TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'udienza del 10.4.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno
2022, al numero 3382, promossa con ricorso depositato in data 8.11.2022 da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Parte_1
Paolo Pagliari, con domicilio eletto presso il suo studio in Casalvieri (FR), Via
Delle Croci n. 6
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Miceli, presso il cui studio in Roma, Via G.B. Tiepolo n.21, ha eletto domicilio, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
resistente
Oggetto del giudizio: pagamento di spettanze lavorative
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del proprio atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.11.2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, la deducendo che: 1) in data 8.11.2021 aveva iniziato Controparte_1
a prestare lavoro alle dipendenze della convenuta, con mansioni di autista e con inquadramento nel livello D2 del C.C.N.L. Servizi Ausiliari ANPIT- CISAL e ciò sino alla data di recesso del 15.09.2022, causato dal mancato pagamento delle mensilità maturate;
2) nello svolgimento dell'attività lavorativa, aveva osservato l' orario di lavoro 8.00-17.00, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sotto le direttive dei responsabili della società , presso i cui Controparte_2 stabilimenti iniziava e concludeva la giornata lavorativa;
3) in particolare, munito di furgone fornitogli dalla provvedeva per conto di Controparte_1 quest'ultima a prelevare presso la sede della società bancali e pacchi CP_2 da consegnare ai rispettivi destinatari ubicati nell'intera di Provincia di Frosinone;
4) non gli era stata corrisposta la retribuzione per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e per i primi 15 giorni di settembre 2022; 5) la lettera-diffida del
7.9.2022 inviata alla convenuta era rimasta senza effetto alcuno;
6) alla data del ricorso, vantava un credito nei confronti della convenuta ammontante ad
€.7.200,00 per le mensilità maturate e non corrisposte e a €.1.300,00 per
T.F.R.; 7) aveva diritto a vedersi riconoscere il corrispettivo della retribuzione a fronte della sua attività lavorativa subordinata eseguita in favore del datore di lavoro e ciò ex artt.2094, 2099 c.c. e art. 36 Cost.
Su queste premesse, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “condannare la soc. con sede in latina SS 148 Controparte_1
PONTINA KM. 69 snc - 04100 Latina (LT) in persona del suo rapp.te legale pro-tempore
a corrispondere al ricorrente la somma di € 7.200,00, per il mancato pagamento delle mensilità relative ai mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto ed i primi 15 giorni di settembre 2022, nonché euro 1.300,00 a titolo di TFR maturato e non corrisposto o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
▪ spese e competenze legali interamente rifuse”.
Con memoria del 7.4.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_1
eccependo in via preliminare la nullità del ricorso per carenza degli
[...] elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda e deducendo nel merito l'infondatezza della domanda del ricorrente sia nell'an, sia nel quantum della pretesa azionata. In particolare, la convenuta ha chiesto la compensazione tra quanto dovuto al ricorrente e quanto, invece, avrebbe dovuto pagare l'attore alla società a causa dei danni alla stessa causati a seguito di comportamenti negligenti posti in essere nel corso della sua prestazione lavorativa.
Su queste premesse, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “1. In via preliminare Accertare e dichiarare nullo e/o inammissibile il ricorso introduttivo per insufficienza degli elementi essenziali del ricorso ex art. 414 cpc;
2. Nel merito - accertare e dichiarare l'infondatezza degli importi richiesti dal sig.
, per le ragioni esposte in narrativa;
- Accertare e dichiarare i danni subiti Pt_1 dall'azienda per l'utilizzo personale e non consentito del bene strumentale concesso in Contr utilizzo dalla al sig. per i soli fini attinenti all'esercizio dell'attività lavorativa Pt_1
e per l'effetto dichiarare il diritto della società a vedersi risarcita per tali danni, da Contr determinarsi in via equitativo secondo quanto provato dalla - Accertare e dichiarare il diritto della DGV a vedersi risarcita per i danni economici e/o il decremento patrimoniale subito dalla DGV stessa in virtù del comportamento negligente, finanche doloso, e comunque contra legem del sig. ; - Per l'effetto condannare il sig. Pt_1 [...]
a rifondere la Società di tali danni, compensando interamente l'importo vantato Pt_1
Contr dal sig. in ragione delle buste paga allegate, con quello vantato dalla per Pt_1 tutti i danni subiti dalla stessa e causati esclusivamente dal .
3. In ogni caso Pt_1
Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio”.
Nel corso del giudizio sono stati escussi i testi ammessi.
All'udienza del 10.4.2025, udita la discussione, la causa è stata decisa dal
Giudice adito con sentenza di sui si è data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, nei soli limiti e per i motivi appresso specificati, mentre va accolta solo parzialmente la richiesta della società convenuta di compensare gli importi dovuti al lavoratore a titolo di retribuzione e di T.F.R. con quanto dallo stesso dovuto a titolo di risarcimento del danno.
Osserva il Giudicante che la società convenuta ha ammesso di non aver corrisposto all'attore le somme a questi dovute in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, maturate a titolo di retribuzione per gli interi mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2022 e per i primi 15 giorni di settembre
2022, nonché per T.F.R..
La convenuta ha soltanto precisato che, per i predetti titoli, il credito dell'attore ammontava a €. 5.600,00 per le mensilità dovute ed a €.869,00 per il T.F.R., per un totale complessivo di €.6.469,00, mentre l'attore aveva richiesto €.7.200,00 per le mensilità e €.1.300,00 per T.F.R..
Al riguardo va osservato che il ricorrente ha precisato che alla data di deposito del ricorso non gli erano ancora state consegnate le buste paga, il cui importo reale aveva riscontrato solo con il loro deposito all'atto della costituzione della società nel presente procedimento. Verificate le buste paga, l'attore ha riconosciuto che i reali importi a lui dovuti per i titoli azionati erano quelli indicati dalla società nella propria memoria di costituzione in giudizio e nelle relative buste paga depositate e, pertanto, €.5.600,00 per le mensilità dovute ed a
€.869,00 per il T.F.R., per un totale complessivo di €.6.469,00.
Deve, in conseguenza, ritenersi sussistente il credito azionato dall'attore, nella incontestata misura vista.
A fronte del suddetto credito dell'attore, la convenuta ha avanzato domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti in quanto, in primo luogo, il ricorrente avrebbe illegittimamente usato il mezzo di trasporto aziendale datogli in uso per espletare le mansioni a lui affidate, usandolo anche per fini personali, oltre il chilometraggio consentito, e violando l'obbligo del ricovero del mezzo a termine giornata presso lo stabilimento della società Inoltre, due CP_2 aziende che avevano concesso in locazione alla convenuta i veicoli utilizzati dal Contr
avevano lamentato i seguenti danni, che la aveva dovuto pagare Pt_1
e che erano addebitabili all'attore: 1) in data 6 luglio 2022, per il mezzo Hertz di uso esclusivo del fino al passaggio al successivo mezzo, in locazione Pt_1
a Postadoc, era stata fatta la chiusura delle attività con conguaglio del carburante e chilometraggio relativo: per l'uso improprio fatto dal , Pt_1
Postadoc si era vista addebitare ed aveva perciò sottratto alla DGV €.4.219,76, di cui soltanto €.700,00 a titolo di locazione, come addebito per chilometraggio Contr oltre limite pattuito (all. 5 e all. 6 ; 2) la Truck Service S.r.l., che aveva concesso in locazione il veicolo successivo, aveva invece addebitato ulteriori costi alla società per carburante in eccesso e per danni materiali al veicolo, per complessivi ulteriori €.1.032,00 (all. 7, all. 8, all. 9, all. 10).
Orbene, l'espletata prova testimoniale non ha confortato gli assunti di parte convenuta, essendo emerso che l'attore, al pari degli altri autisti della resistente, era autorizzato ad utilizzare il mezzo di trasporto assegnato per raggiungere il proprio domicilio al termine della giornata lavorativa. Inoltre, sui mezzi in uso agli autisti dipendenti della non vi era alcun limite di chilometraggio CP_1 imposto dal datore di lavoro. Il , poi, utilizzava il mezzo affidatogli per Pt_1 svolgere le mansioni assegnate anche nella mattinata, effettuando carichi nel
Comune di Sora, lungo il tragitto dal proprio domicilio (nella Valle di Comino) Contr sino allo stabilimento di Frosinone.
In particolare, il teste ha così riferito: “La mattina il Testimone_1
Contr personale della doveva trovarsi presso il capannone LOGICOOP che è molto vasto
e quindi non sempre vedevo il ricorrente. Io facevo consegne nella zona della Provincia di Latina e la sera portavo a casa il mezzo, come facevano anche gli altri autisti che Contr coprivano la zona della Provincia di Latina, così come concordato con la Gli autisti della zona di Frosinone non so con precisione se lasciavano o meno il mezzo la sera presso il capannone Logicop…….. A me non sono mai stati posti limiti di chilometraggio.
Ogni autista aveva un mezzo assegnato e non era possibile cambiarlo senza che venisse registrata la circostanza. Nel mio contratto non c'era una indicazione espressa su dove riportare il mezzo la sera.”
Conformemente il teste ha dichiarato: “Sono il legale Tes_2 rappresentante della Logicoop, che nel 2021 ho dato un appalto a per Controparte_3 avere un supporto per il periodo natalizio. Quest'ultima società per il periodo natalizio del 2021 mi ha inviato personale della , munito di mezzi. Ho conosciuto il CP_1 ricorrente. Anche il ricorrente a disposizione per coprire le zone del territorio della
Provincia di Frosinone dove c 'era maggiore necessità di distribuire pacchi. ……..Il Contr personale non aveva limitazioni nel chilometraggio da fare…... E ' possibile che il Contr ricorrente abbia coperto per il suo lavoro anche la zona della Val di Comino……. La non dava un chilometraggio massimo definito ai suoi autisti, noi pagavamo la D G V in base ad una tariffa concordata, che non era legata al chilometraggio”
Il teste ha poi così riferito: “Sono dipendente della Testimone_3
LOGICOOP che ha un appalto con Poste Italiane e nel periodo natalizio la LOGICOOP subappalta parte delle consegne ad altre aziende. Credo che nel 2022, periodo Contr novembre-dicembre, il subappalto è stato dato a DGV Service s.r.l. La aveva suoi mezzi ed autisti e giornalmente venivano stabilite da me le zone dove effettuare il giro Contr di consegne, in qualità di referente dei corrieri. Inizialmente la aveva un suo referente con il quale io mi rapportavo, poi è stato allontanato e da questo momento Contr ho assegnato io direttamente le zone anche agli autisti che erano 4 o 5 per quello che ricordo. Lavoravano con orario 8.30-18.30 con un'ora di pausa. Non avevano limitazioni relative al chilometraggio. lavorava come autista presso la Parte_1
Contr
Quanto riferito riguardava tutti gli austisti DGV e anche LOGICOOP, compreso il ricorrente . Le consegne riguardavano tutta la provincia di Frosinone, tutta la Pt_1 provincia di Isernia e la zona del basso pontino da Sperlonga. Il ricorrente faceva esclusivamente la zona della provincia di Frosinone, non quella di Isernia o Latina. Il ricorrente aveva la residenza, se non ricordo male, in un paese della per cui Parte_2 il giro era strutturato in maniera tale che potesse partire da casa in orario lavorativo così, ad esempio, da poter caricare a Sora e poter arrivare a Frosinone con già un servizio fatto. Il suo giro di lavoro finiva alle 18,30 in .” Parte_2
In verità, circostanze di diverso tenore sono state riportate dal teste ES
, che ha dichiarato di non essere mai stato autorizzato a portare il
[...] mezzo a casa e che la sua richiesta in tal senso era stata respinta da ES trovando però recisa smentita nelle dichiarazioni di quest'ultimo che, posto a confronto con il , così ha dichiarato: “Non è vero quanto riferito da ES
. Non c'era motivo di negare a lui quel che consentivo a e ES ES [...]
. Il problema non poteva essere il mezzo furgonato perché consuma come gli altri, Pt_1 era sufficiente che avesse a casa lo spazio per parcheggiare. E' capitato che ES anche lui andasse via con il furgone, ma meno frequentemente rispetto a Pt_1 perché svolgeva un servizio diverso. Mi pare di ricordare che per un periodo non ha avuto una sua auto a disposizione”.
La testimonianza del teste va quindi disattesa, perché Testimone_4 contraddetta da quella resa da tutti gli altri testi escussi, compresi quelli addotti dalla stessa convenuta.
Alla luce delle riportate risultanze testimoniali deve ritenersi quindi infondata la richiesta di risarcimento avanzata dalla società convenuta per i danni correlati al rimborso della fattura depositata in atti (all. n.5 DGV), emessa dalla
[...] per l'importo di €.4.219,76, relativa all'uso ed al chilometraggio Controparte_4 del mezzo Tg. GD266RD, nel periodo che va dal 6.6.2022 al 6.7.2022. Ciò perché alcun limite di chilometraggio era stato imposto al conducente del mezzo, come si è evidenziato.
A ciò si aggiunga che, nello specifico periodo che va dal 6.6.2022 al 6.7.2022 al quale fa riferimento la richiamata fattura, il mezzo targato GD266RD non era in uso al , come dedotto dalla stessa convenuta che ha sostenuto che Pt_1 nel predetto periodo aveva avuto in uso altro mezzo, targato GD291FY. Pt_1 Invero, alle pagine 8 e 9 della memoria difensiva la convenuta ha chiesto ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “Vero che”: “7) Il veicolo targato GD266RD modello Transit a passo alto, è stato assegnato al dall'8.11.2021 al 4.03.2022; 8) Il veicolo targato GD266RD Pt_1 modello Transit (Ford) a passo alto, è stato consegnato al l'8.11.2021 in ottimo Pt_1 stato di conservazione su accertamento del perito della Hertz;
9) Il veicolo targato
GD291FY modello Daily (Iveco) è stato assegnato al sig. il 4.03.2022 in ottimo Pt_1 stato di conservazione”.
Quindi, per stessa ammissione della convenuta, nel periodo 6.6.2022-
6.7.2022 l'attore non ha avuto in uso il veicolo targato GD266RD modello Ford
Transit, bensì l'autocarro Tg. GD291FY modello Dayli Iveco, con la conseguenza che non possono essere addebitate al ricorrente le somme che la convenuta è stata chiamata a pagare alla con la fattura depositata in atti Controparte_4
(all. n.5 DGV), in relazione all'uso del oredetto veicolo targato GD266RD, nel periodo in questione.
La convenuta ha anche avanzato richiesta di risarcimento in relazione alla fattura del 17.5.2022 dell'importo di €.1.259,04, emessa da Parte_3 nei confronti dalla (all. n.5 DGV) e ciò in applicazione della franchigia CP_1 relativa a due eventi di danno rilevati sul mezzo targato GD291FY modello Dayli
Iveco, che la società chiede di addebitare al ricorrente che lo aveva in uso.
In questo caso, gli assunti della convenuta sono stati confortati dall'espletata istruttoria. Invero, il teste ha così riferito: “nei primi giorni di lavoro, ES per due o tre giorni, ho viaggiato insieme a che mi disse che qualche giorno Pt_1
Contr prima aveva avuto un problema con un mezzo della nel senso che aveva urtato con la parte alta del mezzo una sporgenza di un edificio dove era andato a fare una consegna, facendo manovra. Io ho poi visto quel mezzo, la carrozzeria era ammaccata ed era anche tagliata nella parte alta sul lato sinistro all'altezza dello pneumatico posteriore sinistro. Su quel mezzo non ho visto altri tipi di danni”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi – riconosciuto, da un lato, il diritto dell'attore a percepire la somma di €.6.469,00, di cui €.5.600,00 per le retribuzioni di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022 ed €.869,00 per il T.F.R., e, dall'altro, il diritto della convenuta ad ottenere dall'attore il risarcimento dei danni cagionati dal lavoratore al veicolo concessogli in uso, per un totale di €.1.259,04 – la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore della differenza, calcolata in €.5.209,96, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data di maturazione dei singoli ratei del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n.147/2022
(competenza: cause di lavoro;
valore della causa: da €.
5.201 a €.26.000; fase di studio della controversia, valore minimo: €.911,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: €.389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: €.586,00 fase decisionale, valore minimo: €.809,00; compenso complessivo;
€.2.695,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di a percepire dalla Parte_1 [...] la somma di €.6.469,00, di cui €.5.600,00 per le Controparte_1 retribuzioni di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022 ed €.869,00 per il T.F.R.;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della differenza tra la somma di cui al capo 1) e la somma di €.1.259,04 dovuta dall'attore alla resistente a titolo di risarcimento dei danni cagionati al veicolo concessogli in uso, differenza calcolata in €.5.209,96, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data di maturazione dei singoli ratei del credito al saldo;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in €.2.695,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali.
Frosinone, 10.4.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi