ritenendo che, sulla scorta del sapere scienti- fico introdotto nel processo, non fosse provato, in termini di "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica", sulla scorta dei dettami di Sez. U., n. 30328 del 10/7/2002, Franzese, Rv. 222138 che l'everito-morte, anche concau- salmente, fosse dipeso dalla presenza della garza nell'addome della ND. Il tema, dunque, è quello dell'assenza di prova del nesso di causalità che questa Corte ha più volte affrontato, in casi analoghi, come in Sez. 4, n. 416 del 12/11/2021, dep. 2022 P.C. c/Annunziata Andrea, Rv. 282559 - 01 in cui, in ap- plicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della responsabi- lità del medico di guardia in pronto soccorso per aver oniesso di sottoporre ad un completo esame obiettivo un paziente ricoverato con diagnosi di sospetta pan- creatite acuta, poi deceduto, non essendo stata individuata con certezza, alla luce dei dati riportati nella cartella clinica e dell'esame autoptico, l'origine del versa- mento sieroemorragico in cavità peritoneale, causa immediata della morte. O come in Sez. 4 n. 7667 del 30/01/2019 P.C. c/ NC ed altri, non mass. e Sez. 4 n. 49177 del 13/11/2019, PC c/ Pistolese, non mass, alle cui condivisibili moti- vazioni si rimanda anche per quel che concerne rapporti tra giudice e sapere scientifico nei processi per colpa medica. Come ricordano le recenti Sez. 4 n. 29156 del 26/06/2024, Giuliani, non mass. e Sez. 4 n. 14894 del 03/04/2024, Santilli, non mass. la giurisprudenza della Corte di legittimità, tanto civile che penale, ha ripetutamente affermato che, in punto di nesso di causa, occorre distinguere il ragionamento esplicativo dal ra- gionamento controfattuale. Il ragionamento esplicativo tenta di spiegare le cause di un accadimento e di individuare i fattori che lo hanno generato sulla base di giudizi causali retti da leggi scientifiche che esprimano una certa correlazione causale tra una categoria di con- dizioni e una categoria di eventi realmente verificatisi;
nell'ambito del ragiona- 14 mento esplicativo, sapere scientifico può fornire con ragionevole approssima- zione la spiegazione di un determinato evento effettivamente verificatosi quale effetto di un determinato fattore eziologico. Il giudice, con riguardo al ragionamento esplicativo, valuta con rigore le prove per stabilire se esse corroborino l'ipotesi accusatoria circa la relazione tra una de- terminata condotta umana e l'evento verificatosi alla luce di una legge naturale, ove disponibile, o alla luce di regolarità statistiche o di generalizzazioni probabili- stiche, secondo un significato frequentista, fornite dagli studi del settore di riferi- mento. Il giudizio controfattuale (giudizio implicativo o predittivo) trova il suo terreno di elezione nel ragionamento causale in tema di reato omissivo, ma non si tratta di un ambito esclusivo in quanto tale iter logico viene seguito anche in caso di reati commissivi ancorché non si renda necessario esprimerlc nella motivazione. Si tratta di un ragionamento che implica un ulteriore tipo di indagine, avente ad oggetto la prognosi postuma di cosa sarebbe accaduto ove la condotta omessa fosse stata posta in essere. La valutazione processuale del ruolo salvifico della condotta omessa, come ha reiteratamente chiarito questa Corte di legittimità, non può che culminare in un giudizio ipotetico, con l'avvertenza che si tratta di un giudizio ipotetico che si svolge alla luce del «paradigma indiziario» disponibile (Sez.4, n.43786 del 17/09/2010, Cozzini, in motiv.; Sez. 3 civ., n. 21530 del 27/07/2021, Rv. 662197 -01). In tal caso, al giudice si impone una puntuale analisi delle particolarità del caso concreto, che potrà condurre a un giudizio di elevata credibilità logica o di evidenza del probabile, indipendente da rigide quantificazioni statistiche, stretta- mente correlato alle caratteristiche del caso concreto sulla base di un ragiona- mento probatorio non incerto. In sostanza, ciò che si impone di verificare nel giudizio controfattuale è l'ele- vata credibilità logica o l'evidenza del probabile dell'efficacia salvifica della con- dotta alternativa corretta con l'obiettivo di raggiungere una certezza processuale che sia frutto dell'elaborazione, da parte del giudice, delle evidenze disponibili (Sez. 4, n.16843 del 24/02/2021, Suarez, Rv. 281074; Sez. 4, n. 298!39 del 05/04/2013, De Florentis, Rv. 257073; Sez. 4, n. 18573 del 14/02/2013, Meloni, Rv. 256338). -Questa Corte di legittimità ha più volte chiarito e va qui ribadito come - + non possa dubitarsi che, in tema di nesso di causalità c'è una scansione temporale per step successivi, in quanto, il giudizio controfattuale imponendo di accertare - se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, o, in ipotesi di condotta com- 15 missiva, l'assenza della condotta commissiva vietata, avrebbe potuto evitare l'e- vento (cd. giudizio predittivo) richiede preliminarmente l'accertamento di ciò che è effettivamente accaduto (cd. giudizio esplicativo) per il quale la certezza proces- suale deve essere raggiunta (cfr. ex multis Sez. 4, n. 23339 del 31/1/2013, Giusti, Rv. 256941 che, in applicazione di tale principio, ha censurato la decisione del giudice di appello che aveva affermato la responsabilità di un medico per avere, sulla base di un'errata interpretazione del tracciato cardiografico del feto, ritardato il parto con taglio cesareo, causandone il decesso, ritenendo non provato il mo- mento di insorgenza della sofferenza fetale e, quindi, la circostanza che il feto potesse essere salvato nel momento in cui gli esami vennero sottoposti all'atten- zione del medico, se quest'ultimo fosse tempestivamente intervenuto;
conf. Sez. 4 n. 34296 dell'8/5/2015, Dolce, non mass.). Sez. 4 n. 39445 del 16/0672016, Balbino, non mass. ha chiarito condivisibil- mente che: l'operazione intellettuale che va sotto il nome di giudizio controfat- tuale richiede innanzitutto che venga preliminarmente descritto ciò che è acca- duto;
solo dopo aver accertato "che cosa è successo" (si propone al riguardo la definizione di 'giudizio esplicativo') è possibile chiedersi cosa sarebbe stato se fosse intervenuta la condotta doverosa ('giudizio predittivo'). Si tratta di una pun- tualizzazione tutt'altro che neutrale sul piano delle implicazioni. Basti pensare che se del giudizio predittivo si ammette la validità anche in presenza di esiti non coincidenti con la certezza processuale "oltre ogni ragionevole dubbio"), sicché può dirsi che la condotta doverosa avrebbe avuto effetto impeditivo anche se tanto può affermarsi solo 'con elevata probabilità logica', per il giudizio esplicativo la certezza processuale (nei sensi sopra indicati) deve essere raggiunta. Ove si tratti di reati omissivi impropri può dirsi che la situazione tipica, donde trae origine l'in- differibilità dell'adempimento dell'obbligo di facere, deve essere identificata in ter- mini non dubitativi;
ove così non fosse non sarebbe possibile neppure ipotizzare l'omissione tipica. Si tratta di piani correlati ma distinti;
e non sembra ammissibile che i deficit di conoscenza che incidono sul giudizio esplicativo possano essere colmati da una particolare evidenza dell'attitudine salvifica del comportamento do- veroso mancato, perché in realtà senza una preliminare incontroversa delinea- zione del quadro fattuale quell'attitudine si può predicare solo in termini astratti (Sez. 4, n. 23339 del 31/01/2013- dep. 30/05/2013, Giusti, Rv. 256941). Identi- ficata compiutamente la condotta doverosa va quindi risolto il quesito in merito alla sua valenza salvifica, impostato alla luce del parametro della significativa pro- babilità di scongiurare il danno (Sez. 4, n. 19512 del 14/02/2008 dep. - 15/05/2008, P.C. in proc. Aiana, Rv. 240172; Sez. 4, n. 31980 del 06/06/2013 - dep. 23/07/2013, Nastro, Rv. 256745)». 16 Il condivisibile passaggio su cui occorre porre l'accento di quella appena citata è che la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio", con i canoni di va- lutazione di S.U, Franzese del 2002, diversamente da quanto opina il ricorrente, attiene al giudizio predittivo ma non a quello esplicativo. Per quest'ultimo, che deve precedere ogni altra valutazione, occorre la certezza processuale nei termini in precedenza specificati. Già in precedenza, peraltro, questa Corte di legittimità aveva affermato che in tema di responsabilità medica, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità è necessario individuare tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento, in quanto solo la conoscenza, sotto ogni profilo fattuale e scientifico, del momento iniziale e della successiva evoluzione della malattia consente l'analisi della condotta omis- siva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e veri- ficare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l'evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 43459 del 04/10/2012 ER ed altri Rv. 255008). Dunque, con condivisibile ragionamento logico-giuridico, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità fissa una regola ermeneutica di indubbia esattezza: ancor prima di applicare il c.d. giudizio controfattuale, è necessario individuare con precisione quanto effettivamente è naturalisticamente accaduto, al fine di verifi- care, su siffatta incontrovertibile ricostruzione, se la identificazione di una condotta commissiva o omissiva possa valutarsi come adeguatamente e causalmente deci- siva in relazione alla evitabilità dell'evento, ovvero alla sua verificazione in epoca significativamente posteriore. Il ragionamento esplicativo è il primo atto che deve compiere il giudice penale chiamato a giudicare un caso di colpa medica. Egli deve verificare, alla luce del sapere scientifico introdotto nel processo e che egli stesso può integrare con i propri poteri istruttori, qual è la causa dell'evento di cui all'editto accusatorio (morte o lesioni della persona offesa) che ha portato all'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'imputato. Pare ovvio rilevarlo, ma la casistica giudiziaria impone ad avviso del Collegio di chiarirlo in maniera ancora più esplicita: se all'esito di tale verifica il giudice penale non è in grado di appurare la causa dell'evento ovvero appura che altra è la causa dell'evento rispetto alla condotta (attiva od omissiva) ascrivibile all'impu- tato e quest'ultima non si pone nemmeno come concausa della morte o delle le- sioni della persona offesa, ogni altra indagine non può produrre alcun effetto ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Solo una volta appurata la relazione tra l'azione o l'omissione ascritta all'im- putato si potrà passare agli step successivi, ovvero il giudizio implicativo (c.d. 17 giudizio controfattuale), la causalità ella colpa e la valutazione dei profili, generici o specifici, di quest'ultima. -Potrà accadere e questo stride con il senso comune, ma non con la certezza del diritto che ci si trovi di fronte, come nel caso che ci occupa, a comprovati - comportamenti colposi sotto il profilo, ad esempio, della negligenza (e tale è, con tutta evidenza, la derelizione di una garza nell'addome del paziente nel corso di un intervento chirurgico), che non portano alla sanzione penale in quanto il giudice non è riuscito a correlarli causalmente con l'evento realizzatosi in danno della per- sona offesa.
5. Orbene, il giudizio esplicativo operato nel caso di specie, come entrambi i giudici di merito evidenziano nelle proprie pronunce, non ha portato risposte certe. Dato atto correttamente (pag. 13) che la regola di giudizio che era chiamata ad adottare era quella penalistica dell' al di là di ogni ragionevole dubbio e dei limiti della rinnovazione istruttoria in appello (pag. 14 ) la Corte territoriale - in quello che è il cuore dell'odierno thema decidendi ricorda a pag. 16 che non è - seriamente contestabile che la ND, già un mese prima del ricovero all'ospedale LI, presentasse una importante patologica cardiaca (insufficienza valvolare) e che la stessa potesse derivare dalla sospetta endocardite della quale le evidenze erano già emerse ne! mese di aprile 2013. Né in alcun modo può ritenersi provato che l'insorgere dell'endocardite derivava dalla ritenzione della garza in addome>>. I giudici del gravame di merito danno conto correttamente che «l'endocardite è una infezione delle strutture valvolari del cuore che può avere origine batterica e che nel caso di endocardite batterica la colonizzazione da parte del batterio determina la sua proliferazione che porta ad una vegetazione matura. La diagnosi di endocardite richiede l'esame emocolturale anche al fine di predispone adeguata terapia antibiotica» e che «...è infine pacifico che lo scompenso cardiaco sia una complicanza tipica dell'endocardite, patologia che spesso evolve in esito infausto se non tempestivamente trattata». La Corte territoriale, nel solco della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248943-01), diversamente da quanto opina il ricorrente, non si è posta come "peritus peritorum", ma si è confrontata a 360 gradi con il sapere scientifico introdotto nel processo. I giudici del gravame del merito, legittimamente, a pag. 6danno ampio di fare propria la dettagliata esposizione del sapere scientifico operata dalla sentenza di primo grado alle pagg.
4-27 e, dunque, il confronto critico con quanto affermato dal teste Festa, medico chirurgo capo èquipe del LI che eseguì l'intervento di laparotomia del 22 maggio 2023, dai consulenti medici del PM Guibitosi e 18 AR e dall'anatomopatologo De Stefano, dal consulente tecnico della parte civile Sorrentino e dai consulenti tecnici della difesa Diurno e Costa. Nondimeno, con il dichiarato intento di richiamare «esclusivamente le parti funzionali all'esposizione del ragionamento probatorio del Tribunale e oggetto di censura da parte degli appellanti» (pag. 16) i giudici di appello ricordano come utile ai fini della descrizione del quadro clinico complessivo della ND si rivela la lettura non solo della consulenza cardiochirurgica richiesta il 22 maggio 2013 prima dell'intervento, che diede atto di insufficienza aortica in fase di scompenso, ma, soprattutto, della consulenza anestesiologica che diede atto di un rischio anestesiologico "elevatissimo" per essere la paziente portatrice di insufficienza mitralica in fase di scompenso, portatrice di gozzo tiroideo e con imponenti edemi agli arti inferiori. Si aggiunge che non è seriamente contestabile che il risultato ecografico del 16 aprile 2013 avesse già dato conto della presenza di batteri e di sospetta endocardite né che il primo esame emocolturale venne eseguito solo dopo il ricovero all'Ospedale LI e dopo l'intervento di resezione intestinale, quando già si era registrato l'aggravarsi delle condizioni della ND. Va ricordato che, in tema di responsabilità per colpa medica, si è anche con- divisibilmente affermato (Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015 dep. 2016, Minichini ed altri, Rv. 267567; conf. Sez. 3, n. 11451 del 6/11/2018 dep.2019, Chianura, Rv. 275174 01) che qualora sussistano, in relazione a pluralità di indagini svolte da periti e consulenti, tesi contrapposte sulla causalità materiale dell'evento, il giu- dice, previa valutazione dell'affidabilità metodologica e dell'integrità delle inten- zioni degli esperti, che dovranno delineare gli scenari degli studi e fornire adeguati elementi di giudizio, deve accertare, all'esito di una esaustiva indagine delle sin- gole ipotesi formulate dagli esperti, la sussistenza di una soluzione sufficiente- mente affidabile, costituita da una metateoria frutto di una ponderata valutazione delle differenti rappresentazioni scientifiche del problema, in grado di fornire con- crete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l'argomenta- zione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. Altrimenti potendo con- cludere per l'impossibilità di addivenire ad una conclusione in termini di certezza processuale. Nel solco di tale principio i giudici del gravame del merito richiamano quello che ritengono il passaggio di maggiore interesse della consulenza dei consulenti tecnici del P.M. (pagg. 26 e ss.) che, in maniera ritenuta eloquente, avevano formulato il loro giudizio in termini di "verosimiglianza" o "possibilità". Si legge, infatti: nell'ambito dell'accertamento medico legale chirurgico de quo, con i limiti derivati dalla mancata esecuzione di un 'indagine autoptica all'epoca dei fatti la sola analisi documentale consente di prospettare quale verosimile causa del decesso della signora ND l'insorgenza di uno shock cardiogeno acuto 19 secondario a prolungato squilibrio dinamico, respiratorio e idroelettrolitico terminale condizione di insufficienza multiorgano. Tale letale evenienza non trovando ulteriore conforto necroscopico - poté verificarsi quale conseguenza di un improvviso collasso emodinamico respiratorio con arresto dell'autonomia cardiovascolare del soggetto, a genesi non esattamente identificabile e possibilmente ascrivibile ad evenienze patologiche a carattere acuto interessanti l'apparato cardiovascolare (insufficienza cardiaca acuta da scompenso o aritmia ventricolare, ecc.). Di sicuro il terminale quadro emodinamico e respiratorio si innestò in paziente, seppure non anziana (cinquantacinquenne) già portatrice di cardiomiopatia dilatativa con severa valvulopatia aortica. E' verosimile che l'importante atto chirurgico demolitivo del 22 maggio 2013 (resezione ileale) ebbe definitivamente a scompensare il labile equilibrio e biologico della donna, comportando una rapida e progressiva disfunzione multiorgano, connotata nell'ultimo periodo di vita della donna dalla insorgenza di pancitopenia refrattaria al reintegro volemico, insufficienza renale acuta con severi scompensi idroelettrolitici e edema generalizzato e ancora ha insufficienza respiratoria acuta». La sentenza impugnata sottolinea che nemmeno le risultanze dell'esame in dibattimento dei consulenti risultano difformi da tali conclusioni essendosi chiarito che il giudizio dell'attitudine causale dell'intervento di laparotomia a concorrere a determinare l'aggravamento delle condizioni complessive della ND è stato svolto in termini di verosimiglianza. Sul tema di una corrispondenza tra verosimiglianza e certezza si spendono i ricorrenti nella memoria conclusiva. La tesi, tuttavia, è smentita dal significato stesso del termine utilizzato dai consulenti. La verosimiglianza è l'apparente con- formità al vero. L'essere verosimile di un qualcosa è l'avere apparenza di vero. Si è, in altri termini, su un piano diverso dalla raggiunta verità. E, dunque, dalla certezza. E questo per il giudice penale, in termini di giudizio esplicativo, secondo quanto chiaruto in precedenza, non può bastare. Del resto, come ricorda la sentenza impugnata, il giudice di primo grado aveva illustrato dettagliatamente le risultanze delle prove dichiarative, ripercorrendo contenuto della deposizione del dott. Festa, medico chirurgo dell'Ospedale Carda- relli a capo dell'équipe che eseguì l'intervento di laparotomia del 22 maggio 2023 e confrontandole le diverse valutazioni tecniche dei consulenti. Alle pagg.
6-7 del provvedimento impugnato i giudici di appello partenopei danno atto di come sia certa la negligente dimenticanza della garza in addome in W occasione dell'intervento di isterectomia eseguito nel 2005 per poi spostare l'at- tenzione su quello che legittimamente è stato individuato come il tema centrale 20 del processo, ovvero la valutazione dell'attitudine causale di tale condotta violativa della regola cautelare a determinare l'evento mortale. In tale disamina la Corte territoriale ricorda come il tribunale abbia ritenuto necessario, in primo luogo, affrontare il tema della necessità e urgenza dell'inter- vento di laparotomia esplorativa, con la conseguente resezione intestinale, ese- guito presso l'ospedale LI di Napoli. Quindi ha dato ampiamente conto della deposizione del dottor Festa, medico chirurgo che, avendo effettuato l'intervento al LI, fu l'unico sanitario che ebbe ad osservare direttamente dal vivo le condizioni della ND durante l'intervento. E, rispondendo a a quanto lamentano le parti civili anche in questa sede di legittimità, si ricorda di come il tribunale abbia dedicato alla valutazione di attendibilità del Festa ampio spazio. Dovendosi aggiungere che mai nessuno ha mosso dubbi circa la corretta esecuzione dell'in- tervento di laparoscopia del 2013, per cui non si vede per quale ragione, come sostengono le pp.cc. ricorrenti, il chirurgo in questione non potesse essere ascol- tato quale teste. Si sottolineava già nella sentenza di primo grado come ricorda il provve- dimento impugnato che nel corso dell'intervento chirurgico al LI è - emerso il dato dell'assenza di perforazione intestinale e di peritonite in atto, come peraltro confermato anche dai consulenti del pm. E come, secondo la deposizione di colui che l'ha realizzato, l'intervento in concreto eseguito nel 2013 si rivelò ad- dirittura più semplice di come era stato programmato. Come ricorda la sentenza impugnata a pag. 7 il Festa «ha concluso che, a suo avviso, la causa della successiva infezione che poi condusse la ND alla morte non poteva rinvenirsi in una patologia addominale». Davvero non si comprende per quale ragione ed infatti o giudici del merito non l'hanno fatto si dovesse dubitare di quanto affermato dall'unico medico che, in assenza di un esame autoptico, ha avuto modo di verif care de visu il colon della sfortunata paziente. Ciò trattandosi sì di un medico operatore, ma sul cui operato alcuno, nel corso del processo, ha potuto muovere appunti. Il Festa ha affermato in più passaggi della propria testimonianza, come ricorda ancora a pag. 7 il provvedimento impugnato, che «benchè la paziente presentasse tutti i dati sintomatici di peritonite e di sospetta occlusione intestinale (addominal- gia, febbre e sangue nelle feci) edgli dovette constatare, all'apertura dell'addome, che l'ipotesi clinica non trovò riscontro perché non vi era liquido purulento, né peritonite in atto né segni di una perforazione o di occlusione intestinale». Sul punto la sentenza impugnata, ricordato come anche i consulenti del PM concordassero che non vi fossero peritonite o perforazione in atto, dà anche atto che nel corso dell'esame dibattimentale cui fu sottoposto al Festa fu anche chiesto conto di come ciò si concili con l'annotazione presente nella cartella clinica della 21 paziente secondo cui nel corso dell'intervento venne comunque trovato del liquido citrino e, come si ricorda a pag. 7 «...sul punto il dott. Festa ha chiarito che tale 'liquido citrino' di colore giallo, certamente non era purulento, e ha precisato che la presenza di liquido di colore giallo è un dato neutro e non significativo perché esso compare in qualunque processo infiammatorio, anche blando, e che tale dato non poteva essere considerato autonomamente, ma alla luce della assenza di qual- sivoglia perforazione o occlusione intestinale». A pag. 8 della sentenza impugnata si ricorda che in ogni caso il tribunale ha dato conto che tanto i consulenti del pm che quelli della parte civile avevano con- cluso che l'intervento era indispensabile, tanto alla stregua di una valutazione ex ante, per quanto evidenziato dalla tac, quanto ad una ex post, fondata sull'effettivo stato delle anse intestinali osservato e indagato in sala operatoria. Affrontato e risolto positivamente il tema della indifferibilità nell'intervento presso l'ospedale LI, la Corte territoriale ricorda che anche il tribunale non aveva potuto, poi, eludere quello che era il punto centrale e preliminare della de- cisione, ovvero la verifica della sussistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati e l'evento, evidenziando, come si è già sottolineato in precedenza, che in imputazione la derelizione della garza in addome è descritta come causa dell'in- tervento di resezione intestinale, il quale a sua volta contribui allo scompenso de- finitivo dell'equilibrio biologico della donna già seriamente compromesso. Come si ricorda in sentenza (pagg. 9 e ss.) il giudice di primo grado, nel richiamare già ricordati principi giurisprudenziali in tema di valutazione della re- sponsabilità colposa specie in ambito medico che hanno fatto seguito a S.U. Fran- zese, ha rilevato che tale verifica richiede di prendere in considerazione tutti gli altri elementi fattuali che avrebbero potuto incidere sulla produzione dell'evento letale, al fine di verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, la morte della paziente non si sarebbe verificata "al di là di ogni ragionevole dubbio" così come essa si è hic et nunc verificata. Ebbene, a tale riguardo il tribunale ha ricordato che il dato dello scompenso cardiaco constatato dopo l'operazione è stato ricondotto dai consulenti tecnici del P.M. ad un aggravamento del quadro clinico della paziente determinato dall'inter- vento chirurgico, mentre i consulenti della difesa hanno evidenziato che proprio la comparsa di uno scompenso cardiaco congestizio indicava che esso non derivava dall'intervento chirurgico cui la donna era stata appena sottoposta, perché si trat- tava di una complicanza notoriamente connessa alla endocardite, patologia da cui la ND era certamente affetta. Nel giudizio del tribunale ha, dunque, rivestito un ruolo centrale il dato delle pregresse patologie cardiache della ND - ovvero la severa insufficienza val- volare aortica e l'endocardite e il dato certo costituito dal fatto che, dopo le - 22 dimissioni volontarie del 26 aprile 2023, non risultava essere stato effettuato alcun approfondimento diagnostico per individuare il germe responsabile dell'endocar- dite ed eventualmente somministrare terapia antibiotica. Tali elementi hanno condotto il giudice di primo grado a ritenere che la pree- sistenza di plurime comorbilità. certamente indipendenti dalla garza in addome e di oggettiva gravità, impedisse di sostenere "al di là di ogni ragionevole dubbio" che il decesso della ND sia causalmente riconducibile alla derelizione della garza, tanto più che tutti i consulenti hanno posto in evidenza che l'assenza di un esame autoptico non consentiva di accertare in termini di certezza tecnica quale fosse stata la causa del decesso della donna. Sul punto ricordano i giudici di appello come il giudice di primo grado avesse sottolineato che benché l'esame autoptico non sia sempre necessario o decisivo per accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento letale, in un caso quale quello oggetto del presente giudizio, esso avrebbe assunto valenza dirimente, proprio per la concomitanza di plurime patologie alcune delle quali - e in special modo l'endocardite - idonee a determinare da sole l'evento letale. Per tali ragioni, in difetto di prova che il decesso fosse stato determinato o accelerato dalla presenza della garza in addome e dal processo infiammatorio che aveva indotto a dare priorità alla rimozione della stessa rispetto al già program- mato intervento di sostituzione della valvola aortica, il tribunale era pervenuto all'assoluzione degli imputati ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. per insussistenza del fatto, Con quella ricostruzione, a ciò sollecitata dagli atti di gravame del PM e delle parti civili, la Corte partenopea si è confrontata criticamente, ma non ha potuto che arrendersi di fronte all'evidenza che, seppure è vero che l'intervento in via di urgenza al LI si rese necessario per l'insorgere di una sintomatologia come la rettorragia e i dolori addominali che facevano pensare ad una problematica di tipo intestinale. e che portarono a scoprire la garza nell'addome - è anche vero - che la laparotomia esplorativa cui la ND fu sottoposta si rivelò, per averlo riferito chi la effettuò, più semplice del previsto perché non fu riscontrata la peri- tonite che si temeva e, come appena evidenziato, non furono riscontrati versa- menti in addome di particolare rilievo. Si torna allora al fatto che non è rimasto provato che l'endocardite possa es- sere stata determinata dalla flogosi intestinale (tema su cui le parti civili "spostano il tiro" in questa sede di legittimità dopo avere sostenuto nei precedenti gradi che a determinare la morte fosse stato l'indebolimento seguito all'intervento d'urgenza all'Ospedale LI che a sua volta si era reso necessario per la garza nell'ad- dome). E, comunque, al giudizio che non va oltre la verosimiglianza offerto dai 23 consulenti circa il fatto che possa essere stato l'indebolimento prodotto nella pa- ziente dall'intervento al colon ad aggravare definitivamente il quadro clinico già compromesso dai gravi problemi cardiaci.
6. A fronte della confermata assoluzione anche in appello le parte civili ricor- renti oggi chiedono a questa Corte di legittimità, in concreto, una nuova valuta- zione dell'esistenza di una responsabilità dell'imputato nel prodursi dell'evento dannoso, ai fini di un'affermazione di responsabilità civile. e quindi propongono un motivo di fatto in quanto tale non scrutinabile in questa sede di legittimità. Va ribadito, in particolare, che la tesi secondo cui il batterio responsabile dell'endocardite ma individuato derivi dall'infiammazione cronica determi- nata dalla garza in addome è rimasta affermazione priva di alcun concreto riscon- tro scientifico, e anche quella, ancorata, al più, ad un giudizio di verosimiglianza. Pertanto, a giudizio del Collegio, la decisione dei giudici del gravame del me- rito che non vi fossero elementi atti a sovvertire quelle che erano state le conclu- sioni del giudice di primo grado, appare immune dai denunciati vizi di legittimità. Va evidenziato, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motiva- zione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, co. 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'inda- gine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispon- denza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere de- dotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova>> (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, tra- visato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato mo- tivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed ine- quivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possi- bile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte di legitti- mità, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisa- mento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. ex multis Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Rv. n. 253099). 24 Sono, pertanto, inammissibili, perché non consentite, le doglianze del ricor- rente riguardanti presunti "travisamenti del fatto" (cfr. pag. 6, §3 del ricorso). Peraltro, non va trascurato che, questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ov- vero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, assolutorio), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento pro- batorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636 secondo cui, sebbene in tema di giudizio di Cassa- zione, in forza della novella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), intro- dotta dalla I. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richia- mato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice;
conf. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, La Gumina ed altro, Rv. 269217). Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di mancanza di prova del nesso di causa e, in concreto, le parti civili si limitano a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese nel precedente grado e riproporre la propria diversa lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
7. Non va trascurato, infine, come non ha fatto la Corte territoriale, che per la riforma di una decisione assolutoria, occorre la c.d. motivazione rafforzata, non è sufficiente, cioè, una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura mi- nore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, ma occorre che la sentenza di appello abbia una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. 25 Com'è stato analiticamente affermato in un condivisibile arresto di questa Corte (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556) la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione, non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualifi- cate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma debba fondarsi su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione conflitto valutativo delle prove. Ed è stato condivisibilmente affermato, sul punto - e va qui ribadito- che: «...la decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'in- coerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa, convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diver- samente valutati... Il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha dunque l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, - ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento im- pugnato e la insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti» (Sez. 3, n. 19322 del 20/01/2015, Ruggeri, Rv. 263513, in motiva- zione). Va ricordato, infatti, che il giudizio di condanna presuppone la certezza pro- cessuale della colpevolezza, mentre all'assoluzione deve pervenirsi in tutti quei casi in cui vi sia la semplice "non certezza" - e, dunque, anche il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza (cos ex plurimis Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, dep. il 2012, De Gennaro ed altro, Rv. 252627; Sez. 3, n. 42007 del 27/9/2012, M. e altro, Rv. 253605). Nello specifico, il principio in ragione del quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto "se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio", formalmente introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen., comma 1, dalla L. n. 46 del 2006, "presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi rite- nuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argo- menti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della deci- sione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi 26 sull'affermazione di colpevolezza" (Sez. 6, n. 40159 del 3/11/2011, Galante, Rv. 251066, e n. 4996 del 26/10/2011, dep. il 2012, Abbate ed altro, rv 251782). Ebbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, la Corte partenopea ha fatto buon governo degli stessi, riconoscendo che non vi erano le condizioni per ribaltare il verdetto assolutorio favorevole all'imputato.
8. Al rigetto dei ricorsi consegue ex lege la condanna delle parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/09/2024 Il Consigliere estensore La Presidente ре фо Vincenzo Pezzellay Patrizia Piccialli DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi,04.10.2024 Il Funzionario Giudiziario Dr. Gianfranco Catenazzo 272 7