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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/11/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 333-1/2025 R. PR. UNIT.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Tribunale, composto dai Magistrati
dott. Roberto Cordio Presidente
dott.ssa Maria Acagnino Giudice
dott.ssa AU NA Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da Parte_1 nato a [...] il [...] C.F. e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
16.11.1971 C.F. entrambi residenti in [...]
Bonaccorsi n. 6, rappresentati e difesi dall'Avv. Ferdinando Pafumi (mail pec
C.F. ) presso il Email_1 C.F._3 cui studio sito in Catania, Via Giordano Bruno n. 136 sono elettivamente domiciliati;
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'OCC UNES, nella persona del gestore avv. Innocenzo Paolo
Palermo, allegata al ricorso, che contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;
ritenuto che
sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;
nomina, quale liquidatore l'O.C.C. UNES, nella persona dell'avv. Innocenzo Paolo
Palermo; DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
ORDINA ai debitori il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
EG ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del veicolo targato EF307HP che resterà nella disponibilità dei ricorrenti, fino alla vendita dello stesso;
DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e al PRA (ove siano presenti nel patrimonio beni mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
rilevato che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione;
a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali ulteriori procedure esecutive nei suoi confronti;
rilevato che ai sensi dell'art. 268 CCI “4.Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (…)”; il Collegio ritiene che le spese come quantificate all'OCC, per un nucleo formato da tre persone, siano eccessive in particolare per quanto concerne la voce “utenze” (€ 300 euro al mese) e la voce “spese auto e trasporti e manutenzione auto” (€ 350 mensili), considerata anche la circostanza che i beni mobili registrati sono destinati alla vendita, per cui si ritiene congrua una quantificazione delle spese pari ad € 1.700,00; pertanto tutte le somme eccedenti l'importo necessario per il mantenimento della famiglia (pari, dunque, ad € 1.700,00) dovranno essere destinate alla liquidazione;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;
La presente sentenza dovrà essere notificata al debitore e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.
Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa AU NA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 29/10/2025
Il Giudice Il Presidente AU NA
dott. Roberto Cordio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Tribunale, composto dai Magistrati
dott. Roberto Cordio Presidente
dott.ssa Maria Acagnino Giudice
dott.ssa AU NA Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da Parte_1 nato a [...] il [...] C.F. e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
16.11.1971 C.F. entrambi residenti in [...]
Bonaccorsi n. 6, rappresentati e difesi dall'Avv. Ferdinando Pafumi (mail pec
C.F. ) presso il Email_1 C.F._3 cui studio sito in Catania, Via Giordano Bruno n. 136 sono elettivamente domiciliati;
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'OCC UNES, nella persona del gestore avv. Innocenzo Paolo
Palermo, allegata al ricorso, che contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;
ritenuto che
sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;
nomina, quale liquidatore l'O.C.C. UNES, nella persona dell'avv. Innocenzo Paolo
Palermo; DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
ORDINA ai debitori il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
EG ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del veicolo targato EF307HP che resterà nella disponibilità dei ricorrenti, fino alla vendita dello stesso;
DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e al PRA (ove siano presenti nel patrimonio beni mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
rilevato che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione;
a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali ulteriori procedure esecutive nei suoi confronti;
rilevato che ai sensi dell'art. 268 CCI “4.Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (…)”; il Collegio ritiene che le spese come quantificate all'OCC, per un nucleo formato da tre persone, siano eccessive in particolare per quanto concerne la voce “utenze” (€ 300 euro al mese) e la voce “spese auto e trasporti e manutenzione auto” (€ 350 mensili), considerata anche la circostanza che i beni mobili registrati sono destinati alla vendita, per cui si ritiene congrua una quantificazione delle spese pari ad € 1.700,00; pertanto tutte le somme eccedenti l'importo necessario per il mantenimento della famiglia (pari, dunque, ad € 1.700,00) dovranno essere destinate alla liquidazione;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;
La presente sentenza dovrà essere notificata al debitore e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.
Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa AU NA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 29/10/2025
Il Giudice Il Presidente AU NA
dott. Roberto Cordio