Ordinanza cautelare 8 settembre 2021
Sentenza 3 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2023
Parere interlocutorio 27 aprile 2023
Parere definitivo 29 agosto 2024
Accoglimento
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/04/2025, n. 3034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3034 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03034/2025REG.PROV.COLL.
N. 00308/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2023, proposto dalla Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Rosanna Panariello e Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Esaote S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Cota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 6099/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Esaote Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli Avvocati Rosaria Saturno e Roberto Cota;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 6099/2022 il T.A.R. della Campania, sede di Napoli, ha accolto il ricorso introduttivo, e i relativi motivi aggiunti, proposti dalla società Esaote per l’annullamento – rispettivamente - della nota del 28 giugno 2021 prot. n. 20210343046 a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania; e della integrazione di tale nota adottata con successiva nota del 29 settembre 2021 prot. 2021-0480765.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla Regione Campania.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la ricorrente in primo grado.
Con ordinanza n. 602/2023 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata, in quanto “il pregiudizio allegato dalla parte appellante non appare assistito dall’attributo dell’irreparabilità, per cui non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare”.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 marzo 2025.
2. Come risulta dalla sentenza gravata, la nota impugnata con ricorso introduttivo di primo grado “ha trasmesso alle Aziende sanitarie il documento elaborato dalla Commissione regionale di controllo, istituita ai sensi del DCA del 6/12/2019 n. 103, avente ad oggetto l’applicazione dei controlli per garantire la qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie ambulatoriali, relativamente alle branche della Medicina Nucleare e della Radiodiagnostica”.
Questa è stata impugnata –unitamente alla successiva, oggetto di ricorso per motivi aggiunti – dalla società Esaote, che produce apparecchiature per la diagnostica medica rivolte (anche) alle strutture sanitarie accreditate.
Ad avviso della ricorrente la nota contestata conterrebbe una non corretta definizione di RM settoriali, da cui deriverebbe la limitazione degli esami effettuabili a carico del SSR con l’utilizzo delle apparecchiature a basso campo RM settoriali di nuova generazione, il che avrebbe riflessi pregiudizievoli per gli interessi economici della stessa ricorrente, in quanto produttrice di macchinari non aventi le caratteristiche da essa richieste.
3. Va anzitutto perimetrata la materia del contendere, e l’interesse della ricorrente in primo grado, in relazione alla combinazione dei contenuti delle note impugnate.
La prima, invero, indicava impianti di risonanza magnetica settoriale quelli provvisti di magnete con campo magnetico statico di induzione fino a 0.5 tesla: specificando che queste “indipendentemente dal tipo di magnete posseduto (resistivo, permanente o misto) non necessitano di autorizzazione alcuna per essere installate, ma di semplice comunicazione all’ASL territorialmente competente, alla Regione ed all’Inail. Possono effettuare esclusivamente esami degli arti”.
La Esaote impugnava dunque tale nota deducendo un’unica censura rubricata “Violazione di legge - DM 14.01.2021 “ determinazione degli standard di sicurezza e di impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione”. - art. 2 e del relativo allegato. Eccesso di potere per errore e/o travisamento dei fatti ”.
Con essa la ricorrente contestava la limitazione ai soli esami degli arti, invocato il citato d.m. 14 gennaio 2021: “ In base alla normativa in essere, infatti, non sono soggette ad autorizzazione e sono definite settoriali anche le apparecchiature che oltre alle indagini sugli arti propriamente detti operano anche con riferimento alle spalle, alle anche ed effettuano accertamenti sulla biomeccanica verticale in clino ed ortostatismo. (….) Per le esposte ragioni il provvedimento appare anche viziato dal vizio dell’eccesso di potere in quanto parte da un travisamento dei fatti in ordine alle condizioni di utilizzo delle apparecchiature RM settoriali, tra cui quelle prodotte da ESAOTE ”.
4. La Regione provvedeva quindi all’adozione della seconda delle note contestate, che – ferma restando la definizione delle apparecchiature - integrava l’originaria previsione nel modo seguente: “ indipendentemente dal tipo di magnete posseduto (resistivo, permanente o misto) non necessitano di autorizzazione alcuna per essere installate, ma di semplice comunicazione all’ASL territorialmente competente, alla Regione ed all’Inail. Possono effettuare esclusivamente esami degli arti (spalla, gomito, polso, mano, anca, ginocchio, caviglia e piede) e della biomeccanica vertebrale (in clino e ortostasi) se provvisto di apposito dispositivo che lo consente) ”.
Neppure tale formulazione soddisfaceva però la ricorrente, che la impugnava con ricorso per motivi aggiunti, deducendo che “ La disposizione impugnata produce l’effetto di porre fuori dal mercato una particolare apparecchiatura prodotta dalla Esaote, la S-SCAN, tecnologicamente avanzata, che esegue indagini della biomeccanica vertebrale solo in clino, cioè che non è dotata dello strumento per girare il magnete consentendo che l’esame venga effettuato in ortostasi ”.
Dunque il residuo profilo in contestazione è individuato dalla stessa ricorrente nella rimborsabilità da parte del S.S.R. delle prestazioni di risonanza magnetica eseguite da apparecchiature settoriali per la biomeccanica vertebrale in ortostasi in assenza di apposito dispositivo.
5. Con tale ricorso per motivi aggiunti la ricorrente aveva dedotto tre censure:
5.1. Violazione di legge-DM 14.01.2021“determinazione degli standard di sicurezza e di impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione”.-art. 2 e del relativo allegato”.
5.2. “Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere”.
5.3. “Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione”.
6. Il T.A.R. ha anzitutto ritenuto sussistenti la legittimazione e l’interesse a ricorrere della società Esaote, in quanto “ le note impugnate palesano un contenuto dispositivo e un carattere provvedimentale, regolando la tipologia di apparecchiature utilizzabili per le prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale. Inoltre, benché rivolte alle Aziende sanitarie e concernenti l’effettuazione di controlli sull’appropriatezza delle prestazioni, recano una limitazione all’impiego delle apparecchiature prodotte dalla Società ricorrente, poiché le strutture accreditate non trarrebbero alcuna convenienza dall’acquisto di macchine le cui prestazioni non verrebbero rimborsate “.
7. Nel merito, ha accolto la prima censura del ricorso per motivi aggiunti (comune all’unica censura del ricorso introduttivo), avendo ritenuto che il regime introdotto dalle note impugnate non sia conforme alla disciplina portata dal d.m. 14 gennaio 2021, recante “(“ Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione ”), pubblicato nella G.U. n. 65 del 16 marzo 2021.
Il primo giudice ha infatti ritenuto illegittime le predette note nella parte in cui, rispettivamente, prevedono la limitazione dell’uso delle apparecchiature in questione “ al solo esame degli arti ”, e in cui consentono “ le indagini in clino e ortostasi solamente alle apparecchiature dotate di magnete che consente la rotazione della macchina ”.
Ad avviso del T.A.R. “ Tale limitazione deve reputarsi illegittima, dal momento che tale specificazione non è contenuta nel D.M., il cui allegato definisce la RM Settoriale quale “apparecchiatura elettromedicale destinata all'esecuzione di esami di RISONANZA MAGNETICA in vivo di pazienti per lo studio degli arti propriamente detti, delle spalle, delle anche e della biomeccanica vertebrale, in clino e ortostatismo”. Considerando inoltre che l’introduzione del D.M. appare dettata dall’estensione degli standard di sicurezza e dell’impiego alle apparecchiature “di nuova generazione” (art. 2 cit.), si mostra incongrua la scelta della Regione di limitare le prestazioni a carico del S.S.N. a quelle effettuate da apparecchiature che siano dotate di rotazione del magnete. La stessa restringe la possibilità di esami settoriali della colonna vertebrale a carico del S.S.N., contraddicendo la lettera del D.M., che come detto non reca la specificazione della necessità che le apparecchiature siano dotati di meccanismo di rotazione del magnete, per gli esami in clino e in ortostasi. Essa inoltre sembra contraddire la finalità stessa del D.M., di fatto impedendo lo sviluppo tecnologico che consentirebbe efficaci indagini settoriali della colonna vertebrale in clino (generalmente adottate, secondo la prospettazione di parte ricorrente), ferma restando la valutazione del medico della necessità dell’effettuazione dell’esame in ortostasi, non disconosciuta dalla stessa Società ricorrente ”.
Il T.A.R. ha quindi così accolto i ricorsi in relazione alla censura relativa alla violazione del d.m. 14 gennaio 2021 (comune al ricorso introduttivo e al primo motivo del ricorso per motivi aggiunti), senza pronunciarsi sulle ulteriori censure (secondo e terzo motivo) dedotte con i motivi aggiunti.
8. La sentenza di primo grado è stata impugnata con ricorso in appello dalla Regione Campania, la quale ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
8.1. “ Error in iudicando –error in procedendo – errore nella valutazione degli elementi di fatto e di diritto – violazione di legge - contraddittorietà – travisamento dei fatti – presupposto falso – difetto di motivazione – violazione dell’art. 100 c.p.c. ”.
Il mezzo contesta il capo della sentenza di primo grado che ha ritenuto le note impugnate aventi carattere provvedimentale, e come tali le abbia considerate lesive e tali da fondare l’interesse e la legittimazione a ricorrere dell’odierna appellata.
8.2. “ Error in iudicando –error in procedendo – errore nella valutazione degli elementi di fatto e di diritto – violazione di legge - contraddittorietà – travisamento dei fatti – presupposto falso – difetto di motivazione – violazione dell’art. 2 del D.M. 14.01.2021 – violazione del DPR 8 agosto 1994 n. 542 ”.
Il mezzo deduce l’erroneità della ricostruzione operata dal T.A.R., che ha condotto all’accoglimento dei ricorsi.
Preliminarmente il gravame osserva che l’integrazione operata con il secondo dei provvedimenti impugnati, mediante apposizione della dicitura “se provvisto di apposito dispositivo che lo consente”, “ non si applica agli esami diagnostici per tutti gli arti (spalla, gomito, polso, mano, anca, ginocchio, caviglia e piede) ma solo a quelli afferenti la colonna vertebrale, da realizzarsi nelle due fasi di clino e di ortostasi ”.
L’affermazione trova conferma nelle difese della società appellata, in particolare a pag. 5 della memoria prodotta nel presente giudizio: “ non è mai stato in discussione il fatto che l’“apposito dispositivo” richiesto dalla Regione Campania deve intendersi con riferimento alle sole indagini della colonna vertebrale ”.
Il motivo in esame deduce poi – anche mediante produzione di una relazione tecnica - che:
- “Le note circolari regionali annullate sono conformi alla vasta bibliografia scientifica sulle innovazioni in campo medico che hanno consentito di realizzare apparecchiature RM in grado di esaminare la colonna vertebrale in posizione verticale, permettendo una più completa visione del corpo umano ricca di informazioni di biomeccanica”;
- “la circolare regionale ha inteso meglio specificare quale tipologia di prestazioni possa essere eseguita nel rispetto del dettato normativo, con l’intento di garantire l’erogazione di esami diagnostici conformi al disposto del Decreto Ministeriale senza alterare, integrare o modificare il contenuto della norma. Difatti la sola finalità è di garantire il risultato diagnostico atteso nell’interesse del paziente/utente il quale deve ricevere l’esatta prestazione utile ai fini della diagnosi della patologia sospettata e proposta nella richiesta del Medico curante, che sia esaustiva e che non richieda inutili e dannose ripetizioni che rischiano di ritardare l’intervento terapeutico”;
- “oltre che nell’interesse del paziente e della sicurezza e qualità delle cure, l’ente regionale ha anche il dovere di far vigilare, nell’interesse della collettività, che le prestazioni eventualmente poste a carico del SSN garantiscano l’equilibrio di finanza pubblica ed il contenimento dei budget imposti dai limiti di spesa: infatti, se da un lato la ripetizione di prestazioni non conformi provoca - come già precedentemente detto – danno alla salute del paziente (poiché questi dovrà sottoporsi ad una non giustificata ripetizione della prestazione richiesta per ottenere una diagnosi confacente, dilazionando così i tempi di intervento terapeutico), si determina anche un danno alla comunità perché la prestazione ripetuta andrà pagata due volte”.
9. L’appellata ha contestato le tesi poste a fondamento del gravame dapprima con una memoria e documentazione depositati il 3 febbraio 2023, quindi con una ulteriore memoria depositata il 30 gennaio 2025.
10. Preliminarmente osserva il Collegio che l’appellata in data 17 dicembre 2024 ha depositato un atto denominato “ dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse ”: il suo contenuto, tuttavia, non deduce il venir meno dell’interesse della parte (ricorrente in primo grado), in quanto nello stesso scritto si precisa che “ In relazione al permanere dell’interesse alla decisione del ricorso in oggetto, aderisco ad un’eventuale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente avendo ESAOTE interesse a consolidare gli effetti di cui alla sentenza di primo grado”.
Tuttavia, la parte appellante non ha manifestato nel corso del giudizio il venir meno del proprio interesse al gravame, per cui l’indicata dichiarazione non comporta un esito in rito del giudizio.
11. Secondo il criterio della c.d. ragione più liquida deve essere esaminato prioritariamente il secondo motivo di appello, direttamente inerente al merito della pretesa.
11.1. Deve anzitutto osservarsi che l’invocato parametro di legittimità delle note impugnate ha un ambito applicativo non perfettamente coincidente con l’oggetto del potere esercitato con le note stesse.
In particolare, il Decreto del Ministro della Salute 14 gennaio 2021, recante “ Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione ”, ha ad oggetto l’individuazione, necessariamente uniforme sull’intero territorio nazionale, degli standard minimi di sicurezza che devono possedere le apparecchiature a risonanza magnetica per potere installate ed utilizzate.
Esso è stato emanato in dichiarata attuazione degli artt. 2 e 3 del regolamento approvato con d.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, che reca “norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale”.
La natura di tale disciplina, del tutto estranea al regime della rimborsabilità delle prestazioni rese da strutture accreditate a carico del servizio sanitario nazionale o regionale, è confermata proprio dall’art. 3, comma 2, del predetto regolamento, che a proposito delle apparecchiature di risonanza magnetica settoriali, oggetto del presente giudizio, precisa che esse “possono essere installate in tutte le strutture sanitarie pubbliche o private (…)”.
11.2. Le due note impugnate, invece, hanno un oggetto diverso: esse concernono infatti i controlli da effettuarsi sull’assistenza specialistica ambulatoriale erogata dalle strutture private accreditate, “in previsione delle date di esaurimento dei limiti di spesa”.
In altre parole la Regione Campania, quanto alle prestazioni a proprio carico erogate dalle strutture private accreditate, ha ritenuto di introdurre standard qualitativi, finalizzati ad una maggiore precisione degli esami e ad un risparmio di spesa derivante dall’eliminazione del rischio di una necessità di duplicazione degli esami stessi, senza porre in discussione - sotto il profilo della sicurezza - il regime dell’installabilità e dell’utilizzabilità di apparecchiature non aventi tali standard, e tuttavia sottraendo determinate prestazioni dalla rimborsabilità a cura del servizio sanitario regionale.
11.3. Nel far ciò, la Regione Campania non ha certamente violato il citato d.m., proprio perché questo ha altro oggetto e altra finalità.
La connessione fra i due temi risiede nel richiamo, nelle due note contestate, al regime della installabilità, evidentemente dovuto al fatto che in sede di controllo non si può consentire il rimborso di prestazioni a carico del servizio sanitario regionale se tali prestazioni non sono realizzate da strutture e con apparecchiature conformi – sotto il profilo della sicurezza - alla normativa di installazione.
Ma una simile connessione non deve essere necessariamente biunivoca: se la Regione può rimborsare solo prestazioni eseguite in conformità agli standard normativi di sicurezza, non è detto che - da un punto della qualità delle prestazioni richieste e delle esigenze di buona amministrazione - debba necessariamente rimborsare tutte quelle che hanno tale pre-requisito.
11.4. Un ulteriore e diverso tema di indagine, dibattuto dalle parti, è se effettivamente sussistano tali ragioni qualitative e finanziarie tali da supportare una simile decisione.
L’appellata ha in proposito dedotto in memoria che “ Il fatto è che anche con riferimento alle indagini settoriali eseguite sulla colonna vertebrale la quasi totalità delle prestazioni viene effettuata in clinostasi. La indagine in ortostasi è un’assoluta eccezione e quando la stessa dovesse essere effettuata, il medico che richiede la prestazione lo specifica e di conseguenza si provvede a prenotare la indagine in ortostasi con idonea ed apposita richiesta ”.
Una simile questione, che attiene alla causa dei provvedimenti impugnati propriamente intesa, è però estranea alla materia del contendere, come delimitata nel presente giudizio.
Essa concerne la legittimità della previsione in esame non già sotto il (solo) profilo della conformità al parametro normativo di cui al d.m. 14 gennaio 2021, ma anche in relazione alla censura di eccesso potere per difetto di motivazione, formulata nel terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti.
Tuttavia, come ricordato, il T.A.R. non ha esaminato tale mezzo, che non risulta essere stato specificamente riproposto nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm.
11.5. Un simile profilo di censura – estraneo al thema decidendum del giudizio di appello - è comunque infondato nel merito, atteso che la stessa parte appellata ha chiarito, come riportato poco sopra, che “ La indagine in ortostasi è un’assoluta eccezione e quando la stessa dovesse essere effettuata, il medico che richiede la prestazione lo specifica e di conseguenza si provvede a prenotare la indagine in ortostasi con idonea ed apposita richiesta ”.
Il che fornisce un supporto di plausibilità e ragionevolezza alla tesi dell’appellante, laddove deduce che la limitazione della rimborsabilità qui contestata è ispirata alla massima precisione qualitativa delle prestazioni in funzione delle specifiche esigenze del singolo paziente, e ad una oculata gestione delle risorse desinate al sistema sanitario regionale, onde evitare una inutile duplicazione di prestazioni.
Può al più sostenersi che si sia in presenza di una – non dedotta, né eccepita - integrazione in giudizio della motivazione delle note in questione: ma anche tale profilo è estraneo alla materia del contendere.
12. L’infondatezza del secondo motivo di appello, avendo carattere assorbente in quanto direttamente relativa alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, esime il Collegio dallo scrutinio del primo motivo.
Tuttavia deve in proposito osservarsi che se sussiste un interesse commerciale della ricorrente, in quanto produttrice di apparecchiature di risonanza magnetica, a che le strutture sanitarie acquistino tali apparecchiatura, non può sostenersi la legittimità della pretesa a che la domanda pubblica si adegui ad un’offerta ritenuta qualitativamente incompleta ed economicamente non conveniente.
Se, infatti, non può disconoscersi in materia l’interesse dell’appellata - quale produttrice di apparecchiature sanitarie e fornitrice delle imprese operanti nel settore della sanità privata – allo scrutinio della legittimità dei provvedimenti regionali che in qualche modo condizionino l’esito della fornitura, nondimeno non può pretendersi, quanto al fondamento della pretesa, che laddove le aziende acquirenti operino in regime di accreditamento (e, dunque, con oneri a carico del servizio sanitario regionale o nazionale) le prestazioni rese in tale regime siano regolate in funzione dell’interesse della società fornitrice (peraltro terza rispetto al rapporto di accreditamento), e non piuttosto in funzione dell’interesse dell’amministrazione committente, cui viene imputata la relativa spesa (sulle caratteristiche del regime dell’accreditamento, da cui discende la superiore conclusione, si veda la sentenza di questa Sezione n. 2773/2020).
Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione ( ex multis , sentenza n. 8350/2019 e n. 4645/2022), “ una struttura privata dovrebbe avere autonoma capacità di stare sul mercato, a prescindere dai flussi di denaro pubblico conseguenti al convenzionamento (princìpi in tal senso si ricavano dalla giurisprudenza di questa Sezione; da ultimo si vedano le sentenze nn. 5039/2018 e 2077/2019: quest’ultima, in particolare, ha ribadito che “chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute. In alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato”) ”.
Dal che discende che anche i fornitori delle strutture private che intendano produrre apparecchiature non conformi ai bisogni delle amministrazioni pubbliche, possono – analogamente – scegliere di limitare la propria offerta alle sole strutture privare non accreditate (o comunque in relazione a prestazioni eseguite in regime privato).
Rispetto a tale rilievo non rileva il richiamo alla disciplina della sicurezza delle apparecchiature: sia perché essa – come chiarito - nel caso di specie è stata rispettata; sia perché questa comunque viene in considerazione con riguardo al regime di installabilità delle apparecchiature medesime, e non con riferimento al diverso profilo della maggiore o minore efficacia performante richiesta dal committente pubblico.
Le aziende che operano nel settore della sanità privata possono dunque installare anche apparecchiature diverse da quelle aventi le caratteristiche richieste dalle note impugnate nel presente giudizio, e segnatamente le apparecchiature prodotte dalla società appellata.
Questa è la misura dell’interesse che rileva sul piano del merito della pretesa: non potendosi diversamente predicare che un simile interesse del fornitore, che nasce dal limite dell’apparecchiatura prodotta, possa prevalere su quello dell’amministrazione ed un’efficace gestione della spesa sanitaria (al netto della correttezza scientifica o meno di tale assunto, che come detto – pur se dedotta in primo grado - è estranea all’oggetto del presente giudizio, e comunque è supportata dal plausibile supporto medico rappresentato dalla richiamata produzione di parte appellante).
13. Il ricorso in appello è pertanto fondato e come tale deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti di primo grado.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla peculiarità e alla novità della questione oggetto del presente contenzioso per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a, l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado ed i connessi motivi aggiunti.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO