Ordinanza cautelare 16 aprile 2021
Sentenza 6 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/05/2022, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/05/2022
N. 00726/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00421/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 421 del 2021, proposto da:
- RI IO, rappresentato e difeso dall’Avv. Maristella Andriola, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. 166 del 10.11.2020, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Ostuni ha ingiunto al Sig. IO RI, nella sua qualità di proprietario-committente, di demolire e rimuovere a proprie cure e spese, entro il termine di giorni 90 dalla data di notifica del provvedimento, le opere edilizie abusivamente realizzate sul terreno di proprietà del IO sito in Contrada Minchiullo, distinto in catasto al Foglio di mappa n. 176, particelle nn. 278, 280 e 296 del Comune di Ostuni, meglio descritte in atti;
- di ogni altro atto, precedente e conseguente, ad esso comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni.
Udita, all’odierna udienza, la dichiarazione con cui il difensore del ricorrente dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa.
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 4 maggio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
- il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conformità alla dichiarazione resa dal difensore del sig. IO all’odierna udienza ( a seguito della presentazione, da parte del ricorrente, di un’istanza di rilascio di permesso di costruire ex art. 36 DPR n. 380/2021, l’A.c. rilasciava difatti il richiesto titolo edilizio e revocava l’ordinanza di demolizione n. 166 del 10.11.2021 odiernamente impugnata ).
- le spese debbono essere compensate, tenuto conto delle ragioni del sopravvenuto difetto di interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 421 del 2021 indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO