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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/10/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 2104/2024
R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a precetto, promossa
DA
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
15.02.1971, residente in [...], C.da Crocefia s.n., quale fideiussore della società rappresentata e difesa, in forza di procura CP_1 speciale alle liti resa su foglio separato, dall'Avv. Corrado Belfiore, ed elettivamente domiciliatA presso il suo studio in Modica, Via Fosso Tantillo
n. 12/C;
OPPONENTE
CONTRO
società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_2 costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la
“Legge 130”), con sede legale in Via V. Alfieri n. 1, Conegliano (TV), C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. , P.IVA_1
capitale sociale interamente versato pari ad Euro 10.000,00 (di seguito, la
“Mandante”) e per essa, quale mandataria, società di diritto CP_3
italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle
Imprese di Verona e codice fiscale , p.IVA , in P.IVA_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
AN NO, presso il cui studio in Ragusa, via Ing. Migliorisi, n. 16, è elettivamente domiciliata, giusta procura generale alle liti rilasciata in data
23.11.2017 per atto in autentica Notaio Dr. di Persona_1
Velletri rep. n. 70974, racc. n. 24416; 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione , quale fideiussore della società Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificatole CP_1 in data 20.06.2024, in cui le era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 1.158.850,32, di cui: € 1.126.367,51, per sorte capitale;
€
11.188,89, per spese e compensi liquidati nel D.I.; € 18.094,00, per spese di iscrizione ipotecaria ed € 1.332,18, per compensi atto di precetto. La suddetta intimazione scaturiva dal decreto ingiuntivo n. 925/2021, emesso il
12.06.2021, depositato il 14.06.2021, dichiarato provvisoriamente esecutivo, e notificato in data 28.06.2021, con il quale era stato ingiunto alla società nonché ai garanti per fideiussione, sig.ri CP_1 Pt_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_1 Pt_5
, il pagamento, in solido tra loro, in favore della società
[...] CP_4
della somma complessiva di € 1.126.367,58, oltre ad interessi legali
[...] sino al soddisfo e alle spese e compensi del procedimento monitorio;
chiedeva l'opponente “-rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
-
O
P
P
O
S
T
A 4
in via preliminare e nel rito, si chiede che l'Ill.mo Giudice, ravvisata la concorrenza dei gravi motivi, sospenda l'efficacia esecutiva del titolo;
- sempre in via preliminare e nel rito, e per le ragioni sopra esposte, Voglia disporre, inaudita altera parte, la sospensione della procedura esecutiva di cui trattasi;
-nel merito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale e sostanziale in capo alla cessionaria - Controparte_2 sempre, nel merito accertare e dichiarare non provata l'intervenuta cessione del credito e, per l'effetto, dichiarare illegittimo l'atto di precetto oggi opposto”, in virtù delle considerazioni ivi meglio espresse.
Si costituiva e per essa, quale mandataria, Controparte_2 CP_3
la quale chiedeva “nel merito, accertare e dichiarare la
[...] inammissibilità e/o la infondatezza dell'atto di opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., perché infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa”.
Ciò premesso, l'opposizione proposta non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, sotto il profilo del difetto di legittimazione sostanziale e processuale in capo alla società opposta, e per essa al soggetto incaricato della riscossione dei crediti, occorre precisare che, con ordinanza n. 590 del 18.3.24, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che "dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'Autorità di Vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.). Qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. "diritto dell'economia", contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); " in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è 5
specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”.
La mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB da parte di una società di servicing, dunque, pur essendo una violazione amministrativa, non compromette la validità dell'azione di recupero del credito, dovendosi distinguere tra norme pubblicistiche e civilistiche nel diritto bancario.
In linea con la Cassazione (sent. n. 7243/2024), la mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB del servicer non comporta alcuna invalidità sul piano civilistico. Le norme del TUB in materia di albi e vigilanza hanno natura pubblicistica e amministrativa. La loro violazione può comportare sanzioni da parte dell'Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia), ma non inficia la validità degli atti negoziali e processuali posti in essere (cfr. Trib. Torino sent.n. 5543/2024).
Altrettanto infondato deve intendersi l'eccepito difetto di prova dell'intervenuta cessione del credito in questione in favore dell'odierna opposta.
Ed invero, “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, 6
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Diverso e', però, il caso in cui […] sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.” (Cass., sez. III, 22/06/2023, n. 17944, richiamata anche da Cass., sez. I, 29/02/2024 n. 5478). 7
Nella specie, oggetto di contestazione è non già l'avvenuta stipula di un contratto di cessione di crediti in blocco tra e Controparte_4 CP_2
bensì l'inclusione in tale atto di cessione del credito in questione.
[...]
Ciò posto, dalla lettura dell'avviso di cessione pubblicato sulla è CP_5 evincibile l'avvenuta cessione, tra i crediti ceduti in blocco, di quello in oggetto, sulla base dei criteri ivi indicati, seppure essi si riferiscano ai crediti ceduti per categorie.
In particolare in esso si dà atto del fatto che la cessionaria “ha acquistato pro-soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 aprile 2021 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il numero di codice identificativo del debitore, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto, la descrizione del rapporto da cui deriva il Credito..”.
Nel caso concreto il credito in questione afferisce a diversi contratti di finanziamento e mutuo fondiario, nonchè ad operazioni sul conto corrente, intervenuti nel periodo in considerazione, per cui esso appare conforme, sia per tipologia e natura che sotto il profilo temporale, ai criteri suindicati.
In questa sede la parte opposta ha, altresì, prodotto uno stralcio dell'elenco dei crediti ceduti, tra cui quello in oggetto - documento non oggetto di specifica contestazione di controparte -.
E' consolidato, inoltre, in giurisprudenza il principio secondo cui la disponibilità della documentazione contrattuale, da cui discende il credito in oggetto, in capo alla dedotta cessionaria costituisce un ulteriore elemento rilevante ai fini della prova della suddetta qualità. Nella specie la società opposta ha prodotto in atti il titolo esecutivo su cui si fonda il successivo atto di precetto, ovvero il decreto ingiuntivo, unitamente al ricorso monitorio, e al precetto originario, tutti emessi su istanza della cedente Controparte_4 8
E' stata prodotta, altresì, la dichiarazione di cessione da parte della società cedente con indicazione del numero e del codice Controparte_4 identificativo dei diversi rapporti.
Nessun dubbio sussiste sul fatto che, nelle cessioni in blocco, la prova del trasferimento possa essere fornita con ogni mezzo, e in particolare la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, unitamente ad una dichiarazione scritta della banca cedente, che conferma l'inclusione del credito specifico nell'operazione di cessione, costituisce prova piena e sufficiente (cfr. Trib. Torino sent.n. 5543/2024).
Deve pertanto ritenersi pienamente raggiunta la prova dell'avvenuta inclusione nella cessione dei crediti in blocco in favore dell'odierna opposta anche del credito in contestazione.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame deve intendersi infondata, e andrà quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa,
rigetta l'opposizione proposta da , e per l'effetto conferma Parte_1
l'atto di precetto impugnato, emesso in data 12.06.2024, notificato il 20.06.2024.
Condanna la parte opponente a corrispondere le spese di lite sostenute dalla controparte, e per essa, quale mandataria, Controparte_2 9
che liquida in €. 3.500,00 a titolo di compensi professionali, CP_3 oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 25/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo