Sentenza 23 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 23/02/2022, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/02/2022
N. 00316/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01264/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2021, proposto da
OV NE e NT NE, rappresentati e difesi dall’avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Cisternino, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del diniego tacito opposto dal Comune di Cisternino alla richiesta di accesso ex art. 22 e ss. l. n. 241/90, acquisita al protocollo comunale in data 20.7.2021;
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia della documentazione oggetto della richiesta di accesso acquisita agli atti al protocollo comunale in data 20.7.2021;
nonché per la condanna del Comune di Cisternino a rilasciare copia della documentazione oggetto di richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. D. Mastrolia, in sostituzione dell’avv. M. Musio, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, in qualità di eredi della Sig.ra CI D’GE, hanno proposto il ricorso all’esame per l’accertamento del loro diritto di accesso alla copia del decreto di esproprio di un terreno - di proprietà della loro dante causa - oggetto di irreversibile trasformazione per la realizzazione di una piazza e di un’area a parcheggio.
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
In vista della trattazione del merito della causa, la difesa di parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, rimettendosi al Collegio quanto alla regolazione delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 16 febbraio 2022, la causa è stata riservata in decisione.
Ciò premesso, il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come da istanza a firma del procuratore dei ricorrenti, depositata in data 14 febbraio 2022.
Per tali ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Sussistono giusti motivi, considerata la vicenda nel suo complesso e la definizione in rito della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO