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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 21 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2431/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 318/2023 emessa in data 3 aprile 2023 dal Tribunale- GL di Velletri e vertente tra
TRA
(CF: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 per procura in atti, dall'Avv. NL NA del PEC:
; Email_1
-APPELLANTE -
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore Rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato
PEC ; -APPELLATO - Email_2
NONCHE'
L' (C.F. Controparte_2
- in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi in forza di procura generale alle liti per atto Notaio in Fiumicino, in repertorio al n 37875/7313 Persona_1 del 22/03/2024, PEC: t ; Email_3
-APPELLATO - Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 28 settembre 2023, Parte_1 propone impugnazione avverso la sentenza n. 318/2023 emessa in data 3 aprile
2023 dal Tribunale GL di Velletri, chiedendo la parziale riforma della stessa.
Con la sentenza gravata il primo giudice accoglieva parzialmente la domanda dell'attuale appellante e, ritenuta la violazione del principio di non discriminazione, condannava il resistente al pagamento delle CP_1 differenze retributive, che quantificava in euro 10.381,23, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di progressione stipendiale (cc.dd. “gradoni”), limitatamente al periodo indicato in motivazione precisando anche in dispositivo << (e con esclusione del servizio pre-ruolo svolto anteriormente al 10 luglio 2001)>>, e mentre riteneva inammissibile la prescrizione del diritto alle differenze retributive, dichiarava la prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva.
Avverso detta determinazione giudiziale illustra i motivi di Parte_1 impugnazione di cui si dirà in motivazione.
Si è costituito l' che ha convenuto sull'operatività della sospensione del CP_2 termine prescrizionale riportando il dettato normativo.
Il appellato, costituendosi il 16 ottobre 2025, ha avversato i motivi di CP_1 impugnazione e ne ha chiesto il rigetto.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 21 ottobre 2025 nelle forme di cui all'art.127 ter cpc , preso atto del deposito delle note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 10 La vicenda processuale in esame trae origine dal ricorso depositato innanzi il
Tribunale di Velletri nell'interesse di , con il quale questi Parte_1 richiedeva, previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale contrastante, ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE, di accertare e dichiarare il proprio a percepire, in relazione all'intero servizio di docenza svolto pre-ruolo ( dall'a.s. 2005/2006 all'a.s.
2016/2017), gli incrementi stipendiali correlati all'anzianità di servizio (cd
“gradoni”) riconosciuti dal CCNL di comparto al solo personale a tempo indeterminato, con la consequenziale condanna del al Controparte_1 pagamento in suo favore, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), della somma complessiva lorda di € 10.381,23, nonché alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Come si è anticipato nell'esporre lo svolgimento del processo, il primo giudice pronunciandosi, nel contraddittorio con l' ed il e CP_2 Controparte_1 del merito accoglieva parzialmente la domanda. Precisamente, ritenuta la violazione del principio di non discriminazione, condannava il CP_1 resistente al pagamento delle differenze retributive, che quantificava in euro
10.381,23, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di progressione stipendiale (cc.dd. “gradoni”), limitatamente al periodo indicato in motivazione, precisando anche in dispositivo << (e con esclusione del servizio pre-ruolo svolto anteriormente al 10 luglio 2001)>>, e mentre riteneva inammissibile la prescrizione del diritto alle differenze retributive, dichiarava la prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva
Con l'appello si censura la sentenza gravata nella parte in cui ha escluso possa essere valutato ai fini del calcolo del cd dovuto “… il servizio prestato Per_2 dalla parte ricorrente dal 22.09.2000 al 11.06.2003 gennaio 2001 al 9 luglio
2001.” richiamando in proposito numerose sentenze della Suprema Corte di
Cassazione che hanno riconosciuto, ad integrale applicazione della richiamata
Direttiva comunitaria, la piena equiparazione anche ai fini giuridici ed
Pag. 3 di 10 economici del trattamento economico della progressione professionale dei docenti precari della scuola rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, cioè rispetto ai docenti di ruolo, a prescindere dalla data di instaurazione del rapporto professionale e senza che possa venire in rilievo il termine del 10 luglio 2001, termine assegnato agli Stati Membri per il recepimento della direttiva stessa (ex plurimis Cass. 31149/19 dove si legge appunto che “la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inapplicabile la direttiva, venendo in rilievo rapporti a termine instaurati fra le parti in data antecedente il 10 luglio 2001, termine assegnato agli Stati Membri per il recepimento della direttiva stessa”).
Il motivo di appello risulta inammissibile.
Invero, come si legge nello stesso atto di ricorso: “tale erroneo passaggio motivazionale non sembra avere ricadute negative sul quantum rivendicato dalla parte ed a quest'ultima liquidato dal giudicante (il Prof. ha Parte_1 iniziato la sua carriera scolastica ben dopo il luglio 2001)”, irrilevanza assolutamente pacifica poiché il Giudice di prime cure ha infatti integralmente accolto la domanda del con liquidazione in suo favore dell'intera Parte_1 somma richiesta nell'atto di ricorso.
E' evidente, pertanto, dalla stessa esposizione condotta nel gravame concernente la circostanza che l'appellante non abbia svolto alcuna attività lavorativa anteriore al 20o1 e non essendo derivata alcuna conseguenza negativa sulla statuizione di primo grado che vada ravvisata una carenza di interesse ad agire relativamente alla doglianza dedotta, come chiarito in innumerevoli sentenze della Suprema Corte: “L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 c.p.c. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;
sicché è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca
Pag. 4 di 10 la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico.” (Cass. civ. n. 32705/2023).
Per altro, trattandosi di questione non riprodotta nelle conclusioni (nelle quali si legge unicamente: <in accoglimento del presente gravame e in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1. ordinare al Controparte_1
la regolarizzazione contributiva e previdenziale in relazione alle
[...] differenze retributive maturate a titolo di cd durante il periodo di Per_2 precariato>>) che avrebbe potuto rilevare ai fini di una mera correzione da operare in sede di gravame per l'estraneità della puntualizzazione incidentale ( probabilmente frutto di un mero refuso) operata in sentenza al rapporto di lavoro esaminato in cui il servizio pre ruolo era svolto dall'anno scolastico
2005.2006 all'anno scolastico 2016-2017 , la stessa non può essere esaminata e diviene inammissibile anche sotto tale profilo.
Con ulteriore motivo si è dedotta l'erronea statuizione sulla prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva. A tal proposito l'appellante richiama il dettato dell'art. 3, comma 10 bis, della Legge n. 335/1995 (come modificato dall'art. 9 del Decreto Milleproroghe D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14) che prevede: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio, amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni CP_2 pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018, non si applicano fino al 31 dicembre 2023, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”. (già con l'articolo 11 comma 5 del DL 162 del 162 del 2019 il legislatore aveva disposto che i termini di prescrizione, riferiti alla contribuzione
Pag. 5 di 10 di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per le pubbliche amministrazioni per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non dovessero applicarsi fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato).
Pertanto, in base a tale previsione la prescrizione non avrebbe potuto avverarsi.
Ulteriormente osserva l'appellante che anche ove fosse maturata la prescrizione avrebbe dovuto essere accordata la rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi (o istituto similare), ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 della legge 1338/1962 e dell'art. 31 della legge 610/1952 (come precisato anche da circolare n. 169/2017). CP_2
Detto ultimo articolo della cit. legge 610/52 stabilisce che: “Per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza, esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti agli Istituti medesimi abbia avuto inizio da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione, in base alle norme previste dagli ordinamenti degli Istituti stessi, la sistemazione dell'iscrizione con recupero dei relativi contributi, eccezione fatta per le sistemazioni derivanti dall'applicazione del precedente art. 19, viene limitata soltanto ai servizi prestati nell'ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell'avvenuto versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione.
Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione di servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l'onere dell'assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali
i servizi medesimi sono stati prestati considerandoli come resi con iscrizione a regolamenti speciali di pensione e applicando, ai fini del reparto, le norme relative previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. […]”.
Pag. 6 di 10 Il primo degli argomenti appena esposti, a critica della statuizione in ordine alla prescrizione contributiva, è fondato con ciò assorbendo l'esame del secondo.
Il Tribunale ha ritenuto la prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva previdenziale per il periodo precedente al quinquennio antecedente al 15.02.2023 – data di notificazione, nei confronti di del CP_2 ricorso e dell'ordinanza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di esso (notificazione sostanzialmente equivalente alla denuncia a dell'omissione contributiva) – , restando quindi salvo il diritto della parte CP_2 ricorrente alla regolarizzazione contributiva previdenziale per quanto riguarda il periodo dal 15.02.2018 in poi.
Giungendo conseguentemente ad escludere l'intero diritto, poiché il periodo in riferimento al quale era stato accertato il diritto della parte ricorrente al pagamento di differenze retributive si collocava interamente prima del 15 febbraio 2018.
La previsione invocata dall'appellante, ossia il comma 10 bis dell'art. 3, della
Legge n. 335/1995, ulteriormente modificata da ultimo dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 202/2024 ha determinato l'inapplicabilità dei termini prescrizionali dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2025 in relazione agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018 nei rapporti di pubblico impiego.
La Cassazione (vedasi n.31060/2024) nell'esaminare il testo del comma 10 bis scaturito dall'art. 9, d.l. n. 4/2019 (conv. con l. n. 26/2019), ha affermato che la previsione in esame non ha determinato una sospensione dei termini prescrizionali ma ha piuttosto previsto, con effetti retroattivi, il differimento della data di entrata in vigore della disciplina concernente la prescrizione dei contributi dovuti a tali gestioni: e tanto si evince non solo dal suo tenore letterale, secondo cui i termini di prescrizione dei contributi di cui ai precedenti commi 9 e 10 “non si applicano fino al 31 dicembre 2021”, ma soprattutto dal riferimento alla salvezza degli effetti di eventuali provvedimenti giurisdizionali passati in cosa giudicata, essendo tipico del giudicato sostanziale di cui all'art.
Pag. 7 di 10 2909 c.c. di rendere insensibili le situazioni di fatto per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris al successivo ius superveniens che contenga norme retroattive (così già Cass. n. 18339 del 2003; più recentemente, nello stesso senso, Cass. n. 31904 del 2018) e rilevando tale limite anche per la stessa potestà legislativa di disporre con norme retroattive
(così già Corte cost. n. 118 del 1957 e innumerevoli succ. conf.)
Ne deriva che nessuna prescrizione avrebbe potuto maturare in relazione alla pretesa del NI che aveva prestato servizio in qualità di docente con contratti di lavoro a tempo determinato a far data dall'anno scolastico
2005/2006 fino all'anno scolastico 2016/2017 in quanto ricadente interamente nel periodo escluso dall'operatività della prescrizione.
Deve, pertanto, affermarsi la sussistenza del diritto dell'appellante alla regolarizzazione contributiva e previdenziale con riferimento alle differenze contributive così come già riconosciute in primo grado e l'obbligo in capo al appellato di provvedere ai relativi versamenti integrativi presso CP_1 CP_2
Resta, come già detto, assorbita l'ulteriore questione prospettata.
La riforma parziale della statuizione del primo grado impone anche la riconsiderazione delle spese del primo grado
Le spese seguono la soccombenza (che, nella valutazione complessiva ed unitaria del giudizio è prevalente in capo al resistente) e sono CP_1 liquidate come da dispositivo.
Per definire il regolamento delle spese nei rapporti fra le parti e l' che ha il CP_2 ruolo di litisconsorte necessario nelle domande giudiziali intese ad ottenere differenze retributive ed il connesso trattamento contributivo, occorre tenere presente i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla chiamata del terzo in garanzia. In tali casi va ritenuto trovi applicazione il medesimo criterio che la Suprema Corte ha elaborato in relazione alle ipotesi di chiamata del terzo in garanzia ossia il “principio di causalità – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – tale che il relativo rimborso vada affrontato dalla parte che ha fatto chiamare in causa il terzo e sia rimasta soccombente v. in tal senso Cass. 9941/2022) . Applicano tali criteri al
Pag. 8 di 10 caso in esame il appellato che ha dato causa alla controversia ed ha CP_1 con ciò indotto l'appellante alla chiamata nei confronti dell' deve sopportare CP_2 anche le relative spese in relazione al presente grado ( sulla necessità di regolare in tal senso anche le spese del primo grado procedendo d'ufficio alla rideterminazione del regolamento in caso di riforma anche parziale con caducazione del capo delle spese in quanto accessorio e senza necessità di domanda in tal senso v. Cass. 854/2025, 16526/2024)
Le stesse spese nella parte liquidata a favore dell'appellante sono distratte in favore del difensore dello stesso che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 28 settembre 2023 nei confronti del Controparte_1
e dell' in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] CP_2 tempore, con riferimento alla sentenza n. 318/2023 emessa il giorno 3 aprile
2023 dal Tribunale-GL di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)In parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna il del merito alla regolarizzazione contributiva e Controparte_1 previdenziale in favore dell'appellante da calcolarsi sulle Parte_1 somme dovute a titolo di differenze contributive, così come già riconosciute dal
Giudice di primo grado, con versamento delle relative integrazioni presso CP_2
e condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 del primo grado che liquida in euro 4.600,00 oltre iva cpa e spese generali, in favore di e con le sole spese generali in favore dell' con Parte_1 CP_2 distrazione in relazione all'importo, liquidato per in favore dell'Avv. Parte_1
NL NA..
2) Condanna il anche alla rifusione delle Controparte_1 spese del presente grado in favore dell'appellante e dell' liquidandole, per CP_2 ciascuno di essi, in euro 4000,00, oltre iva cpa e spese generali in favore di e con le sole spese generali in favore dell' con Parte_1 CP_2
Pag. 9 di 10 distrazione in relazione all'importo liquidato per in favore dell'Avv. Parte_1
NL NA.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Consigliere rel. Est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 21 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2431/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 318/2023 emessa in data 3 aprile 2023 dal Tribunale- GL di Velletri e vertente tra
TRA
(CF: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 per procura in atti, dall'Avv. NL NA del PEC:
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PEC ; -APPELLATO - Email_2
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L' (C.F. Controparte_2
- in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi in forza di procura generale alle liti per atto Notaio in Fiumicino, in repertorio al n 37875/7313 Persona_1 del 22/03/2024, PEC: t ; Email_3
-APPELLATO - Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 28 settembre 2023, Parte_1 propone impugnazione avverso la sentenza n. 318/2023 emessa in data 3 aprile
2023 dal Tribunale GL di Velletri, chiedendo la parziale riforma della stessa.
Con la sentenza gravata il primo giudice accoglieva parzialmente la domanda dell'attuale appellante e, ritenuta la violazione del principio di non discriminazione, condannava il resistente al pagamento delle CP_1 differenze retributive, che quantificava in euro 10.381,23, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di progressione stipendiale (cc.dd. “gradoni”), limitatamente al periodo indicato in motivazione precisando anche in dispositivo << (e con esclusione del servizio pre-ruolo svolto anteriormente al 10 luglio 2001)>>, e mentre riteneva inammissibile la prescrizione del diritto alle differenze retributive, dichiarava la prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva.
Avverso detta determinazione giudiziale illustra i motivi di Parte_1 impugnazione di cui si dirà in motivazione.
Si è costituito l' che ha convenuto sull'operatività della sospensione del CP_2 termine prescrizionale riportando il dettato normativo.
Il appellato, costituendosi il 16 ottobre 2025, ha avversato i motivi di CP_1 impugnazione e ne ha chiesto il rigetto.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 21 ottobre 2025 nelle forme di cui all'art.127 ter cpc , preso atto del deposito delle note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 10 La vicenda processuale in esame trae origine dal ricorso depositato innanzi il
Tribunale di Velletri nell'interesse di , con il quale questi Parte_1 richiedeva, previa eventuale disapplicazione della normativa interna nazionale contrastante, ed in diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE, di accertare e dichiarare il proprio a percepire, in relazione all'intero servizio di docenza svolto pre-ruolo ( dall'a.s. 2005/2006 all'a.s.
2016/2017), gli incrementi stipendiali correlati all'anzianità di servizio (cd
“gradoni”) riconosciuti dal CCNL di comparto al solo personale a tempo indeterminato, con la consequenziale condanna del al Controparte_1 pagamento in suo favore, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), della somma complessiva lorda di € 10.381,23, nonché alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Come si è anticipato nell'esporre lo svolgimento del processo, il primo giudice pronunciandosi, nel contraddittorio con l' ed il e CP_2 Controparte_1 del merito accoglieva parzialmente la domanda. Precisamente, ritenuta la violazione del principio di non discriminazione, condannava il CP_1 resistente al pagamento delle differenze retributive, che quantificava in euro
10.381,23, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di progressione stipendiale (cc.dd. “gradoni”), limitatamente al periodo indicato in motivazione, precisando anche in dispositivo << (e con esclusione del servizio pre-ruolo svolto anteriormente al 10 luglio 2001)>>, e mentre riteneva inammissibile la prescrizione del diritto alle differenze retributive, dichiarava la prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva
Con l'appello si censura la sentenza gravata nella parte in cui ha escluso possa essere valutato ai fini del calcolo del cd dovuto “… il servizio prestato Per_2 dalla parte ricorrente dal 22.09.2000 al 11.06.2003 gennaio 2001 al 9 luglio
2001.” richiamando in proposito numerose sentenze della Suprema Corte di
Cassazione che hanno riconosciuto, ad integrale applicazione della richiamata
Direttiva comunitaria, la piena equiparazione anche ai fini giuridici ed
Pag. 3 di 10 economici del trattamento economico della progressione professionale dei docenti precari della scuola rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, cioè rispetto ai docenti di ruolo, a prescindere dalla data di instaurazione del rapporto professionale e senza che possa venire in rilievo il termine del 10 luglio 2001, termine assegnato agli Stati Membri per il recepimento della direttiva stessa (ex plurimis Cass. 31149/19 dove si legge appunto che “la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inapplicabile la direttiva, venendo in rilievo rapporti a termine instaurati fra le parti in data antecedente il 10 luglio 2001, termine assegnato agli Stati Membri per il recepimento della direttiva stessa”).
Il motivo di appello risulta inammissibile.
Invero, come si legge nello stesso atto di ricorso: “tale erroneo passaggio motivazionale non sembra avere ricadute negative sul quantum rivendicato dalla parte ed a quest'ultima liquidato dal giudicante (il Prof. ha Parte_1 iniziato la sua carriera scolastica ben dopo il luglio 2001)”, irrilevanza assolutamente pacifica poiché il Giudice di prime cure ha infatti integralmente accolto la domanda del con liquidazione in suo favore dell'intera Parte_1 somma richiesta nell'atto di ricorso.
E' evidente, pertanto, dalla stessa esposizione condotta nel gravame concernente la circostanza che l'appellante non abbia svolto alcuna attività lavorativa anteriore al 20o1 e non essendo derivata alcuna conseguenza negativa sulla statuizione di primo grado che vada ravvisata una carenza di interesse ad agire relativamente alla doglianza dedotta, come chiarito in innumerevoli sentenze della Suprema Corte: “L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 c.p.c. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;
sicché è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca
Pag. 4 di 10 la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico.” (Cass. civ. n. 32705/2023).
Per altro, trattandosi di questione non riprodotta nelle conclusioni (nelle quali si legge unicamente: <in accoglimento del presente gravame e in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1. ordinare al Controparte_1
la regolarizzazione contributiva e previdenziale in relazione alle
[...] differenze retributive maturate a titolo di cd durante il periodo di Per_2 precariato>>) che avrebbe potuto rilevare ai fini di una mera correzione da operare in sede di gravame per l'estraneità della puntualizzazione incidentale ( probabilmente frutto di un mero refuso) operata in sentenza al rapporto di lavoro esaminato in cui il servizio pre ruolo era svolto dall'anno scolastico
2005.2006 all'anno scolastico 2016-2017 , la stessa non può essere esaminata e diviene inammissibile anche sotto tale profilo.
Con ulteriore motivo si è dedotta l'erronea statuizione sulla prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva. A tal proposito l'appellante richiama il dettato dell'art. 3, comma 10 bis, della Legge n. 335/1995 (come modificato dall'art. 9 del Decreto Milleproroghe D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14) che prevede: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio, amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni CP_2 pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018, non si applicano fino al 31 dicembre 2023, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”. (già con l'articolo 11 comma 5 del DL 162 del 162 del 2019 il legislatore aveva disposto che i termini di prescrizione, riferiti alla contribuzione
Pag. 5 di 10 di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per le pubbliche amministrazioni per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non dovessero applicarsi fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato).
Pertanto, in base a tale previsione la prescrizione non avrebbe potuto avverarsi.
Ulteriormente osserva l'appellante che anche ove fosse maturata la prescrizione avrebbe dovuto essere accordata la rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi (o istituto similare), ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 della legge 1338/1962 e dell'art. 31 della legge 610/1952 (come precisato anche da circolare n. 169/2017). CP_2
Detto ultimo articolo della cit. legge 610/52 stabilisce che: “Per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza, esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti agli Istituti medesimi abbia avuto inizio da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione, in base alle norme previste dagli ordinamenti degli Istituti stessi, la sistemazione dell'iscrizione con recupero dei relativi contributi, eccezione fatta per le sistemazioni derivanti dall'applicazione del precedente art. 19, viene limitata soltanto ai servizi prestati nell'ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell'avvenuto versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione.
Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione di servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l'onere dell'assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali
i servizi medesimi sono stati prestati considerandoli come resi con iscrizione a regolamenti speciali di pensione e applicando, ai fini del reparto, le norme relative previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. […]”.
Pag. 6 di 10 Il primo degli argomenti appena esposti, a critica della statuizione in ordine alla prescrizione contributiva, è fondato con ciò assorbendo l'esame del secondo.
Il Tribunale ha ritenuto la prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva previdenziale per il periodo precedente al quinquennio antecedente al 15.02.2023 – data di notificazione, nei confronti di del CP_2 ricorso e dell'ordinanza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di esso (notificazione sostanzialmente equivalente alla denuncia a dell'omissione contributiva) – , restando quindi salvo il diritto della parte CP_2 ricorrente alla regolarizzazione contributiva previdenziale per quanto riguarda il periodo dal 15.02.2018 in poi.
Giungendo conseguentemente ad escludere l'intero diritto, poiché il periodo in riferimento al quale era stato accertato il diritto della parte ricorrente al pagamento di differenze retributive si collocava interamente prima del 15 febbraio 2018.
La previsione invocata dall'appellante, ossia il comma 10 bis dell'art. 3, della
Legge n. 335/1995, ulteriormente modificata da ultimo dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 202/2024 ha determinato l'inapplicabilità dei termini prescrizionali dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2025 in relazione agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018 nei rapporti di pubblico impiego.
La Cassazione (vedasi n.31060/2024) nell'esaminare il testo del comma 10 bis scaturito dall'art. 9, d.l. n. 4/2019 (conv. con l. n. 26/2019), ha affermato che la previsione in esame non ha determinato una sospensione dei termini prescrizionali ma ha piuttosto previsto, con effetti retroattivi, il differimento della data di entrata in vigore della disciplina concernente la prescrizione dei contributi dovuti a tali gestioni: e tanto si evince non solo dal suo tenore letterale, secondo cui i termini di prescrizione dei contributi di cui ai precedenti commi 9 e 10 “non si applicano fino al 31 dicembre 2021”, ma soprattutto dal riferimento alla salvezza degli effetti di eventuali provvedimenti giurisdizionali passati in cosa giudicata, essendo tipico del giudicato sostanziale di cui all'art.
Pag. 7 di 10 2909 c.c. di rendere insensibili le situazioni di fatto per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris al successivo ius superveniens che contenga norme retroattive (così già Cass. n. 18339 del 2003; più recentemente, nello stesso senso, Cass. n. 31904 del 2018) e rilevando tale limite anche per la stessa potestà legislativa di disporre con norme retroattive
(così già Corte cost. n. 118 del 1957 e innumerevoli succ. conf.)
Ne deriva che nessuna prescrizione avrebbe potuto maturare in relazione alla pretesa del NI che aveva prestato servizio in qualità di docente con contratti di lavoro a tempo determinato a far data dall'anno scolastico
2005/2006 fino all'anno scolastico 2016/2017 in quanto ricadente interamente nel periodo escluso dall'operatività della prescrizione.
Deve, pertanto, affermarsi la sussistenza del diritto dell'appellante alla regolarizzazione contributiva e previdenziale con riferimento alle differenze contributive così come già riconosciute in primo grado e l'obbligo in capo al appellato di provvedere ai relativi versamenti integrativi presso CP_1 CP_2
Resta, come già detto, assorbita l'ulteriore questione prospettata.
La riforma parziale della statuizione del primo grado impone anche la riconsiderazione delle spese del primo grado
Le spese seguono la soccombenza (che, nella valutazione complessiva ed unitaria del giudizio è prevalente in capo al resistente) e sono CP_1 liquidate come da dispositivo.
Per definire il regolamento delle spese nei rapporti fra le parti e l' che ha il CP_2 ruolo di litisconsorte necessario nelle domande giudiziali intese ad ottenere differenze retributive ed il connesso trattamento contributivo, occorre tenere presente i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla chiamata del terzo in garanzia. In tali casi va ritenuto trovi applicazione il medesimo criterio che la Suprema Corte ha elaborato in relazione alle ipotesi di chiamata del terzo in garanzia ossia il “principio di causalità – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – tale che il relativo rimborso vada affrontato dalla parte che ha fatto chiamare in causa il terzo e sia rimasta soccombente v. in tal senso Cass. 9941/2022) . Applicano tali criteri al
Pag. 8 di 10 caso in esame il appellato che ha dato causa alla controversia ed ha CP_1 con ciò indotto l'appellante alla chiamata nei confronti dell' deve sopportare CP_2 anche le relative spese in relazione al presente grado ( sulla necessità di regolare in tal senso anche le spese del primo grado procedendo d'ufficio alla rideterminazione del regolamento in caso di riforma anche parziale con caducazione del capo delle spese in quanto accessorio e senza necessità di domanda in tal senso v. Cass. 854/2025, 16526/2024)
Le stesse spese nella parte liquidata a favore dell'appellante sono distratte in favore del difensore dello stesso che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 28 settembre 2023 nei confronti del Controparte_1
e dell' in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] CP_2 tempore, con riferimento alla sentenza n. 318/2023 emessa il giorno 3 aprile
2023 dal Tribunale-GL di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)In parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna il del merito alla regolarizzazione contributiva e Controparte_1 previdenziale in favore dell'appellante da calcolarsi sulle Parte_1 somme dovute a titolo di differenze contributive, così come già riconosciute dal
Giudice di primo grado, con versamento delle relative integrazioni presso CP_2
e condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 del primo grado che liquida in euro 4.600,00 oltre iva cpa e spese generali, in favore di e con le sole spese generali in favore dell' con Parte_1 CP_2 distrazione in relazione all'importo, liquidato per in favore dell'Avv. Parte_1
NL NA..
2) Condanna il anche alla rifusione delle Controparte_1 spese del presente grado in favore dell'appellante e dell' liquidandole, per CP_2 ciascuno di essi, in euro 4000,00, oltre iva cpa e spese generali in favore di e con le sole spese generali in favore dell' con Parte_1 CP_2
Pag. 9 di 10 distrazione in relazione all'importo liquidato per in favore dell'Avv. Parte_1
NL NA.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Consigliere rel. Est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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